Delibera n. 23464 - AREA PUBBLICA
Delibera n. 23464
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Biancamano S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e del Sig. Giovanni Battista Pizzimbone per violazione dell'art. 123-bis, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 58/1998, nonché del combinato disposto dell'art. 114, comma 5, del medesimo Decreto e dell'art. 5 del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 17221/2010
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF») e,
in particolare:
- l'art. 123-bis, comma 2, lett. a), ai sensi del quale nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari: «2. […] sono riportate le informazioni riguardanti: a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico»;
- l'art. 114, comma 5, il quale prevede che «La Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente»;
VISTO il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 («Regolamento OPC»), e, in particolare:
- l'art. 5, il quale al comma 1 prevede che «1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4» e al comma 5 aggiunge che «2. Le società predispongono il documento informativo indicato nel comma 1 anche qualora, nel corso dell'esercizio, esse concludano con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14»;
- l'art. 10, il quale al comma 1 prevede che «1.Ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la disciplina delle operazioni di minore rilevanza prevista nell'articolo 7, le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza, in deroga all'articolo 8, una procedura individuata ai sensi dell'articolo 7 nonché, in deroga ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, una procedura individuata ai sensi del paragrafo 1 del medesimo Allegato […]»;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con Delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
RILEVATO che a seguito di una complessa attività di vigilanza svolta dalla Divisione Corporate Governance, Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci [«Divisione Corporate Governance» o «(di seguito "DCG" - ora Divisione Vigilanza Emittenti "DVE")1] nei confronti di Biancamano S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito, "Biancamano" o la "Società" o l'"Emittente") e del Sig. Giovanni Battista Pizzimbone, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ("AD")2 della Società ratione temporis, è emerso quanto segue:
- le Relazioni di Corporate Governance relative agli esercizi 2018 e 2019, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Biancamano ("CdA"), rispettivamente, il 12 dicembre 2019 e il 26 marzo 2020 ("Relazione CG 2018" e "Relazione CG 2019"), contenevano informazioni difformi dalla realtà con particolare riguardo alla struttura organizzativa, al sistema amministrativo-contabile e al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in violazione delle regole di trasparenza inerenti le pratiche di governo societario effettivamente adottate dalla Società, previste dall'art. 123-bis, comma 2, lett. a), del TUF;
- in data 30 ottobre 2019 il Sig. Giovanni Battista Pizzimbone ha posto in essere una OPC di maggiore rilevanza volta al pagamento di un importo - pari a 988.991,04 euro - per un debito asseritamente contratto dall'Emittente verso la controllante svizzera Biancamano Holding SA ("Biancamano Holding"), di cui Pizzimbone era amministratore unico, ma in realtà contratto in data 11 dicembre 2013 da Aimeri Ambiente S.r.l. ("Aimeri"), controllata di Biancamano, violando le regole procedurali e di trasparenza previste dal Regolamento OPC, non pubblicando il prescritto Documento Informativo in violazione del combinato disposto dell'art. 114, comma 5, del TUF e dell'art. 5, comma 1, del Regolamento OPC;
VISTA la nota del 19 luglio 2024, notificata alla Società in pari data, e al Sig. Pizzimbone in data 30 luglio 2024, con la quale la Divisione Corporate Governance – ai sensi degli artt. 193, comma 1, e 195 del TUF – ha contestato ai medesimi:
- la violazione dell'art. 123-bis, comma 2, lett. a), del TUF con riguardo alla circostanza che le informazioni riportate da Biancamano nelle Relazioni CG 2018 e 2019 non hanno fornito al mercato un quadro fedele del reale assetto di governance e delle effettive pratiche di governo societario adottate dalla Società e dal Gruppo Biancamano;
- la violazione delle regole di trasparenza previste per le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate dal combinato disposto dell'art. 114, comma 5, del TUF e dell'art. 5 del Regolamento OPC con riguardo alla restituzione anticipata del finanziamento erogato da Biancamano Holding alla controllata Aimeri nel 2013, decisa il 30 ottobre 2019 esclusivamente dal Presidente e AD di Biancamano, portatore di un evidente conflitto d'interessi nell'operazione rilevante anche ai sensi dell'art. 2391 c.c.;
RILEVATO che con la sopra indicata nota di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;
RILEVATO che le parti non hanno formulato istanza di accesso o di audizione né hanno formulato deduzioni difensive;
VISTA la Relazione per la Commissione («Relazione RSA»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti della Società e del Sig. Giovanni Battista Pizzimbone;
RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione del combinato disposto dell'art. 123-bis, comma 2, lett. a) del TUF, nonché dell'art. 114, comma 5, del TUF e dell'art. 5 del Regolamento OPC;
VISTO l'art. 192-bis, comma 1, del TUF, il quale dispone «1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1- bis»;
VISTO l'art. 192-bis, comma 1-bis, del TUF che, in caso di violazione dell'art. 123-bis, comma 2, lettera a), da parte di persone fisiche prevede che «Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della società o dell'ente, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni»;
VISTO l'art. 193, comma 1, del TUF il quale prevede: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis»;
VISTO l'art. 193, comma 1.2., del TUF il quale, in relazione alla violazione del combinato disposto dell'art. 114, comma 5, del TUF e dell'art. 5 del Regolamento OPC da parte delle persone fisiche, prevede: «1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1»;
in base al richiamato comma 1.1. della medesima disposizione, tali sanzioni sono: «a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata; b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità; c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni»;
VISTO l'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, assumono rilevanza le circostanze sotto indicate:
a) - quanto alla gravità, le violazioni in parola non sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, consistendo nell'inosservanza di obblighi informativi strumentali alla corretta e puntuale informazione degli investitori, del mercato e della stessa Consob; in particolare, le carenze informative relative alle Relazioni di Corporate Governance 2018 e 2019 non hanno consentito di fornire una corretta e completa rappresentazione al mercato sul reale assetto di governo societario di Biancamano e hanno, anzi, comportato la descrizione di un quadro ottimistico, e dunque fuorviante, e non completo, sulle pratiche di governo societario effettivamente adottate, senza consentire agli investitori di essere edotti delle gravi e diffuse carenze nel sistema di governo e nell'operatività di Biancamano che hanno portato all'amministrazione straordinaria della Società e delle sue controllate nonché alla liquidazione del complesso dei beni aziendali e alla cessazione dell'esercizio di impresa. Quanto alla violazione della normativa in materia di operazioni con parti correlate si rileva che l'operazione in parola è risultata essere in violazione del piano di risanamento attestato e in frode ai creditori, ed ha di fatto contribuito a condurre il Gruppo Biancamano al fallimento, come poi verificatosi in data 25 marzo 2021;
- quanto alla durata, si rileva che la violazione dell'art. 123-bis del TUF si è realizzata il 12 dicembre 2019 e in data 26 marzo 2020 con l'approvazione da parte del CdA di Biancamano delle Relazioni di Corporate Governance 2018 e 2019 e l'inosservanza della disciplina della trasparenza prevista per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si è sostanziata in una omissione avente carattere permanente;
b) le violazioni risultano ascrivibili alla Società e al Sig. Giovanni Battista Pizzimbone a titolo di dolo;
c) quanto alla capacità finanziaria della Società, si rileva che la medesima è in amministrazione straordinaria, versa in stato di insolvenza dal 25 marzo 2021 ed ha un capitale sociale di euro 1,7 milioni; l'ultimo bilancio approvato risale al 31 dicembre 2019 dal quale si evince un patrimonio netto negativo pari a euro 13.970 migliaia; quanto alla capacità finanziaria del Sig. Pizzimbone, non risultano agli atti elementi informativi utili a stimarla;
d) dagli atti emergono elementi che rendono evidente come le violazioni in parola e, in special modo quella concernente l'operazione di maggiore rilevanza, fossero funzionali a drenare le risorse finanziarie dalle società del Gruppo già in dissesto;
e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili eventuali pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni, eccezion fatta per quanto sopra specificato con riguardo alle Società del Gruppo Biancamano;
f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;
g) con Delibera n. 21691 del 20 dicembre 2020, nei confronti di Biancamano S.p.A., è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 17 del Regolamento Europeo n. 596/2014 e all'art.114, comma 1, del TUF; con Delibera n. 22453 del 14 settembre 2022, nei confronti del sig. Giovanni Battista Pizzimbone, è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 120, commi 2 e 4, del TUF;
g-bis) nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;
h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) stante la documentazione in atti non risulta che, successivamente alle violazioni, siano state adottate misure al fine di evitare, in futuro, il loro ripetersi;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato:
- Biancamano S.p.A. in amministrazione straordinaria (C.F. 01362020081), la sanzione amministrativa pecuniaria pari complessivamente ad euro 60.000,00, di cui:
- euro 40.000,00 per la violazione dell'art. 123-bis, comma 2, lett. a) del TUF;
- euro 20.000,00 per la violazione del combinato disposto dell'art. 114, comma 5, del TUF e dell'art. 5 del Regolamento OPC;
- Sig. Giovanni Battista Pizzimbone, nato: a Savona il 4.5.1966, (C.F. PZZGNN66E04I480Z), la sanzione amministrativa pecuniaria pari complessivamente ad euro 100.000,00, di cui:
- euro 60.000,00 per la violazione dell'art. 123-bis, comma 2, lett. a) del TUF;
- euro 40.000,00 per la violazione del combinato disposto dell'art. 114, comma 5, del TUF e dell'art. 5 del Regolamento OPC.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello del quale si allega alla presente fac-simile precompilato; se l'interessato risiede all'estero, il pagamento deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente procedimento secondo le modalità descritte nel modulo allegato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato al seguente indirizzo: Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;
- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.
Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica, ovvero entro 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
12 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona
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(1) Dal 1° ottobre 2024 la Commissione ha infatti deliberato una "Ridefinizione dell’assetto organizzativo della Consob e definizione delle funzioni e dei compiti demandate alle Unità Organizzative", con conseguente nuova denominazione di talune unità organizzative.
(2) Più specificamente, all’' dei fatti, Giovanni Battista Pizzimbone: (i) ricopriva la carica di Presidente, AD ed era il principale responsabile della gestione dell’Emittente, in quanto unico amministratore destinatario di deleghe gestionali; (ii) era il soggetto incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché alla gestione dell’informativa societaria; (iii) era azionista di controllo indiretto dell’Emittente attraverso Biancamano Holding SA (di cui era anche amministratore unico), che ne deteneva il 50,294% del capitale sociale.