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Impegni

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Delibera n. 24097

Impegni obbligatori assunti da IFP Intermoney Financial Product sa ai sensi dell'art. 196-ter del d. lgs. n. 58/1998 e della relativa disciplina attuativa

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF») e, in particolare:

- l'art. 196-ter, ai sensi del quale «1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione. 2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata. 3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. 4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo»;

VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» adottato con propria Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, anche solo «Regolamento»);

VISTO il Regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei credit default swap (di seguito, anche solo «Regolamento Short Selling» o «RSS») e, in particolare e tra l'altro:

- gli artt. 5 e 9, che prevedono l'obbligo, in capo all'investitore che assume posizioni nette corte («PNC») in azioni, di comunicare all'autorità competente e al pubblico le PNC di dimensioni significative;

- l'art. 12, che prevede che l'investitore che intende effettuare vendite allo scoperto su azioni debba preventivamente assicurarsi la disponibilità delle azioni che intende vendere allo scoperto;

ESAMINATI i documenti relativi all'attività di vigilanza condotta dalla Divisione Vigilanza Mercati - Ufficio Post-Trading (di seguito, anche solo «DME») con riguardo alle negoziazioni di azioni ordinarie di Unidata S.p.A. (di seguito, anche solo «Unidata») effettuate dal 14 al 21 febbraio 2023 dalla società estera IFP Intermoney Financial Product SA (di seguito, anche solo «IFP»), avente sede nella Confederazione Elvetica;

RITENUTO che la Consob sia, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del TUF, l'Autorità competente per le azioni Unidata ai fini del Regolamento Short Selling;

RILEVATO che, dall'esame della documentazione acquisita in sede istruttoria, emerge che:

- IFP ha venduto 2.351 azioni Unidata il 14 febbraio 2023 e ulteriori 1.739 azioni il 15 febbraio 2023, per un totale di 4.090 azioni al prezzo medio di vendita di 50,27 euro e un controvalore in vendita di 204.509 euro;

- la società ha comprato, il 21 febbraio 2023, 4.000 azioni Unidata ad un prezzo medio di acquisto di 42,02 euro per un controvalore di 171.872 euro;

- gli acquisti da ultimo citati avevano data di regolamento prevista pari al 23 febbraio 2023 e sono stati utilizzati per chiudere i settlement fail originati dalle vendite eseguite il 14 e 15 febbraio 2023;

- IFP ha ottenuto, dalla citata operatività, un profitto di 32.637 euro;

VISTA la nota di contestazione del 26 gennaio 2026, notificata alla parte il 4 febbraio 2026, con cui la DME, rilevato che:

- IFP, nelle giornate di negoziazione del 14 e 15 febbraio 2023, ha effettuato, per proprio conto, vendite allo scoperto nude senza avere previa diponibilità dei relativi titoli nei termini e modi di legge;

- le suddette vendite allo scoperto nude hanno generato settlement fail in relazione alla consegna dei titoli venduti allo scoperto il 14 e 15 febbraio 2023;

- IFP non ha comunicato alla Consob la PNC detenuta su azioni Unidata, e la successiva chiusura della stessa, generata dalla summenzionata operatività del 14, 15 e 21 febbraio 2023, le ha contestato la violazione:

- dell'art. 12 del Regolamento Short Selling, in relazione alle vendite allo scoperto nude effettuate;

- degli artt. 5 e 9 del medesimo Regolamento per le omesse comunicazioni delle PNC detenute e delle loro variazioni;

CONSIDERATO che, con la sopra citata lettera di contestazione, IFP è stata resa edotta delle facoltà difensive previste dal Regolamento;

RILEVATO che, con nota del 6 marzo 2026, IFP ha presentato una Proposta di Impegni ai sensi dell'art. 196-ter del TUF che ha spontaneamente integrato il 1° aprile 2026;

VISTA la richiesta di precisazioni e chiarimenti inviata alla parte dal Servizio Sanzioni Amministrative (di seguito, anche solo «RSA») il successivo 30 aprile 2026;

ESAMINATA la nota di riscontro pervenuta il 29 maggio 2026 con cui IFP ha fornito i chiarimenti richiesti;

RILEVATO che IFP, nella sua proposta di impegni (così come integrata e precisata) ha, tra l'altro: a) affermato di aver «sospeso, su base volontaria, già a decorrere dal mese di luglio 2025, ogni e qualsivoglia operatività di trading»; b) dichiarato che non avrebbe ripreso lo svolgimento di tale attività fino all'adozione della delibera di accoglimento dei proposti impegni; c) sostenuto che avrebbe «tempestivamente e preventivamente» informato la Consob della ripresa dello svolgimento, da parte sua, dell'attività di proprietary trading;

VISTA la Relazione per la Commissione del 24 giugno 2026 («Relazione Impegni») mediante la quale il RSA, d'intesa con la DME, ha espresso le proprie valutazioni in merito alla proposta di impegni presentata dalla parte;

VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione Impegni è stata trasmessa alla Società;

RITENUTA ricevibile la proposta di impegni, in quanto presentata tempestivamente;

RITENUTO di non dovere procedere alla consultazione degli operatori di settore;

VALUTATE le osservazioni formulate dalla Società in replica alla Relazione Impegni, pervenute in data 23 luglio 2026;

RITENUTO che gli impegni a cui la società IFP si è vincolata nei confronti della Consob sono da considerarsi coerenti con i requisiti di cui all'art. 196-ter del TUF e alla relativa disciplina attuativa;

SULLA BASE di tutti gli elementi allo stato emersi nel corso dell'istruttoria;

D E L I B E R A:

Ai sensi dell'art. 196-ter del TUF sono resi obbligatori per IFP Intermoney Financial Product SA, con sede legale nella Confederazione Elvetica (Chemin de la Clergère 23, CH-1009 Pully, Codice LEI: 54930091L731COPSV208), gli impegni assunti nell'ambito del presente procedimento, formulati con nota del 6 marzo 2026 e successivamente emendati e precisati il 1° aprile 2026 e il 29 maggio 2026, come di seguito solo sinteticamente richiamati, con la relativa tempistica di attuazione:

Impegno n. 1

Versamento dell'importo di Euro 50.000,00 a favore del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di cui all'art. 32-ter.1 del TUF. Il versamento dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel modello che verrà allegato alla nota di comunicazione della presente delibera.

Copia della relativa attestazione di pagamento andrà tempestivamente trasmessa alla Consob all'indirizzo appresso indicato.

Attuazione: entro 14 giorni dalla data di comunicazione della Delibera di accoglimento dei proposti impegni.

Impegno n. 2

Astensione dall'instaurazione di alcun rapporto di collaborazione, in qualsiasi forma, con il trader che

ha disposto, iniziato ed eseguito le operazioni oggetto di contestazione.

Attuazione: Impegno già attuato ma da tenere fermo nel tempo per un periodo non inferiore a tre anni

dalla data di comunicazione della Delibera di accoglimento dei proposti impegni.

Impegno n. 3

Rafforzamento delle procedure interne, nei termini analiticamente indicati nella proposta di impegni.

Copia delle predette procedure verrà tempestivamente trasmessa alla Consob a seguito della relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Attuazione: tre mesi dalla data di comunicazione della Delibera di accoglimento dei proposti impegni.

Impegno n. 4

Svolgimento di attività di audit. La Società, per i tre anni successivi al riavvio dell'attività di proprietary trading, dovrà svolgere verifiche di audit, con frequenza annuale, circa il rispetto della normativa applicabile in materia di short selling e di vendite allo scoperto nonché delle procedure interne di rafforzamento adottate dalla Società in materia di proprietary trading, il tutto nei termini e con le modalità indicate nella proposta di impegni. Dell'esito di tali attività di audit dovrà essere data

tempestiva notizia alla Consob onde consentirle di verificare l'attuazione dell'assunto impegno.

Attuazione: impegno di durata triennale, da attuarsi con specifiche attività da eseguirsi su base annuale.

Decorrenza dalla data di comunicazione della Delibera di accoglimento dei proposti impegni.

Impegno n. 5

Attività di formazione a favore del personale aziendale. Da attuarsi nei termini e modi dettagliatamente indicati nella proposta di impegni. I certificati di partecipazione del personale alle attività formative dovranno essere tempestivamente inviati alla Consob a cura di IFP dovendosi intendere come già formulata la relativa richiesta di trasmissione.

Attuazione: le attività di formazione dovranno essere erogate al personale interessato prima del riavvio dell'attività di proprietary trading e, comunque, entro un anno dalla comunicazione della Delibera di accoglimento dei proposti impegni.

La documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli impegni assunti dovrà essere tempestivamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, indicando nell'oggetto la dicitura «Assolvimento impegni» e il numero del procedimento.

La presente decisione di accoglimento della proposta presentata non implica l'accertamento delle violazioni oggetto di impegni.

La realizzazione dei predetti impegni entro i termini sopra indicati chiude il procedimento sanzionatorio.

La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) il soggetto interessato contravviene agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalla parte che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

In caso di mancato rispetto degli anzidetti impegni resi obbligatori, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del dieci per cento.

Al fine di monitorare l'attuazione degli anzidetti impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza ad essa attribuiti al fine dell'accertamento delle violazioni contestate.

La presente delibera è trasmessa alla Società e pubblicata nel sito internet della Consob.

5 agosto 2026

IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca​​