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Impegni

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Delibera n. 24112

Impegni obbligatori assunti da […omissis…] ai sensi dell'art. 196-ter del d. lgs. n. 58/1998 e della relativa disciplina attuativa

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e, in particolare:

- l'art. 196-ter, ai sensi del quale «1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione. 2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata. 3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. 4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo»;

VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 («MAR»);

VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» adottato con propria Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, anche solo «Regolamento»);

RILEVATO che, in esito all'attività di indagine condotta dalla Divisione Vigilanza Mercati, Ufficio Abusi di Mercato (di seguito, «DME») sia sui processi che hanno portato alla divulgazione in data […omissis…] - da parte di […omissis…], per conto dell'azionista di maggioranza […omissis…]. - del comunicato stampa nel quale si informava il mercato dell'intenzione di […omissis…] di acquisire l'intero capitale sociale di […omissis…] tramite un'Offerta Pubblica di Acquisto totalitaria su azioni […omissis…] al prezzo di […omissis…]per ciascuna azione, finalizzata al delisting, sia l'operatività effettuata sulle azioni […omissis…] nel periodo precedente il […omissis…], ha avuto avvio un procedimento sanzionatorio nei confronti, tra gli altri, della sig.ra […omissis…]per abuso dell'informazione privilegiata concernente la promozione dell'OPA sulle azioni […omissis…];

VISTA la nota del 1° aprile 2026, notificata in pari data, con la quale la DME ha contestato alla sig.ra […omissis…] l'illecito di cui all'art. 8, paragrafi 1 e 4, e all'art. 14, lettere a), del MAR;

CONSIDERATO che con la sopra citata lettera di contestazione la parte è stata resa edotta della facoltà di esercitare le prerogative difensive previste dal Regolamento e di presentare una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 196-ter del TUF;

VISTA la nota del 2 aprile 2026, con cui la sig.ra […omissis…] ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio;

VISTA la nota del 20 aprile 2026, con la quale la DME ha fornito positivo riscontro all'istanza di accesso, trasmettendo la relativa documentazione;

RILEVATO che, con nota del 6 maggio 2026, ai sensi dell'art. 196-ter del TUF, la sig.ra […omissis…] ha presentato una proposta di impegni;

RILEVATO che, con nota del 15 maggio 2026, il Servizio Sanzioni Amministrative ha trasmesso alla sig.ra […omissis…] una richiesta di chiarimenti e precisazioni;

ESAMINATA la nota di riscontro pervenuta il 12 giugno 2026, con cui la parte ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha riformulato la proposta di impegni;

VISTA la Relazione per la Commissione del 9 luglio 2026 («Relazione Impegni») mediante la quale il Servizio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie valutazioni in merito alla proposta di impegni;

VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione Impegni è stata trasmessa alla sig.ra […omissis…];

RITENUTA ricevibile la proposta di impegni, in quanto presentata tempestivamente;

RITENUTO di non dovere procedere alla consultazione degli operatori di settore;

PRESO ATTO che la parte non ha formulato proprie osservazioni in replica alla Relazione Impegni del 9 luglio 2026;

RITENUTO che, nella formulazione che segue, gli impegni a cui la sig.ra […omissis…] si è vincolata nei confronti della Consob sono da ritenersi coerenti con i requisiti di cui all'art. 196-ter del TUF e alla relativa disciplina attuativa;

SULLA BASE di tutti gli elementi allo stato emersi nel corso dell'istruttoria;

D E L I B E R A:

Ai sensi dell'art. 196-ter del TUF sono resi obbligatori per la sig.ra […omissis…], nata a […omissis…] (cod. fisc.: […omissis…]), i seguenti impegni assunti nell'ambito del presente procedimento:

1) versamento di euro 7.500,00 in favore del "Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori" di cui all'art. 32-ter.1 del Tuf, da effettuare nel termine di trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della presente delibera. Il versamento dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel modello allegato alla presente delibera;

2) astensione dall'acquisto, in proprio o mediante terzi, di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati italiani per un periodo di 24 mesi, con esclusione dei titoli di Stato. La sig.ra […omissis…] dovrà fornire i relativi report ogni 3 mesi a partire dalla data di ricezione della presente delibera (e fino a due anni).

La documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli impegni assunti dovrà essere tempestivamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, indicando nell'oggetto la dicitura «Assolvimento impegni» e il numero del procedimento.

La presente decisione di accoglimento della proposta presentata non implica l'accertamento delle violazioni oggetto di impegni.

La realizzazione dei predetti impegni entro i termini sopra indicati chiude il procedimento sanzionatorio.

La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) il soggetto interessato contravviene agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalla parte che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

In caso di mancato rispetto degli anzidetti impegni resi obbligatori, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del dieci per cento.

Al fine di monitorare l'attuazione degli anzidetti impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza ad essa attribuiti al fine dell'accertamento delle violazioni contestate.

La presente delibera è trasmessa all'interessata e pubblicata in forma anonima sul sito internet della Consob.

26 agosto 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi