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Impegni

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Delibera n. 24113

Impegni obbligatori assunti da Andrea Barchi ai sensi dell'art. 196-ter del d. lgs. n. 58/1998 e della relativa disciplina attuativa

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e, in particolare:

- l'art. 196-ter, ai sensi del quale «1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione. 2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata. 3. La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. 4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo»;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

VISTI i Principi di revisione vigenti all'epoca dei fatti oggetto della presente delibera;

VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» adottato con propria Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, anche solo «Regolamento»);

VISTA la documentazione afferente agli incarichi di revisione legale dei bilanci consolidati al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 del gruppo di imprese facenti capo ad Antares Vision S.p.A., il cui responsabile è il dott. Andrea Barchi ("il revisore"), acquisita ed oggetto di analisi da parte della Consob nel corso della verifica ispettiva condotta presso la EY S.p.A. ("EY" o la "Società di revisione") ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 39/2010, nonché alle richieste di chiarimenti formulate nel corso della medesima verifica ispettiva, a seguito delle quali il revisore ha fornito apposite memorie;

VISTA la nota del 23 gennaio 2026, notificata in pari data, con la quale la Divisione Vigilanza Società di Revisione ("DVR") – ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 39/2010 – ha contestato al dott. Andrea Barchi (il "revisore"), in qualità di responsabile dell'incarico di revisione legale dei bilanci consolidati al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 di Antares Vision S.p.A., la violazione dei seguenti principi di revisione internazionali ISA (Italia), adottati ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2010:

 

ISA (Italia)

2021

2022

n. 240 "Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio"

§28, §33

§28, §33

n. 315 "L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera"

§18, §22,

§23, §29

-

n. 315 "Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi"

-

§24, §26

n. 330 "Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati"

§8

-

n. 500 "Elementi Probativi"

§6

§6

n. 550 "Parti correlate"

§13

§13

n. 600 "La revisione del bilancio del gruppo – considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)"

§17, §25,
§31, §35,
§44

§17, §35

 

nonché la violazione dell'art. 9, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 39/2010;

CONSIDERATO che con la sopra citata lettera di contestazione il revisore è stato reso edotto della facoltà di esercitare le prerogative difensive previste dal Regolamento e di presentare una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 196-ter del TUF;

VISTA la nota del 26 gennaio 2026, con cui il revisore ha formulato al Servizio Sanzioni Amministrative ("RSA") istanza di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni difensive;

VISTA la nota di positivo riscontro a detta richiesta, inviata da RSA in data 28 gennaio 2026;

VISTA la nota del 26 gennaio 2026, con cui il revisore ha formulato alla DVR istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio;

VISTA la nota del 18 febbraio 2026, con cui la DVR ha fornito positivo riscontro all'istanza di accesso, trasmettendo la relativa documentazione;

RILEVATO che, con nota del 17 marzo, ai sensi dell'art. 196-ter del TUF, il revisore ha presentato una proposta di impegni;

RILEVATO che, con nota del 16 aprile 2026, il revisore ha integrato la proposta di impegni;

RILEVATO che, con nota del 12 maggio 2026, RSA ha trasmesso al revisore una richiesta di chiarimenti e precisazioni;

ESAMINATA la nota di riscontro pervenuta l'11 giugno 2026, con cui il revisore ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha riformulato la proposta di impegni;

VISTA la Relazione per la Commissione del 9 luglio 2026 ("Relazione Impegni") mediante la quale RSA ha espresso le proprie valutazioni in merito alla proposta di impegni;

VISTA la nota con la quale copia della predetta Relazione Impegni è stata trasmessa al revisore;

RITENUTA ricevibile la proposta di impegni, in quanto presentata tempestivamente;

RITENUTO di non dovere procedere alla consultazione degli operatori di settore;

VALUTATE le osservazioni formulate dal revisore in replica alla Relazione Impegni, pervenute in data 31 luglio 2026;

RITENUTO che, nella formulazione che segue, gli impegni a cui il dott. Andrea Barchi si è vincolato nei confronti della Consob sono da ritenersi coerenti con i requisiti di cui all'art. 196-ter del TUF e alla relativa disciplina attuativa;

SULLA BASE di tutti gli elementi allo stato emersi nel corso dell'istruttoria;

D E L I B E R A:

 

Ai sensi dell'art. 196-ter del TUF sono resi obbligatori per il dott. Andrea Barchi, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 23 dicembre 1975 (…omissis…), residente …omissis…, gli impegni assunti nell'ambito del presente procedimento, di seguito solo sinteticamente richiamati, da attuare secondo la tempistica sottoindicata:

- riduzione incarichi e limitazione attività del partner: da attuare entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente delibera e da mantenere per un periodo di due anni dalla stessa;

- versamento di una somma pari a 25.000 euro in favore del "Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori" di cui all'art. 32-ter.1 del TUF, da effettuare entro trenta giorni dalla data di ricezione della presente delibera. Il versamento dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel modello allegato alla presente delibera.

La documentazione attestante l'avvenuto adempimento degli impegni assunti dovrà essere tempestivamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, indicando nell'oggetto la dicitura «Assolvimento impegni» e il numero del procedimento.

La presente decisione di accoglimento della proposta presentata non implica l'accertamento delle violazioni oggetto di impegni.

La realizzazione dei predetti impegni entro i termini sopra indicati chiude il procedimento sanzionatorio.

La Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) il soggetto interessato contravviene agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalla parte che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

In caso di mancato rispetto degli anzidetti impegni resi obbligatori, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del dieci per cento.

Al fine di monitorare l'attuazione degli anzidetti impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza ad essa attribuiti al fine dell'accertamento delle violazioni contestate.

La presente delibera è trasmessa all'interessato e pubblicata nel sito internet della Consob.

26 agosto 2026

IL PRESIDENTE
Guido Stazi