Delibera n. 24038 - AREA PUBBLICA
Delibera n. 24038
Impegni obbligatori assunti da Borsa Italiana s.p.a. ai sensi dell'art. 196-ter del d.lgs. n. 58/1998 e della relativa disciplina attuativa
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e, in particolare:
- l'art. 196-ter, ai sensi del quale «1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione. 2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata. 3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. 4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo»;
VISTO l'art. 64-ter, commi 5 e 6, del TUF, l'art. 10, comma 1, lett. c), del Regolamento Consob n. 20249/2017 e l'art. 6, par. 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/584;
VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» adottato con propria Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, anche solo «Regolamento»);
RILEVATO che, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Vigilanza Mercati, Ufficio Infrastrutture di Mercato («DME») sulle sedi di negoziazione e in esito all'accertamento ispettivo condotto presso Borsa Italiana S.p.A. («Borsa Italiana» o la «Società») tra il 5 novembre 2024 e il 19 maggio 2025, sono emerse plurime violazioni degli obblighi in materia di definizione, monitoraggio e verifica delle regole di governo societario e di accesso adeguato alle informazioni, nonché in materia di monitoraggio delle funzioni esternalizzate, previsti dagli artt. 64-ter, commi 5 e 6, del TUF, dell'art. 10, comma 1, lett. c), del Regolamento Consob n. 20249/2017 («Regolamento Mercati») e dell'art. 6, par. 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/584;
VISTA la nota del 18 novembre 2025, notificata in pari data, con la quale la Divisione Vigilanza Mercati, Ufficio Infrastrutture di Mercato («DME») – ai sensi degli artt. 190.3, 190.4 e 195 del TUF – ha contestato a Borsa Italiana la violazione dei citati artt. 64-ter, commi 5 e 6, del TUF, 10, comma 1, lett. c), del Regolamento Mercati e 6, par. 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/584;
CONSIDERATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Società è stata resa edotta delle facoltà difensive previste dal Regolamento;
VISTA la nota del 21 novembre 2025, con cui Borsa Italiana ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio;
VISTA la nota del 15 dicembre 2025, con cui la DME ha fornito positivo riscontro all'istanza di accesso, trasmettendo la relativa documentazione;
VISTA la nota del 28 gennaio 2026, con cui il Servizio Sanzioni Amministrative («RSA») ha trasmesso alla Società l'ulteriore documentazione acquisita al fascicolo istruttorio:
RILEVATO che, con nota del 12 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 196-ter del TUF, Borsa Italiana ha presentato una proposta di impegni;
RILEVATO che, con nota del 6 febbraio 2026, la Borsa Italiana ha integrato la proposta di impegni;
RILEVATO che, con nota del 26 febbraio 2026, il Servizio Sanzioni Amministrative ha trasmesso alla Società una richiesta di chiarimenti e precisazioni;
ESAMINATA la nota di riscontro pervenuta il 24 marzo 2026, con cui Borsa Italiana ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha riformulato la proposta di impegni;
VISTA la Relazione per la Commissione del 20 aprile 2026 («Relazione Impegni») mediante la quale RSA ha espresso le proprie valutazioni in merito alla proposta di impegni;
VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione Impegni è stata trasmessa alla Società;
RITENUTA ricevibile la proposta di impegni, in quanto presentata tempestivamente;
RITENUTO di non dovere procedere alla consultazione degli operatori di settore;
VISTA la nota di Borsa Italiana del 29 aprile 2026 trasmessa al fine di comprovare l'adempimento di uno degli impegni indicati nella proposta presentata in data 12 gennaio 2026 come successivamente integrata;
VALUTATE le osservazioni formulate da Borsa Italiana con nota del 14 maggio 2026 in replica alla Relazione Impegni;
RITENUTO che, nella formulazione che segue, gli impegni a cui Borsa Italiana si è vincolata nei confronti della Consob sono da ritenersi coerenti con i requisiti di cui all'art. 196-ter del TUF e alla relativa disciplina attuativa;
SULLA BASE di tutti gli elementi allo stato emersi nel corso dell'istruttoria;
D E L I B E R A:
Ai sensi dell'art. 196-ter del TUF sono resi obbligatori per Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Piazza degli Affari n. 6, Milano (partita IVA 12066470159), gli impegni assunti nell'ambito del presente procedimento, come risultanti dall'integrazione del 24 marzo 2026 e di seguito solo sinteticamente richiamati, da attuare secondo la tempistica sottoindicata (con termine di scadenza decorrente, ove non altrimenti precisato, dalla Data di Validità, coincidente con la data di ricezione della presente delibera):
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Impegni |
Tempistica |
Frequenza e numero di ripetizioni degli obblighi ricorrenti |
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A. Impegni relativi alle contestazioni in materia di corporate governance |
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I. Impegni relativi alla contestazione sulle regole interne di governo societario |
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A.I.a. – Policy volte alla definizione di soglie di rilevanza quali-quantitative per individuare le materie da sottoporre al CdA |
Entro 90 giorni |
Non applicabile |
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A.I.b. – Istituzione di un comitato di amministratori non esecutivi e indipendenti |
Attuato il 6.2.2026 |
Non applicabile |
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A.I.c. – Nomina di un nuovo componente del CdA di Borsa Italiana |
Attuato il 6.2.2026 |
Non applicabile |
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A.I.d. – Delega all'AD in materia di commissioni |
Entro 90 giorni |
Non applicabile |
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A.I.e. – Modifica del Pricing Workflow |
Entro 90 giorni |
Non applicabile |
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A.I.f. – Aggiornamento della Policy in materia di commissioni per assicurare il coinvolgimento dell'AD |
Entro 90 giorni |
Non applicabile |
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A.I.g. – Adozione di una procedura operativa ai fini di approvazione del budget |
Entro 90 giorni |
Non applicabile |
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A.I.h. – Definizione di obiettivi per la remunerazione dell'AD/DG e relativa valutazione |
Entro 90 giorni |
Non applicabile |
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II. Impegni relativi alla contestazione sull'applicazione dei presidi previsti dal modello federale |
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A.II.a. – Identificazione dei margini di autonomia previsti dalla Matrix Policy |
Entro 90 giorni |
Non applicabile |
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A.II.b. – Corsi di formazione sul modello federale e Matrix Policy |
Prime iniziative di formazione entro giugno 2026 |
Con cadenza annuale per tre anni consecutivi |
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A.II.c. – Chiarimento della nozione di "local products" ai fini della definizione delle commissioni |
Entro 90 giorni |
Non applicabile |
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A.II.d. – Valutazione della dotazione aggiuntiva ai fini del budget |
Entro 90 giorni |
Non applicabile |
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III. Impegni relativi alla contestazione sull'assenza di verifiche |
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A.III.a. – Corsi di formazione su corporate governance e gestione dei conflitti di interesse |
Prime iniziative di formazione entro luglio 2026 |
Con cadenza annuale per tre anni consecutivi |
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IV. Impegni relativi alla contestazione sulla carenza di valutazione |
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A.IV.a. – Esercizio di autovalutazione periodica da parte del CdA |
Entro 90 giorni |
Non applicabile |
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V. Impegni relativi alla contestazione sui flussi informativi |
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A.V.a. – Revisione dei flussi informativi al CdA |
Entro 90 giorni |
Non applicabile |
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A.V.b. – Corsi di formazione ad hoc in materia di flussi informativi |
Prima iniziativa di formazione entro 120 giorni |
Con cadenza annuale per tre anni consecutivi |
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A.V.c. – Verbalizzazione più dettagliata delle riunioni del CdA |
A partire dalla prima riunione utile del CdA |
Per ogni riunione del CdA |
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B. Impegni relativi alle contestazioni in materia di monitoraggio delle funzioni esternalizzate |
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I. Impegni relativi alla contestazione su carenze organizzative |
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B.I.a. – Identificazione chiara dell'Internal Service Level Agreement ("ISLA") Relationship Manager |
Già specificato nella documentazione interna a febbraio 2026 |
Non applicabile |
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II. Impegni relativi alla contestazione sulle carenze nel monitoraggio |
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B.II.a. – Deleghe per il monitoraggio dei servizi esternalizzati |
Attuato il 29 aprile 2026 |
Non applicabile |
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B.II.b. Monitoraggio dei servizi esternalizzati con il coinvolgimento del Comitato Indipendenti |
Da prevedere nella relativa Policy entro 90 giorni; prima riunione del Comitato entro il 30.6.2026 |
Non applicabile |
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B.II.c. Resoconto trimestrale dell'AD al CdA |
Da prevedere nella relativa Policy entro 90 giorni; primo resoconto trimestrale entro il 30.6.2026 |
Non applicabile |
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B.II.d. Policy e procedura di Borsa Italiana sul monitoraggio dei servizi |
Entro 90 giorni |
Non applicabile |
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III. Impegni relativi alla contestazione sulle carenze di governance |
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B.III. Si rimanda agli impegni di cui ai punti A.IV.a., A.V.a, A.V.b, B.I. e B.II. |
Vedi sopra |
Vedi sopra |
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C. Verificabilità degli impegni |
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Relazione alla Consob sull'attuazione e la continua idoneità degli impegni |
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C.I. – Relazione bimestrale sullo stato di avanzamento dell'attuazione degli impegni |
Prima Relazione entro due mesi |
Con cadenza bimestrale dalla Data di Validità fino all'attuazione di tutti gli impegni |
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C.II. – Relazione iniziale di conformità |
Entro 6 mesi dal completamento dell'attuazione degli impegni |
Non applicabile |
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C.III. – Aggiornamento periodico della Relazione di conformità |
Non applicabile |
Annualmente, per i tre anni successivi alla prima Relazione |
La documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli impegni assunti dovrà essere tempestivamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, indicando nell'oggetto la dicitura «Assolvimento impegni» e il numero del procedimento.
La presente decisione di accoglimento della proposta presentata non implica l'accertamento delle violazioni oggetto di impegni.
La realizzazione dei predetti impegni entro i termini sopra indicati chiude il procedimento sanzionatorio.
La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) il soggetto interessato contravviene agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalla parte che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
In caso di mancato rispetto degli anzidetti impegni resi obbligatori, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del dieci per cento.
Al fine di monitorare l'attuazione degli anzidetti impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza ad essa attribuiti al fine dell'accertamento delle violazioni contestate.
La presente delibera è trasmessa alla Società e pubblicata nel sito internet della Consob.
10 giugno 2026
IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca