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Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Obblighi di integrazione dell'informativa resa nelle rendicontazioni contabili periodiche

IL SOLE 24 ORE SPA

Richiesta del 19 dicembre 2019

Con riferimento

- al provvedimento adottato in data 8 novembre 2016 con il quale la Consob ha assoggettato Il Sole 24 Ore Spa (l'Emittente) ad obblighi di informativa supplementare con cadenza trimestrale a causa del richiamo di informativa sul presupposto della continuità aziendale contenuto nella relazione di revisione limitata al bilancio consolidato al 30 giugno 2016;

- al successivo provvedimento, adottato in data 14 dicembre 2016, con cui la Commissione ha trasformato gli obblighi di informativa supplementare con cadenza trimestrale in obblighi di informativa mensile a seguito del verificarsi in capo all'Emittente, alla data del 30 settembre 2016, della fattispecie ex art. 2446 c.c., successivamente sfociata, al 31.12.2016, nella fattispecie ex art. 2447 c.c..;

- all'istanza del 5 dicembre 2019 con la quale la Società ha richiesto alla Commissione di "valutare la sussistenza dei presupposti per la revisione del provvedimento adottato in data 14 dicembre 2016 in merito agli obblighi informativi supplementari disposti con periodicità mensile", in quanto " i dati informativi oggetto degli obblighi informativi aggiuntivi, sono ormai consolidati e quindi possono considerarsi poco significativi in merito alla situazione gestionale e finanziaria della società".

In particolare, nella suddetta istanza la Società ha evidenziato che:

- "non si trova più nella situazione prevista all'art.2446 c.c., successivamente sfociata in quella disciplinata dall'art. 2447 c.c. a seguito dei provvedimenti deliberati dall'assemblea del 28 giugno 2017 con l'aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di 50milioni (comprensivo del sovrapprezzo), integralmente sottoscritto e liberato in data 30 novembre 2017";

- "la società di revisione - dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 - ha sempre rilasciato nelle proprie relazioni un giudizio positivo senza rilievi e senza più alcun richiamo di informativa sulla continuità aziendale";

- "La posizione finanziaria netta al 31 ottobre 2019 ante IFRS 16 è negativa per 10,7 milioni di euro, inferiore di 4,8 milioni di euro rispetto al valore al 31 dicembre 2018 negativo per 5,9 milioni di euro";

- "lo scaduto complessivo verso i fornitori al 31 ottobre 2019 ammonta a 4,4 milioni di euro, in netta riduzione rispetto al valore rilevato al 31 dicembre 2017, pari a 19,7 milioni di euro e a quello rilevato al 31 dicembre 2018, pari a 8,8 milioni di euro";

- "… a seguito dell'accordo eseguito con Education Acquisitions Limited, in data 27 settembre 2019, per la cessione della partecipazione detenuta da Il sole 24 ORE S.p.A. in Business School24 S.p.A. e l'assegnazione del ramo "Eventi", l'ammontare di crediti e debiti verso parti correlate si è notevolmente ridotto";

la Commissione, al fine di valutare la richiesta della Società ha analizzato le informazioni finanziarie diffuse nel comunicato stampa del 29 novembre 2019 alla luce delle informazioni contenute nell'istanza del 5 dicembre e in una successiva memoria trasmessa in data 13 dicembre 2019.

A tal proposito ha rappresentato che ai fini della revoca degli obblighi di informativa periodica supplementare la Commissione ha finora richiesto non solo che siano superate le condizioni che li avevano determinati ma anche che, dal complesso dell'informazione fornita al mercato, emerga un superamento non temporaneo delle condizioni di crisi aziendale, superamento attestato anche dal raggiungimento degli obiettivi di risanamento economico stabiliti dai piani aziendali.

Ad esito degli approfondimenti condotti è emerso che i dati informativi comunicati dalla Società con cadenza mensile nel corso del 2019, in forza del soprarichiamato provvedimento del 14 dicembre 2016, si sono attestati su valori stabili, tali da farne venire meno la valenza informativa su base mensile.

Tuttavia, è possibile ravvisare la permanenza di taluni elementi di criticità in capo alla Società e al Gruppo che non consentono di ravvisare un superamento definitivo delle condizioni di crisi aziendale alla base dell'adozione del suddetto provvedimento.

In proposito la Commissione ha rilevato che il Gruppo 24 Ore, nei primi nove mesi del 2019, ha conseguito ricavi in calo rispetto all'analogo periodo del 2018 e che ha conseguito un risultato netto lievemente positivo (482 migliaia di euro), significativamente influenzato da proventi non ricorrenti.

Inoltre nell'informativa supplementare obbligatoria al bilancio consolidato al 30.6.2019 e al resoconto intermedio di gestione al 30.9.2019, sebbene il management ritenga di poter confermare gli obiettivi di medio-lungo periodo riflessi nel Piano 2019-2022, i ricavi registrati dal Gruppo in tali date sono risultati in calo rispetto al budget e i risultati economici inferiori rispetto alle previsioni di piano.

Per tali motivi la Commissione ritiene necessario continuare ad assicurare al mercato un quadro informativo di aggiornamento in ordine ai profili di criticità gestionale dell'Emittente con cadenza almeno trimestrale.

La Commissione, pertanto, in sostituzione degli obblighi di informativa supplementare con cadenza mensile, fissati con il soprarichiamato provvedimento del 14 dicembre 2016, ha chiesto di integrare, le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, a partire dalla prossima relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti informazioni:

a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;

b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti)) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del Tuf;

d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

La Commissione ha inoltre precisato che, tenuto conto delle modifiche apportate dal d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 alle disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e in particolare all'eliminazione dell'obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e al terzo trimestre d'esercizio, l'adempimento relativo alle informazioni da riportare con riferimento al primo e al terzo trimestre dell'esercizio può essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora pubblicato su base volontaria. Tali informazioni devono essere pubblicate comunque entro 45 giorni dalla fine del periodo di riferimento e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999.

La Commissione , alla luce dei sopra evidenziati profili di criticità, che ancora permangono in capo alla Società e al Gruppo, ha infine richiamato la Società a fornire in maniera chiara ed esaustiva, nei comunicati stampa da diffondere ai sensi della presente richiesta, ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria, con l'indicazione che gli stessi sono diffusi su richiesta della Consob.