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Società quotate - Patti parasociali
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Estratto dei patti parasociali contenenti le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")
CAREL INDUSTRIES SPA
Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate ai sensi dell’articolo 131, comma 2, del Regolamento Emittenti per dare atto dell’intervenuta variazione del numero delle Azioni Conferite nel Patto e dei diritti di voto ad esse relativi, nonché della modifica della denominazione sociale di uno degli Aderenti.
La variazione del numero delle Azioni Conferite nel Patto e dei diritti di voto ad esse relativi fa seguito (i) all’acquisizione, da parte del socio Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., di complessive n. 16.708 azioni ordinarie e (ii) alla richiesta di cancellazione dall’elenco del voto maggiorato di n. 4.932.595 azioni ordinarie con voto maggiorato (la “Richiesta di Cancellazione”).
In particolare, per effetto della Richiesta di Cancellazione e della conseguente riduzione del numero complessivo dei diritti di voto esercitabili in assemblea, si è verificata la variazione della percentuale del numero dei diritti di voto relativi alle Azioni Conferite di titolarità degli Aderenti sul capitale sociale con diritto di voto.
Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2023, ha avuto efficacia la trasformazione del socio Luigi Nalini S.a.p.a. dalla forma giuridica di società in accomandita per azioni in quella di società per azioni, con assunzione della nuova denominazione “Athena S.p.A.”.
Si evidenzia che alla data odierna il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 100.000.000 di azioni ordinarie che conferiscono, complessivamente, n. 156.167.440 diritti di voto. Nello specifico, il capitale sociale della Società è composto da: (i) n. 43.832.560 azioni ordinarie senza voto maggiorato, che conferiscono n. 43.832.560 diritti di voto; e (ii) n. 56.167.440 azioni ordinarie con voto maggiorato, che conferiscono n. 112.334.880 diritti di voto.
Il numero complessivo delle Azioni Conferite nel Patto è pari a n. 56.184.148 e il numero complessivo dei diritti di voto relativi alle stesse è pari a 112.351.588, mentre la relativa percentuale sul totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale di CAREL è pari a circa il 71,94%.
I termini sopra indicati con la lettera maiuscola hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo del presente estratto.
*
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli articoli 130 e 131, comma 2, del Regolamento Emittenti si comunica che in data 10 giugno 2018 è stato stipulato un patto di sindacato (il “Patto”) tra Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., con sede legale in Brugine (PD), Via dell’Industria n. 14, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04916670286 (“Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.”) e Athena S.p.A., con sede legale in Brugine, Via dell’Industria n. 14, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04916680285 (“Athena S.p.A.”), (congiuntamente o singolarmente, a seconda dei casi, gli “Azionisti” o l’ “Azionista”) avente ad oggetto azioni ordinarie (le "Azioni") di Carel Industries S.p.A.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Il Patto ha ad oggetto Azioni di Carel Industries S.p.A. con sede legale in Brugine (PD), Via dell’Industria, n. 11, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04359090281, società quotata sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Carel" o la "Società") avente un capitale sociale di Euro 10.000.000,00 diviso in n. 100.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale.
2. Tipo di patto
Le pattuizioni parasociali di seguito descritte hanno natura di sindacato di voto per la nomina dei membri che compongono gli organi sociali della Società ai sensi dell’art. 122, comma 1, del TUF.
3. Soggetti aderenti e Azioni Conferite nel Patto
La tabella che segue riporta il numero di Azioni conferite al Patto da parte di Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena S.p.A.1 (le “Azioni Conferite”) e la relativa percentuale rispetto al capitale sociale, il numero dei diritti di voto riferiti alle Azioni Conferite (ad esito della maggiorazione del diritto di voto delle Azioni di titolarità della Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e della Athena S.p.A. ai sensi dello Statuto vigente) e la percentuale dei medesimi rispetto al numero totale dei voti esercitabili in assemblea nonché la percentuale delle Azioni rispetto al totale delle Azioni Conferite e la percentuale dei diritti di voto rispetto al numero totale dei diritti di voto delle Azioni Conferite.
Azionisti |
N. Azioni |
% Azioni Conferite sul capitale sociale |
Numero dei diritti di voto relativi alle |
% diritti di voto delle Azioni Conferite sul capitale sociale con diritto di voto |
% Azioni Conferite sul totale delle Azioni |
% diritti di voto delle Azioni Conferite sul totale dei diritti di voto delle Azioni Conferite |
|||||
Luigi Rossi |
36.184.141 |
36,18 |
72.351.574 |
46,33 |
64,40 |
Athena S.p.A. |
20.000.007 |
20,00 |
40.000.014 |
25,61 |
35,60 |
Totale |
56.184.148 |
56,18 |
112.351.588 |
71,94 |
100 |
4. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla società
Cecilia Rossi Luciani, Carlotta Rossi Luciani e Vittorio Rossi Luciani detengono una partecipazione pari al 99,99% della Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. a titolo di nuda proprietà con diritto di voto in regime di comunione per parti uguali tra loro ed esercitano pertanto, tramite Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., il controllo della Società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2, del Codice Civile e dell’art. 93 del TUF.
5. Contenuto del Patto
Composizione del Consiglio di Amministrazione
Per tutta la durata del Patto, gli Azionisti si impegnano ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni Conferite in modo da presentare congiuntamente e votare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società che sarà nominato dall’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (ovvero prima di suddetta data, laddove per qualsivoglia ragione l’attuale Consiglio di Amministrazione in carica dovesse decadere prima della sua naturale scadenza) (la “Lista Congiunta C.d.A.”) così composta:
(a) 2 (due) candidati amministratori della Lista Congiunta C.d.A. siano indicati su designazione della Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.;
(b) 2 (due) candidati amministratori della Lista Congiunta C.d.A. siano indicati su designazione della Athena S.p.A.;
(c) i restanti 3 (tre) candidati amministratori della Lista Congiunta C.d.A. (da indicarsi in quinta, sesta e settima posizione), di cui almeno 2 (due) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto, siano indicati su designazione congiunta di Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e da Athena S.p.A., restando espressamente inteso che nel caso in cui gli Azionisti non addivengano ad una designazione congiunta entro 5 (cinque) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della Lista Congiunta C.d.A. in tal caso 2 (due) candidati amministratori della Lista Congiunta C.d.A. (da indicarsi in quinta e in sesta posizione) saranno indicati su designazione della Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e 1 (uno) candidato amministratore della Lista Congiunta C.d.A. (da indicarsi in settima posizione) sarà indicato su designazione della Athena S.p.A.;
(d) la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia attribuita ad un amministratore di espressione di Lugi Rossi Luciani S.a.p.a.; e
(e) nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, qualsivoglia membro del Consiglio di Amministrazione di Carel dovesse cessare e/o decadere dalla propria carica senza necessità di nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista, gli Azionisti, nell’esercizio delle proprie prerogative e nei limiti delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili, nonché delle Azioni Conferite, (i) faranno sì che (1) i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione cooptino quale nuovo amministratore il soggetto indicato dall’Azionista (ovvero dagli Azionisti congiuntamente, qualora decada un amministratore designato ai sensi della precedente lettera (c)), che aveva designato l’amministratore uscente; e (2) il Consiglio di Amministrazione proponga alla prima assemblea utile della Società la conferma del consigliere cooptato, nel rispetto delle disposizioni del Patto e dello Statuto; e (ii) si impegnano ad esprimere, nell’ambito dell’assemblea ordinaria della Società, il voto relativo alle Azioni Conferite in favore della nomina del consigliere cooptato ut supra.
Composizione del Collegio Sindacale
Per tutta la durata del Patto, gli Azionisti si impegnano ad esercitare i loro rispettivi diritti sociali derivanti dalle Azioni Conferite nel Patto in modo da presentare congiuntamente e votare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale della Società che sarà nominato dall’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (ovvero prima di suddetta data, laddove per qualsivoglia ragione l’attuale Collegio Sindacale in carica dovesse decadere prima della sua naturale scadenza) (la “Lista Congiunta C.S.”) così composta:
(a) 1 (un) candidato sindaco effettivo ed 1 (un) candidato sindaco supplente del Collegio Sindacale siano designati da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e inseriti nella Lista Congiunta C.S.;
(b) 1 (un) candidato sindaco effettivo ed 1 (un) candidato sindaco supplente del Collegio Sindacale siano designati da Athena S.p.A. e inseriti nella Lista Congiunta C.S., fermo restando e prendendo atto Athena S.p.A. che, qualora – nel rispetto delle modalità di nomina dei sindaci stabilite e disciplinate dalla legge e dallo Statuto – venga presentata e votata una lista qualificabile come “di minoranza”, il membro supplente dalla stessa designato non potrà essere eletto);
(d) nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, qualsivoglia membro del Collegio Sindacale di Carel dovesse cessare e/o decadere dalla propria carica senza necessità di nomina di un nuovo Collegio Sindacale mediante voto di lista, gli Azionisti, nell’esercizio delle proprie prerogative e nei limiti delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili, nonché delle Azioni Conferite, (i) faranno quanto in loro potere affinché (1) venga nominato un soggetto indicato dallo stesso Azionista che aveva originariamente designato il sindaco da sostituire, nel rispetto delle disposizioni che precedono e (2) il Consiglio di Amministrazione proponga alla prima assemblea utile della Società la conferma di tale sindaco nominato, nel rispetto delle disposizioni del Patto e dello Statuto; e (ii) si impegnano ad esprimere, nell’ambito dell’assemblea ordinaria della Società, il voto relativo alle Azioni Conferite in favore della nomina del sindaco nominato ut supra. Resta peraltro inteso che, qualora il sindaco da sostituire sia un sindaco effettivo, in attesa che si compiano gli adempimenti di cui al presente paragrafo, gli Azionisti faranno quanto in loro potere affinché subentri il sindaco supplente nominato su designazione dell’Azionista che aveva designato il sindaco uscente ai sensi del Patto.
Informativa in caso di cessione
Qualora un Azionista intenda trasferire un numero di Azioni Conferite almeno pari al 3% del capitale sociale con diritto di voto della Società (il “Trasferimento di Azioni Conferite”), dovrà previamente informare l’altro Azionista e con un preavviso di almeno 45 giorni rispetto alla data prevista per il Trasferimento di Azioni Conferite, indicando il numero delle Azioni Conferite oggetto di trasferimento, il corrispettivo, le modalità di pagamento e gli altri termini e condizioni del trasferimento medesimo, restando espressamente inteso tra gli Azionisti che ove non fosse possibile rispettare tale termine di 45 giorni ovvero non fosse possibile indicare i termini specifici del Trasferimento di Azioni Conferite (a causa delle modalità tecniche ed operative con cui dovrebbe avvenire il Trasferimento di Azioni Conferite o per qualsivoglia altra ragione), l’Azionista trasferente avrà comunque l’obbligo di agire in buona fede al fine di fornire all’altro Azionista ogni informazione disponibile in merito al Trasferimento di Azioni Conferite nei tempi e nei modi più opportuni.
Ferma restando la facoltà degli Azionisti di trasferire liberamente le Azioni Conferite, gli Azionisti si impegnano a consultarsi preventivamente, entro 15 giorni dalla notifica di cui al precedente paragrafo (ovvero entro ogni eventuale diverso termine che gli Azionisti definiranno in buona fede), al fine di discutere in buona fede il Trasferimento di Azioni Conferite, non comportando in ogni caso l’esito di tale consultazione alcun vincolo per gli stessi.
6. Durata del Patto
Alla scadenza, il Patto si intenderà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 3 anni ciascuno, salvo disdetta di uno degli Azionisti da comunicarsi all’altro Azionista entro e non oltre il 12° (dodicesimo) mese antecedente ciascuna scadenza.
Il presente Patto si intenderà automaticamente risolto nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, un Azionista cessi di essere azionista di Carel.
In caso di cessazione del Patto, i diritti e gli obblighi degli Azionisti previsti dal Patto medesimo cesseranno salvo per i diritti maturati.
7. Controversie
Per qualsiasi controversia derivante dal Patto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Padova.
8. Deposito
Il Patto è stato depositato in data 14 giugno 2018 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Padova con numero di protocollo PRA/57759/2018/CPDAUTO.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo www.carel.com.
4 settembre 2023
[CX.1.23.1]
_________________
(1) Francesco Nalini, Chiara Nalini e Valerio Nalini detengono una partecipazione pari al 79,6% della Luigi Nalini S.a.p.a. a titolo di nuda proprietà con diritto di voto in regime di comunione per parti uguali tra loro ed esercitano pertanto il controllo sulla Luigi Nalini S.a.p.a. ai sensi dell’art. 2359, co.1, n.1, del codice civile.
Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.
Carel Industries S.p.A.
1. Premesse
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si comunica che in data 27 luglio 2015 Cecilia Rossi Luciani, nata a Piove di Sacco (PD) il 19 aprile 1980, C.F. RSSCCL80D59G693P, Carlotta Rossi Luciani, nata a Piove di Sacco (PD) il 31 ottobre 1982, C.F. RSSCLT82R71G693G e Vittorio Rossi Luciani, nato a Padova (PD) il 4 settembre 1995, C.F. RSSVTR95P04G224U (congiuntamente, i “Contitolari LRL”), che detengono una partecipazione pari al 99,99% della Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. a titolo di nuda proprietà con diritto di voto in regime di comunione per parti uguali tra loro (la “Comunione”) e che, pertanto, hanno il controllo sulla Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. ai sensi dell’art. 2359, co.1, n.1, cod. civ., hanno stipulato un regolamento per disciplinare la Comunione (il “Regolamento”).
Si segnala che Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. detiene, a sua volta, il 45,28% del capitale sociale con diritto di voto di Carel Industries S.p.A. con sede legale in Brugine (PD), Via dell’Industria, n. 11, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04359090281, società quotata sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "Carel").
2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Regolamento
Il Regolamento ha ad oggetto azioni di Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., con sede legale in Brugine (PD), Via dell’Industria n. 14, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04916670286 (“Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.” o la “Società”), avente un capitale sociale di Euro 574.759,00 diviso in n. 5.747.590 azioni ordinarie senza valore nominale.
3. Tipo di patto
Le pattuizioni parasociali di seguito descritte hanno natura di sindacato di voto e di sindacato di blocco ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. b) del TUF.
4. Soggetti aderenti e Azioni Conferite oggetto del Regolamento
La tabella che segue riporta il numero di azioni oggetto del Regolamento (le “Azioni Conferite”) e la relativa percentuale rispetto al capitale sociale, nonché la percentuale di azioni sul totale delle Azioni Conferite.
Azionisti |
N. Azioni Conferite |
% Azioni Conferite sul capitale sociale |
% azioni sul totale delle Azioni Conferite |
Cecilia Rossi Luciani |
5.747.540* |
99,99** |
100** |
Carlotta Rossi Luciani |
|||
Vittorio Rossi Luciani |
|||
Totale |
5.747.540 |
99,99 |
100 |
* Tale numero indica il numero di Azioni Conferite in regime di comunione per parti uguali tra loro da parte di Cecilia Rossi Luciani, Carlotta Rossi Luciani e Vittorio Rossi Luciani.
** Tale numero indica la percentuale di Azioni Conferite in regime di comunione per parti uguali tra loro da parte di Cecilia Rossi Luciani, Carlotta Rossi Luciani e Vittorio Rossi Luciani.
5. Soggetto che possa, tramite il Regolamento, esercitare il controllo sulla Società
Nessuno dei Contitolari LRL esercita il controllo sulla Società.
6. Contenuto del Regolamento
Indivisibilità
I Contitolari LRL deducono nel Regolamento le Azioni come bene convenzionalmente indivisibile e, conseguentemente, si danno reciprocamente atto che la Comunione non potrà essere sciolta durante la vigenza del Regolamento.
Ciascun Contitolare LRL si obbliga a non cedere la quota della Comunione di cui è titolare per 5 (cinque) anni a decorrere dalla sottoscrizione del Regolamento (i.e. sino al 27 luglio 2020).
Sanzioni
Il Contitolare LRL che, violando i vincoli di indivisibilità e inalienabilità di cui sopra, richiedesse lo stralcio della propria quota dalla Comunione ovvero la trasferisse è tenuto al risarcimento del danno arrecato agli altri Contitolari LRL.
Sindacato di voto
In considerazione della convenuta indivisibilità delle Azioni, i Contitolari LRL nominano il rappresentante comune dei Contitolari LRL (da scegliersi a turno, di volta in volta, tra i Contitolari LRL), che resta in carica per due anni (il “Rappresentante Comune”).
Al Rappresentante Comune competono le funzioni di cui all’art. 2347 cod. civ., e pertanto il Rappresentante Comune eserciterà in via esclusiva tutti i diritti connessi alle Azioni senza alcuna esclusione (quali, a titolo meramente esemplificativo, il diritto di partecipare all’assemblea degli azionisti, il diritto di esprimere il voto, il diritto di percepire gli utili, il diritto di richiedere informazioni all’organo amministrativo, il diritto di recesso e di impugnativa, il diritto di revoca degli amministratori). Ai fini dell’espressione del diritto di voto da parte di ciascun Contitolare LRL nelle assemblee degli azionisti, i Contitolari LRL dovranno, in tempo utile prima dell’assemblea, consegnare al Rappresentante Comune le proprie istruzioni di voto, in modo tale che il Rappresentante Comune possa esprimere il proprio voto positivo o negativo conformemente all’indicazione risultante dalla maggioranza delle istruzioni di voto, calcolata per teste, salvo che per le deliberazioni relative alla revoca degli amministratori per le quali è richiesto il voto unanime da parte dei Contitolari LRL. Ciascuno dei Contitolari LRL ha diritto di richiedere al Rappresentante Comune informazioni relative alle Azioni; la maggioranza dei Contitolari LRL, calcolata per teste, può sollecitare il rappresentante comune ad intraprendere determinate iniziative, tra cui richiedere la convocazione dell’assemblea ed esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della Società.
7. Durata del Regolamento
Il Regolamento ha durata di 10 (dieci) anni dalla data di sottoscrizione (i.e. 27 luglio 2025), e si intenderà prorogato di anno in anno salva disdetta da parte anche di uno solo dei Contitolari LRL.
8. Deposito
Il Regolamento è stato depositato in data 14 giugno 2018 presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Padova con numero di protocollo PRA/57759/2018/CPDAUTO.
14 giugno 2018
[CX.2.18.1]