Delibera n. 24106 - AREA PUBBLICA
Delibera n. 24106
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Marco Landi e Andrea Ruggeri Gnutti per la violazione degli artt. 8 e 14 del Regolamento n. 596 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014, e in particolare, gli artt. 8, 10 e 14;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
VISTO il Decreto Legislativo 25 giugno 2026, n. 128 (di "Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 169 del 23 luglio 2026, che ha apportato modifiche al TUF;
VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni» adottato con propria Delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, anche solo «Regolamento»);
VISTO il comunicato stampa del 20 ottobre 2021, diffuso alle ore 7:54 prima dell'apertura dei mercati, con il quale Falck Renewables S.p.A. (di seguito, FALCK RENEWABLES) ha annunciato che il 19 ottobre 2021 Falck S.p.A. (di seguito, FALCK) e Infrastructure Investments Fund (di seguito, IIF) avevano sottoscritto un accordo per la cessione a Infrastructure Investments Fund dell'intera partecipazione detenuta da Falck S.p.A. in Falck Renewables S.p.A., pari a circa il 60% del capitale sociale di Falck Renewables S.p.A.;
VISTE le note del 5 giugno 2025, notificate tra il 18 ed il 23 giugno 2025, con le quali la Divisione Vigilanza Mercati, Ufficio Abusi di Mercato, ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e con riferimento all'informazione privilegiata concernente la sottoscrizione di un accordo con il quale FALCK ha ceduto a Infrastructure Investments Fund l'intera partecipazione detenuta in FALCK RENEWABLES, pari a circa il 60% del capitale sociale di FALCK RENEWABLES, e alla conseguente promozione di un'OPA totalitaria obbligatoria, resa pubblica da FALCK RENEWABLES con comunicato il 20/10/2021, ha contestato a:
- Daniela Gnutti - in possesso della citata informazione privilegiata, della quale conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato - l'illecito previsto dall'art. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, e dall'art. 14, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014 sanzionato ai sensi dall'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere acquistato:
- tra il 20/07/2021 e il 10/08/2021, 105.000 azioni Falck Renewables per un controvalore di € 633.147,50 sul deposito titoli a lei intestato presso […omissis…]; e
- tra il 04/08/2021 e il 05/08/2021, 100.000 azioni Falck Renewables per un controvalore di € 567.497,78, in concorso con Marco Landi, sul deposito titoli a lei intestato presso […omissis…],
utilizzando la suddetta informazione privilegiata;
- Silvana Gnutti - in possesso della citata informazione privilegiata, della quale conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato - l'illecito previsto dall'art. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, e dall'art. 14, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014 sanzionato ai sensi dall'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere acquistato:
- tra il 20/07/2021 e il 10/08/2021, 105.000 azioni Falck Renewables per un controvalore di € 632.806,50 sul deposito titoli a lei intestato presso […omissis…]; e
- tra il 04/08/2021 e il 05/08/2021, 100.000 azioni Falck Renewables per un controvalore di € 567.389,17, in concorso con Andrea Ruggeri Gnutti, sul deposito titoli a lei intestato presso […omissis…],
utilizzando la suddetta informazione privilegiata;
- Marco Landi - in possesso della citata informazione privilegiata, della quale conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato - l'illecito previsto dall'art. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, e dall'art. 14, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014 sanzionato ai sensi dall'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere acquistato tra il 04/08/2021 e il 05/08/2021, 100.000 azioni Falck Renewables per un controvalore di € 567.497,78, in concorso con Daniela Gnutti, sul deposito titoli intestato a Daniela Gnutti presso […omissis…],
utilizzando la suddetta informazione privilegiata;
- Andrea Ruggeri Gnutti - in possesso della citata informazione privilegiata, della quale conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato - l'illecito previsto dall'art. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, e dall'art. 14, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014 sanzionato ai sensi dall'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere egli, acquistato:
- il 04/08/2021, 50.000 azioni Falck Renewables per un controvalore di € 278.500,00 sul deposito titoli a lui intestato presso […omissis…]; e
- tra il 04/08/2021 e il 05/08/2021, 100.000 azioni Falck Renewables per un controvalore di € 567.389,17, in concorso con Silvana Gnutti, sul deposito titoli intestato a Silvana Gnutti presso […omissis…],
utilizzando la suddetta informazione privilegiata;
RILEVATO che, con le sopra citate lettere di contestazione, i suddetti soggetti sono stati resi edotti della facoltà di esercitare le prerogative difensive previste dal Regolamento in relazione ai fatti contestati e di presentare una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 196-ter del TUF;
VISTA la nota del 1° luglio 2025, con la quale i Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Marco Landi e Andrea Ruggeri Gnutti hanno formulato istanza di accesso agli atti;
VISTA la nota inviata dalla Divisione Vigilanza Mercati il 2 luglio 2025, con la quale è stata riscontrata l'istanza di accesso agli atti;
VISTA la nota del 9 luglio 2025, con la quale i Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Marco Landi e Andrea Ruggeri Gnutti hanno richiesto un differimento dei termini per la presentazione di deduzioni difensive, istanza che è stata riscontrata positivamente dal Servizio Sanzioni Amministrative in data 10 luglio 2025;
VISTA la nota del 18 luglio 2025, con la quale i Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Marco Landi e Andrea Ruggeri Gnutti hanno presentato una proposta di impegni ai sensi dell'art. 196-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
VISTA la nota del 12 agosto 2025, con la quale il Servizio Sanzioni Amministrative ha inviato ai Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Marco Landi e Andrea Ruggeri Gnutti una richiesta di chiarimenti e precisazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 23597/2025;
VISTA la nota del 25 agosto 2025, con la quale i Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Marco Landi e Andrea Ruggeri Gnutti hanno richiesto una proroga di 15 giorni per la trasmissione dei chiarimenti richiesti. Tale richiesta è stata positivamente riscontrata dal Servizio Sanzioni Amministrative il 26 agosto 2025;
VISTA la nota del 26 settembre 2025, con la quale i Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Marco Landi e Andrea Ruggeri Gnutti hanno fornito precisazioni con riguardo ai chiarimenti richiesti dal Servizio Sanzioni Amministrative;
VISTA la Relazione per la Commissione del 23 ottobre 2025, con la quale il Servizio Sanzioni Amministrative, d'intesa con la Divisione Vigilanza Mercati, ha proposto di non accogliere le proposte di impegni presentate dai Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Marco Landi e Andrea Ruggeri Gnutti;
VISTE le delibere n. 23784, 23785, 23786 e 23787 dell'11 dicembre 2025, notificate in data 19 dicembre 2025, con le quali la Consob ha comunicato ai Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Marco Landi e Andrea Ruggeri Gnutti il rigetto delle proposte di impegni;
VISTA la nota del 19 dicembre 2025, con la quale le parti, a seguito del rigetto delle proposte di impegni dagli stessi presentate, hanno richiesto un differimento dei termini per la presentazione di deduzioni difensive, istanza che è stata riscontrata positivamente dal Servizio Sanzioni Amministrative in data 22 dicembre 2025;
ESAMINATE le deduzioni difensive volte a confutare le contestazioni, formulate con nota del 17 febbraio 2026 dai Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Marco Landi e Andrea Ruggeri Gnutti;
VISTA la Relazione per la Commissione del 24 giugno 2026 («Relazione RSA»), con la quale il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dai soggetti destinatari delle contestazioni, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguenti proposte in ordine alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni;
VISTA la nota del 24 giugno 2026, con la quale è stata trasmessa alle parti copia della predetta Relazione RSA;
VALUTATE le controdeduzioni presentate congiuntamente da tutti i soggetti del procedimento in data 24 luglio 2026 in replica alla citata Relazione RSA;
CONSIDERATO che le argomentazioni difensive complessivamente svolte delle parti non possono indurre ad una differente qualificazione di quanto emerso né a revocare in dubbio la materiale sussistenza e l'antigiuridicità dei fatti accertati;
RITENUTE pertanto conclusivamente accertate le suddette violazioni oggetto di contestazione, come comprovato, in particolare, dal complesso delle seguenti circostanze:
- l'informazione relativa alla sottoscrizione di un accordo tra FALCK e IIF per la cessione dell'intera partecipazione detenuta da FALCK in FALCK RENEWABLES, pari a circa il 60% del capitale sociale di FALCK RENEWABLES, a IIF e la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria, costituiva un'informazione privilegiata al più tardi dal 23 giugno2021 e fino alla diffusione da parte di FALCK RENEWABLES del comunicato stampa relativo alla predetta notizia, avvenuta a mercati chiusi il 20/10/2021, alle ore 7:54;
- le risultanze istruttorie contengono una serie di indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di desumere l'apprensione dell'informazione di natura privilegiata da parte dei Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Marco Landi e Andrea Ruggeri Gnutti in virtù: i) o dei contatti intercorsi tra, da un lato, i Sig.ri Marco Landi e Andrea Ruggeri e, dall'altro, il […omissis…] (che, all'epoca dei fatti, collaborava con diversi colleghi di […omissis…] ed era a conoscenza dell'informazione privilegiata), ii) ovvero del tessuto sociale in cui vivevano e dell'ambito industriale e finanziario in cui operavano i Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Marco Landi e Andrea Ruggeri Gnutti, che ha consentito loro di avere contatti con diverse persone che nel periodo dei fatti lavoravano presso alcune delle società di consulenza che hanno preso parte al Progetto di cessione delle azioni Falck Renewables da parte di FALCK. Infine, consentono di desumere l'esistenza di un rapporto di causa-effetto tra l'apprensione e l'utilizzo della stessa informazione al servizio delle operazioni poste in essere dai Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Marco Landi e Andrea Ruggeri Gnutti sul titolo Falck Renewables;
VISTO l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il quale prevede che: "1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.
2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:
a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.
3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni
privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:
a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
d) è coinvolto in attività criminali.
Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.
5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione";
VISTO l'art. 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il quale stabilisce che non è consentito:
a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate;
VISTO l'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98, il quale prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro per chiunque violi il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. Il successivo comma 5 dello stesso art. 187-bis prevede che essa sia aumentata fino al triplo ovvero fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito, quando esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo;
VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del TUF, come modificato dal D. Lgs. n. 128 del 25 giugno 2026, applicabile a decorrere dal 7 agosto 2026 – in quanto disposizione più favorevole al sanzionato – ai sensi dell'art. 195.1, comma 1, del TUF (introdotto dal medesimo D. Lgs. n. 128/2026), secondo cui "la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di cui dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile, 2014, può applicare:
"a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a)";
VISTO l'art. 187-sexies del TUF, ai sensi del quale l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in casi della specie importa sempre la confisca del profitto dell'illecito e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale "Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h- bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi";
CONSIDERATO con riferimento ai predetti criteri, che assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:
- quanto alla gravità delle violazioni:
- queste hanno riguardato l'utilizzo a fini di investimento di un'informazione di natura privilegiata che, al momento di commissione degli illeciti accertati, non era di dominio pubblico;
- le violazioni possono essere ritenute di gravità medio/alta;
- la condotta concretamente tenuta dai Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Andrea Ruggeri Gnutti e Marco Landi e le dirette conseguenze di tale condotta sull'operatività nel titolo oggetto dell'informazione privilegiata devono essere messe in correlazione con l'entità dell'investimento compiuto dai suddetti soggetti e con la misura del profitto realizzato in seguito al comportamento violativo posto in essere;
- quanto alla durata della violazione, le violazioni accertate sono state poste in essere dalle Sig.re Daniela Gnutti e Silvana Gnutti nel periodo temporale intercorrente tra il 20 luglio edil 10 agosto 2021, dal Sig. Marco Landi nei giorni 4 e 5 agosto 2021 e dal Sig. Andrea Ruggeri Gnutti nei giorni 4 e 5 agosto 2021;
- le condotte illecite poste in essere dai Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Andrea Ruggeri Gnutti e Marco Landi nell'ambito del presente procedimento sono da qualificarsi come dolose, atteso che i suddetti erano in grado di riconoscere la natura privilegiata dell'informazione in esame, ed erano, di conseguenza, in grado anche di cogliere i profili di illiceità connessi alla sua comunicazione a terzi ed al suo utilizzo;
- non appare possibile determinare con precisione dettagliata, sulla base degli atti, la capacità finanziaria dei Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Andrea Ruggeri Gnutti e Marco Landi.
In ogni caso, le evidenze raccolte in sede istruttoria mostrano come le Sig.re Daniela Gnutti e Silvana Gnutti dispongano di un patrimonio personale estremamente rilevante e come anche i Sig.ri Marco Landi ed Andrea Ruggeri Gnutti abbiamo elevate disponibilità economiche;
- a seguito dell'operatività posta in essere sul titolo Falck Renewables:
- la Sig.ra Daniela Gnutti ha conseguito un profitto complessivo pari a € 500.747,22, al lordo degli oneri fiscali sostenuti;
- la Sig.ra Silvana Gnutti ha conseguito un profitto complessivo pari a € 501.624,33, al lordo degli oneri fiscali sostenuti;
- il Sig. Andrea Ruggeri Gnutti ha conseguito un profitto pari a € 102.735,00, al lordo degli oneri fiscali sostenuti;
- non appaiono determinabili, sulla base degli atti, eventuali specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
- relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;
- nei confronti dei Sig.ri Daniela Gnutti, Silvana Gnutti, Andrea Ruggeri Gnutti e Marco Landi non risultano sanzioni applicate dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;
- lettera g-bis) irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;
- non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni, né misure adottate dai responsabili delle violazioni, successivamente alle violazioni stesse, al fine di evitare, in futuro, il loro ripetersi;
SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;
D E L I B E R A:
l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
- nei confronti della Sig.ra Daniela Gnutti, nata a […omissis…] il 7 settembre 1961 e […omissis…], in relazione all'accertata violazione del combinato disposto degli artt. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, e 14, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionati ai sensi dell'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere [in possesso dell'informazione privilegiata concernente la sottoscrizione di un accordo con il quale FALCK ha ceduto a IIF l'intera partecipazione detenuta in FALCK RENEWABLES, pari a circa il 60% del capitale sociale di FALCK RENEWABLES, e alla conseguente promozione di un'OPA totalitaria obbligatoria, resa pubblica da FALCK RENEWABLES con comunicato il 20/10/2021, della quale conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato] acquistato:
- tra il 20/07/2021 e il 10/08/2021, 105.000 azioni Falck Renewables per un controvalore di € 633.147,50 sul deposito titoli a lei intestato presso […omissis…]; e
- tra il 04/08/2021 e il 05/08/2021, 100.000 azioni Falck Renewables per un controvalore di € 567.497,78, in concorso con il Sig. Marco Landi, sul deposito titoli a lei intestato presso […omissis…],
utilizzando la suddetta informazione privilegiata:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 500.000, di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- la sanzione amministrativa interdittiva accessoria facoltativa complessiva, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, come modificato dal D. Lgs. n. 128 del 25 giugno 2026, pari a mesi 24;
- nei confronti della Sig.ra Silvana Gnutti, nata a […omissis…] il 13 febbraio 1955 e […omissis…], in relazione all'accertata violazione del combinato disposto degli artt. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, e 14, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionati ai sensi dell'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere [in possesso dell'informazione privilegiata concernente la sottoscrizione di un accordo con il quale FALCK ha ceduto a IIF l'intera partecipazione detenuta in FALCK RENEWABLES, pari a circa il 60% del capitale sociale di FALCK RENEWABLES, e alla conseguente promozione di un'OPA totalitaria obbligatoria, resa pubblica da FALCK RENEWABLES con comunicato il 20/10/2021, della quale conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato] acquistato:
- tra il 20/07/2021 e il 10/08/2021, 105.000 azioni Falck Renewables per un controvalore di € 632.806,50 sul deposito titoli a lei intestato presso […omissis…]; e
- tra il 04/08/2021 e il 05/08/2021, 100.000 azioni Falck Renewables per un controvalore di € 567.389,17, in concorso con il Sig. Andrea Ruggeri Gnutti, sul deposito titoli a lei intestato presso […omissis…],
utilizzando la suddetta informazione privilegiata:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 500.000, di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- la sanzione amministrativa interdittiva accessoria facoltativa complessiva, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, come modificato dal D. Lgs. n. 128 del 25 giugno 2026, pari a mesi 24;
- nei confronti del Sig. Marco Landi, nato a […omissis…] il 13 aprile 1993 e […omissis…] [in relazione all'accertata violazione del combinato disposto degli artt. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, e 14, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionati ai sensi dell'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998] per avere [in possesso dell'informazione privilegiata concernente la sottoscrizione di un accordo con il quale FALCK ha ceduto a IIF l'intera partecipazione detenuta in FALCK RENEWABLES, pari a circa il 60% del capitale sociale di FALCK RENEWABLES, e alla conseguente promozione di un'OPA totalitaria obbligatoria, resa pubblica da FALCK RENEWABLES con comunicato il 20/10/2021, della quale conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato] acquistato tra il 04/08/2021 e il 05/08/2021, 100.000 azioni Falck Renewables per un controvalore di € 567.497,78, in concorso con la Sig.ra Daniela Gnutti, sul deposito titoli intestato alla Sig.ra Daniela Gnutti presso […omissis…],
utilizzando la suddetta informazione privilegiata:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 50.000, di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- la sanzione amministrativa interdittiva accessoria facoltativa complessiva, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, come modificato dal D. Lgs. n. 128 del 25 giugno 2026, pari a mesi 5;
- nei confronti del Sig. Andrea Ruggeri Gnutti, nato a […omissis…] il 14 ottobre 1989 e […omissis…] [in relazione all'accertata violazione del combinato disposto degli artt. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, e 14, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014, sanzionati ai sensi dell'art. 187-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998] per avere [in possesso dell'informazione privilegiata concernente la sottoscrizione di un accordo con il quale FALCK ha ceduto a IIF l'intera partecipazione detenuta in FALCK RENEWABLES, pari a circa il 60% del capitale sociale di FALCK RENEWABLES, e alla conseguente promozione di un'OPA totalitaria obbligatoria, resa pubblica da FALCK RENEWABLES con comunicato il 20/10/2021, della quale conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato] acquistato:
- il 04/08/2021, 50.000 azioni Falck Renewables per un controvalore di € 278.500,00 sul deposito titoli a lui intestato presso […omissis…]; e
- tra il 04/08/2021 e il 05/08/2021, 100.000 azioni Falck Renewables per un controvalore di € 567.389,17, in concorso con la Sig.ra Silvana Gnutti, sul deposito titoli intestato alla Sig.ra Silvana Gnutti presso […omissis…],
utilizzando la suddetta informazione privilegiata:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 100.000, di cui è contestualmente ingiunto il pagamento;
- la sanzione amministrativa interdittiva accessoria facoltativa complessiva, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, come modificato dal D. Lgs. n. 128 del 25 giugno 2026, pari a mesi 10.
Ai sensi dell'art. 187-sexies del D. Lgs. n. 58/1998, va, infine, disposta la confisca dei beni:
- della Sig.ra Daniela Gnutti fino alla concorrenza del valore del profitto dell'illecito contestato, pari a € 411.711,37, al netto degli oneri fiscali sostenuti;
- della Sig.ra Silvana Gnutti fino alla concorrenza del valore del profitto dell'illecito contestato, pari a € 418.996,16, al netto degli oneri fiscali sostenuti;
- del Sig. Andrea Ruggeri Gnutti fino alla concorrenza del valore del profitto dell'illecito contestato, pari a € 76.023,90, al netto degli oneri fiscali sostenuti.
Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere effettuato, mediante il modulo allegato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento o nel termine di sessanta giorni se il soggetto sanzionato risiede all'estero.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob, via G. Martini n. 3 – 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.
Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.
La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:
- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;
- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della società.
Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:
- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel sito internet della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio, ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, entro trenta giorni dalla data di notifica o entro sessanta giorni se il soggetto sanzionato risiede all'estero.
26 agosto 2026
IL PRESIDENTE
Guido Stazi