BIOSEARCH ITALIA SPA - Estratto dei patti parasociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Shareholders' agreements (history)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
BIOSEARCH ITALIA S.P.A.
Si rende noto che in data 30 gennaio 2001 gli azionisti della società Biosearch Italia S.p.A. (la " Società") Costantino Ambrosio, Romeo Ciabatti, Luigi Colombo, Stefano Donadio, Daniele Maria Losi, Flavia Marinelli, Francesco Parenti, Claudio Quarta, Enrico Selva, Adriano Malabarba, Rolando Lorenzetti e Rino De Maria (gli " Azionisti"), complessivamente titolari di n 4.269.232 azioni ordinarie della Società con valore nominale pari ad Euro 1 ciascuna rappresentanti il 35,11% del relativo capitale sociale, hanno sottoscritto un accordo parasociale (l' " Accordo") avente ad oggetto n 4.015.473 azioni ordinarie della Società rappresentanti il 33,02% del relativo capitale sociale (le " Azioni Conferite"), come meglio indicato nella successiva tabella.
| Azionista | Numero di Azioni Conferite | % del capitale sociale della Società | % del totale di Azioni Conferite |
| Costantino AMBROSIO | 160.774 |
1,32% |
4,0% |
Romeo CIABATTI |
320.377 |
2,63% |
8,0% |
Luigi COLOMBO |
320.376 |
2,63% |
8,0% |
Stefano DONADIO |
320.377 |
2,63% |
8,0% |
Daniele Maria LOSI |
320.377 |
2,63% |
8,0% |
Flavia MARINELLI |
320.376 |
2,63% |
8,0% |
Francesco PARENTI |
640.761 |
5,27% |
16,0% |
Claudio QUARTA |
1.281.519 |
10,54% |
31,9% |
Enrico SELVA |
164.300 |
1,35% |
4,1% |
Adriano MALABARBA |
59.125 |
0,49% |
1,5% |
Rolando LORENZETTI |
56.338 |
0,46% |
1,4% |
Rino DE MARIA |
50.773 |
0,42% |
1,3% |
Totale |
4.015.473 |
33,02% |
100% |
Si precisa che: (i) nel capitale sociale della Società non sono previste altre categorie di azioni diverse da quelle ordinarie; e (ii) non è stata deliberata l'emissione di strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della Società.
Il contenuto dell'Accordo viene di seguito sintetizzato.
1. Conferimento delle Azioni Conferite
Le Parti costituiscono un sindacato di blocco e di voto (il " Sindacato") avente ad oggetto le Azioni Conferite.
2. Sindacato di blocco
2.1 Ciascuna Parte si obbliga a non trasferire o comunque disporre delle Azioni Conferite per l'intera durata dell'Accordo salvo il preventivo consenso della Direzione del Sindacato (come di seguito definita).
2.2 In deroga a quanto stabilito nel precedente punto, a far data dal 1 febbraio 2002:
(i) i signori Costantino Ambrosio, Romeo Ciabatti, Luigi Colombo, Stefano Donadio, Daniele Maria Losi, Flavia Marinelli, Francesco Parenti e Claudio Quarta potranno trasferire un quantitativo massimo pari al 5% delle Azioni Conferite da ciascuno di essi possedute;
(ii) il signor Enrico Selva potrà trasferire un quantitativo massimo pari al 10% delle Azioni Conferite dallo stesso possedute;
(iii) i signori Adriano Malabarba, Rolando Lorenzetti e Rino De Maria potranno trasferire un quantitativo massimo pari al 40% delle Azioni Conferite da ciascuno di essi possedute.
2.3 In deroga a quanto stabilito nel precedente punto 2.1, durante l'intera durata dell'Accordo, ciascuna Parte potrà trasferire senza alcun limite quantitativo le proprie Azioni Conferite alle altre Parti del Sindacato a condizione che le Parti acquirenti tali azioni conferiscano le azioni stesse al Sindacato. La Parte che intende trasferire alle altre Parti del Sindacato le proprie Azioni Conferite dovrà offrirle a ciascuna altra Parte in proporzione alle Azioni Conferite da ciascuna possedute.
2.4 In deroga a quanto stabilito nel precedente punto 2.1, durante l'intera durata dell'Accordo, ciascuna Parte potrà donare senza alcun limite quantitativo le proprie Azioni Conferite al proprio coniuge e/o ai propri figli a condizione che tali soggetti divengano parti dell'Accordo e conferiscano al Sindacato le Azioni Conferite ricevute in donazione.
3. Sindacato di voto
3.1 Le Parti si obbligano a votare nelle assemblee dei soci della Società in conformità con le decisioni adottate dalla Direzione del Sindacato (come di seguito definita).
3.2 Le Parti si obbligano relativamente alle materie oggetto dell'Accordo a non esercitare i propri diritti di voto di pertinenza delle azioni della Società di loro proprietà non conferite al Sindacato in modo divergente rispetto all'esercizio dei diritti di voto di pertinenza delle Azioni Conferite.
4. Organi del Sindacato
4.1 Il Sindacato è gestito da una direzione cui partecipano tutte le Parti (la " Direzione del Sindacato") e da un presidente (il " Presidente del Sindacato").
4.2 Il Presidente del Sindacato sarà nominato e potrà essere revocato dal proprio incarico dalla Direzione del Sindacato con il voto favorevole di tante Parti che rappresentino almeno il 60% delle Azioni Conferite. Il Presidente del Sindacato convoca le riunioni della Direzione del Sindacato, regola l'esercizio del diritto delle Parti di acquistare le Azioni Conferite offerte dalle altre Parti, impartisce istruzioni al soggetto depositario in relazione alla movimentazione delle Azioni Conferite, custodisce l'originale dell'Accordo sottoscritto da ciascuna Parte.
4.3 La Direzione del Sindacato viene convocata dal Presidente del Sindacato in occasione delle assemblee dei soci della Società e si riunisce per esaminare tutte le proposte concernenti materie di competenza dell'assemblea dei soci della Società e per esaminare e discutere di ogni questione di rilievo per l'attività della Società. Le riunioni della Direzione del Sindacato sono regolarmente costituite con la presenza di almeno 7 Parti. Le decisioni della Direzione del Sindacato sono adottate con il voto favorevole di tante Parti che rappresentino almeno il 51% delle Azioni Conferite per le materie di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci della Società ed almeno il 60% delle Azioni Conferite per le materie di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci della Società.
5. Durata dell'Accordo
L'Accordo ha durata fino al 31 gennaio 2004.
6. Deposito delle Azioni Conferite
Le Parti si sono obbligate a depositare in un conto di deposito le Azioni Conferite, nel più breve termine dalla sottoscrizione dell'Accordo.
7. Deposito dell'Accordo
L'Accordo sarà depositato entro i termini di legge presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.
31 Gennaio 2001
[BN.1.01.1]
BIOSEARCH ITALIA S.P.A.
premesso che:in data 30 gennaio 2001 i seguenti soggetti: Costantino Ambrosio, nato a Torre Annunziata (NA) il 1 gennaio 1943, residente in Milano, Via Vergani Orio n 1, codice fiscale MBR CTN 43A01 L245Y;Romeo Ciabatti, nato a Prato (PO) il 1 gennaio 1943, residente in Novate Milanese (MI), Via Brodolini n 15, codice fiscale CBT RMO 43A01 G999J;Luigi Colombo, nato a Varese (VA) il 28 giugno 1963, residente in Malnate (VA), Via Redipuglia n 15, codice fiscale CLM LGU 63H28 L682T;Stefano Donadio, nato a Salerno (SA) il 4 gennaio 1956, residente in Malnate (VA), Via Procida n 6, codice fiscale DND SFN 56A04 H703B; Daniele Maria Losi, nato a Formigara (CR) il 26 maggio 1962, residente in Milano (MI), Via Ozanam n 6, codice fiscale LSO DLM 62E26 D710N; Flavia Marinelli, nata a Bologna (BO) il 24 ottobre 1962, residente in Milano (MI), Via Rubens n 25, codice fiscale MRN FLV 62R64 A944D; Francesco Parenti, nato a Milano (MI) il 3 aprile 1940, residente in Lainate (MI), Via Cellini n 24, codice fiscale PRN FNC 40D03 F205J; Claudio Quarta, nato a Lecce (LE) il 10 gennaio 1955, residente in Como (CO), Via Zezio n 4/A, codice fiscale QRT CLD 55A10 E506V; Enrico Selva, nato a Gropello Cairoli (PV) il 11 luglio 1950, residente in Gropello Cairoli (PV), Via Di Vittorio n 15, codice fiscale SLV NRC 50L11 E195W; Adriano Malabarba, nato a Gaggiano (MI) il 13 dicembre 1947, residente in Binasco (MI), Via Roma n 5/B, codice fiscale MLB DRN 47T1 3D845A; Rolando Lorenzetti, nato a Firenze (FI) il 15 febbraio 1953, residente in Milano (MI), Viale Monza n 9, codice fiscale LRN RND 53B15 D612F; Rino De Maria, nato a Villanova Marchesana (RO) il 9 novembre 1937, residente in Milano, Via dei Ciclamini n 37, codice fiscale DMR RNI 37S09 L988W, hanno siglato un accordo parasociale, pubblicato in estratto sul Il Sole 24 Ore del 31.1.2001
premesso che:in data 8 novembre 2001 la Direzione del Patto di Sindacato ha espresso il proprio consenso affinchè il Presidente del Patto di Sindacato svolga, entro il mese di novembre 2001, tutte le necessarie attività affinchè il membro Adriano Malabarba rientri, entro tale termine, nella piena disponibilità di numero 20.000 azioni, attualmente conferite al patto, e, successivamente al 1 febbraio 2002, di ulteriori numero 23.650 azioni, attualmente conferite al patto,tutto ciò premesso,le Parti sopra identificate convengono e stipulano il presente accordo di modifica del Patto parasociale, e cioè:
il contenuto della tabella di cui al paragrafo 2.1 dell'Articolo 2, - Conferimento delle azioni, viene cosi modificato:
| AZIONISTA | N. DI AZIONI DI PROPRIETÀ DELLE PARTI AL 31.01.2001 CONFERITE AL SINDACATO | % DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ |
| Costantino Ambrosio | 160.774 |
1,32% |
Romeo Ciabatti |
320.377 |
2,63% |
Luigi Colombo |
320.376 |
2,63% |
Stefano Donadio |
320.377 |
2,63% |
Daniele Maria Losi |
320.377 |
2,63% |
Flavia Marinelli |
320.376 |
2,63% |
Francesco Parenti |
640.761 |
5,27% |
Claudio Quarta |
1.281.519 |
10,54% |
Enrico Selva |
164.300 |
1,35% |
Adriano Malabarba |
39.125 |
0,32% |
Rolando Lorenzetti |
56.338 |
0,46% |
Rino De Maria |
50.773 |
0,42% |
Totale |
3.995.473 |
32,85% |
- il paragrafo 4.2.1, dell'Articolo 4 - Impegni dei Managers - viene sostituito dal seguente:
4.2.1 In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo, successivamente al 1 febbraio 2002 i Signori Rino De Maria e Rolando Lorenzetti saranno liberi di trasferire un quantitativo massimo pari al 40% delle Azioni Conferite da essi possedute, mentre il Sig. Adriano Malabarba sarà libero di trasferire un quantitativo massimo di n. 23.650 azioni.
8 Gennaio 2002
PATTO SCIOLTO IN DATA 29.07.2002 CON PUBBLICAZIONE AVVENUTA IN DATA 07.08.2002
[BN.1.02.1]
BIOSEARCH ITALIA S.P.A.
Ai sensi dell'art.122 del D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e dell'art.127 e seguenti del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche,si rende noto che la società 3i Group plc, con sede in 91, Waterloo Road, SE1 8XP, Londra, UK, C.F. 97107380152 e Versicor Inc., con sede in 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware - U.S.A., hanno stipulato un accordo parasociale (l'" Accordo"), avente ad oggetto le azioni della Biosearch Italia S.p.A., con sede in Milano, via Abbondio Sangiorgio n.18, codice fiscale e partita IVA 11922440158.
Tale Accordo è stato sottoscritto in data 30 luglio 2002 a mezzo telefax nell'ambito dell'operazione di fusione per incorporazione di Biosearch Italia S.p.A.nella Versicor Inc., operazione approvata dai consigli di amministrazione delle società partecipanti alla fusione in data 30 luglio 2002 e resa nota al mercato con comunicato in data 31 luglio 2002.
L'Accordo prevede l'impegno di 3i Group plc, nei confronti della società Versicor Inc. a (i)non trasferire in alcun modo e non costituire alcun vincolo su le n. 808.145 azioni ordinarie Biosearch Italia S.p.A. di sua proprietà, pari al 6,646% del capitale sociale sottoscritto e versato alla data del 30 luglio 2002 (le " Azioni"); (ii)non stipulare alcun contratto avente ad oggetto il trasferimento delle Azioni o dei diritti ad esse inerenti ovvero sindacati di voto o conferire procure per l'esercizio del diritto di voto stesso, al di fuori di quanto previsto dall'Accordo; (iii)partecipare, o conferire procura per partecipare, all'assemblea dei soci di Biosearch Italia S.p.A. che sarà convocata per deliberare in merito al progetto di fusione per incorporazione della Biosearch Italia S.p.A. nella Versicor Inc.; (iv)votare, o conferire procura per votare, in favore dell'approvazione del progetto di fusione stesso e contro l'approvazione di qualsiasi altra delibera diversa dal progetto di fusione e che non abbia ad oggetto l'approvazione di un'operazione che preveda la possibilità per tutti gli azionisti di Biosearch Italia S.p.A. di cedere le proprie azioni dietro corrispettivo in denaro; e (v)non acquistare o ottenere in alcun modo azioni Biosaearch Italia per tutta la durata dell'Accordo. Si precisa che Versicor Inc. non detiene - né direttamente né indirettamente - alcuna azione della Biosearch Italia S.p.A.. Gli impegni assunti da 3i Group plc nei confronti di Versicor Inc. rimarranno validi ed efficaci fino al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i)avviso di non dar più corso alla fusione tra Biosearch Italia S.p.A.e Versicor Inc.; (ii)svolgimento dell'assemblea dei soci di Biosearch Italia S.p.A. convocata per l'approvazione del progetto di fusione; o comunque (iii)il 28 febbraio 2003. L'Accordo di cui al presente estratto è stato comunicato a Consob e verrà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano ai sensi di legge.
7 agosto 2002
PATTO SCIOLTO CON PUBBLICAZIONE DEL 25.01.2003
[BN.2.02.1]
BIOSEARCH ITALIA S.P.A.
Ai sensi dell 'art.122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell 'art.127 e seguenti del Regolamento adottatodalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche,si rende noto che i signoriFrancesco Parenti e Claudio Quarta e la società Versicor Inc., con sede in 1209, Orange Street, Wilmington,Delaware - U.S.A., hanno stipulato accordi parasociali aventi ad oggetto le azioni della Biosearch ItaliaS.p.A.,con sede in Milano,Via Abbondio Sangiorgio 18, codice fiscale e partita IVA 11922440158. Taliaccordi parasociali sono stati sottoscritti in data 30 luglio 2002 a mezzo telefax nell 'ambito dell 'operazionedi fusione per incorporazione della Biosearch Italia S.p.A. nella Versicor Inc., operazione approvata daiconsigli di amministrazione delle società partecipanti alla fusione in data 30 luglio 2002 e resa nota almercato con comunicato in data 31 luglio 2002.
Gli accordi parasociali prevedono:
- l 'impegno del signor Francesco Parenti nei confronti della società Versicor Inc. a: (i)non trasferire in alcunmodo,e a non costituire alcun vincolo su, le n. 674.485 azioni ordinarie della Biosearch Italia S.p.A. disua proprietà,pari al 5,547% del capitale sociale sottoscritto e versato alla data del 30 luglio 2002; e (ii)partecipare all 'assemblea dei soci della Biosearch Italia S.p.A. che sarà convocata per deliberare in meritoal progetto di fusione per incorporazione della Biosearch Italia S.p.A. nella Versicor Inc. e a votare in favoredell 'approvazione del progetto di fusione stesso. L 'impegno assunto dal signor Francesco Parenti di cuial precedente punto (i)resterà valido ed efficace sino alla data della delibera assembleare dei soci dellaBiosearch Italia S.p.A. che approva il progetto di fusione per incorporazione della Biosearch Italia S.p.A.nella Versicor Inc.; l 'impegno di cui al precedente punto (ii)resterà valido ed efficace sino alla data diperfezionamento della fusione per incorporazione della Biosearch Italia S.p.A. nella Versicor Inc.;
- l 'impegno del signor Claudio Quarta nei confronti della società Versicor Inc. a: (i)non trasferire in alcunmodo, e a non costituire alcun vincolo su, le n. 1.345.968 azioni ordinarie della Biosearch Italia S.p.A. disua proprietà, pari al 11,068% del capitale sociale sottoscritto e versato alla data del 30 luglio 2002; e(ii)partecipare all 'assemblea dei soci della Biosearch Italia S.p.A. che sarà convocata per deliberare inmerito al progetto di fusione per incorporazione della Biosearch Italia S.p.A.nella Versicor Inc. e a votarein favore dell 'approvazione del progetto di fusione stesso. L 'impegno assunto dal signor Claudio Quartadi cui al precedente punto (i)resterà valido ed efficace sino alla data della delibera assembleare dei socidella Biosearch Italia S.p.A. che approva il progetto di fusione per incorporazione della Biosearch ItaliaS.p.A. nella Versicor Inc.; l 'impegno di cui al precedente punto (ii)resterà valido ed efficace sino alla datadi perfezionamento della fusione per incorporazione della Biosearch Italia S.p.A. nella Versicor Inc..Siprecisa che Versicor Inc. non detiene - né direttamente né indirettamente - alcuna azione della BiosearchItalia S.p.A. Gli Accordi parasociali verranno depositati nei termini di legge presso il Registro delle Impresedi Milano.
7 agosto 2002
[BN.3.02.1]
PATTO SCIOLTO CON PUBBLICAZIONE AVVENUTA IN DATA 01.03.2003