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Società quotate - Patti parasociali


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Informazioni essenziali ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”) 


DATALOGIC S.P.A.

Ai sensi degli artt. 122 TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

Premessa 

Hydra S.p.A., con sede legale in Bologna, via D’Azeglio n. 57, iscritta al registro delle imprese di Bologna, CF e P.IVA 00445970379 (“Hydra” ovvero la “Società”) è una società di diritto italiano, facente capo alla famiglia Volta. In particolare, (i) l’Ing. Romano Volta deteneva una partecipazione pari al 47,0% del capitale sociale di Hydra, (ii) la Dott.ssa Lucia Fantini deteneva una partecipazione pari al 50,0% del capitale sociale di Hydra, (iii) l’Ing. Gabriele Volta deteneva una partecipazione pari all’1,00%, (iv) la Dott.ssa Valentina Volta deteneva una partecipazione pari all’1,00%, e (v) l’Ing. Filippo Maria Volta deteneva una partecipazione pari all’1,00%. Al riguardo si evidenzia che Hydra non era soggetta al controllo di nessuno dei predetti soggetti.
Inoltre, Hydra controlla, tra l’altro, Datalogic S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Bologna, via Candini n. 2, iscritta al registro delle imprese di Bologna, CF e P.IVA 01835711209, con una partecipazione pari al 64,84% del capitale sociale (“Datalogic”).
Con atto di donazione del 29 dicembre 2017, sottoposto alle condizioni risolutive infra specificate, l’Ing. Romano Volta e la Dott.ssa Lucia Fantini, hanno donato ai Sig.ri Gabriele Volta, Valentina Volta e Filippo Maria Volta (le “Parti”) una partecipazione in comunione pari complessivamente al 76,17% del capitale sociale di Hydra. 
All’interno della comunione, le quote di comproprietà sulle azioni sono ripartite come segue: (i) l’Ing. Gabriele Volta risulta titolare della quota di comproprietà pari a due ottavi (2/8), (ii) la Dott.ssa Valentina Volta risulta titolare della quota di comproprietà pari a tre ottavi (3/8) e (iii) l’Ing. Filippo Maria Volta risulta titolare della quota di comproprietà pari a tre ottavi (3/8). 
A seguito della predetta donazione il capitale sociale di Hydra risulta composto come segue: (i) l’Ing. Romano Volta detiene una partecipazione pari al 10,00%, (ii) la Dott.ssa Lucia Fantini detiene una partecipazione pari al 10,83%, (iii) l’Ing. Gabriele Volta detiene una partecipazione pari all’1,00% in proprietà individuale, (iv) la Dott.ssa Valentina Volta detiene una partecipazione pari all’1,00% in proprietà individuale, e (v) l’Ing. Filippo Maria Volta detiene una partecipazione pari all’1,00% in proprietà individuale e (vi) i Sig.ri Gabriele Volta, Valentina Volta e Filippo Maria Volta sono comproprietari, nelle proporzioni richiamate, di una partecipazione rappresentativa del 76,17%. Si evidenzia che, anche a seguito della predetta donazione, Hydra continua a non essere soggetta al controllo di nessuno dei predetti soggetti. 
Il predetto atto di donazione è soggetto alle seguenti condizioni risolutive:  

(i) il mancato raggiungimento di un accordo tra le Parti entro e non oltre il 31 dicembre 2018 sul testo di (a) un patto parasociale che disciplini regole di governance e di circolazione delle partecipazioni, nonché l’esercizio dei diritti di voto, relativi a Hydra e alle società da questa controllate (il “Patto Parasociale”) e (b) un nuovo statuto sociale di Hydra che, nella massima misura consentita dalla legge, recepisca il contenuto del suddetto Patto Parasociale; e

(ii) la cessione a soggetti terzi, antecedentemente al 31 dicembre 2022, delle azioni oggetto di donazione.

In data 29 dicembre 2018 i Signori Romano Volta, Lucia Fantini, Gabriele Volta, Valentina Volta e Filippo Maria Volta hanno stipulato un atto modificativo dell’atto di donazione ai sensi del quale la data per l’avveramento della condizione risolutiva di cui al precedente punto (i) è stata prorogata al 15 febbraio 2019.

Pertanto, in data 13 febbraio 2019, le Parti hanno sottoscritto il Patto Parasociale con il quale si sono impegnate a vincolare la totalità delle proprie azioni - detenute sia a titolo individuale che in comproprietà tra di loro - nella Società. Inoltre, in pari data, le Parti hanno sottoscritto un regolamento per la gestione della partecipazione in comproprietà (il “Regolamento”). 

Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale rilevano ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a) e b), del TUF.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Hydra S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, via D’Azeglio n. 57, iscritta al registro delle imprese di Bologna, CF e P.IVA 00445970379, capitale sociale pari a Euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila) diviso in n. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, titolare di una partecipazione di controllo pari al 64,84% del capitale sociale di Datalogic.

Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale

Aderiscono al Patto Parasociale i seguenti soggetti:

a) Gabriele Volta, nato a Bologna il 10 ottobre 1973, residente a Bologna, via B. Gigli n. 20, codice fiscale: VLTGRL73R10A944U,

b) Valentina Volta, nata a Bologna il 13 giugno 1978, residente a Bologna, viale Risorgimento n. 28, codice fiscale: VLTVNT78H53A944B, e 

c) Filippo Maria Volta, nato a Bologna il 1° marzo 1984, residente a Bologna, viale Risorgimento n. 28, codice fiscale: VLTFPP84C01A944Q.

Ciascuna Parte detiene a titolo individuale n. 12.000 azioni Hydra, pari all’1,00% del capitale sociale della Società. Inoltre, le Parti sono comproprietarie di n. 914.000 pari al 76,17% del capitale sociale di Hydra, nelle proporzioni sopra richiamate. 
Il Patto Parasociale ha ad oggetto n. 950.000 azioni Hydra, pari al 79,17% del capitale sociale della stessa.

Contenuto del Patto Parasociale

Governance di Hydra

Assemblea dei soci di Hydra

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti faranno in modo che l’Assemblea dei soci della Società sia validamente costituita e deliberi con la presenza del rappresentante comune della comunione costituita tra le Parti in relazione alle azioni oggetto di donazione, nominato ai sensi del Regolamento o di suo delegato. 
Ferme restando le disposizioni di legge, le delibere dell’Assemblea dei soci di Hydra relative alle materie di seguito elencate saranno validamente adottate con il voto favorevole dell’81,0% del capitale sociale della Società: (i) modifiche statutarie; (ii) trasferimento della sede legale all’estero; (iii) fusioni, trasformazioni e scissioni; (iv) aumenti di capitale, ivi inclusi quelli derivanti da conversione di titoli obbligazionari o strumenti finanziari, ovvero con esclusione o limitazione del diritto di opzione; (v) cessioni di, rinunce a, ovvero modifiche rilevanti in relazione ad assets strategici (come definiti ai sensi del Patto Parasociale); (vi) acquisto, alienazione, annullamento o altre operazioni su azioni proprie; (vii) emissione di prestiti obbligazionari convertibili, warrant o altri strumenti partecipativi; (viii) distribuzione dei dividendi in misura diversa da quanto disposto dello Statuto.

Composizione del Consiglio di Amministrazione di Hydra

Per tutta la durata del Patto Parasociale, le Parti faranno in modo che il Consiglio di Amministrazione di Hydra sia composto da un minimo di cinque (5) a un massimo di nove (9) membri, eletti sulla base di liste presentate dai soci della Società, salvo il caso in cui consti l’unanimità dei soci. Qualora venga presentata un’unica lista, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dall’unica lista presentata. 
Nel caso in cui l’Ing. Romano Volta manifesti la propria disponibilità ad assumere la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, le Parti si impegnano, nella rispettiva qualità di soci della Società, a fare quanto necessario affinché l’Ing. Romano Volta sia nominato per tale carica. Ove l’Ing. Romano Volta manifesti la sua indisponibilità ad assumere tale carica, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà scelto dall’Assemblea convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, tra gli amministratori tratti dalla lista risultata prima per numero di voti. 
I membri del Consiglio di Amministrazione resteranno in carica per tre (3) esercizi, salvo l’eventuale minore termine deciso dall’Assemblea. In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori per qualsivoglia motivo, l’intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e gli amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare d’urgenza un’Assemblea dei Soci avente ad oggetto la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.   

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Le Parti prendono atto dell’assetto dei poteri attribuiti all’interno del Consiglio di Amministrazione in essere alla data del Patto Parasociale e si impegnano, nei limiti massimi di legge, a fare quanto in loro potere affinché il Consiglio di Amministrazione attribuisca ai propri membri deleghe coerenti con gli ambiti operativi della Società.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società si intenderà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Le Parti convengono che per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società relative alle materie di seguito elencate occorrerà comunque il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione tratti dalla lista risultata prima per numero di voti ovvero, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato nominato all’unanimità, dai quattro quinti (4/5) dei membri del Consiglio di Amministrazione, con eventuale arrotondamento all’unità inferiore: (i) approvazione e modifiche del budget e del business plan della Società; (ii) aumenti di capitale delegati al Consiglio di Amministrazione; (iii) convocazione dell’Assemblea della Società per deliberare sulle materie sopra elencate; (iv) decisioni inerenti la valorizzazione della partecipazione; (v) decisioni inerenti l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea delle società controllate da Hydra, ivi incluse (a) le decisioni inerenti la selezione dei candidati a ricoprire la carica di membro dell’organo amministrativo e di controllo nelle Società Controllate da Hydra ovvero (b) il conferimento ad uno o più amministratori di una delega volta ad esercitare tali poteri per conto dell’organo amministrativo; (vi) acquisto, sottoscrizione, cessione o altri atti di disposizione di azioni o altri strumenti finanziari, salvo che tali atti siano ricompresi nell’ambito dei poteri eventualmente conferiti a uno o più amministratori delegati; (vii) costituzione di società di qualsiasi natura, associazioni in partecipazione, partecipazione a reti di impresa e/o consorzi; (viii) operazioni con parti correlate; (ix) assunzione e rimborso di finanziamenti, linee di credito o leasing per un importo complessivo annuo superiore a Euro 30 milioni o modifica di termini e condizioni di quelli in essere per un importo superiore a Euro 30 milioni; (x) concessione di fideiussioni o garanzie a favore di terzi per un importo complessivo annuo superiore a Euro 30 milioni o modifica di termini e condizioni di quelle in essere per un importo superiore a Euro 30 milioni; (xi) sottoscrizione di accordi, o compimento di atti, eccedenti l’ordinaria amministrazione; (xii) emissione di prestiti obbligazionari. 

Collegio Sindacale di Hydra

Per tutta la durata del Patto Parasociale, le Parti faranno in modo che il Collegio Sindacale di Hydra sia composto da tre (3) sindaci effettivi e due (2) sindaci supplenti eletti sulla base di liste presentate dai soci della Società, salvo il caso in cui consti l’unanimità dei soci. Qualora venga presentata un’unica lista, i membri del Collegio Sindacale saranno tratti dall’unica lista presentata. 
Il Presidente del Collegio Sindacale sarà tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti, salvo il caso in cui sia presentata un’unica lista.

Distribuzione degli utili
Per tutta la durata del Patto Parasociale, le Parti faranno in modo che, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, Hydra distribuisca ai propri soci, nel rispetto dei limiti di legge, un importo pari al 30% degli eventuali utili netti risultanti dal bilancio di esercizio, salvo diversa disposizione dell’assemblea, previo accantonamento della riserva legale. 

Vincoli al trasferimento di azioni della Società 
Fino al 31 dicembre 2022 ciascuna delle Parti non potrà cedere, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, azioni della Società ovvero avviare trattative per la loro Cessione (il “Periodo di Lock-up”).
Decorso il Periodo di Lock-up, le azioni detenute dalle Parti potranno essere cedute nel rispetto di quanto disposto dal Patto Parasociale che prevede, in sintesi: 

(i) un diritto di prima offerta qualora una delle Parti decida di cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione in Hydra, anche a seguito di ricezione di offerte di acquisto da parte di terzi. Ove le Parti non cedenti non esercitino il diritto di prima offerta, ovvero la Parte cedente non accetti l’offerta di acquisto delle Parti non cedenti, la Parte cedente potrà rivolgersi a terzi per procedere alla cessione della partecipazione; 

(ii) un diritto di prelazione in capo alle Parti non cedenti, ove la Parte cedente si rivolga a terzi per la cessione della partecipazione a seguito del mancato esercizio del diritto di prima offerta ovvero della mancata accettazione dell’offerta di acquisto delle Parti non cedenti, e riceva un’offerta da parte di un terzo, salvo il caso in cui le Parti non cedenti si avvalgano del diritto di co-vendita di cui al successivo punto (iv);

(iii) la possibilità, ad esito dell’esperimento delle procedure di cui ai precedenti punti (i) e (ii), di cedere la partecipazione ad un terzo previo ottenimento del gradimento delle Parti non cedenti le quali concederanno tale gradimento solo ove il terzo acquirente (i) abbia presentato una garanzia bancaria per l’acquisto delle azioni Hydra oggetto dell’offerta, (ii) non sia qualificabile come organismo di investimento collettivo del risparmio italiano o estero ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. k), del D.Lgs. 58/1998 ovvero come cliente professionale ai sensi dell’allegato 3, n. 1 e 3, del regolamento approvato con delibera Consob n. 20307/2018, (iii) ove sia una persona fisica, ovvero gli amministratori, i dirigenti apicali e/o le persone fisiche che esercitino l’effettivo controllo su tale terzo acquirente avente la forma legale di persona giuridica, non abbiano carichi penali pendenti; 

(iv) un diritto di co-vendita in capo alle Parti non cedenti che intendano trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione in Hydra, le quali avranno il diritto di richiedere e ottenere che il terzo acquisti un numero di azioni Hydra proporzionale alla partecipazione trasferita dalla Parte cedente.

Le disposizioni del Patto Parasociale di cui ai precedenti punti non troveranno applicazione in caso di trasferimento dovuto a successione mortis causa di una delle Parti. In tal caso le partecipazioni si trasferiranno agli eredi o legatari se graditi dalle Parti superstiti, fatto salvo, in caso di diniego del gradimento, il diritto di recesso ovvero l’acquisto da parte dei soci o della Società della partecipazione oggetto di trasferimento mortis causa il cui corrispettivo sarà determinato ai sensi dell’art. 2347-ter c.c. Tale gradimento non si applicherà nel caso di trasferimento a favore dei parenti in linea retta ovvero coniugi della Parte defunta. Ove gli eredi o legatari costituiscano una pluralità di soggetti, ognuno di essi sarà considerato una Parte ai sensi e per gli effetti del Patto Parasociale.

Statuto della Società
Le Parti si sono impegnate a fare in modo che, successivamente alla stipula del Patto Parasociale ed in ogni caso entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi, si tenga un’assemblea straordinaria di Hydra avente ad oggetto la modifica dello statuto per recepire le previsioni del Patto Parasociale nella misura massima consentita dalla legge. Le Parti si impegnano a fare in modo che l’assemblea dei soci di Hydra apporti di volta in volta allo Statuto le necessarie modifiche al fine di ripristinare la coerenza tra le disposizioni del Patto Parasociale e dello Statuto.

Governance delle controllate 
Le Parti si impegnano a far sì che tra i candidati inclusi nella lista presentata da Hydra per la nomina dell’organo amministrativo di una società controllata da Hydra o comunque proposti da Hydra, siano incluse anche le Parti, ove queste si rendano disponibili a candidarsi per tale carica.

Stallo
Il Patto Parasociale prevede che qualora il Consiglio di Amministrazione di Hydra non riesca a raggiungere le maggioranze qualificate richieste, le Parti faranno in modo che, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla riunione del Consiglio di Amministrazione in cui si è determinata la situazione di stallo, i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dalle Parti si incontrino, per discutere delle proprie ragioni e trovare una soluzione di mutua soddisfazione. 
Qualora ad esito dell’incontro i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dalle Parti riescano a risolvere lo stallo, gli stessi si adopereranno affinché sia convocata una nuova riunione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto, tra l’altro, la materia su cui si era verificato lo stallo. Diversamente, ove i membri del Consiglio di Amministrazione nominati dalle Parti non riescano a risolvere lo stallo, gli stessi si adopereranno affinché sia convocata una nuova riunione del Consiglio di Amministrazione e la deliberazione sulla materia su cui si era verificato lo stallo sarà adottata a maggioranza semplice, senza il rispetto delle maggioranze qualificate richieste.

Durata

Il Patto Parasociale ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino al terzo anniversario dalla data di sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi di tre anni, salvo il caso di recesso da parte di una delle Parti con preavviso scritto che dovrà essere trasmesso alle altre Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
Decorso il primo anno successivo al primo rinnovo del Patto Parasociale, le Parti si sono impegnate a negoziare in buona fede i termini e le condizioni relativi, tra l’altro, alla circolazione delle partecipazioni, all’esercizio del diritto di voto e, in generale, alla gestione della partecipazione che gli stessi deterranno a qualsiasi titolo in Hydra una volta decorso il Periodo di Lock-up, nonché a negoziare le modifiche da apportare al Patto Parasociale al fine di riflettere eventuali variazioni intercorse nella composizione degli assetti partecipativi della Società.

Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Nessuno degli aderenti al Patto Parasociale esercita il controllo su Hydra in virtù del Patto Parasociale.

Deposito presso il Registro delle Imprese del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 14 febbraio 2019.

Bologna, 18 febbraio 2019

[DE.4.19.1]


Informazioni essenziali ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (“Regolamento Emittenti”) 

DATALOGIC S.P.A.


Ai sensi degli artt. 122 TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

Premessa

Con atto di donazione del 29 dicembre 2017, come modificato in data 29 dicembre 2018, l’Ing. Romano Volta e la Dott.ssa Lucia Fantini hanno donato ai Sig.ri Gabriele Volta, Valentina Volta e Filippo Maria Volta (i “Comproprietari”) una partecipazione complessiva in comunione pari al 76,17% del capitale sociale di Hydra S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, via D’Azeglio n. 57, iscritta al registro delle imprese di Bologna, CF e P.IVA 00445970379 (“Hydra” ovvero la “Società”). Hydra controlla, tra l’altro, Datalogic S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Bologna, via Candini n. 2, iscritta al registro delle imprese di Bologna, CF e P.IVA 01835711209, con una partecipazione pari al 64,84% del capitale sociale (“Datalogic”).
All’interno della comunione, le quote di comproprietà sulle azioni sono ripartite come segue: (i) l’Ing. Gabriele Volta risulta titolare della quota di comproprietà pari a due ottavi (2/8), (ii) la Dott.ssa Valentina Volta risulta titolare della quota di comproprietà pari a tre ottavi (3/8) e (iii) l’Ing. Filippo Maria Volta risulta titolare della quota di comproprietà pari a tre ottavi (3/8).
Al fine di regolare i rapporti tra i Comproprietari in relazione alla partecipazione detenuta in comproprietà, in data 13 febbraio 2019 i Comproprietari hanno sottoscritto un regolamento di comunione (il “Regolamento”). Inoltre, contestualmente alla definizione del Regolamento, i comproprietari hanno stipulato in pari data un patto parasociale volto, tra l’altro, a regolare i loro reciproci rapporti in qualità di soci della Società e di soci indiretti delle società controllate da Hydra, con il quale si sono impegnate a vincolare, per tutta la durata del medesimo, la totalità delle proprie azioni - detenute sia a titolo individuale che in comproprietà con le Parti - nella Società (il “Patto Parasociale”).

Tipo di accordo

Le pattuizioni contenute nel Regolamento sono rilevanti ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a) e b), del TUF.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Regolamento

Hydra S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, via D’Azeglio n. 57, iscritta al registro delle imprese di Bologna, CF e P.IVA 00445970379, capitale sociale pari a Euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila) diviso in n. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) azioni del valore nominale di euro 1,00 cadauna, titolare di una partecipazione di controllo pari al 64,84% del capitale sociale di Datalogic.

Soggetti aderenti al Regolamento e strumenti finanziari oggetto del Regolamento

Il Regolamento è stipulato tra:

a) Gabriele Volta, nato a Bologna il 10 ottobre 1973, residente a Bologna, via B. Gigli n. 20, codice fiscale: VLTGRL73R10A944U,

b) Valentina Volta, nata a Bologna il 13 giugno 1978, residente a Bologna, viale Risorgimento n. 28, codice fiscale: VLTVNT78H53A944B, e 

c) Filippo Maria Volta, nato a Bologna il 1° marzo 1984, residente a Bologna, viale Risorgimento n. 28, codice fiscale: VLTFPP84C01A944Q.

I Sig.ri Gabriele Volta, Valentina Volta e Filippo Volta sono comproprietari di n. 914.000 pari al 76,17% del capitale sociale di Hydra (la “Partecipazione”). 

Il Regolamento ha ad oggetto n. 914.000 azioni Hydra, pari al 76,17% del capitale sociale della stessa.  

Contenuto del Regolamento

Rappresentante Comune

Ai sensi del Regolamento, l’amministrazione della Partecipazione è demandata ad un rappresentante comune. Tale ruolo è ricoperto dall’Ing. Filippo Maria Volta, nominato dai Comproprietari contestualmente alla stipula dell’atto di donazione in data 29 dicembre 2017.
Nel caso in cui il rappresentante comune sia impossibilitato per qualsivoglia motivo a svolgere il proprio compito per un periodo superiore a 3 (tre) mesi consecutivi, i Comproprietari, al fine di consentire un’adeguata amministrazione della Partecipazione, procederanno all’elezione all’unanimità di un nuovo rappresentante comune con le modalità previste dalla legge.

Governance della Società

Assemblea dei soci di Hydra

Ai sensi del Regolamento, i Comproprietari si riuniranno nei 6 (sei) giorni precedenti l’Assemblea dei soci della Società al fine di fornire adeguate istruzioni di voto al Rappresentante Comune sulla base di una votazione a maggioranza semplice della Partecipazione. Nel caso in cui tale Assemblea dei soci debba tenersi in forma totalitaria, i Comproprietari faranno quanto ragionevolmente possibile per riunirsi prima della stessa e fornire tali istruzioni di voto al Rappresentante Comune.

Il Regolamento prevede che, ferme restando le disposizioni di legge, i Comproprietari forniscano al rappresentante comune le istruzioni per l’esercizio del voto nell’assemblea di Hydra sulla base di una votazione a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) della Partecipazione per le delibere aventi ad oggetto: (i) modifiche statutarie; (ii) trasferimento della sede legale all’estero; (iii) fusioni, trasformazioni e scissioni; (iv) aumenti di capitale, ivi inclusi quelli derivanti da conversione di titoli obbligazionari o strumenti finanziari, con esclusione o limitazione del diritto di opzione; (v) emissione di prestiti obbligazionari convertibili, warrant o altri strumenti partecipativi; (vi) eventuali altre materie che siano soggette a maggioranze qualificate ai sensi dello statuto sociale.
Qualora i Comproprietari non siano in grado di determinare la propria volontà e impartire istruzioni al Rappresentante Comune, ciascun Comproprietario potrà ricorrere all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 1105, comma 4, cod. civ.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Hydra

Ai sensi del Regolamento, i Comproprietari esprimeranno a maggioranza semplice della Partecipazione la volontà di presentare e depositare una lista avente le caratteristiche di volta in volta richieste dallo statuto, composta da un numero di candidati pari al numero massimo di membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, selezionati come segue:

- ciascun Comproprietario selezionerà un (1) candidato che occuperà uno dei primi tre posti della lista;

- per i restanti candidati, si ripeterà la procedura del precedente capoverso di volta in volta sino a che il numero di canditati rimanenti sia inferiore a tre (3). Una volta raggiunta tale soglia, i candidati rimanenti saranno selezionati sulla base di una votazione unanime della Partecipazione e occuperanno i restanti posti della lista.

In occasione della nomina del Collegio Sindacale di Hydra, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della Società, i Comproprietari esprimeranno a maggioranza semplice della Partecipazione la volontà di presentare e depositare una lista composta da un numero di candidati pari al numero massimo di sindaci effettivi e di sindaci supplenti da eleggere, selezionati come segue:

- ciascun Comproprietario selezionerà un (1) candidato alla carica di sindaco effettivo;

- i candidati alla carica di sindaco supplente saranno selezionati sulla base di una votazione a maggioranza semplice della Partecipazione.

Vincoli al trasferimento di azioni della Società 

Ai sensi del Regolamento, fino al 31 dicembre 2022 i Comproprietari non potranno cedere, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, la Partecipazione ovvero sottoscrivere accordi per la cessione della Partecipazione (il “Periodo di Lock-up”). Ogni accordo volto alla cessione della Partecipazione nel corso del Periodo di Lock-up sarà considerato invalido, anche in linea con quanto disposto dallo Statuto di Hydra. Decorso il Periodo di Lock-up, i Comproprietari potranno cedere la propria quota di pertinenza della Partecipazione secondo quanto disposto ai sensi del Patto Parasociale.
Sono fatti salvi i trasferimenti dovuti a successione mortis causa di uno dei Comproprietari. In tal caso la quota indivisa della Partecipazione si trasferirà agli eredi o legatari se graditi dalla totalità dei Comproprietari superstiti secondo quanto disposto dal Patto Parasociale. Tale gradimento non si applicherà nel caso di trasferimento a favore dei parenti in linea retta ovvero coniugi del Comproprietario defunto. Ove gli eredi o legatari costituiscano una pluralità di soggetti, ognuno di essi sarà considerato un Comproprietario ai sensi e per gli effetti del Regolamento.

Impegno dei Comproprietari

Ai sensi del Regolamento, subordinatamente alla nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di Hydra, i Comproprietari si sono resi disponibili, nei limiti delle proprie competenze e dei ruoli svolti, ad assumere ampie deleghe gestorie ordinarie e straordinarie volte a coprire una o più aree di competenza dell’attività svolta dalla Società, nonché a far sì che, ove ne ricorrano i presupposti, siano conferite dal Consiglio di Amministrazione della Società ampie deleghe gestorie ordinarie e straordinarie agli altri Comproprietari che si siano resi disponibili a gestire un’area dell’attività della Società nell’interesse di tutti i Comproprietari e della gestione condivisa della Partecipazione.
Inoltre, ai sensi del Regolamento, alla luce delle pregresse esperienze professionali e della disponibilità manifestata, i Comproprietari prendono atto e convengono che, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti leggi e dallo statuto, in seno al Consiglio di Amministrazione (i) a Valentina Volta saranno attribuite le deleghe gestorie afferenti all’investimento della Società in Datalogic nonché, più in generale, ogni investimento nel settore di attività relativo all’acquisizione automatica dei dati e di automazione dei processi; (ii) a Filippo Maria Volta saranno attribuite le deleghe gestorie afferenti all’investimento della Società in qualsivoglia società o titolo o strumento finanziario che siano diversi da quelli di cui al precedente punto (i); e (iii) a Gabriele Volta saranno attribuite le deleghe gestorie afferenti eventuali investimenti della Società in ambito immobiliare. 
Al termine di ciascun mandato del Consiglio di Amministrazione, i Comproprietari si impegnano a valutare l’eventuale ricandidatura dei consiglieri in carica alla luce dei risultati ottenuti e delle eventuali underperformance da valutarsi sulla base dei criteri ed obbiettivi di volta in volta definiti dal Consiglio di Amministrazione, ripetute per almeno tre anni consecutivi nel corso del mandato conferito.

Durata

Il Regolamento ha efficacia dalla data di stipulazione fino al terzo anniversario dalla data di sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi di tre anni. Il Regolamento si risolverà di diritto nel momento in cui la Partecipazione non sarà più detenuta in comunione dai Comproprietari. 

Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Nessuno degli aderenti al Regolamento esercita il controllo su Hydra in virtù del Regolamento.

Deposito presso il Registro delle Imprese del Regolamento

Il Regolamento è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 14 febbraio 2019.

Bologna, 18 febbraio 2019

[DE.4.19.2]