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Impegni

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Delibera n. 23830

Impegni obbligatori assunti da […omissis…]. ai sensi dell'art. 196-ter del D. lgs. n. 58/1998 e della relativa disciplina attuativa

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e, in particolare:

  • l'art. 196-ter, ai sensi del quale «1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione. 2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata. 3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. 4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo»;

VISTO il Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 («Regolamento Intermediari»);

VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» adottato con propria Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, anche solo «Regolamento»);

RILEVATO che in esito all'attività di indagine condotta dalla Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori (di seguito, anche solo «DIN») nei confronti della […omissis…], basata sulle risultanze della verifica ispettiva svolta dalla Banca d'Italia […omissis…], sono emerse violazioni normative poste in essere nella prestazione dei servizi di investimento;

VISTA la nota del 15 luglio 2025, notificata in pari data, con la quale la Divisione Vigilanza Intermediari e Protezione Investitori, all'esito della valutazione degli elementi rivenienti dagli accertamenti svolti, ha contestato alla […omissis…] ai sensi degli articoli 190 e 195 del D. Lgs. n. 58/1998, carenze e irregolarità consistenti in:

I.I)   la valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela, la violazione dell'art. 21, comma 1, lettere a) e d) del TUF e degli artt. 40 e 88 del Regolamento Intermediari, che impongono agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nel rispetto degli obblighi in tema di valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela e di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento;

I.II) i processi di product governance della […omissis…], l'identificazione del mercato di riferimento e il riesame periodico, la violazione dell'art. 21, commi 2-bis e 2-ter del TUF in materia di product governance del produttore e del distributore nonché degli artt. 64, 67, 72 e 75 del Regolamento Intermediari, in tema di mercato di riferimento potenziale ed effettivo dei prodotti e concernenti gli obblighi per gli intermediari in tema di riesame del medesimo;

  1. Irregolarità relative all'operatività avente ad oggetto azioni proprie (con riferimento al periodo 1° gennaio 2022 – 9 luglio 2025), contestando, con riferimento a:
  2.  Irregolarità relative alla tenuta del Registro dei conflitti di interesse (con riferimento al periodo 1° gennaio 2022 – 28 marzo 2025), contestando la violazione dell'art. 21, commi 1-bis e 1-ter del TUF e dell'art. 92 del Regolamento Intermediari, che impongono agli intermediari di dotarsi di presidi in tema di conflitti di interesse;

CONSIDERATO che con la sopra citata lettera di contestazione la parte è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note del 21 luglio 2025, con cui la […omissis…] ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio;

VISTA la nota del 18 agosto 2025, con la quale la DIN, ha fornito positivo riscontro all'istanza di accesso, anche per conto del Servizio Sanzioni Amministrative (di seguito, anche solo «RSA»), trasmettendo la relativa documentazione;

RILEVATO che, con nota del 10 settembre 2025, ai sensi dell'art. 196-ter del TUF, la […omissis…] ha presentato una proposta di impegni;

RILEVATO che, con nota del 1° ottobre 2025, RSA ha trasmesso alla […omissis…] e ai difensori una richiesta di chiarimenti e precisazioni;

ESAMINATA la nota di riscontro pervenuta il 30 ottobre 2025, con cui […omissis…] ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha integrato la proposta di impegni;

RILEVATO che, a seguito di una successiva interlocuzione, con nota integrativa del 26 novembre 2025 […omissis…] ha fornito ulteriori elementi informativi e chiarimenti;

TENUTO CONTO che, allo stato, non vi sono in atti evidenze circa l'esistenza di danni specifici sopportati dai clienti;

VISTA la Relazione per la Commissione del 27 novembre 2025 («Relazione Impegni») mediante la quale il Servizio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie valutazioni in merito alla proposta di impegni;

VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione Impegni è stata trasmessa a […omissis…] e ai difensori;

RITENUTA ricevibile la proposta di impegni, in quanto presentata tempestivamente;

RITENUTO di non dovere procedere alla consultazione degli operatori di settore;

ESAMINATE le osservazioni formulate dalla […omissis…] con nota del 18 dicembre 2025 in replica alla citata Relazione Impegni;

RITENUTO che, nella formulazione che segue, gli impegni a cui […omissis…] si è vincolata nei confronti della Consob sono da ritenersi coerenti con i requisiti di cui all'art. 196-ter del TUF e alla relativa disciplina attuativa;

SULLA BASE di tutti gli elementi allo stato emersi nel corso dell'istruttoria;

D E L I B E R A:

ai sensi dell'art. 196-ter del TUF sono resi obbligatori per […omissis…], decorrenti dalla data di ricezione della presente delibera, i seguenti impegni assunti nell'ambito del presente procedimento, con relativa tempistica di:

Impegno n. 1 Introduzione di un sistema di misurazione del parametro di liquidità, basato su una rilevazione settimanale dei tempi medi di smobilizzo dell'azione […omissis…] (misurati in numero di settimane) sul mercato Vorvel. 3 mesi
Impegno n. 2 Riesame periodico del Target Market delle azioni […omissis…] basata sulle rilevazioni dei tempi medi di esecuzione degli ordini di vendita di cui al precedente Impegno n. 1. 3 mesi
Impegno n. 3 Introduzione un sistema di revisione delle soglie di concentrazione massima delle azioni […omissis…]. basato sulle rilevazioni di cui al precedente Impegno n. 1 3 mesi
Impegno n. 4 Rafforzamento dell'informativa periodica al Consiglio di Amministrazione in relazione alle azioni […omissis…]. 3 mesi
Impegno n. 5 Revisione delle procedure interne […omissis…] in tema di attribuzione e monitoraggio del Target Market, di attribuzione del Rischio Continuo ai prodotti e servizi finanziari e ai controlli di adeguatezza per recepire gli Impegni nn. 1, 2 e 3. 3 mesi
Impegno n. 6 Previsione di specifiche attività di verifica sul Target Market dell'azione […omissis…]. 3 mesi  
Impegno n. 7 Revisione delle modalità di tenuta del Registro dei Conflitti d'interesse.  
1) le “Politiche in materia di gestione dei conflitti di interesse ai sensi della normativa Mifid II” saranno integrate con la modalità di tenuta e aggiornamento del Registro Informatizzato. 3 mesi
2) le Politiche saranno altresì integrate con il ruolo della Funzione Compliance. 3 mesi
Impegno n. 8 Estensione del perimetro dei controlli della Funzione Compliance in relazione alle ipotesi di conflitto di interesse. 31 marzo 2026 Controlli attivi con riferimento a (e a partire da) l'ultimo trimestre dell'esercizio 2025
Impegno n. 9 Rafforzamento dell'informativa periodica al Consiglio di Amministrazione in relazione ai controlli della Funzione Compliance svolti in ordine a potenziali conflitti di interesse. 31 marzo 2026 3 mesi - Informativa trimestrale, a partire dall'esercizio 2026 – sui controlli attivi a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio 2025 – e informativa annuale nell'ambito delle Relazioni di periodo

La documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli impegni assunti dovrà essere tempestivamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, indicando nell'oggetto la dicitura «Assolvimento impegni» e il numero del procedimento.

La presente decisione di accoglimento della proposta presentata non implica l'accertamento delle violazioni oggetto di impegni.

La realizzazione dei predetti impegni entro i termini sopra indicati chiude il procedimento sanzionatorio.

La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) il soggetto interessato contravviene agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalla parte che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

In caso di mancato rispetto degli anzidetti impegni resi obbligatori, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del dieci per cento.

Al fine di monitorare l'attuazione degli anzidetti impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza ad essa attribuiti al fine dell'accertamento delle violazioni contestate.

La presente delibera è trasmessa alla Società e pubblicata in forma anonima nel Bollettino della Consob.

14 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Paolo Savona