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Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Obblighi di informativa mensile

FULLSIX S.P.A.

Richiesta del 10 ottobre 2019

Con riferimento

- alla nota del 21 luglio 2011, con la quale la Commissione aveva richiesto alla Fullsix Spa, ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n. 58/98 (“Tuf”), di fornire al mercato, con cadenza trimestrale, informazioni quali-quantitative sullo stato di incertezza gestionale e finanziaria.

La citata nota, inviata in riscontro alla richiesta della Società del 26 aprile 2011 di revoca dagli obblighi di informativa mensile a cui la stessa era assoggettata dall’agosto 2008, era motivata dalla circostanza che Fullsix pur non versando più nella situazione di conclamata crisi gestionale evidenziava ancora un risultato di periodo, nel primo trimestre 2011 e atteso per il semestre 2011, negativo con un assorbimento di liquidità;

- al comunicato stampa del 29 aprile 2019 con il quale Fullsix ha informato il mercato che l’assemblea straordinaria, in pari data, ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita emergente dal bilancio d’esercizio 2018, “in attesa che sia definito ed attuato l’aumento di capitale previsto nel corso del 2019, alla base del vigente Piano Industriale” (il Piano Industriale 2019-2021);

- al comunicato stampa del 25 settembre 2019 con il quale la Società ha aggiornato il mercato che in data 19 settembre 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo Piano Industriale 2020-2022 del Gruppo FullSix. “Tale Piano Industriale si propone di assicurare, attraverso operazioni straordinarie di aggregazione da attuarsi nel corso dell’esercizio 2020, sinergie industriali e finanziarie che possano determinare un significativo aumento nel volume di attività, con conseguente ottimizzazione dell’assetto economico strutturale del Gruppo”;

- alla relazione della società di revisione Deloitte & Touche Spa sul bilancio consolidato semestrale 2019, emessa in data 26 settembre 2019, la quale contiene il richiamo di informativa su quanto descritto dagli Amministratori nel paragrafo “Continuità aziendale e aggiornamento sullo stato di implementazione del piano industriale del Gruppo Fullsix” in merito a eventi e circostanze che indicano l’esistenza di significative incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale;

la Commissione, tenuto conto di quanto sopra, in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la sopra citata nota del 21 luglio 2011, ha chiesto alla Società di:

- diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento Consob n. 11971/1999, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;

b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del Tuf;

- integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali previste dal vigente art. 154-ter del Tuf e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i relativi comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con le seguenti ulteriori informazioni:

a) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento della Società e del Gruppo ad essa facente capo, comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;

b) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

La Commissione ha inoltre precisato che, tenuto conto delle modifiche apportate dal d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 alle disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all’art. 154-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e in particolare all’eliminazione dell’obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e al terzo trimestre d’esercizio, l’adempimento relativo alle informazioni da riportare con riferimento al primo e al terzo trimestre dell’esercizio può essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora pubblicato su base volontaria. Tali informazioni devono essere pubblicate comunque entro 45 giorni dalla fine del periodo di riferimento e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999.

La Commissione ha altresì chiesto alla Società di fornire nei comunicati stampa, da diffondere ai sensi della presente richiesta, ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria, con l’indicazione che gli stessi sono diffusi su richiesta della Consob.

I termine per il primo adempimento della diffusione delle informazioni mensili è fissato al 31 ottobre 2019.