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Società quotate - Patti parasociali


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ESTRATTO INFORMATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 129 E 130 DEL REGOLAMENTO CONSOB DEL 14 MAGGIO 1999 N. 11971

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA

In data 2 agosto 2021 (la “Data di Efficacia”), la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, il Comune di Bologna, la Città Metropolitana di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma (collettivamente i “Soci Pubblici” e ove indicato singolarmente il “Socio Pubblico”) hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale (il “Patto Parasociale”) volto a disciplinare taluni diritti e obblighi in relazione all’assetto proprietario e al governo societario di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. (“AdB” o la “Società”). 

Di seguito, ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”) e degli articoli 129 e 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971, viene fornita una descrizione delle principali previsioni del Patto Parasociale. 

A. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale 

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. con sede legale in Bologna, località Borgo Panigale, via Triumvirato, 84, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna: n. 03145140376. 

B. Soggetti aderenti al Patto Parasociale  

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, con sede in Bologna, Piazza della Mercanzia n. 4 (la "Camera di Commercio di Bologna"). 

Il Comune di Bologna, con sede in Bologna, piazza Maggiore n. 6. 

La Città Metropolitana di Bologna con sede in Bologna, via Zamboni n. 13. 

La Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52. 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena, con sede in Modena, via Ganaceto, 134 (la "Camera di Commercio di Modena"). 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara con sede in Ferrara, via Borgoleoni, 11 (la "Camera di Commercio di Ferrara"). 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia con sede in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria n. 3 (la "Camera di Commercio di Reggio Emilia"). 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma con sede in Parma, via Verdi n. 2 (la "Camera di Commercio di Parma"). 

C. Azioni conferite nel Patto Parasociale 

Tutti i diritti di voto riferiti alle azioni di AdB detenute tempo per tempo da ciascuno dei Soci Pubblici dalla Data di Efficacia e per tutta la durata del Patto Parasociale sono conferite in sindacato di voto di cui infra (il “Sindacato di Voto”). 

Si riporta una tabella che indica la percentuale del capitale sociale che ciascun Socio Pubblico detiene alla Data di Efficacia e il numero dei diritti di voto riferiti alle azioni corrispondenti alle percentuali di capitale sociale. 

Soci pubblici

% capitale sociale di AdB (*)

% sulle azioni conferite al Sindacato di Voto

n. diritti di voto conferiti in Sindacato di Voto

Camera di Commercio di Bologna

39,10

81,26

14.124.377

Comune di Bologna

3,88

8,06

1.400.590

Città Metropolitana di Bologna

2,31

4,81

836.201

Regione Emilia-Romagna

2,04

4,23

735.655

Camera di Commercio di Modena

0,30

0,62

107.637

Camera di Commercio di Ferrara

0,22

0,47

80.827

Camera di Commercio di Reggio Emilia

0,15

0,32

55.115

Camera di Commercio di Parma

0,11

0,23

40.568

Totale

48,11

100

17.380.970



(*) percentuale arrotondata alle due cifre decimali

Il numero di diritti di voto relativi alle azioni di AdB corrispondenti alle percentuali di capitale sociale indicate nella seguente tabella sono conferiti in sindacato di blocco di cui infra (il “Sindacato di Blocco”). 

Soci pubblici

% azioni bloccate del capitale sociale di AdB (*)

% sulle azioni conferite al Sindacato di Blocco

n. diritti di voto conferiti
in Sindacato di Blocco

Camera di Commercio di Bologna

37,5325326

81,74

13.558.877

Comune di Bologna

3,8477737

8,38

1.390.034

Città Metropolitana di Bologna

2,2972543

5,00

829.898

Regione Emilia-Romagna

2,0210297

4,40

730.110

Camera di Commercio  di Modena

0,0835370

0,18

30.178

Camera di Commercio di Ferrara

0,0627298

0,14

22.662

Camera di Commercio di Reggio Emilia

0,0427747

0,09

15.453

Camera di Commercio di Parma

0,0314848

0,07

11.374

Totale

45,9191166

100

16.588.586



(*) percentuali arrotondate alla 7^ cifra decimale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del Regolamento Emittenti, si segnala che tutti i Soci Pubblici sono enti pubblici e che pertanto non sono soggetti a controllo da parte di alcun soggetto e gli aderenti al Sindacato di Voto hanno conferito allo stesso tutte le azioni di AdB da essi detenute.

D. Principali previsioni del Patto Parasociale 

Il Patto Parasociale ha come obiettivo, fermo il rispetto dei dettami fissati dalla Legge di Stabilità 2015 in tema di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, quello di assicurare, da un lato, il mantenimento della misura minima della partecipazione al capitale sociale dei soci pubblici pari al 20%, così come prevede lo statuto sociale di AdB in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521, e, dall’altro, di garantire, attraverso la Camera di Commercio di Bologna, unità e stabilità di indirizzo della Società. 

D.1   Sindacato di Voto 

Con riferimento al contenuto degli obblighi relativi ai diritti di voto: 

a) i Soci Pubblici si sono impegnati a designare i membri del consiglio di amministrazione di AdB - composto da 9 consiglieri - come segue: (i) 5 consiglieri designati dalla Camera di Commercio di Bologna, da contrassegnare nella lista per l'elezione dell'organo amministrativo con i numeri 1, 2, 4, 5 e 6, (ii) 1 consigliere designato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna, da contrassegnare nella lista con il numero 3 e (iii) 3 consiglieri saranno eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dal statuto sociale di AdB e dalla normativa vigente. A tal fine, i candidati saranno designati dal comitato del sindacato di cui infra (il “Comitato”) almeno 7 giorni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente quanto ai requisiti di indipendenza e in materia di equilibrio tra i generi. La lista sarà presentata ad AdB dal presidente del Comitato, in nome e per conto di tutti Soci Pubblici;

b) i Soci Pubblici si sono impegnati a designare un candidato alla carica di sindaco supplente che sarà espresso dalla Camera di Commercio di Bologna. A tal fine, il candidato sarà designato dal Comitato almeno 7 giorni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente quanto ai requisiti di indipendenza e in materia di equilibrio tra i generi. La lista sarà presentata ad AdB dal presidente del Comitato, in nome e per conto di tutti Soci Pubblici;

c) i Soci pubblici si sono impegnati a deliberare la nomina del presidente del consiglio di amministrazione in sede assembleare, nominando il candidato della lista contrassegnato con il numero 1 e a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a proporre e votare congiuntamente in consiglio di amministrazione della Società la nomina alla carica di amministratore delegato del candidato della lista contrassegnato con il numero 2; 

d) qualora, per qualsiasi ragione, prima della naturale scadenza del mandato, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del consiglio di amministrazione e/o del sindaco supplente, i Soci Pubblici provvederanno a proporre congiuntamente e votare in assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta dei Soci Pubblici che avevano designato il consigliere e/o il sindaco supplente venuto meno;

e) i Soci pubblici si sono obbligati inoltre a conformare il proprio voto in assemblea alle deliberazioni assunte dal Comitato nelle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione. A tal fine, almeno 7 giorni precedenti la data di convocazione di ciascuna assemblea straordinaria di AdB avente a oggetto una delle predette materie, il Comitato delibererà con il voto favorevole di almeno gli otto undicesimi dei voti attribuiti ai membri del Comitato presenti. In caso di mancato raggiungimento nel Comitato del quorum deliberativo sopra indicato, i Soci Pubblici dovranno partecipare alla relativa assemblea ed esprimere il proprio voto contrario all’assunzione della delibera stessa. Poiché l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative è di competenza del consiglio di amministrazione, i Soci Pubblici si sono impegnati a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a fornire adeguata e tempestiva informativa ai Soci Pubblici in merito alle modifiche di tale natura onde consentire alle medesime una consultazione preventiva rispetto all’assunzione della relativa delibera. 

 

D.2   Organi del Patto Parasociale 

I Soci Pubblici, onde assicurare il funzionamento del Patto Parasociale, hanno istituito alcuni organi. 

Comitato 

Il Comitato svolge le seguenti funzioni: (a) la formazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale sulla base di quanto previsto dal Patto Parasociale; (b) la determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere da assumersi in sede di assemblea straordinaria della Società aventi ad oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione; e (c) la preventiva consultazione sulle modifiche statutarie determinate da adeguamento a disposizioni normative. 

Il Comitato è composto dai seguenti 5 membri: (i) il legale rappresentante pro tempore della Camera di Commercio di Bologna al quale sono attribuiti 6 voti; (ii) il legale rappresentante pro tempore del Comune di Bologna al quale sono attribuiti 2 voti; (iii) il legale rappresentante pro tempore della Città Metropolitana di Bologna al quale è attribuito 1 voto; (iv) il legale rappresentante pro tempore della Regione Emilia-Romagna al quale è attribuito 1 voto; e (v) un soggetto designato congiuntamente dalla Camera di Commercio di Modena, dalla Camera di Commercio di Ferrara, dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia e dalla Camera di Commercio di Parma al quale è attribuito 1 voto. 

Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Patto Parasociale.

Il Comitato si riunisce almeno sette giorni prima della data (a) di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società e (b) di convocazione di ciascuna assemblea straordinaria della Società avente a oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione. Il Comitato si riunisce inoltre ogni qual volta uno o più membri ne facciano richiesta. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno gli otto undicesimi dei voti attribuiti ai membri del Comitato.
Il Comitato delibera con il voto favorevole di almeno gli otto undicesimi dei voti attribuiti ai membri del Comitato presenti nelle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione. Resta inteso che qualora il Comitato non raggiungesse il quorum deliberativo sopra indicato, le Parti dovranno partecipare alla relativa assemblea ed esprimere il proprio voto contrario all’assunzione della delibera stessa.

Presidente 

Il Comitato è presieduto da un presidente o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i componenti del Comitato. La funzione di presidente è assolta dal legale rappresentante pro tempore della Camera di Commercio di Bologna. 

Il presidente svolge i seguenti compiti: (a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l’ordine del giorno; (b) presenta alla Società le liste per l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale; (c) provvede al completamento della documentazione relativa alle azioni conferite al Sindacato di Blocco, al suo eventuale aggiornamento e modifica; e (d) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal Patto Parasociale. 

Segretario 

E’ prevista la nomina del dirigente dell’ufficio legale della Società come segretario del Patto Parasociale, che svolge i compiti di carattere operativo-esecutivo necessari per il corretto funzionamento del Sindacato di Voto. 

D.3       Sindacato di Blocco 

I Soci Pubblici si sono impegnati (il "Vincolo di Intrasferibilità"): 

a) a non effettuare operazioni di vendita, collocamento o comunque atti di disposizione, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, donazione, conferimento in società) che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il trasferimento a terzi (ivi compresa l’intestazione fiduciaria o il conferimento di un mandato fiduciario) delle azioni conferite in Sindacato di Blocco (le “Azioni Bloccate”) ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, le Azioni Bloccate;

b) a non concedere opzioni, diritti o warrant per l’acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di Azioni Bloccate o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari; 

c) a non stipulare o comunque concludere contratti swap o altri contratti derivati, che abbiano l'effetto di trasferire in tutto o in parte qualsiasi diritto inerente alle Azioni Bloccate; 

d) a non costituire, o consentire che venga costituito, ovvero concedere qualsiasi diritto, onere o gravame - inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegni o diritti di usufrutto sulle Azioni Bloccate e sui relativi diritti, ivi inclusi i diritti di voto. 

Il Vincolo di Intrasferibilità potrà essere derogato solo qualora una qualsiasi delle operazioni sopra indicate sia posta in essere tra i Soci Pubblici ovvero in favore di altri enti pubblici o di consorzi costituiti tra enti pubblici. Le operazioni di trasferimento delle Azioni Bloccate, in qualsiasi forma realizzata, saranno consentite solo a condizione che il cessionario, entro la data del trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al Patto Parasociale accettandolo in forma scritta e assoggettando al Sindacato di Blocco le Azioni Bloccate. 

Il Vincolo di Intrasferibilità potrà essere derogato qualora abbia ad oggetto i diritti di opzione ex art. 2441 del codice civile che i Soci Pubblici non intendano esercitare, fermo restando che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore al 20% del capitale sociale della Società. 

D.4       Penali 

Il patto Parasociale prevede che i Soci Pubblici che abbiano violato il Vincolo di Intrasferibilità delle Azioni Bloccate siano tenuti a pagare, a titolo di penale, una somma pari al doppio del valore del negozio posto in essere. E’ previsto che la somma versata a titolo di penale venga suddivisa tra i Soci Pubblici non inadempienti in proporzione al numero delle Azioni Bloccate detenute da ciascuno. Inoltre, ciascun Socio Pubblico non inadempiente avrà anche diritto di richiedere la risoluzione del Patto Parasociale nei confronti della parte inadempiente. 

D.5       Durata 

Il Patto Parasociale ha decorrenza dalla Data di Efficacia sino al terzo anniversario della stessa. Esso resterà pertanto in vigore fino al 1 agosto 2024. 

E.   Deposito del Patto Parasociale  

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il registro delle imprese di Bologna in data 5 agosto 2021; deposito n. BO/RI/PRA/2021/64971. 

F. Natura del Patto Parasociale e soggetti che esercitano il controllo sulla Società tramite il Patto Parasociale 

Tenuto conto di quanto sopra indicato, si ritiene che il Patto Parasociale abbia rilevanza ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. a) e b) del TUF. 

Nessuno dei Soci Pubblici, da solo, avrà il controllo di diritto dell’Emittente ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Il socio Camera di Commercio di Bologna, potrà, ai termini del Patto, designare 5 amministratori a comporre la lista di 6 di competenza del Patto medesimo. 

6 agosto 2021

[AAG.3.21.1]