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Notiziario settimanale - anno XXVII - N° 2 - 18 gennaio 2021

Le notizie della settimana:
- > Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 6 siti abusivi
- > Consob proroga per ulteriori tre mesi il regime di trasparenza rafforzata su variazioni delle partecipazioni rilevanti e dichiarazione degli obiettivi di investimento - La validità dei provvedimenti estesa dal 14 gennaio al 13 aprile 2021
- > MZBG Spa: determinato il corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo d’acquisto
- > Esma: dichiarazione sui requisiti Mifid II della sollecitazione inversa
- > Financial Conduct Authority: avviso ai risparmiatori sui rischi connessi a operazioni su cripto-asset pubblicizzate con la prospettazione di elevati ritorni economici
- > Save The Date: 20 gennaio 2021, ore 15.00 - Nono seminario del ciclo online "Securities markets: trends, risks and policies"
- > Save The Date: 27 gennaio 2021, ore 15.00 - Ultimo seminario del ciclo online "Securities markets: trends, risks and policies"
- > Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità di vigilanza

Le decisioni della Commissione assunte nel corso della settimana

Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.

- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -

Consob ha ordinato l'oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.

L’autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

  • “Axedo” (sito internet www.axedo.co);
  • “Fxfinancepro” e “Globalinvestfx” (sito internet https://fxfinancepro.com e relativa pagina https://client.fxfinancepro.com);
  • Think Market 247 Ltd (sito internet www.thinkmarket247.com e relativa pagina https://trade.thinkmarket247.com);
  • Donnybrook Consulting Ltd (siti internet https://energy-markets.io, https://energy-markets.cc e relativa pagina webtrader.energy-markets.cc);
  • Universe Citizen Limited (sito internet www.fxcitizen.com).

Sale, così, a 360 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

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La Consob ha nuovamente prorogato per ulteriori tre mesi, dal 14 gennaio 2021 al 13 aprile 2021, il regime transitorio di trasparenza rafforzata in materia di variazioni delle partecipazioni rilevanti e di comunicazione degli obiettivi di investimento per le società ad azionariato particolarmente diffuso (così come definite dall'articolo 120 del Testo unico della finanza - Tuf).

La delibera (delibera n. 21672 del 13 gennaio 2021) estende, salvo revoca anticipata, gli analoghi provvedimenti già introdotti temporaneamente ad aprile 2020 (delibere nn. 21326 e 21327 del 9 aprile 2020 ) e poi rinnovati per tre mesi, prima nel luglio scorso fino al 12 ottobre 2020 (delibera n. 21434 dell'8 luglio 2020) e poi a ottobre scorso fino al 13 gennaio 2021 (delibera n. 21525 del 7 ottobre 2020).

L'ulteriore proroga si è resa necessaria a causa della perdurante incertezza circa l'evolversi della situazione economico-finanziaria generata dall'epidemia da Covid-19.

In particolare, come annunciato più in dettaglio nel comunicato stampa del 10 aprile scorso, il regime transitorio di trasparenza rafforzata prevede:

a) l'aggiunta di una soglia dell'1%, rispetto a quella preesistente del 3%, quale soglia minima al superamento della quale scatta l'obbligo di comunicazione al mercato, tramite la Consob, delle partecipazioni acquisite in società quotate ad alta capitalizzazione (le "non-Pmi"). Per le Pmi, invece, viene aggiunta la soglia del 3% prima della soglia del 5%;

b) l'aggiunta di una soglia del 5%, rispetto a quella del 10%, quale prima soglia al superamento della quale scatta per le partecipazioni acquisite l'obbligo di comunicare al mercato, tramite la Consob, la "dichiarazione delle intenzioni", cioè gli obiettivi di investimento per i sei mesi successivi.

L'elenco delle società cui si applica il regime di trasparenza rafforzata di cui al punto a) è quello aggiornato il 9 ottobre 2020 (determina dirigenziale n. 40/2020). Resta invariato, invece, l'elenco delle società cui si applica il regime di trasparenza rafforzata di cui al punto b).

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La Consob ha determinato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 4, del Tuf e 50, comma 4 e ss. del Regolamento Emittenti, in 5,50

euro per azione il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto da parte di MZB Holding Spa (l’offerente), anche in nome e per conto delle persone che agiscono di concerto, su azioni ordinarie emesse da Massimo Zanetti Beverage Group Spa (MZBG) (delibera n. 21679 del 13 gennaio 2021).

L’offerta pubblica di acquisto (opa) volontaria, finalizzata al delisting dell’emittente, si è svolta dal 26 ottobre al 27 novembre 2020 (a seguito della proroga comunicata dall’offerente il 19 novembre u.s.), al prezzo unitario di 5,50 euro per azione (come incrementato dall’offerente, rispetto al precedente prezzo di 5 euro, a seguito della citata proroga, e comunicato al mercato il 23 novembre 2020), e ha avuto ad oggetto il 27,55% del capitale sociale dell’emittente, ossia la totalità delle azioni ordinarie emesse da MZBG, dedotte le azioni già detenute da Massimo Zanetti tramite le sue controllate, pari complessivamente al 72,45% (vedi “Consob Informa” n. 38/2020).

Ad esito dell’offerta sono state portate in adesione 5.245.261 azioni dell’emittente, rappresentative del 15,292% del relativo capitale sociale e pari al 55,498%delle azioni oggetto dell’offerta.

Sommando le azioni portate in adesione a quelle già possedute, nonché tenuto conto degli acquisti effettuati al di fuori dell’offerta dall’offerente, il sig. Massimo Zanetti, tramite le controllate M. Zanetti Industries Sa e MZB Holding, è venuto a detenere complessive 32.435.348 azioni MZBG, rappresentative del 94,564% del capitale sociale dell’emittente.

L’offerente, congiuntamente alle persone che agiscono di concerto, è venuto a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 90%, ma inferiore al 95%, del capitale dell’emittente, con conseguente obbligo di acquisto sulle azioni residue dell’emittente ancora in circolazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Tuf (sell-out), avendo l’offerente dichiarato nel documento di offerta, tra l’altro, la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni MZBG sul Mta.

Le adesioni all’offerta non hanno superato il 90% delle azioni oggetto dell’offerta, pertanto il caso di specie rientra fra quelli in cui, in applicazione degli articoli 108, comma 4, del Tuf e 50, comma 4, del Regolamento Emittenti, il corrispettivo per l’adempimento dell’obbligo di acquisto deve essere determinato dalla Consob in misura pari a quello dell’offerta, ossia 5,50 euro per azione, come incrementato il 23 novembre 2020.

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A seguito della Brexit, l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) ritiene necessario rammentare, con una dichiarazione pubblica (Esma35-43-2509), i requisiti Mifid II (Markets in Financial Instruments Directive) della sollecitazione inversa (reverse solicitation) nel caso di fornitura di servizi di investimento a clienti al dettaglio o professionali da parte di imprese non stabilite o situate nell'Unione europea.

Con la conclusione del periodo di transizione previsto dalla Brexit (31 dicembre 2020) l’Esma ha infatti rilevato che, nei rapporti

con la clientela, alcune aziende utilizzano in modo improprio la sollecitazione inversa, commercializzando i loro prodotti su iniziativa esclusiva del cliente.

Le predette aziende aggirano infatti i requisiti Mifid II, attribuendo fittiziamente ai clienti stessi la paternità esclusiva dell’iniziativa nell’esecuzione della transazione attraverso la previsione di clausole generali nelle loro condizioni di contratto o utilizzando caselle pop-up di accettazione.

Al riguardo, l’Esma ribadisce che tali sollecitazioni di imprese aventi sede in paesi terzi (non-Ue) nei confronti di clienti (anche potenziali) dell’Unione europea, riguardanti servizi o attività di investimento o servizi accessori, non possono essere considerate servizi forniti su iniziativa esclusiva del cliente, a prescindere da quanto contenuto in clausole generali o disclaimer.

L’Esma ricorda infine – a tutela dei consumatori - che i fornitori di servizi di investimento in ambito Ue, privi delle necessarie autorizzazioni, sono perseguibili e sanzionabili dal punto di vista amministrativo e penale, mentre i clienti Ue che si avvalgono di tali servizi non debitamente autorizzati ai sensi del diritto Ue e dei Paesi membri possono trovarsi privi delle tutele previste dalle norme Ue, ivi inclusa la possibilità di indennizzi per gli investitori ai sensi della Direttiva 97/9/EC.

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La Financial Conduct Authority (Fca) autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito ha pubblicato lo scorso 11 gennaio un avviso ai risparmiatori (warning) sui rischi connessi alle proposte di investimento in cripto-asset promosse con la prospettazione di elevati ritorni economici.

La Fca ha evidenziato come gli investimenti diretti in cripto-asset – o gli investimenti ad essi comunque collegati – possano generare rischi elevati per i consumatori, tali da comportare il potenziale azzeramento del capitale impiegato (lose all their money).

Pertanto, la Fca raccomanda ai consumatori – in questo come in altri casi di operazioni speculative e ad alto rischio – di acquisire conoscenza delle caratteristiche e dei rischi connessi a tali operazioni nonché delle forme di tutela eventualmente previste dalla normativa.

L’autorità britannica mette in guardia anche dai rischi legati alle iniziative di operatori che contattano i consumatori mediante chiamate “a freddo” (out of the blue) esercitando pressioni per indurre i consumatori ad effettuare velocemente gli investimenti e/o prospettando loro ritorni economici inverosimili.

Fca - Riepilogo dei rischi connessi alle operazioni su cripto-asset

  • Protezione dei consumatori: le operazioni su cripto-asset veicolate con la prospettazione di elevati ritorni economici potrebbero non essere conformi alla normativa “antiriciclaggio”.
  • Volatilità dei prezzi: la significativa volatilità dei prezzi dei cripto-asset, unita alle difficoltà intrinseche di valutarli in modo affidabile, comporta un alto rischio di perdite per i consumatori.
  • Complessità del prodotto: la complessità di alcuni prodotti e servizi relativi ai cripto-asset può rendere difficoltosa la comprensione dei rischi da parte dei consumatori. Non vi è alcuna garanzia che i cripto-asset possano essere riconvertiti valuta avente corso legale. La riconversione in denaro di cripto-asset dipende dalla domanda e dall'offerta esistenti sul mercato.
  • Commissioni e spese: i consumatori dovrebbero valutare l'impatto sul loro investimento delle commissioni e delle spese, che possono superare quelle relative a prodotti di investimento regolamentati.
  • Documentazione di marketing: gli operatori che propongono tali prodotti possono, nella prospettazione ai consumatori, sopravvalutarne i rendimenti o sottovalutare i rischi connessi.

I consumatori dovrebbero essere consapevoli dei rischi e considerare attentamente se sia per loro appropriato effettuare operazioni su cripto-asset valutandone attentamente la tipologia.

Fonte: https://www.fca.org.uk/news/news-stories/fca-warns-consumers-risks-investments-advertising-high-returns-based-cryptoassets.

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Il 20 gennaio alle ore 15.00 la prof.ssa Diane Pierret (University of Luxembourg) presenta uno studio dal titolo: “Similar Investors”.

Il webinar è il nono di un ciclo di 10 seminari organizzati da Consob, Esma e Università Bocconi, attraverso il centro di ricerca Baffi – Carefin, sui seguenti temi: microstruttura del mercato, post-trading ed efficienza del mercato; corporate governance e sostenibilità; tutela degli investitori e innovazione finanziaria.

Christian Winkler (Team Leader Markets and Investors, Risk Analysis and Economics Department, Esma) apre i lavori e Antoine Bouveret (Esma) discute il paper.

Link per partecipare: https://global.gotomeeting.com/join/755296861.

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Il 27 gennaio alle ore 15.00 la prof.ssa Anna Bayona (Esade Business School) presenta uno studio dal titolo: “Information and Optimal Trading Strategies with Dark Pools”.

Il webinar è l’ultimo di un ciclo di 10 seminari organizzati da Consob, Esma e Università Bocconi, attraverso il centro di ricerca Baffi – Carefin, sui seguenti temi: microstruttura del mercato, post-trading ed efficienza del mercato; corporate governance e sostenibilità; tutela degli investitori e innovazione finanziaria.

Massimo Guidolin (Università Bocconi) apre i lavori e Martin Haferkorn (Risk Analysis Officer, Esma) discute il paper.

Link per partecipare: https://global.gotomeeting.com/join/755296861.

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Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svezia (Finansinspektionen - Fi), Brasile (Comissão de Valores Mobiliários - Cvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm) e Panama (Superintendencia del Mercado de Valores, Panama – Smv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Buddy Loans (www.buddyloans.co.za), clone di società autorizzata;
  • Cash Window / Cash Window Payday Loans (www.cashwindow.co.uk);
  • best2021investments.com (www.best2021investments.com);
  • Heronsgate Capital Ltd (www.heronsgatecapltd.com), clone di società autorizzata;
  • Unix Broker (www.unixbroker.com);
  • Uk Bond Associates (https://uk-bondassociates.com);
  • Glider Trade Capital Limited (https://glidertrade.com) clone di società autorizzata;
  • Smart Income Investor (www.smartincomeinvestor.co.uk);
  • Union Credit Bank (www.ucbtconline.com);
  • Dolce 500 (https://dolce500.com);
  • Back on Track Loans (email: ukfinder0002@gmail.com);
  • Compare Investment Group (www.compareinvestmentgroup.co.uk, http://www.compare-investment-group.net). La società ed uno dei siti internet erano stati già segnalati da parte della stessa Fca (v. "Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021);
  • Evercore Consulting Group LLC (www.evercoreconsultinggroup.com);
  • Bluerock Financial Services (www.bluerockfinancialserv.com);
  • Nazfield Consultancy (www.nazfieldconsultancy.com);
  • Bond Compare Uk (www.bondcompareuk.com; https://www.bondcompare-uk.com):
  • Commerce Wealth / CommerceWealth Ltd (https://commercewealth.com);
  • Charter Savings Bank (www.chartrsavingsbank.site, www.chartersavingbnk.co.uk, www.chatersavings.site, www.chrtersavingsbank.eu, www.chrtersavingsbank.site, www.chatersavings.co.uk, www.chatersavingbank.site, www.Chatersavingsbank.site, www.chartersavingsbank.com), clone di società autorizzata;
  • Chloehenx / Chloefxtrades / Xchloesworld (Instagram: @chloehenx /@chloefxtrades / @xchloesworld);
  • Banor Capital / Banorcapital-fr.com (www.banorcapital-fr.com, www.banorcapitalfr.com, https://banor.security-fr.com), clone di società autorizzata;
  • Compare Best ISAs (www.compare-best-isas.com);
  • Lead Investment Leads Ltd Trading / Investment Comparison Group (www.bondscsgroup.com);
  • Today Loans Uk Ltd (email: headoffice393@gmail.com, loanteam6@gmail.com, today-loans-uk@googlegroups.com), clone di società autorizzata;
  • Vera Loans (https://www.veraloans.com);
  • British Telecom Bond / britishtelecombond.com (www.britishtelecombond.com), clone di società autorizzata;
  • Finansa (https://finansa.io/);
  • RFX Capital (www.rfx.today), clone di società autorizzata;
  • Commercial Finance Brokers LTD (www.comfinbrokers.com).

Segnalate dalla Cssf:

  • Bit-Forex LTD (website www.bit-forex.ltd);
  • Sun CFD Trading Inc. (www.suncfdtrading.com);
  • Global Markets Association (www.gm-associations.com).

Segnalate dalla Sfc:

  • CFI HK Group (www.cfihongkong.com);
  • Elite Capital International Limited (www.elitecapitalinternational.com);
  • FX919 www.fx919.com;
  • DUP Capital Limited (www.dupforex.com);
  • Evergreen Offshore Inc. (www.eg-fund.com);
  • www.brianna-capital.com;
  • HKCBRC交易平台;
  • www.cinda-securities.com;
  • Hong Kong Daniu Securities Limited (www.hk9999.com, www.dnsd88.com, www.dnsd66.com);
  • www.tvcmgt.com;
  • www.grey-investment.com;
  • www.evergreen.group;
  • www.fujizg.cn;
  • www.fsgjqhxgj.com;
  • Yung Shiu International Financial (http://yungshiufinancial.com);
  • Evallon Investment Limited (www.evallongim.com);
  • www.elezenocap.com;
  • Jiayu Investment International Co Ltd (www.hongkongjiayu.com);
  • www.htzq.net.

Segnalata dalla Cnmv:

  • KW Investments Limited / Key Way Solutions Ltd (https://clicktrades.com/es), clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Fsma:

Segnalate dalla Knf:

  • OMC Markets;
  • Brodacz SA;
  • Platforms Goldflame;
  • Investment Boutique Poland;
  • Prowell Financial;
  • Dristor Solutions Ltd.;
  • Go Rise Markets.

Segnalate dalla Finansinspektionen - Fi:

  • Royal Bank Trading (www.royalbanktrading.com);
  • DMA Direct (https://dmadirectab.com);
  • Opportunity Vip / Holo Tech Ltd (https://opportunity-vip.com, www.opportunityvip.com);
  • Vmc Global (https://vmc-global.com).

Segnalate dalla Cvm:

  • Lbm Assessoria E Participações Ltda e i propri soci Leonardo Braun Aguiar Fernandes e Eduardo Teixeira Fernandes;
  • Focus Exp / Focus Prontabit e il suo responsabile Josadack De Sousa Ferreira;
  • Aronex Corporation Ltd - 2invest;
  • Esos International Ltd – Ainvestments.

Segnalate dalla Finma:

  • Lugano Trade Ltd. (https://www.luganotrade.com);
  • RA Solar Technologie Investment GmbH (www.rainvestmentgmbh.com).

Segnalate dalla Cmvm:

  • https://market.net24-secure.co;
  • Grand Capital Ltd (https://pt.grandcapital.net).

Segnalata dalla Smv:

  • 2Invest.

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LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
(i documenti immediatamente disponibili nel sito sono evidenziati tramite link; gli altri provvedimenti saranno disponibili nei prossimi giorni)

Offerte pubbliche di acquisto e di scambio
  • Determinato il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto da parte di MZB Holding Spa, anche in nome e per conto delle persone che agiscono di concerto, su azioni ordinarie emesse da Massimo Zanetti Beverage Group (MZBG) Spa (delibera n. 21679 del 13 gennaio 2021).
Prospetti
  • Autorizzata la commercializzazione in Italia di quote del fondo di investimento di investimento mobiliare europeo a lungo termine di tipo chiuso non riservato “Anthilia Eltif Economia Reale Italia”, ai sensi dell’articolo 4-quinquies.1 del d.lgs. 58/98, gestito dalla Anthilia Capital Partners Sgr Spa (decisione del 13 gennaio 2021).
  • Autorizzata la commercializzazione in Italia e approvato il relativo prospetto d’offerta di quote del fondo di investimento alternativo (Fia) mobiliare di tipo chiuso non riservato “Azimut Private Debt Multistrategy 1" ai sensi degli articoli 44 e 94-bis del d.lgs. 58/98, gestito dalla Azimut Capital Management Sgr Spa (decisione del 13 gennaio 2021).
Albi ed elenchi
  • Disposta l’iscrizione di Migliora Srl, con sede in Milano, nel registro dei gestori previsto dall’articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 21678 del 13 gennaio 2021).
Contrasto all’abusivismo (art. 7-octies Tuf)
  • Ordine, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:

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CONSOB INFORMA (Reg. al Trib. di Roma n. 250 del 30/10/2013) - Direttore responsabile: Manlio Pisu - Comitato di redazione: Antonella Nibaldi (coordinatrice), Claudia Amadio, Riccardo Carriero, Luca Cecchini, Laura Ferri, Chiara Tomaiuoli, Alfredo Gloria - Direzione e redazione: CONSOB Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono: (06) 84771 - fax: (06) 8417707. E' possibile inviare documenti o segnalazioni alla redazione utilizzando l'Area interattiva del sito www.consob.it dove per altro CONSOB INFORMA è consultabile al link "Area pubblica/pubblicazioni/newsletter".