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Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Obblighi di informativa mensile

BIOERA S.P.A.

Richiesta dell'8 maggio 2020

Con riferimento:

- al bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Bioera approvato in data 15 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società e pubblicato il 5 maggio 2020, nel quale sono illustrate alcune operazioni di rafforzamento patrimoniale “[…] in assenza del buon esito de[lle] quali sussistono significative incertezze riguardanti la capacità di Bioera S.p.A. e del Gruppo a continuare ad operare in un futuro prevedibile […]”;

- alla relazione sulla revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, emessa da Ria Grant Thornton Spa in data 30 aprile 2020, nella quale è stata dichiarata dalla citata società di revisione l’impossibilità ad esprimere un giudizio sulla base delle “[…] molteplici significative incertezze […]” che insistono sul presupposto della continuità aziendale.

In particolare, nella suddetta relazione, a fondamento della citata impossibilità ad esprimere un giudizio, la società di revisione ha evidenziato “[…] molteplici incertezze significative e pervasive relativamente alla capacità della Società di procurarsi nei tempi necessari le disponibilità finanziarie per fronteggiare le scadenze delle passività correnti e di quelle dell’esercizio immediatamente successivo, nonché per supportare la crescita prevista dal piano 2020-2022. La conversione dei warrant in circolazione e la sottoscrizione delle nuove azioni da offrire in opzione ai soci derivano infatti da scelte che non dipendono dalla volontà degli amministratori”. Pertanto, la medesima società di revisione ha dichiarato che[…] il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019;

la Commissione, al riguardo, ha chiesto di:

- diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento Consob n. 11971/1999, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;

b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del Tuf;

- integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali previste dal vigente art. 154-ter del Tuf e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i relativi comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con le seguenti ulteriori informazioni:

d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento della Società e del Gruppo ad essa facente capo, comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

La Commissione ha precisato che, tenuto conto delle modifiche apportate dal D.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 alle disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all’art. 154-ter del Tuf ed in particolare all’eliminazione dell’obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e al terzo trimestre d’esercizio, l’adempimento relativo alle informazioni da riportare con riferimento al primo e al terzo trimestre dell’esercizio potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora pubblicato su base volontaria. Tali informazioni dovranno essere pubblicate comunque entro 45 giorni dalla fine del periodo di riferimento e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999.

La Società dovrà comunque fornire nei comunicati stampa, da diffondere ai sensi della presente richiesta, ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. I comunicati stampa richiesti con la presente dovranno contenere l'indicazione che sono diffusi su richiesta della Consob.

Infine la Commissione ha precisato che il termine per il primo adempimento della diffusione delle informazioni mensili di cui alle lettere da a) a c) è fissato al 31 maggio 2020 con riferimento alle informazioni al 30 aprile 2020.