Pubblicazioni

Società quotate - Patti parasociali


« Indietro Versione stampabile

Informazioni essenziali relative patto parasociale avente ad oggetto azioni di Enervit S.p.A., stipulato in data 28 luglio 2023, depositato al Registro Imprese in data 28 luglio 2023, con estratto pubblicato sul quotidiano il Giornale in data 29 luglio 2023 ai sensi dell’art 122 del D.Lgs 58/98 e dell’art. art 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento" o il Regolamento Emittenti").

Ai sensi dell'art 122 del D.Lgs 58/98 e dell'art. 130 del Regolamenti Consob n. 11971/1999, si rende noto quanto segue

1. Premessa

Il patto parasociale stipulato in data 29 luglio 2020 tra Maurizia Sorbini, Giuseppe Sorbini e Alberto Sorbini con efficacia triennale si è risolto in data 28 luglio 2023 per scadenza del termine di durata.MAURIZIA SORBINI, nata a Milano (MI) il 25 aprile 1954 e residente in Milano (MI) Via Birolli, 14 C.F. SRBMZM54D65F205M ("MS"), GIUSEPPE SORBINI, nato a Milano (MI) il 1 dicembre 1955 e residente in Zelbio (CO) Via Vidini n. 1, C.F. SRBGPP55T01F205E ("GS") e ALBERTO SORBINI, nato a Milano (MI) il 12 dicembre 1957 e residente in Milano (MI) Viale Murillo, 28 C.F. SRBLRT57T12F205A ("AS"), (singolarmente definiti anche quali la "Parte" o il "Partecipante" e, collettivamente, le "Parti" o i "Partecipanti") hanno concluso in data 28 luglio 2023 ("Data di Sottoscrizione"), un accordo di durata triennale, salvo risoluzione consensuale unanime in data anteriore, contenente pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs 58/1998 (il "Patto"), diretto a disciplinare i loro rapporti in qualità di azionisti della Società, ivi incluse talune pattuizioni relative ai limiti e alle modalità di trasferimento delle azioni ordinarie Enervit detenute dai Partecipanti, nonché talune regole di corporate governance.

2. Tipo di accordo

Le disposizioni contenute nel Patto, riprodotte in sintesi nei paragrafi che seguono, sono riconducibili ad un patto di consultazione, ad un patto volto a disciplinare i limiti e le modalità di trasferimento di azioni ordinarie Enervit e ad un patto avente per effetto l’esercizio congiunto di un’influenza dominante, rilevanti ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, lett. a), b) e d) TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto hanno ad oggetto azioni ordinarie di Enervit con sede in Milano Viale Achille Papa, 30 iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con il n. 01765290067.

Alla Data di Sottoscrizione il capitale sociale di Enervit ammonta ad Euro 4.628.000, suddiviso in 17.800.000 azioni ordinarie prive del valore nominale.

4. Soggetti aderenti al patto e strumenti finanziari da essi detenuti

Le pattuizioni parasociali vincolano

MAURIZIA SORBINI, nata a Milano (MI) il 25 aprile 1954 e residente in Milano (MI) Via Birolli, 14 C.F. SRBMZM54D65F205M ("MS"),

GIUSEPPE SORBINI, nato a Milano (MI) il 1° dicembre 1955 e residente in Zelbio (CO) Via Vidini n. 1, C.F. SRBGPP55T01F205E ("GS") e

ALBERTO SORBINI, nato a Milano (MI) il 12 dicembre 1957 e residente in Milano (MI) Viale Murillo, 28 C.F. SRBLRT57T12F205A ("AS"), (singolarmente definiti anche quali la "Parte" o il "Partecipante" e, collettivamente, le "Parti" o i "Partecipanti")

La tabella che segue illustra con riferimento ai soggetti aderenti al Patto il numero di azioni detenute alla Data di Sottoscrizione del patto, la percentuale della rispettiva partecipazione sulle azioni sindacate e sul capitale sociale.

 

Partecipanti

Nr. azioni con diritto di voto detenute

% sul capitale sociale votante

% azioni con diritto di voto aderente alle pattuizioni parasociali

AS

3.158.201

17,74%

35,30%

GS

3.157.851

17,74%

35,30%

MS

2.630.226

14,78%

29,40%

AS GS MS

8.946.278

50,26%

100%



5. Strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni parasociali

Il Patto ha ad oggetto le Azioni Sindacate detenute dai Partecipanti come di seguito riportate: 

Partecipanti

Nr. Azioni Sindacate

% sul capitale sociale

% sulle Azioni sindacate

AS

3.158.201

17,74%

35,30%

GS

3.157.851

17,74%

35,30%

MS

2.630.226

14,78%

29,40%

AS GS MS

8.946.278

50,26%

100%



I Partecipanti non hanno assunto alcun obbligo di apportare le ulteriori azioni, diverse dalle Azioni Sindacate, che dovessero detenere nel corso di validità del Patto e le disposizioni del Patto non troveranno applicazione con riferimento alle eventuali ulteriori azioni della Società che dovessero essere acquistate o sottoscritte, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, dai Partecipanti o che dovessero comunque risultare nella loro titolarità per effetto di operazioni di qualsiasi natura poste in essere su azioni della Società.

6. Contenuto del Patto

6.1 REGOLE DI CORPORATE GOVERNANCE

I Partecipanti si impegnano a riunirsi almeno dieci giorni prima della data prevista per ciascuna assemblea della Società in prima convocazione, su iniziativa di qualunque dei Partecipanti, da formalizzarsi anche a mezzo fax o e-mail, per consultarsi preventivamente in relazione all’esercizio dei diritti sociali ed economici derivanti dalle Azioni Sindacate conferite al Patto (la "Riunione di Consultazione").

In tale Riunione di Consultazione i Partecipanti convengono di procedere ad una consultazione in merito ai temi posti all’ordine del giorno dell’assemblea della Società, con l’obiettivo di addivenire, per quanto ragionevolmente possibile e comunque nel rispetto delle finalità del Patto, alla determinazione di indicazioni di voto comuni. Qualora all’interno della Riunione di Consultazione non si raggiunga l’unanimità dei consensi, le Parti si impegnano ad esprimere il voto in assemblea ordinaria o straordinaria seguendo l’indicazione di voto espressa dalla maggioranza dei Partecipanti nella Riunione di Consultazione, fatti salvi i casi particolari di cui ai successivi paragrafi.

Con specifico riferimento alle delibere portanti la nomina degli amministratori e dei Sindaci della Società, i Partecipanti si impegnano a consultarsi nei tempi opportuni al fine di predisporre una lista comune ed a votare in favore di tale lista in sede di assemblea sociale.

Con riferimento alla nomina degli amministratori, per la definizione della lista dei candidati alla nomina occorrerà il consenso unanime dei Partecipanti qualora nei primi tre posti della lista stessa non siano indicati tutti e tre i Partecipanti stessi.

Per quanto riguarda la distribuzione dell’utile di esercizio sotto forma di dividendi, i Partecipanti si impegnano a fare in modo, fatto salvo quanto indicato nelle ultime righe del presente paragrafo, che l’assemblea dei soci della Società deliberi una politica di payout che preveda la distribuzione di una percentuale fra il 20% e il 50% degli utili distribuibili.

All’interno dell’intervallo percentuale precitato, lo specifico ammontare del dividendo sarà indicato dai Partecipanti alla Riunione di Consultazione a maggioranza dei Partecipanti stessi.

Al contrario, i Partecipanti potranno indicare un dividendo al di fuori dell’intervallo percentuale precitato solo con il consenso unanime dei Partecipanti alla Riunione di Consultazione.

6.2 CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI SINDACATE DEI PARTECIPANTI

Avuto riguardo delle finalità espresse dal Patto, il trasferimento a qualunque titolo della titolarità o dell’usufrutto (collettivamente, il "Trasferimento") delle Azioni Sindacate da parte dei Partecipanti è consentito nel rispetto dei seguenti vincoli, fermi, comunque, i limiti previsti in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie.

Il Trasferimento delle Azioni Sindacate (i) agli altri Partecipanti e (ii) ai discendenti in primo grado in linea retta del Partecipante trasferente è liberamente consentito (a qualsiasi titolo), a condizione, per i soggetti di cui al punto (ii), che essi sottoscrivano per accettazione il Nuovo Patto e purché, in caso di trasferimenti per atto tra vivi a titolo oneroso, tali soggetti non si trovino in regime di comunione dei beni tra coniugi al momento del trasferimento.

Inoltre, il diritto di usufrutto sulle Azioni Sindacate (e solo tale diritto) è liberamente trasferibile (a qualsiasi titolo) qualora il trasferimento avvenga in favore del coniuge legalmente non separato che sia contestualmente genitore di figli del Partecipante trasferente, purché (i) il coniuge sottoscriva per accettazione il Nuovo Patto e (ii) la nuda proprietà delle partecipazioni in oggetto rimanga in capo al Partecipante trasferente e/o venga trasferita a discendenti in linea retta del Partecipante trasferente stesso (in quest’ultima fattispecie, sempre a condizione che, in caso di trasferimento della nuda proprietà per atto tra vivi a titolo oneroso, i discendenti in linea retta del Partecipante trasferente a cui viene trasferita la nuda proprietà non si trovino in regime di comunione dei beni tra coniugi al momento del trasferimento).

In tutti gli altri casi il Trasferimento delle Azioni Sindacate è soggetto al consenso di tutti i Partecipanti (il "Consenso Unanime al Trasferimento").

Il Partecipante (il "Potenziale Venditore") che voglia Trasferire in tutto o in parte le proprie Azioni Sindacate (le "Azioni Sindacate da Trasferire") a soggetti diversi da quelli rientranti nelle fattispecie di libera trasferibilità, dovrà tempestivamente informare dettagliatamente gli altri Partecipanti di tale volontà a mezzo di lettera raccomandata a.r. o fax o posta elettronica certificata (la "Comunicazione di Vendita"), indicando l’ammontare di Azioni Sindacate offerte dal Potenziale Venditore e le condizioni dell’offerta.

Ciascun Partecipante che abbia ricevuto la Comunicazione di Vendita dovrà comunicare per iscritto al Potenziale Venditore nei successivi venti giorni la volontà di manifestare il Consenso al Trasferimento, fermo restando che il Potenziale Venditore dovrà rinunciare al Trasferimento delle proprie Azioni Sindacate in caso di mancato Consenso Unanime al Trasferimento. In caso di mancata risposta da parte di alcuno degli altri Partecipanti entro il termine precitato, si intende che tale Partecipante abbia prestato il proprio consenso.

Nel caso in cui i Partecipanti non abbiano manifestato il Consenso Unanime al Trasferimento, ciascun Partecipante avrà la facoltà di acquistare pro quota le Azioni Sindacate da Trasferire (il "Diritto di Call") al prezzo che i Partecipanti sin d’ora convengono di fissare nella misura pari al prezzo medio di mercato dei trenta giorni che precedono la data della Comunicazione di Vendita diminuito del 20% (il "Prezzo").

Entro i cinquanta giorni successivi al ricevimento della Comunicazione di Vendita, ciascun Partecipante dovrà informare, tramite raccomandata a.r. o fax o posta elettronica certificata, gli altri Partecipanti della volontà di esercitare o meno il Diritto di Call (la "Comunicazione Call").

Qualora un Partecipante non eserciti il proprio Diritto di Call, l’altro Partecipante potrà sostituirlo nell’acquisto delle Azioni Sindacate da Trasferire dandone comunicazione agli altri Partecipanti nel termine di venti giorni successivi alla data della Comunicazione Call.

Nel caso in cui uno, o entrambi gli altri Partecipanti, esercitino il Diritto di Call, il Prezzo, come sopra definito, sarà pagato nel termine di ventiquattro mesi dalla data del Trasferimento delle Azioni Sindacate da Trasferire, restando inteso che per i primi sei mesi non verrà corrisposto alcun interesse e successivamente gli interessi saranno calcolati sulla base del tasso Euribor a tre mesi, più uno spread del 2%.

Qualora un Partecipante manifesti la volontà di costituire il pegno su tutte o parte delle proprie Azioni Sindacate dovrà tempestivamente informare gli altri Partecipanti di tale volontà a mezzo lettera raccomandata a.r. o fax o posta elettronica certificata, con l’indicazione del nome o della denominazione del potenziale creditore pignoratizio, del numero delle Azioni Sindacate da costituire in pegno e i termini e condizioni del relativo atto di costituzione del pegno (la "Comunicazione di Pegno").

Ciascun Partecipante che abbia ricevuto la Comunicazione di Pegno si impegna sin d’ora con la sottoscrizione del presente Nuovo Patto a manifestare il proprio consenso alla costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che (i) vengano espressamente assegnati il diritto di voto, il diritto di opzione e i diritti amministrativi, sulle Azioni Sindacate da costituire in pegno, a favore del socio Partecipante, con esclusione del creditore pignoratizio e (ii) contestualmente all’atto di costituzione in pegno delle Azioni Sindacate del Partecipante venga stipulato un contratto di opzione ("Contratto di Opzione"), convenendo i termini e le modalità con cui potrà essere esercitato da parte degli altri Partecipanti il diritto di opzione nei confronti del creditore pignoratizio per l’acquisto di tutte le Azioni Sindacate gravate da pegno, laddove lo stesso decida di avviare la procedura di escussione del pegno (il "Diritto di Opzione").

In particolare, il Contratto di Opzione dovrà stabilire, tra l’altro, (a) che il creditore pignoratizio deve trasmettere ai Partecipanti ogni comunicazione indirizzata al Partecipante debitore avente ad oggetto l’avvio della procedura per l’escussione del pegno (la "Comunicazione di Escussione"), (b) che nella Comunicazione di Escussione il creditore pignoratizio deve indicare l’ammontare dovuto e non ancora rimborsato al creditore oltre agli interessi maturati e maturandi nonché agli altri costi e spese, compresi i costi di escussione, (c) che il prezzo di acquisto delle azioni gravate dal pegno sarà pari alla media del prezzo di listino nei quindici giorni di Borsa precedenti (il "Prezzo di Acquisto") (d) che gli altri Partecipanti, diversi dal Partecipante debitore, hanno il diritto di esercitare il Diritto di Opzione entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Escussione, tramite l’invio di una comunicazione scritta al creditore pignoratizio contenente l’offerta vincolante per l’acquisto di tutte le Azioni Sindacate della Società gravate da pegno al Prezzo di Acquisto. Il Diritto di Opzione potrà essere esercitato solo per tutte le Azioni Sindacate della Società gravate dal pegno. Nel caso in cui il Diritto di Opzione venga esercitato da due Partecipanti, le Azioni Sindacate della Società gravate da pegno saranno acquistate da essi pro quota.

7. Durata e Rinnovo

Il Nuovo Patto Parasociale entra in vigore tra le Parti in data 28 luglio 2023 (la "Data di Sottoscrizione") e avrà la durata sino al 27 luglio 2026 e potrà essere risolto anche anteriormente a tale data con il consenso unanime delle Parti.

8. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

I Partecipanti in virtù del Patto esercitano un’influenza determinante su Enervit S.p.A. In forza del Patto, nessuno degli aderenti ha il potere di esercitare individualmente il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF.

9. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso l’Ufficio Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 28 luglio 023, numero di protocollo RI/PRA/2023/478979 l’estratto con le informazioni ai sensi dell’art. 129 Regolamento Emittenti è pubblicato sul quotidiano il "Giornale" del 29 luglio 2023.

10. Sito Interne

Il sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali indicate nell’articolo 130 Regolamento Emittenti è www.enervit.it sezione investor relations, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it.

29 luglio 2023

[EN.4.23.1]