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Delibera n. 23939

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei sig.ri […omissis…] e […omissis…] per la violazione degli artt. 8 e 14 del regolamento n. 596 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014, e in particolare, gli artt. 8, 10 e 14;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con propria Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025;

VISTO il comunicato stampa di CFT del 07/12/2020, alle ore 07:49 riguardante la promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria (di seguito, OPA) sulla totalità di azioni CFT, da parte di ATS Automation Holdings Italy S.r.l., ad un prezzo di 4,6 euro per ciascuna azione, avente la finalità di procedere al delisting di CFT dal mercato AIM Italia;

VISTE le note del 3 luglio 2025, notificate il 3 ed il 28 luglio 2025, con la quale la Divisione Vigilanza Mercati, Ufficio Abusi di Mercato, ha contestato, ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014:

- al […omissis…] l'illecito previsto dall'art. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, e dall'art. 14, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionato ai sensi dell'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata relativa al progetto che ha condotto all'OPA su azioni CFT, della quale conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato tra il 16/11/2020 e il 03/12/2020, tramite […omissis…], 7.725 azioni CFT al prezzo medio ponderato di 1,9645 euro per un controvalore di 15.176,11 euro, utilizzando la suddetta informazione e conseguendo un profitto di 20.358,89 euro, consegnandole il 19/03/2021 nell'ambito dell'OPA su tali azioni al prezzo di adesione all'OPA di 4,6000 euro per un controvalore di 35.535,00 euro;

- al […omissis…] l'illecito previsto dall'art. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, e dall'art. 14, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionato ai sensi dell'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata relativa al progetto che ha condotto all'OPA su azioni CFT, della quale conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato il 04/12/2020, tramite […omissis…], 4.000 azioni CFT al prezzo medio ponderato di 2,4100 euro per un controvalore complessivo di 9.640,00 euro, utilizzando la suddetta informazione e conseguendo un profitto di 8.840,00 euro mediante la vendita delle suddette azioni il 07/12/2020 al prezzo medio ponderato di 4,5200 euro per un controvalore di 18.080,00 euro;

RILEVATO che con le sopra citate lettera di contestazione, i suddetti soggetti sono stati resi edotti delle facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 28 luglio 2025, con la quale il Sig. […omissis…] ha formulato istanza di accesso agli atti;

VISTA la nota inviata dalla DME il 7 agosto 2025, con la quale è stata riscontrata l'istanza di accesso agli atti. L'accesso si è svolto il 10 settembre 2025;

VISTE le note del 29 luglio 2025 e dell'8 agosto 2025, con le quali i Sig.ri […omissis…] e […omissis…] hanno richiesto un differimento dei termini per la presentazione di deduzioni difensive; richieste che sono state riscontrate positivamente in data 29 luglio ed 11 agosto 2025;

VISTA la nota del 10 ottobre 2025, con la quale il Sig. […omissis…] ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell'art. 196-ter del D. Lgs. n. 58/1998;

VISTA la nota del 14 ottobre 2026, con la quale è stata comunicata al Sig. […omissis…] l'irricevibilità della suddetta proposta di impegni per tardività della stessa ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. a), del Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob;

ESAMINATE le deduzioni difensive volte a confutare le contestazioni, formulate con note del 3 ottobre e del 13 novembre 2025 dai Sig.ri […omissis…] e […omissis…];

VISTA la Relazione per la Commissione del 3 febbraio 2025 («Relazione RSA»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la complessiva posizione difensiva rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti dei soggetti del procedimento sanzionatorio, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputazione delle responsabilità ed alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota con la quale è stata tramessa alle parti copia della predetta Relazione RSA;

VALUTATE le note del 5 e del 6 marzo 2026 con le quali il Sig. […omissis…] ed il Sig. […omissis…] hanno rispettivamente trasmesso controdeduzioni difensive in replica alla Relazione per la Commissione;

RITENUTE conclusivamente accertate le suddette violazioni oggetto di contestazione, come comprovato, in particolare, dal complesso delle seguenti circostanze:

- l'informazione concernente il progetto che ha condotto all'OPA sulle azioni CFT costituiva un'informazione privilegiata al più tardi dal 02/11/2020 e fino alla diffusione del comunicato stampa relativo alla suddetta OPA, avvenuta a mercati chiusi il 07/12/2020 alle 07:49;

- le risultanze istruttorie contengono una serie di indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di desumere coerentemente e logicamente l'apprensione dell'informazione di natura privilegiata, acquisita dal Sig. […omissis…] in ragione dei rapporti al tempo intercorrenti […omissis…] e dal Sig. […omissis…] in ragione dei rapporti al tempo intercorrenti con […omissis…], e, infine, l'esistenza di un rapporto di causa-effetto tra l'apprensione e l'utilizzo della stessa informazione al servizio delle operazioni poste in essere dai Sig.ri […omissis…] e […omissis…] sul titolo CFT;

VISTO l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il quale prevede che "si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione";

VISTO l'art. 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il quale stabilisce che non è consentito:

a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure

c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate;

VISTO l'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98, il quale prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro per chiunque violi il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. Il successivo comma 5 dello stesso art. 187-bis prevede che essa sia aumentata fino al triplo ovvero fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito, quando esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo;

VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del TUF, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per fattispecie di abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre:

"a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a)";

VISTO l'art. 187-sexies del TUF, ai sensi del quale l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in casi della specie importa sempre la confisca del profitto dell'illecito e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale "Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi";

CONSIDERATO con riferimento ai predetti criteri, che assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:

- quanto alla gravità della violazione:

- essa ha riguardato l'utilizzo a fini di investimento di un'informazione di natura privilegiata che, al momento della commissione degli illeciti accertati, non era di dominio pubblico;

- la violazione può essere ritenuta di media gravità; in ogni caso, essa deve essere graduata anche tenendo in considerazione il fatto che il Sig. […omissis…] svolgeva, all'epoca dei fatti, la professione di […omissis…];

- la condotta concretamente tenuta dai Sig.ri […omissis…] e […omissis…]e le dirette conseguenze di tale condotta sull'operatività sul titolo oggetto dell'informazione privilegiata devono essere messe in correlazione con l'entità dell'investimento da loro rispettivamente realizzato e con la misura del profitto conseguito in seguito ai comportamenti violativi posti in essere;

- quanto alla durata della violazione, le violazioni accertate sono state poste in essere nell'ambito di un periodo temporale di 18 giorni, in particolare il tra il 16 novembre ed il 3 dicembre, per quanto riguarda il Sig. […omissis…] e di 1 giorno, il 4 dicembre 2020, per quanto concerne il Sig. […omissis…];

- le condotte illecite poste in essere dai Sig.ri […omissis…] e […omissis…] nell'ambito del presente procedimento sono da qualificarsi come dolose, atteso che i suddetti erano in grado di riconoscere la natura privilegiata dell'informazione privilegiata in esame;

- non appare possibile determinare con precisione dettagliata, sulla base degli atti, la capacità finanziaria dei Sig.ri […omissis…] e […omissis…]; in ogni caso, si evidenzia che il Sig. […omissis…] ha presentato documentazione dalla quale risulta non essere in possesso di beni immobili ma solo di reddito da lavoro dipendente, mentre il Sig. […omissis…] ha fornito evidenza della sua busta paga nonché dell'estratto del suo conto corrente del mese di dicembre 2020;

- a seguito dell'operatività posta in essere sul titolo CFT, il Sig. […omissis…] ha conseguito un profitto pari a € 20.358,89, mentre il Sig. […omissis…] ha conseguito un profitto pari a € 8.840,00;

- non appaiono determinabili, sulla base degli atti, eventuali specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

- relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;

- nei confronti dei Sig.ri […omissis…] e […omissis…] non risultano sanzioni applicate dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;

- lettera g-bis) irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;

- non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni, né misure adottate dai responsabili delle violazioni, successivamente alle violazioni stesse, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi;

SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

L'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- nei confronti del […omissis…], in relazione all'accertata violazione del combinato disposto dell'art. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, e dall'art. 14, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionato ai sensi dell'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata relativa al progetto che ha condotto all'OPA su azioni CFT, della quale conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato tra il 16/11/2020 e il 03/12/2020, tramite […omissis…], 7.725 azioni CFT al prezzo medio ponderato di 1,9645 euro per un controvalore di 15.176,11 euro, utilizzando la suddetta informazione:

- sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 20.000,00, della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187- quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, pari a mesi 2;

- nei confronti del […omissis…], in relazione all'accertata violazione del combinato disposto dell'art. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, e dall'art. 14, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionato ai sensi dell'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata relativa al progetto che ha condotto all'OPA su azioni CFT, della quale conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato il 04/12/2020, tramite […omissis…], 4.000 azioni CFT al prezzo medio ponderato di 2,4100 euro per un controvalore complessivo di 9.640,00 euro, utilizzando la suddetta informazione:

- sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 20.000,00, della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, pari a mesi 2.

Ai sensi dell'art. 187-sexies del D. Lgs. n. 58/1998, va, infine, disposta la confisca dei beni del Sig. […omissis…] fino alla concorrenza del valore del profitto dell'illecito contestato, pari a € 20.358,89, e del Sig. […omissis…] fino alla concorrenza del valore del profitto dell'illecito contestato, pari a € 8.840,00.

Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere effettuato, mediante il modulo allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento o nel termine di sessanta giorni se il soggetto sanzionato risiede all'estero.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob, via G. Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;

- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;

- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata in forma anonima nel sito internet della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio, ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, entro trenta giorni dalla data di notifica o entro sessanta giorni se il soggetto sanzionato risiede all'estero.

2 aprile 2026

IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca