Intestazione pagina sanzioni

Provvedimenti sanzionatori

Aggregatore Risorse

Avverso il provvedimento BDO Italia Spa e BDO Audit Services Srl, in data 12.01.2026, hanno promosso opposizione presso la Corte di Appello di Milano. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 1° luglio 2026, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da BDO Italia Spa, ha revocato il provvedimento di sospensione della pubblicazione della delibera opposta, disposta con decreto presidenziale del 16 gennaio 2026, ha rigettato il ricorso proposto e, per l'effetto, confermato il provvedimento impugnato. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 1° luglio 2026, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Eleonora Briolini, Carlo Consonni, Simone Del Bianco, Loredana Genovese, Andrea Meneghel, Francesca Scelsi e Rosanna Vicari, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Francesca Scelsi, ha annullato parzialmente la delibera n. 23813 del 17 dicembre 2025, riducendo l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nei confronti di tale opponente in complessivi Euro 70.000,00; ha rigettato l'opposizione proposta da Eleonora Briolini, Carlo Consonni, Simone Del Bianco, Loredana Genovese, Andrea Meneghel e Rosanna Vicari e, per l'effetto, ha confermato il provvedimento impugnato. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 1° luglio 2026, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Claudio Franco Tedoldi ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il provvedimento impugnato.

Delibera n. 23813

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di Bdo Italia s.p.a., nonché di esponenti aziendali di detta società e di Bdo Tax s.t.p. s.r.l., per violazione di disposizioni del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 nonché del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

VISTO il Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (di seguito, anche solo «Regolamento (UE) n. 537/2014», «Regolamento (UE)» o «Regolamento»);

VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni», adottato con propria delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, anche solo «Regolamento Sanzioni»);

VISTI gli esiti dell'attività di Controllo della Qualità di cui all'art. 22 del D. Lgs n. 39/2010, avviata dalla Divisione Corporate Governance della Consob (oggi Divisione Vigilanza sulle Società di Revisione) nei confronti della società BDO Italia S.p.A., con sede legale in Milano (20131 - MI) al Viale degli Abruzzi n. 94 (di seguito, anche solo «BDO Italia» o «la Società»);

ESAMINATI, in particolare, i documenti acquisiti nel corso delle attività ispettive svolte presso BDO Italia dal 29 novembre 2023 al 26 settembre 2024 e, tra l'altro, il Processo Verbale di conclusione delle verifiche ispettive del 26 settembre 2024;

RILEVATO che gli approfondimenti istruttori svolti dalla Divisione Vigilanza sulle Società di Revisione - Ufficio Vigilanza Revisori Legali e Standard Tecnici della Consob (di seguito, anche solo «DVR») sulle base delle informazioni e dei documenti acquisiti nell'ambito della predetta verifica ispettiva hanno fatto emergere significativi profili di criticità nell'operato di BDO Italia in relazione all'acquisizione (avvenuta nel luglio del 2022) e allo svolgimento dell'incarico di revisone dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022 della società Vincenzo Zucchi S.p.A. (di seguito, anche solo «Vincenzo Zucchi» o «Zucchi»), emittente avente la qualifica di Ente di Interesse Pubblico EIP»), e ciò per effetto del contemporaneo svolgimento, da parte di BDO Tax S.r.l S.t.p. (di seguito «BDO Tax» - entità italiana appartenente al network BDO) del servizio non audit (di seguito, anche solo «NAS») di tenuta della contabilità (Bookkeeping) della società […omissis…] (di seguito, anche solo […omissis…]), controllata da Zucchi;

RILEVATO che lo svolgimento di tale servizio non audit è vietato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE), in quanto incompatibile con il mantenimento dell'indipendenza nello svolgimento dell'attività di revisione legale sui bilanci della controllante;

RILEVATO, altresì, che – in correlazione con lo svolgimento di tale attività di revisione dei bilanci al 31 dicembre 2022 di Zucchi - BDO Italia (e, nei termini appresso specificati, gli esponenti aziendali di seguito indicati) ha mancato nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano l'indipendenza del revisore e non ha adottato e applicato disposizioni organizzative appropriate ed efficaci a tutela di detta indipendenza;

RILEVATO che, nella commissione degli anzidetti illeciti, è emerso anche il coinvolgimento di taluni esponenti aziendali di BDO Italia e BDO Tax, nelle persone dei sig.ri:

- dott. Claudio Franco Tedoldi:

- socio di BDO Italia, Responsabile dell'incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022 di Zucchi;

- dott.ssa Francesca Scelsi:

- già socio di BDO Italia, Responsabile del riesame della qualità dell'incarico di revisione legale dei bilanci 2022 di Zucchi;

- dott.ssa Eleonora Briolini:

- socio di BDO Tax, Responsabile del servizio non audit reso a […omissis…] e membro, al tempo, del Consiglio di amministrazione (di seguito, anche solo «C.d.A.») di BDO Italia, costituente organo con la responsabilità finale del suo Sistema di Controllo della Qualità;

- dott.ssa Loredana Genovese:

- socio di BDO Tax, Responsabile operativo del NAS reso in favore di […omissis…];

- dott. Andrea Meneghel:

- socio di BDO Italia e Responsabile della Funzione Principi Etici e di Indipendenza (Ethics and Independence Leader - EIL), in posizione apicale nell'ambito del suo Sistema di controllo interno della qualità;

- dott.ssa Rosanna Vicari:

- socio di BDO Italia, Responsabile della Funzione Gestione del Rischio nonché Responsabile operativo del Sistema di Controllo della Qualità (Risk Management Partner – RMP), in posizione apicale nell'ambito del Sistema di controllo interno della qualità e membro del C.d.A. di BDO Italia, costituente organo con la responsabilità finale del suo Sistema di Controllo della Qualità;

- dott. Simone Del Bianco:

- socio di BDO Italia e membro del C.d.A. della medesima società, costituente organo con la responsabilità finale del Sistema di Controllo della Qualità della società di revisione;

- dott. Carlo Consonni:

- socio di BDO Italia e membro del C.d.A. della medesima società, costituente organo con la responsabilità finale del suo Sistema di Controllo della Qualità;

CONSIDERATO che:

- BDO Italia:

- in presenza del NAS reso dall'entità del network BDO Tax, ha:

- assunto l'incarico di revisione legale dei bilanci di Zucchi per il periodo 2022-2030, senza evidenziare, in sede di accettazione dell'incarico, i suddetti profili di incompatibilità;

- svolto l'attività di revisione legale dei bilanci al 31 dicembre 2022 di Zucchi pur versando in una situazione di incompatibilità;

- emesso le relative Relazioni di revisione e la Relazione aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile dell'EIP al 31 dicembre 2022 (ex art. 11 del Regolamento UE n. 537/2014) dichiarando, in maniera non veritiera, di non aver prestato servizi (diversi dalla revisione contabile) vietati ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Regolamento e di aver mantenuto l'indipendenza dall'ente sottoposto a revisione;

- ha adottato «disposizioni organizzative e amministrative» per «prevenire, identificare, eliminare o gestire […] eventuali rischi per la sua indipendenza» di cui all'art. 10-ter, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 recanti significative carenze nell'assicurare adeguati presidi a tutela dell'indipendenza nello svolgimento dell'attività di revisione legale e nel processo di accettazione degli incarichi;

- gli esponenti aziendali di BDO Italia e BDO Tax sopra citati hanno posto in essere condotte che hanno comportato la violazione:

- delle disposizioni contenute nell'art. 5, par. 5, terzo comma, lett. a), del Regolamento (UE), le quali vietano ad un'entità del network di appartenenza del revisore legale dei bilanci di un EIP di «prestare servizi diversi dalla revisione contabile» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lett. c) - servizi di «contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio» quali quello di «Bookkeeping» reso […omissis…] - durante il periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio oggetto dell'incarico di revisione legale sino all'emissione delle relative Relazioni di revisione;

- dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE), il quale prevede che prima di accettare un incarico di revisione legale di un EIP, il revisore legale valuta e documenta se è in regola con i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 5 del medesimo Regolamento;

- dell'articolo 10, paragrafo 2, lett. f) del Regolamento (UE), tenuto conto che, nonostante l'incompatibilità derivante dalla prestazione del citato servizio non audit, nelle relazioni di revisione emesse da BDO Italia e sottoscritte dal socio responsabile dell'incarico sui bilanci al 31 dicembre 2022 di Zucchi in data 15 maggio 2023 è stato dichiarato che «non sono stati prestati i servizi vietati diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 5, paragrafo 1» e che «il(i) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile sono rimasti indipendenti dall'ente sottoposto a revisione nell'esecuzione della revisione»;

- dell'articolo 6, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento (UE), che prevede che il revisore legale deve confermare «per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e la revisione contabile che il revisore legale, l'impresa di revisione contabile e i partner, i membri dell'alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione legale dei conti sono indipendenti dall'ente sottoposto a revisione»; nella conferma annuale dell'indipendenza acclusa alla Relazione aggiuntiva di Zucchi emessa da BDO Italia e sottoscritta dal socio responsabile dell'incarico in data 15 maggio 2023 è stato, infatti, dichiarato che «nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data odierna […] non sono state riscontrate situazioni che abbiano compromesso la nostra indipendenza ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs n. 39/2010 e degli artt. 4 e 5 del Regolamento Europeo 537/2014»;

- dell'art. 8, del Regolamento (UE), che disciplina il «Riesame della qualità dell'incarico», che indica, al paragrafo 5, gli «elementi» che il responsabile del riesame deve valutare ai fini dell'assolvimento del rilevante ruolo di presidio della qualità dell'attività di revisione legale, tra cui alla lett. a), «l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione». Il socio Responsabile del riesame della qualità dell'incarico di revisione legale dei bilanci al 31 dicembre 2022 di Zucchi, infatti, non si è curato, prima dell'emissione delle Relazioni di revisione legale dei bilanci al 31 dicembre 2022, di discutere con il socio Responsabile dell'incarico di revisione legale i profili di incompatibilità emersi in relazione al servizio non audit reso dalla BDO Tax, concludendo la propria attività di riesame dell'incarico senza sollevare criticità al riguardo. Tale condotta ha consentito al socio Responsabile dell'incarico di concludere contestualmente l'attività di revisione legale e di emettere le Relazioni di revisione in cui BDO Italia ha dichiarato di non aver prestato servizi vietati ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE), e si è dichiarata indipendente rispetto a Zucchi nello svolgimento dell'incarico di revisione legale;

- dell'articolo 10-ter, comma 5 del D. Lgs n. 39/2010, secondo cui «il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis», atteso che:

- le procedure di accettazione degli incarichi adottate da BDO Italia non sono risultate idonee ad assicurare adeguato presidio dell'indipendenza, considerato che l'incarico di revisione legale dei bilanci di Zucchi è stato assunto da BDO Italia in presenza di un servizio non audit reso da un'entità del proprio network alla controllata dell'EIP, il che è vietato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE);

- i soggetti responsabili della Funzione Principi Etici e di Indipendenza (Ethics and Independence Leader - EIL), della Funzione Gestione del Rischio nonché Responsabile operativo del Sistema di Controllo della Qualità (Risk Management Partner – RMP), ruoli chiave nel sistema di controllo interno della qualità adottato da BDO Italia, venuti a conoscenza, nel gennaio del 2023, dell'esistenza del servizio non audit, non hanno assunto le necessarie iniziative volte a gestire l'incompatibilità e ad impedire l'emissione delle Relazioni di revisione in cui BDO Italia ha dichiarato l'assenza di servizi vietati ai sensi del Regolamento e si è dichiarata indipendente rispetto a Zucchi;

- il Responsabile del riesame della qualità dell'incarico - rilevante presidio del sistema di controllo interno della qualità, avente specifiche responsabilità nella verifica dell'indipendenza del revisore legale e della società di revisione dall'ente sottoposto a revisione - pur essendo a conoscenza dell'incompatibilità derivante dalla prestazione del citato servizio non audit, ha completato il riesame senza sollevare alcuna criticità al riguardo;

VISTA la nota di addebito del 20 marzo 2025, notificata in pari data a tutte le parti interessate, con cui la DVR, ritenendo che i fatti emersi integrassero la violazione:

A. dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014, il quale prevede:

- al comma 1, che «Quando un membro di una rete a cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua una revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico fornisce uno dei servizi diversi dalla revisione contabile di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a un'impresa costituita in un paese terzo che è controllata dall'ente di interesse pubblico sottoposto a revisione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza»;

- al comma 3, lett. a) che «Ai fini del presente paragrafo: il coinvolgimento nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione e la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere b), c) ed e), sono da ritenersi sempre come eventi che compromettono l'indipendenza e non possono essere mitigati da misure di salvaguardia». I suddetti servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del Regolamento sono di «contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio». Il divieto di prestazione dei servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del medesimo Regolamento è, altresì, richiamato dall'articolo 17, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2010;

B. dell'art. 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 537/2014, il quale prevede che «prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, […] valuta e documenta: se è in regola con i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento»;

C. dell'art. 6, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento (UE) n. 537/2014, il quale prevede che «un revisore legale o un'impresa di revisione contabile: a) conferma per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e la revisione contabile che il revisore legale, l'impresa di revisione contabile e i partner, i membri dell'alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione legale dei conti sono indipendenti dall'ente sottoposto a revisione»;

D. dell'art. 8, paragrafo 5, lett. a) del Regolamento (UE) n. 537/2014, il quale prevede che «il riesame valuta quanto meno i seguenti elementi: a) l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione»;

E. dell'art. 10, paragrafo 2, lett. f) del Regolamento (UE) n. 537/2014, il quale prevede che «La relazione di revisione è elaborata secondo le disposizioni dell'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE e inoltre contiene quanto meno le seguenti informazioni: […]; f) dichiara che non sono stati prestati i servizi vietati diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e che il(i) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile sono rimasti indipendenti dall'ente sottoposto a revisione nell'esecuzione della revisione»;

F. dell'art. 10-ter, comma 5 del D. Lgs n. 39/2010, il quale prevede che «Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la

sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis», ha contestato agli interessati al presente procedimento le violazioni analiticamente riportate, per soggetto, nella seguente tabella:

 

 

SOGGETTO

RUOLO

NORME INFRANTE

1

BDO Italia S.p.A.

Società di revisione incaricata della revisione legale dei

bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022 di

Vincenzo Zucchi S.p.A.

 

Art. 5, par. 5

Art. 6, parr. 1 e 2

Art. 10, par. 2,

del Regolamento (UE) n. 537/2014

Art. 10-ter, comma 5, del D. Lgs n. 39/2010

2

Claudio Franco TEDOLDI

Responsabile dell'incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022 di Zucchi

Socio di BDO Italia

Art. 5, par. 5

Art. 6, parr. 1 e 2

Art. 10, par. 2 del Regolamento (UE) n. 537/2014

3

Francesca SCELSI

Responsabile del riesame della qualità dell'incarico di revisione legale dei bilanci 2022 di Zucchi

Socio di BDO Italia

Art. 5, par. 5

Art. 8, par. 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014

4

Eleonora BRIOLINI

Socio di BDO Tax e responsabile del servizio non audit reso a […omissis…], controllata svizzera di Zucchi

Membro del C.d.A. di BDO Italia

Art. 5, par. 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014

Art. 10-ter, comma 5 del D. Lgs n. 39/2010

5

Loredana GENOVESE

Responsabile operativo del servizio non audit reso a […omissis…] da BDO Tax, entità italiana del network BDO

Socio di BDO Tax

Art. 5, par. 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014

6

Andrea MENEGHEL

Responsabile della Funzione Principi Etici e di Indipendenza (Ethics and Independence Leader - EIL) di BDO Italia

Socio di BDO Italia

Art. 5, par. 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014

7

Rosanna VICARI

Responsabile della Funzione Gestione del Rischio e del Sistema di Controllo della Qualità (Risk Management Partner – RMP) di BDO Italia

Membro del C.d.A. di BDO Italia

Art. 5, par. 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014

Art. 10-ter, comma 5 del D. Lgs n. 39/2010

8

Simone DEL BIANCO

Membro del C.d.A. di BDO Italia

Art. 10-ter, co. 5 del D. Lgs n. 39/2010

9

Carlo CONSONNI

Membro C.d.A. di BDO Italia

Art. 10-ter, co. 5 del D. Lgs n. 39/2010

 

RILEVATO che, con la sopra indicata nota di contestazione, le parti sono state rese edotte della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;

VISTE le istanze di proroga del termine per la presentazione di deduzioni difensive e di accesso agli atti presentate congiuntamente dalle parti con note del 27 marzo 2025;

VISTE le missive del 31 marzo 2025 e del 22 aprile 2025 con cui il Servizio Sanzioni Amministrative (di seguito, anche solo «RSA») e la DVR hanno, rispettivamente, concesso la richiesta proroga del termine per la presentazione di deduzioni difensive e concesso l'accesso agli atti del procedimento trasmettendo la pertinente documentazione;

VISTA la nota del 15 maggio 2025, con cui gli interessati al procedimento sanzionatorio hanno fatto pervenire una «proposta di impegni», ai sensi dell'art. 196-ter del TUF e degli art. 10 e seguenti del Regolamento Sanzioni;

VISTA la nota del 3 giugno 2025, con cui il RSA, sentita la DVR, ha richiesto alle parti di fornire chiarimenti e precisazioni su quanto dalle stesse proposto;

VISTA la nota del 17 giugno 2025 con cui le parti, in riscontro alla predetta richiesta, hanno fornito i chiarimenti ritenuti necessari e precisato con maggior dettaglio gli impegni proposti;

ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 17 luglio 2025 (di seguito, anche solo «Relazione Impegni»), con cui il RSA, sentita la DVR, ha proposto alla Commissione l'adozione di una delibera di rigetto della proposta di impegni presentata dalle parti;

VISTA la nota del 17 luglio 2025, con cui il RSA ha trasmesso alle parti copia della predetta Relazione Impegni;

ESAMINATA la nota del 13 agosto 2025, con cui le parti – svolte talune osservazioni in replica alla predetta Relazione Impegni – hanno rinunciato alla proposta di impegni presentata;

VISTA la nota del 17 settembre 2025, con cui il RSA ha reso edotte le parti che la Commissione aveva preso atto della presentata rinuncia agli impegni proposti e, in pari tempo, ha comunicato che il termine di scadenza del procedimento sanzionatorio previsto dal Regolamento Sanzioni aveva ripreso a decorrere dal 13 agosto 2025;

ESAMINATA la memoria difensiva presentata dagli interessati il 3 ottobre 2025, nonché i suoi allegati;

VISTA la Relazione per la Commissione del 23 ottobre 2025 (di seguito, anche solo «Relazione RSA»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la complessiva posizione difensiva rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti di tutti i soggetti del procedimento sanzionatorio, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputazione delle responsabilità ed alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 23 ottobre 2025, con la quale è stata trasmessa alle parti copia della predetta Relazione RSA;

VALUTATE le controdeduzioni difensive presentate congiuntamente dai soggetti del procedimento in data 21 novembre 2025 in replica alla predetta Relazione RSA;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente svolte delle parti non possano indurre ad una differente qualificazione di quanto emerso né a revocare in dubbio la materiale sussistenza e l'antigiuridicità dei fatti accertati;

RITENUTE conclusivamente accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, tutte le violazioni contestate agli interessati al procedimento sanzionatorio;

RILEVATO che, ai fini dell'ascrizione di responsabilità per i fatti emersi a carico degli incolpati e della quantificazione e irrogazione nei loro confronti delle corrispondenti sanzioni, l'art. 26, del D.Lgs n. 39/2010, prevede:

- al comma 1: «La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9- bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, può applicare le seguenti sanzioni: a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell'incarico; per la violazione dei divieti di cui agli articoli 17 del presente decreto e 4 e 5 del Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila; b) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio; c) il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni; d) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità; e) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità»;

- al comma 1-bis: «La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere d) ed e) ai fini della loro annotazione sul Registro»;

- al comma 1-quinquies: «Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo»;

- al comma 1-septiesFerma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità della revisione legale della società di revisione; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e agli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8 del Regolamento europeo»;

- al comma 1-octies: «Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale»;

- al comma 2: «La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila»;

- al comma 2-bis: «Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e)»;

- al comma 4: «Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUF»;

- al comma 4-bis: «Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF»;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale «nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della determinazione della sanzione assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:

a) quanto alla gravità delle violazioni accertate, si ritiene che le stesse – considerate tanto singolarmente quanto nel loro insieme – siano qualificabili come di notevole gravità anche alla luce del loro elevato grado di potenziale dannosità. Il rispetto delle regole sull'indipendenza del revisore ha, infatti, una cruciale rilevanza nel garantire che l'attività di revisione raggiunga gli obiettivi a cui deve tendere che sono, tra l'altro, quelli dell'assicurare - nell'interesse generale dell'economia - la massima trasparenza ed obiettività delle informazioni ai soggetti che operano nel mercato. A fronte di ciò, il comportamento di BDO Italia e dei suoi esponenti, intenzionalmente noncurante nei confronti del rispetto delle regole che governano l'attività di revisione legale, si è connotato per un certo grado di spregiudicatezza che si coglie non solo guardando al contegno di BDO Italia e del dott. Tedoldi (quest'ultimo ha intenzionalmente e consapevolmente reso dichiarazioni false in merito all'indipendenza, tra l'altro, nella Relazione di revisione emessa da BDO Italia sui bilanci d'esercizio e consolidato 2022 dell'emittente Vincenzo Zucchi S.p.A.) ma anche in quello di altri esponenti aziendali che hanno (anche qui, con consapevolezza) taciuto circa l'assenza di cause di incompatibilità all'accettazione dell'incarico di revisione (si allude alle dott.sse Briolini e Genovese, soci BDO Tax responsabili del servizio non audit) o hanno falsamente attestato l'assenza di criticità nei lavori di revisione svolti (dott.ssa Scelsi, EQR dell'incarico di revisione legale dei bilanci al 31 dicembre 2022 dell'EIP). Del pari molto grave, anche se con connotazioni meno intense, è qualificabile il comportamento tenuto dai dott.ri Meneghel e Vicari, soggetti apicali nell'ambito del sistema di controllo interno della qualità, che, venuti a conoscenza della carenza di indipendenza del revisore nei lavori di cui trattasi, hanno avviato iniziative poco incisive (nonché totalmente inadatte) a gestire la situazione e che nulla hanno fatto per indirizzare la società verso la sola condotta doverosa che essa avrebbe dovuto adottare, ossia far dimettere BDO Italia dall'incarico di revisione di Zucchi. Appare evidente che l'intera gestione della vicenda [dall'assunzione dell'incarico di revisione pur in assenza dei richiesti requisiti di indipendenza, alla mancata comunicazione di tale circostanza al Collegio sindacale dell'Emittente, al protrarsi della situazione di compromissione dell'indipendenza (sin dopo l'emissione della Relazione sul bilancio) sino agli interventi quantomeno «poco incisivi» adottati da tutti i soggetti coinvolti per fronteggiare la situazione critica verificatasi] è stata altamente deficitaria e denota (quantomeno in BDO Italia e in alcuni dei esponenti) l'evidente volontà di non gestire la criticità nel rispetto delle regole facendo altresì trasparire la disponibilità a contravvenire alle stesse pur di far acquisire e di conservare al portafoglio di BDO Italia l'incarico di revisione. Le condotte accertate a carico dei membri del Consiglio di amministrazione di BDO Italia dott.ri Del Bianco, Consonni, Vicari e Briolini (per le carenti disposizioni organizzative e amministrative adottate da BDO Italia al fine di prevenire, identificare, eliminare o gestire rischi per la sua indipendenza nello svolgimento dell'attività di revisione legale) si connotano anch'esse per una non trascurabile gravità, avendo i meccanismi e i presidi procedurali e organizzativi societari posti a presidio dell'indipendenza del revisore una valenza essenziale per intercettare e gestire le situazioni che possano compromettere il rispetto della normativa in materia. Quanto alla durata delle violazioni, le stesse possono essere distinte in ragione della singola infrazione contestata e del soggetto a cui la stessa è stata ascritta. Al netto di infrazioni a consumazione istantanea (quali quella relativa all'accettazione dell'incarico di revisione in condizione di incompatibilità, all'emissione di relazioni recanti dichiarazioni false in merito all'inesistenza di situazioni di incompatibilità e alla mancata dichiarazione dell'esistenza di criticità da parte dell'EQR) la durata delle altre violazioni deve essere parametrata al tempo dei lavori di revisione, dall'accettazione dell'incarico sino all'emissione della relazione sui bilanci dell'EIP (dal luglio 2022 sino al maggio 2023, per circa 10 mesi);

b) le violazioni accertate risultano ascrivibili a BDO Italia S.p.A. e ai dott.ri Tedoldi, Briolini [quest'ultima limitatamente alla violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento (UE) n. 537/2014], Genovese e Scelsi a titolo di dolo. Diversamente, le violazioni accertate a carico dei dott.ri Briolini (limitatamente alla violazione dell'art. 10-ter, comma 4, del D. Lgs n. 39/2010), Meneghel, Vicari, Del Bianco e Consonni sono ascrivibili a titolo di colpa grave;

c) quanto alla capacità finanziaria di BDO Italia S.p.A., dal bilancio di esercizio al 30 giugno 2024 risulta che la stessa presentava un fatturato di euro 72.915.338. Non si rinvengono in atti elementi relativi alla capacità finanziaria degli esponenti aziendali interessati dal procedimento sanzionatorio;

d) sebbene dagli atti non emergono elementi che possano consentire di quantificare puntualmente i vantaggi ottenuti da BDO Italia S.p.A. e dai suoi esponenti aziendali per effetto delle condotte illecite dagli stessi posti in essere, si ritiene che la società di revisione abbia ritratto utilità e vantaggi economici dall'aver assunto l'incarico pluriennale di revisione dei bilanci di esercizio e consolidato della società Vincenzo Zucchi S.p.A. (che essa, ab origine, non avrebbe dovuto accettare) e che anche gli esponenti aziendali attinti dalle contestazioni, in quanto soci, ne abbiano ritratto anch'essi vantaggi, quantomeno indiretti. Mentre il valore del corrispettivo per l'esercizio 2022 connesso al NAS oggetto delle contestazioni è stato pari a circa euro 27.000,00, il ricavo correlato all'attività di revisione svolta da BDO Italia S.p.A. sui bilanci d'esercizio e consolidato 2022 di Vincenzo Zucchi S.p.A., quale evincibile dalla relativa documentazione pubblicata dall'EIP, è stato pari ad euro 95.000,00;

e) dagli atti non emergono elementi che consentano di individuare specifici pregiudizi cagionati a terzi se non un generale vulnus alla attendibilità e credibilità dell'attività di revisione svolta, in considerazione della falsa dichiarazione di indipendenza resa dalla società di revisione nelle relazioni di revisione ai bilanci di esercizio e consolidato di Vincenzo Zucchi S.p.A.;

f) quanto al livello di cooperazione con la Consob, la società e gli esponenti aziendali hanno avuto un contegno collaborativo tanto in sede di Controllo della Qualità che nell'ambito del procedimento sanzionatorio, riconoscendo la materialità di taluni dei fatti emersi ancorché al fine di una loro differente qualificazione;

g) la società BDO Italia S.p.A. risulta essere stata sanzionata dalla Consob, nell'ultimo quinquennio, per violazioni in materia finanziaria con le delibere n. 21690/2021, 21836/2021, 21849/2021, 22096/2021, 22968/2024, […omissis…] e di antiriciclaggio con le delibere n. 21797/2021 e 23400/2025. Il dott. Consonni è stato sanzionato dalla Consob con le delibere n. 21849/2021 e n. 21797/2021. Il dott.ri Del Bianco e Vicari sono stati sanzionati con la delibera n. 21797/2021. […omissis…];

g-bis) non ricorrente nel caso di specie;

h) non risultano in atti elementi che consentano di individuare potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) le parti, nella propria memoria difensiva, hanno dato conto di interventi intrapresi dalla società (già attuati o in via di implementazione) finalizzati allo scopo di evitare, in futuro, il ripetersi quantomeno di alcune delle violazioni di cui trattasi, alcuni dei quali da adottarsi all'esito di prescrizioni emanate dalla Consob in sede di Controllo della Qualità;

RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del «cumulo giuridico», previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981; ciò in quanto le violazioni, ancorché discendano da condotte formalmente distinte, sono riconducibili a carenze che originano dallo stesso contesto fattuale e si sono consumate in un arco temporale che non presenta soluzione di continuità, di talché possono essere considerate come una «serie» di momenti esecutivi di un unitario fenomeno illecito, «conseguenza di una medesima condotta, sia pur ad esecuzione frazionata»;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti di BDO Italia S.p.A., con sede legale in Milano (20131 - MI) al Viale degli Abruzzi n. 94, C.F./P. Iva n. 07722780967, REA n. MI – 1977842, è applicata:

- per la violazione dell'art. 5, par. 5, art. 6, paragrafi 1 e 2 e art. 10, par. 2, del Regolamento (UE) n. 537/2014, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 39/2010:

- comma 1, lett. a), secondo periodo, una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari ad euro 300.000,00 (pari ad euro 200.000,00 per la violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento, ritenuta la violazione più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 50.000,00 per ciascuna delle altre due violazioni accertate);

- comma 1, lett. c), la sanzione del divieto alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a Enti di Interesse Pubblico e a Enti sottoposti a Regime Intermedio per un periodo di mesi dodici (di cui mesi otto per la violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento, ritenuta la violazione più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di due mesi per ciascuna delle altre due violazioni accertate);

- per la violazione dell'art. 10-ter, comma 5, del D. Lgs n. 39/2010, ai sensi ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a), primo periodo, del D. Lgs n. 39/2010, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 80.000,00.

Tutto ciò, pertanto, determina l'applicazione nei confronti della società BDO Italia S.p.A. di sanzioni amministrative:

- pecuniarie per complessivi euro 380,000,00, di cui è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento;

- interdittive, di cui all'art. 26, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 39/2010, per la durata complessiva di mesi dodici.

Nei confronti del dott. Claudio Franco Tedoldi, nato a Milano (MI) il 23 febbraio 1963, codice fiscale TDLCDF63B23F205H, è applicata:

- per la violazione dell'art. 5, par. 5, art. 6, parr. 1 e 2 e art. 10, par. 2 del Regolamento (UE) n. 537/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 210.000,00 (pari ad euro 130.000,00 per la violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento, ritenuta la violazione più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 40.000,00 per ciascuna delle altre due violazioni accertate).

Dette sanzioni sono applicate, quanto a quelle di cui:

- agli art. 6, parr. 1 e 2 e art. 10, par. 2 del Regolamento (UE) n. 537/2014, ai sensi dell'art. 26, comma 1-septies, del D. Lgs n. 39/2010, comma 1, lett. a), primo periodo;

- all'art. dell'art. 5, par. 5, del Regolamento ai sensi dell'art. 26, comma 1-septies, del D. Lgs n. 39/2010, comma 1, lett. a), secondo periodo.

Tutto ciò, pertanto, determina l'applicazione nei confronti del dott. Tedoldi di sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 210.000,00, di cui è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento.

Nei confronti della dott.ssa Francesca Scelsi, nata a Milano (MI) il 23 giugno 1973, codice fiscale SCLFNC73H63F205O, è applicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1-septies del D. Lgs n. 39/2010:

- per la violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento (UE) n. 537/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 55.000,00;

- per la violazione dell'art. 8, par. 5, del Regolamento (UE) n. 537/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 60.000,00.

Tutto ciò, pertanto, determina l'applicazione nei confronti della dott.ssa Scelsi di sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 115.000,00, di cui è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento.

Nei confronti della dott.ssa Eleonora Briolini, nata a Pescara (PE) il 26 dicembre 1971, codice fiscale BRLLNR71T48G482W, è applicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1-septies del D. Lgs n. 39/2010:

- per la violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento (UE) n. 537/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 50.000,00;

- per la violazione dell'art. 10-ter, comma 5, del D. Lgs n. 39/2010, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 50.000,00.

Tutto ciò, pertanto, determina l'applicazione nei confronti della dott.ssa Briolini di sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 100.000,00, di cui è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento.

Nei confronti della dott.ssa Loredana Genovese, nata a Napoli (NA) il 26 aprile 1969, codice fiscale GNVLDN69D66F839N, è applicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1-septies del D. Lgs n. 39/2010:

- per la violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento (UE) n. 537/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 50.000,00, di cui è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento.

Nei confronti del dott. Andrea Meneghel, nato a Gallarate (VA) il 25 agosto 1971, codice fiscale MNGNDR71M25D869B, è applicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1-septies del D. Lgs n. 39/2010:

- per la violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento (UE) n. 537/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 80.000,00, di cui è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento.

Nei confronti della dott.ssa Rosanna Vicari, nata a Motta Baluffi (CR) il 18 novembre 1961, codice fiscale VCRRNN61S58F771V, è applicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1-septies del D. Lgs n. 39/2010:

- per la violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento (UE) n. 537/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 55.000,00;

- per la violazione dell'art. 10-ter, comma 5, del D. Lgs n. 39/2010, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 55.000,00.

Tutto ciò, pertanto, determina l'applicazione nei confronti della dott.ssa Vicari di sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 110.000,00, di cui è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento.

Nei confronti del dott. Simone Del Bianco, nato a Rimini il 14 dicembre 1965, codice fiscale: DLBSMN65T14H294L, è applicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1-septies del D. Lgs n. 39/2010:

- per la violazione dell'art. 10-ter, comma 5, del D. Lgs n. 39/2010, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 55.000,00, di cui è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento.

Nei confronti del dott. Carlo Consonni, nato a Pavia il 21 marzo 1964, codice fiscale CNSCRL64C21G388N, è applicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1-septies del D. Lgs n. 39/2010:

- per la violazione dell'art. 10-ter, comma 5, del D. Lgs n. 39/2010, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 55.000,00, di cui è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento.

Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato mediante i modelli allegati, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio della copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob – Via Giovanni Battista Martini n. 3, 00198 Roma (RM), oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;

- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della Società.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;

- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art. 195 del TUF.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1-quinquies, del D. Lgs n. 39 del 2010, si dichiara che le Relazioni di revisione ai bilanci di esercizio e consolidato di Vincenzo Zucchi S.p.A. redatte da BDO Italia S.p.A. e datate 15 maggio 2023 non soddisfano i requisiti stabiliti dall'articolo 10, comma 2, lett. f) del Regolamento (UE) n. 537/2014.

17 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona