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Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Obblighi di informativa mensile 

STEFANEL S.P.A.

Richiesta del 29 luglio 2016

Con riferimento:

- alla nota del 16 settembre 2009, con la quale la Commissione aveva richiesto alla Società, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 58/98, di integrare i resoconti intermedi di gestione e le relazioni finanziarie annuali e semestrali nonché i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili, con informazioni sulla situazione finanziaria della società. La richiesta in parola era motivata dalla circostanza che, con riferimento alla relazione di revisione limitata relativa al bilancio semestrale abbreviato redatto al 30.06.2009, la società Deloitte & Touche spa, pur esprimendo un giudizio positivo senza rilievi, aveva segnalato, a titolo di richiamo di informativa, l'esistenza di incertezze rilevanti che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale del gruppo;

- alla nota prot. 0032754/16 del 12 aprile 2016 avente ad oggetto le modifiche apportate dal d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 alle disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (Tuf), con particolare riguardo all'eliminazione dell'obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e al terzo trimestre d'esercizio;

- alle relazioni di revisione sui bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015 della Società, emesse dalla società Reconta Ernst & Young il 29 aprile 2016, le quali contengono l'impossibilità ad esprimere un giudizio a causa delle molteplici significative incertezze sulla continuità aziendale;

la Commissione, tenuto conto di quanto sopra, in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la sopra citata nota del 16 settembre 2009, ha chiesto di:

- diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento Consob n. 11971/1999, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

a) la posizione finanziaria netta della Società e del gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;

b) le posizioni debitorie scadute della Società e del gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);

c) i rapporti verso parti correlate della Società e del gruppo ad essa facente capo;

- integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali, a partire dalla prossima relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento della Società e del gruppo ad essa facente capo, comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

La Commissione ha inoltre precisato che, tenuto conto delle modifiche apportate dal d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 alle disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 ed in particolare all'eliminazione dell'obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e al terzo trimestre d'esercizio, l'adempimento relativo alle informazioni da riportare con riferimento al primo e al terzo trimestre dell'esercizio potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora pubblicato su base volontaria. Tali informazioni dovranno essere pubblicate comunque entro 45 giorni dalla fine del periodo di riferimento e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999.

La Commissione ha altresì chiesto alla Società di fornire nei comunicati stampa, da diffondere ai sensi della presente richiesta, ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria, con l'indicazione che gli stessi sono diffusi su richiesta della Consob.

Infine la Commissione ha fissato il termine per il primo adempimento della diffusione delle informazioni mensili di cui alle lettere da a) a c) al 31 luglio 2016.