EUKEDOS SPA (già ARKIMEDICA SPA) - Estratto dei patti parasociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Shareholders' agreements (history)
Estratto del Patto Parasociale comunicato alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
ARKIMEDICA S.P.A.
Sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25
Iscritta nel Registro Imprese di Reggio Emilia al n. 01701100354
Capitale sociale Euro 10.800.000 suddiviso in n. 86.400.000 azioni
Estratto del Patto Parasociale stipulato con effetto in data 22 giugno 2006
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
La società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale (il "Patto Parasociale") è Arkimedica S.p.A. ("Arkimedica" ovvero la "Società"), società di diritto italiano, con sede a Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01701100354, capitale sociale di Euro 10.800.000 i.v., suddiviso in n. 86.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Gli strumenti oggetto del Patto Parasociale sono costituiti da n. 61.238.860 azioni ordinarie della Società, pari al 70,88% del capitale sociale quale risultante a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale al servizio dell’offerta (l’"Offerta") finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Expandi (la "Quotazione").
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Expandi è avvenuto in data 1° agosto 2006 (la "Data di Quotazione").
3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti
La tabella che segue indica tutti i soggetti (collettivamente i "Partecipanti") che hanno sottoscritto il Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al patto stesso (le "Azioni").
In particolare, sono vincolate al Patto Parasociale le Azioni indicate nella tabella qui di seguito riportata che descrive l’evoluzione delle partecipazioni sindacate a seguito dell’Offerta e in ipotesi di integrale esercizio della Greenshoe.
| Situazione |
Situazione |
Percentuale su totale azioni sindacate |
Greenshoe |
Situazione post Offerta e post Greenshoe |
Percentuale |
||||
| Azionista |
N. Azioni |
% |
N. Azioni |
% |
% |
N. Azioni |
N. Azioni |
% |
% |
CNPEF |
18.616.032 |
29,09 |
18.616.032 |
21,55 |
30,40 |
2.061.472 |
16.554.560 |
19,17 |
28,06 |
Tech Med S.r.l. |
13.168.528 |
20,57 |
13.168.528 |
15,24 |
21,50 |
13.168.528 |
15,24 |
22,32 |
|
Arkigest S.r.l. |
6.798.077 |
10,62 |
6.798.077 |
7,87 |
11,10 |
6.798.077 |
7,87 |
11,52 |
|
Tamburi Investment |
4.273.072 |
6,68 |
4.273.072 |
4,94 |
6,98 |
4.273.072 |
4,94 |
7,24 |
|
Gestione Icos di Bertolin Adriano |
2.136.387 |
3,34 |
2.136.387 |
2,47 |
3,49 |
2.136.387 |
2,47 |
3,62 |
|
Fondamenta |
2.071.075 |
3,24 |
2.071.075 |
2,40 |
3,38 |
178.528 |
1.892.547 |
2,19 |
3,21 |
Emanuele Minari |
1.623.642 |
2,54 |
1.623.642 |
1,88 |
2,65 |
1.623.642 |
1,88 |
2,75 |
|
Franco Petrali |
1.623.642 |
2,54 |
1.623.642 |
1,88 |
2,65 |
1.623.642 |
1,88 |
2,75 |
|
Danilo Villa |
1.623.642 |
2,54 |
1.623.642 |
1,88 |
2,65 |
1.623.642 |
1,88 |
2,75 |
|
Cinzio Barazzoni |
1.536.758 |
2,40 |
1.536.758 |
1,78 |
2,51 |
1.536.758 |
1,78 |
2,60 |
|
Paolo Prampolini |
1.536.758 |
2,40 |
1.536.758 |
1,78 |
2,51 |
1.536.758 |
1,78 |
2,60 |
|
Maria Bertolini |
1.052.086 |
1,64 |
1.052.086 |
1,22 |
1,72 |
1.052.086 |
1,22 |
1,78 |
|
Carlotta Iotti |
1.052.086 |
1,64 |
1.052.086 |
1,22 |
1,72 |
1.052.086 |
1,22 |
1,78 |
|
Torquato Bonilauri |
957.517 |
1,50 |
957.517 |
1,11 |
1,56 |
957.517 |
1,11 |
1,62 |
|
Prospero Marconi |
862.947 |
1,35 |
862.947 |
1,00 |
1,41 |
862.947 |
1,00 |
1,46 |
|
Alice Rabitti |
768.378 |
1,20 |
768.378 |
0,89 |
1,25 |
768.378 |
0,89 |
1,30 |
|
Mario Montepietra |
591.059 |
0,92 |
591.059 |
0,68 |
0,97 |
591.059 |
0,68 |
1,00 |
|
Valter Montepietra |
591.059 |
0,92 |
591.059 |
0,68 |
0,97 |
591.059 |
0,68 |
1,00 |
|
Simone Cimino |
356.115 |
0,56 |
356.115 |
0,41 |
0,58 |
356.115 |
0,41 |
0,60 |
|
| Totale Partecipanti |
61.238.860 |
95,69 |
61.238.860 |
70,88 |
100,00 |
58.998.860 |
68,29 |
100,00 |
|
4. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF
Alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale CNPEF esercitava, direttamente e indirettamente, il controllo di fatto sulla Società ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico della Finanza (il "TUF") in virtù del controllo, diretto e indiretto, del 49,66% del capitale sociale della Società.
5. Contenuto del Patto Parasociale
Si sintetizza nel seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.
5.1 Organi sociali di Arkimedica
(a) Consiglio di Amministrazione - Composizione - Poteri
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché, in caso di sostituzione o rinnovo del consiglio di amministrazione di Arkimedica, lo stesso sia composto da quattordici o quindici membri (secondo quanto verrà stabilito dall’Assemblea dei Partecipanti), da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto predisposto per la Quotazione.
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica così composta:
(a) 4 (quattro) membri, tra cui Simone Cimino, che avrà la carica di presidente, designati da CNPEF;
(b) 3 (tre) membri designati congiuntamente da Cinzio Barazzoni, Paolo Prampolini, Maria Bertolini, Carlotta Iotti, Prospero Marconi, Alice Rabitti, Mario Montepietra e Valter Montepietra;
(c) 2 (due) membri ovvero 3 (tre) membri, nel caso il consiglio sia composto da 15 membri, tra cui Carlo Iuculano, designati da Arkigest;
(d) 2 (due) membri designato congiuntamente da Emanuele Minari, Franco Petrali e Danilo Villa;
(e) 1 (un) membro designato da TIP;
(f) 1 (un) membro designato da Gestione Icos;
(g) 1 (un) membro designato congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti,
con la precisazione che qualora uno o più dei Partecipanti non procedesse alla designazione di tutti i membri di sua spettanza, anche il o i membri mancanti saranno nominati su designazione congiunta dell’Assemblea dei Partecipanti.
Resta salvo, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del consiglio di amministrazione.
Le regole di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione sopra previste cesseranno di avere efficacia nei confronti di quel Partecipante o quei Partecipanti che, singolarmente, ovvero come gruppo nel caso dei Partecipanti indicati alle lettere (b) e (d) che precedono, abbiano ridotto la propria partecipazione nel capitale di Arkimedica di oltre 1/3 rispetto a quella posseduta alla Data di Quotazione (fatte salve le transazioni espressamente previste nel Patto Parasociale). In tale ipotesi, l’amministratore ovvero gli amministratori mancanti saranno designati congiuntamente dall’assemblea dei Partecipanti, salvo naturalmente diverso accordo tra tutti i Partecipanti.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista dell’amministratore da sostituire. Qualora, non essendovi nominativi disponibili, non fosse possibile applicare tale disposizione statutaria, il sostituto verrà prontamente nominato su designazione dello stesso Partecipante o degli stessi Partecipanti che avevano designato l’amministratore cessato e, conseguentemente, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché il consiglio di amministrazione provveda alla adozione della relativa deliberazione.
Per tutta la durata del Patto Parasociale, e fatti unicamente salvi i casi di revoca per giusta causa, l’attuale presidente, Simone Cimino, l’attuale vice-presidente Torquato Bonilauri, gli attuali amministratori delegati Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano e l’attuale amministratore con deleghe Paolo Prampolini manterranno gli attuali poteri, come conferiti con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2006, e fermi i limiti previsti dallo statuto sociale. I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nel corso della durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma dei predetti poteri.
(b) Comitato Esecutivo
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che in data 30 maggio 2006 è stato istituito dal consiglio di amministrazione di Arkimedica un comitato esecutivo composto da Simone Cimino, Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano (il "Comitato Esecutivo"), con funzione di coordinamento delle partecipazioni attuali e future del gruppo Arkimedica e di studio e sviluppo delle relative sinergie.
I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, durante il termine di durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma della composizione del Comitato Esecutivo e dei predetti poteri in capo allo stesso.
(c) Collegio Sindacale
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale di Arkimedica designati congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.
5.2 Quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star
Alla scadenza di un periodo di 2 (due) anni dalla Data di Quotazione, i Partecipanti valuteranno l’opportunità della quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star, con l’impegno nel caso di positiva delibera dell’Assemblea dei Partecipanti a rivedere in buona fede e con la massima collaborazione i criteri di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione (e se del caso il numero dei consiglieri) per tener conto delle previsioni del Codice di Autodisciplina in materia di nomina dei consiglieri indipendenti.
5.3 Organi del Patto Parasociale
(a) Assemblea dei Partecipanti
I Partecipanti si impegnano a riunirsi in assemblea (l’"Assemblea dei Partecipanti") al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare, tra l’altro, sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Arkimedica.
(b) Segretario
L’Assemblea di Partecipanti elegge all’unanimità il segretario del Patto Parasociale (il "Segretario").
Il Segretario (i) convoca e presiede, senza diritto di voto, l’Assemblea dei Partecipanti; (ii) riceve le comunicazioni dei Partecipanti; (iii) fornisce ai Partecipanti tutte le informazioni sui fatti di rilievo relativi al Patto Parasociale; e (iv) svolge le funzioni assegnategli dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario resta in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria del Patto Parasociale, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata deliberati dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario potrà essere revocato, anche senza giusta causa, a seguito di decisione unanime dei Partecipanti, ovvero, qualora sussista un giustificato motivo di revoca, con il voto favorevole della maggioranza nel seguito prevista.
In caso di impedimento permanente, dimissioni, revoca o altra causa di cessazione dell’incarico, i Partecipanti si impegnano a riunirsi per provvedere alla sua sostituzione.
Al fine dell’adozione delle decisioni sulla revoca o sostituzione del Segretario, l’Assemblea dei Partecipanti potrà essere convocata, ove necessario, dal presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica (ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia dal vice presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica), a seguito di richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti.
I Partecipanti convengono, sin d’ora, di conferire l’incarico di Segretario all’Avv. Alessandro Marena.
(c) Convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Segretario, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti, che dovrà pervenire al Segretario almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione di ogni assemblea di Arkimedica al fine di deliberare su qualsiasi altra materia che si ritenga necessario od opportuno sottoporre all’esame preventivo dell’Assemblea dei Partecipanti.
La convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti sarà effettuata dal Segretario mediante avviso recante l’indicazione delle materie da trattare, da inviarsi ai Partecipanti con preavviso di almeno sette giorni (tre giorni in caso di urgenza, nel qual caso le convocazioni potranno essere effettuate anche in via telefonica, purché confermate per telefax).
(d) Funzionamento dell’Assemblea dei Partecipanti
Non è previsto alcun quorum costitutivo e pertanto l’Assemblea dei Partecipanti si intenderà ritualmente costituita qualsiasi sia la percentuale di Azioni di titolarità dei Partecipanti presente. è tuttavia previsto che i Partecipanti si impegnano a compiere ogni sforzo inteso a garantire la propria partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
L’Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Partecipanti presenti (il "Quorum Deliberativo").
Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche tramite utilizzo di mezzi audio o teleconferenza. è consentito ai Partecipanti conferire deleghe per la partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario redige il verbale della riunione dell’Assemblea dei Partecipanti che dovrà contenere, oltre alle determinazioni assunte nella seduta, l’indicazione del nominativo dei Partecipanti presenti, di quelli che non abbiano preso parte alla riunione e di quelli che si siano astenuti dalla decisione.
(e) Voto in assemblea
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Arkimedica in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando che, qualora non dovesse essere raggiunto il Quorum Deliberativo, i Partecipanti avranno facoltà di esercitare liberamente in assemblea il diritto di voto ad essi spettante.
La mancata partecipazione di un Partecipante alla Assemblea dei Partecipanti o l’astensione dalle determinazioni raggiunte nel corso della stessa comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti, con conseguente obbligo del Partecipante assente od astenuto di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.
La violazione, da parte di un Partecipante, delle disposizioni del presente paragrafo legittima l’adozione, da parte dell’Assemblea dei Partecipanti, con le maggioranze previste per il Quorum Deliberativo (fermo restando che a tale fine non si terrà conto delle Azioni del Partecipante in questione per il calcolo del Quorum Deliberativo), di una deliberazione di esclusione del Partecipante dal Patto Parasociale.
5.4 OPA e obbligo di manleva
(a) Impegno dei Partecipanti
Ciascuno dei Partecipanti si impegna per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile e ai sensi dell’art. 93 del TUF, a non porre in essere azioni o comportamenti e a non stipulare accordi, patti o intese, in qualsiasi forma, che facciano sorgere l’obbligo in capo ai Partecipanti, in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto in applicazione delle norme del Testo Unico e relativa normativa di attuazione.
(b) Acquisto di ulteriori azioni
I Partecipanti si danno reciprocamente atto che, ai sensi delle disposizioni del TUF e relativa normativa di attuazione, qualora uno o più dei Partecipanti procedessero all’acquisto anche indiretto, in un arco temporale di 12 mesi, di un numero di Azioni rappresentanti più del 3% (tre per cento) del capitale sociale di Arkimedica, potrebbe insorgere, in funzione delle partecipazioni sindacate alla data dell’acquisto stesso, un obbligo solidale in capo a tutti i Partecipanti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su tutte le Azioni.
In considerazione di quanto precede, gli acquisti diretti o indiretti (attraverso parenti o affini ovvero attraverso propri soci o società o enti controllati o collegati) di Azioni effettuati a qualsiasi titolo da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti (anche qualora si tratti di trasferimenti tra Partecipanti) dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione al Segretario nonché, per conoscenza, a tutti gli altri Partecipanti. Il Segretario, entro 10 giorni dalla comunicazione, provvederà a convocare l’Assemblea dei Partecipanti al fine di valutare il rischio di insorgenza di un obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto. Ai fini di tale valutazione l’Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di dare mandato a un esperto del settore di redigere un parere pro-veritate. In difetto di voto unanime dell’Assemblea dei Partecipanti circa la non sopravvenienza, in seguito ai predetti acquisti, di un qualsiasi obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto in capo agli altri Partecipanti, gli acquisti stessi non potranno essere effettuati. In caso invece di determinazione favorevole dell’Assemblea dei Partecipanti, il Partecipante interessato potrà procedere all’acquisto dando esecuzione allo stesso entro 30 giorni.
(c) Particolari trasferimenti ad altri Partecipanti
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l’acquisto di Azioni possedute da CNPEF e da Fondamenta, per un controvalore complessivo calcolato al prezzo di Quotazione pari ad euro 1.600.000, che Arkigest si è impegnata ad effettuare, entro la scadenza del 15° giorno dalla fine del periodo di stabilizzazione e comunque entro il 29 settembre 2006 (sempre che a tale data sia scaduto il periodo di stabilizzazione), non costituisce mutamento nella composizione del Patto Parasociale tale da determinare una novazione o una significativa modificazione delle regole di funzionamento del Patto Parasociale medesimo o degli assetti di potere esistenti al suo interno, non comportando pertanto l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto in capo ai Partecipanti.
(d) Obbligo di apportare al Patto Parasociale le nuove azioni
I Partecipanti assumono l’obbligo di vincolare al Patto Parasociale tutte le Azioni di Arkimedica di cui dovessero acquisire la titolarità durante la vigenza del patto stesso in conformità a quanto precede, con la sola esclusione delle n. 4.800.000 Azioni che dovessero essere sottoscritte da Cinzio Barazzoni, Carlo Iuculano e Paolo Prampolini nell'esercizio di diritti d'opzione ad essi spettanti in forza del piano di stock option in essere.
(e) Obbligo di manleva e penale
Nel caso di violazione da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti di quanto previsto ai precedenti punti (a) e (b), il Partecipante medesimo sarà tenuto a manlevare e tenere indenni gli altri Partecipanti da ogni costo, onere, danno e più in generale da tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse o derivanti dall’eventuale insorgere dell’obbligo di procedere all’offerta pubblica di acquisto.
Fermo quanto sopra, la violazione degli impegni assunti dai Partecipanti in relazione all'acquisto di nuove azioni comporterà l'obbligo del Partecipante inadempiente di corrispondere ai rimanenti Partecipanti, a semplice richiesta anche di uno solo degli stessi una penale, complessiva per tutti i Partecipanti, pari ad Euro 1.000.000 (unmilione).
5.5 Co-vendita
Qualora CNPEF intendesse cedere ai blocchi, direttamente o indirettamente, a favore di un terzo potenziale acquirente (l’"Acquirente"), Azioni da essa direttamente possedute e/o Azioni possedute dalla controllata Tech Med per un ammontare complessivo pari o superiore al 10% del capitale sociale di Arkimedica (la "Partecipazione Offerta"), e ciò anche se in più soluzioni nell’arco temporale di 6 (sei) mesi, ciascun Partecipante avrà diritto di trasferire allo stesso Acquirente, al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni pattuite da CNPEF con l’Acquirente, le proprie Azioni nella stessa proporzione rispetto a quella offerta da CNPEF (con riferimento al totale delle Azioni possedute da CNPEF e Tech Med) all’Acquirente.
6. Durata del Patto
I Partecipanti si danno atto e convengono che l’efficacia del Patto Parasociale è sospensivamente condizionata alla Quotazione e che il Patto Parasociale sarà valido e vincolante per tutti i Partecipanti dalla Data di Quotazione fino alla scadenza del terzo anniversario della Data di Quotazione e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni soltanto fra i Partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che tali Partecipanti rappresentino oltre il 30% del capitale di Arkimedica.
Il Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 30% del capitale sociale di Arkimedica.
7. Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia
4 agosto 2006
[AY.1.06.1]
ARKIMEDICA S.P.A.
Sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25
Iscritta nel Registro Imprese di Reggio Emilia al n. 01701100354
Capitale sociale Euro 10.800.000 suddiviso in n. 86.400.000 azioni
Estratto del Patto Parasociale stipulato con effetto in data 22 giugno 2006
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
La società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale (il "Patto Parasociale") è Arkimedica S.p.A. ("Arkimedica" ovvero la "Società"), società di diritto italiano, con sede a Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01701100354, capitale sociale di Euro 10.800.000 i.v., suddiviso in n. 86.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Gli strumenti oggetto del Patto Parasociale sono costituiti da n. 61.238.860 azioni ordinarie della Società, pari al 70,88% del capitale sociale quale risultante a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale al servizio dell’offerta (l’"Offerta") finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Expandi (la "Quotazione").
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Expandi è avvenuto in data 1° agosto 2006 (la "Data di Quotazione").
3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti
La tabella che segue indica tutti i soggetti (collettivamente i "Partecipanti") che hanno sottoscritto il Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al patto stesso (le "Azioni").
In particolare, a seguito delle modifiche intercorse in data 28 agosto 2006, 31 agosto 2006, 29 novembre 2006 e 8 gennaio 2007, la situazione delle parteciapzioni sindacate al 10 gennaio 2007 è la seguente.
| Azionista |
N. Azioni |
% sul capitale sociale |
% sul totale delle azioni |
CNPEF |
15.327.490 |
17,74 |
26,29 |
Tech Med S.r.l. |
13.168.528 |
15,24 |
22,59 |
Arkigest S.r.l. |
8.131.409 |
9,41 |
13,95 |
Tamburi Investment |
4.273.072 |
4,94 |
7,33 |
Gestione Icos di Bertolin Adriano |
2.136.387 |
2,47 |
3,66 |
Fondamenta |
1.786.285 |
2,07 |
3,06 |
Emanuele Minari |
1.623.642 |
1,88 |
2,79 |
Franco Petrali |
1.623.642 |
1,88 |
2,79 |
Danilo Villa |
1.623.642 |
1,88 |
2,79 |
Cinzio Barazzoni |
1.536.758 |
1,78 |
2,64 |
Paolo Prampolini |
1.536.758 |
1,78 |
2,64 |
Maria Bertolini |
685.416 |
0,79 |
1,18 |
Carlotta Iotti |
714.584 |
0,83 |
1,23 |
Torquato Bonilauri |
957.517 |
1,11 |
1,64 |
Prospero Marconi |
862.947 |
1,00 |
1,48 |
Alice Rabitti |
768.378 |
0,89 |
1,32 |
Mario Montepietra |
591.059 |
0,68 |
1,01 |
Valter Montepietra |
591.059 |
0,68 |
1,01 |
Simone Cimino |
356.115 |
0,41 |
0,61 |
| Totale Partecipanti |
58.294.688 |
67,47 |
100,00 |
4. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF
Alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale CNPEF esercitava, direttamente e indirettamente, il controllo di fatto sulla Società ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico della Finanza (il "TUF") in virtù del controllo, diretto e indiretto, del 49,66% del capitale sociale della Società.
5. Contenuto del Patto Parasociale
Si sintetizza nel seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.
5.1 Organi sociali di Arkimedica
(a) Consiglio di Amministrazione - Composizione - Poteri
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché, in caso di sostituzione o rinnovo del consiglio di amministrazione di Arkimedica, lo stesso sia composto da quattordici o quindici membri (secondo quanto verrà stabilito dall’Assemblea dei Partecipanti), da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto predisposto per la Quotazione.
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica così composta:
(a) 4 (quattro) membri, tra cui Simone Cimino, che avrà la carica di presidente, designati da CNPEF;
(b) 3 (tre) membri designati congiuntamente da Cinzio Barazzoni, Paolo Prampolini, Maria Bertolini, Carlotta Iotti, Prospero Marconi, Alice Rabitti, Mario Montepietra e Valter Montepietra;
(c) 2 (due) membri ovvero 3 (tre) membri, nel caso il consiglio sia composto da 15 membri, tra cui Carlo Iuculano, designati da Arkigest;
(d) 2 (due) membri designato congiuntamente da Emanuele Minari, Franco Petrali e Danilo Villa;
-
1 (un) membro designato da TIP;
-
1 (un) membro designato da Gestione Icos;
(g) 1 (un) membro designato congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti,
con la precisazione che qualora uno o più dei Partecipanti non procedesse alla designazione di tutti i membri di sua spettanza, anche il o i membri mancanti saranno nominati su designazione congiunta dell’Assemblea dei Partecipanti.
Resta salvo, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del consiglio di amministrazione.
Le regole di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione sopra previste cesseranno di avere efficacia nei confronti di quel Partecipante o quei Partecipanti che, singolarmente, ovvero come gruppo nel caso dei Partecipanti indicati alle lettere (b) e (d) che precedono, abbiano ridotto la propria partecipazione nel capitale di Arkimedica di oltre 1/3 rispetto a quella posseduta alla Data di Quotazione (fatte salve le transazioni espressamente previste nel Patto Parasociale). In tale ipotesi, l’amministratore ovvero gli amministratori mancanti saranno designati congiuntamente dall’assemblea dei Partecipanti, salvo naturalmente diverso accordo tra tutti i Partecipanti.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista dell’amministratore da sostituire. Qualora, non essendovi nominativi disponibili, non fosse possibile applicare tale disposizione statutaria, il sostituto verrà prontamente nominato su designazione dello stesso Partecipante o degli stessi Partecipanti che avevano designato l’amministratore cessato e, conseguentemente, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché il consiglio di amministrazione provveda alla adozione della relativa deliberazione.
Per tutta la durata del Patto Parasociale, e fatti unicamente salvi i casi di revoca per giusta causa, l’attuale presidente, Simone Cimino, l’attuale vice-presidente Torquato Bonilauri, gli attuali amministratori delegati Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano e l’attuale amministratore con deleghe Paolo Prampolini manterranno gli attuali poteri, come conferiti con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2006, e fermi i limiti previsti dallo statuto sociale. I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nel corso della durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma dei predetti poteri.
(b) Comitato Esecutivo
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che in data 30 maggio 2006 è stato istituito dal consiglio di amministrazione di Arkimedica un comitato esecutivo composto da Simone Cimino, Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano (il "Comitato Esecutivo"), con funzione di coordinamento delle partecipazioni attuali e future del gruppo Arkimedica e di studio e sviluppo delle relative sinergie.
I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, durante il termine di durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma della composizione del Comitato Esecutivo e dei predetti poteri in capo allo stesso.
(c) Collegio Sindacale
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale di Arkimedica designati congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.
5.2 Quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star
Alla scadenza di un periodo di 2 (due) anni dalla Data di Quotazione, i Partecipanti valuteranno l’opportunità della quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star, con l’impegno nel caso di positiva delibera dell’Assemblea dei Partecipanti a rivedere in buona fede e con la massima collaborazione i criteri di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione (e se del caso il numero dei consiglieri) per tener conto delle previsioni del Codice di Autodisciplina in materia di nomina dei consiglieri indipendenti.
5.3 Organi del Patto Parasociale
(a) Assemblea dei Partecipanti
I Partecipanti si impegnano a riunirsi in assemblea (l’"Assemblea dei Partecipanti") al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare, tra l’altro, sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Arkimedica.
(b) Segretario
L’Assemblea di Partecipanti elegge all’unanimità il segretario del Patto Parasociale (il "Segretario").
Il Segretario (i) convoca e presiede, senza diritto di voto, l’Assemblea dei Partecipanti; (ii) riceve le comunicazioni dei Partecipanti; (iii) fornisce ai Partecipanti tutte le informazioni sui fatti di rilievo relativi al Patto Parasociale; e (iv) svolge le funzioni assegnategli dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario resta in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria del Patto Parasociale, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata deliberati dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario potrà essere revocato, anche senza giusta causa, a seguito di decisione unanime dei Partecipanti, ovvero, qualora sussista un giustificato motivo di revoca, con il voto favorevole della maggioranza nel seguito prevista.
In caso di impedimento permanente, dimissioni, revoca o altra causa di cessazione dell’incarico, i Partecipanti si impegnano a riunirsi per provvedere alla sua sostituzione.
Al fine dell’adozione delle decisioni sulla revoca o sostituzione del Segretario, l’Assemblea dei Partecipanti potrà essere convocata, ove necessario, dal presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica (ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia dal vice presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica), a seguito di richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti.
I Partecipanti convengono, sin d’ora, di conferire l’incarico di Segretario all’Avv. Alessandro Marena.
(c) Convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Segretario, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti, che dovrà pervenire al Segretario almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione di ogni assemblea di Arkimedica al fine di deliberare su qualsiasi altra materia che si ritenga necessario od opportuno sottoporre all’esame preventivo dell’Assemblea dei Partecipanti.
La convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti sarà effettuata dal Segretario mediante avviso recante l’indicazione delle materie da trattare, da inviarsi ai Partecipanti con preavviso di almeno sette giorni (tre giorni in caso di urgenza, nel qual caso le convocazioni potranno essere effettuate anche in via telefonica, purché confermate per telefax).
(d) Funzionamento dell’Assemblea dei Partecipanti
Non è previsto alcun quorum costitutivo e pertanto l’Assemblea dei Partecipanti si intenderà ritualmente costituita qualsiasi sia la percentuale di Azioni di titolarità dei Partecipanti presente. è tuttavia previsto che i Partecipanti si impegnano a compiere ogni sforzo inteso a garantire la propria partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
L’Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Partecipanti presenti (il "Quorum Deliberativo").
Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche tramite utilizzo di mezzi audio o teleconferenza. è consentito ai Partecipanti conferire deleghe per la partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario redige il verbale della riunione dell’Assemblea dei Partecipanti che dovrà contenere, oltre alle determinazioni assunte nella seduta, l’indicazione del nominativo dei Partecipanti presenti, di quelli che non abbiano preso parte alla riunione e di quelli che si siano astenuti dalla decisione.
(e) Voto in assemblea
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Arkimedica in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando che, qualora non dovesse essere raggiunto il Quorum Deliberativo, i Partecipanti avranno facoltà di esercitare liberamente in assemblea il diritto di voto ad essi spettante.
La mancata partecipazione di un Partecipante alla Assemblea dei Partecipanti o l’astensione dalle determinazioni raggiunte nel corso della stessa comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti, con conseguente obbligo del Partecipante assente od astenuto di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.
La violazione, da parte di un Partecipante, delle disposizioni del presente paragrafo legittima l’adozione, da parte dell’Assemblea dei Partecipanti, con le maggioranze previste per il Quorum Deliberativo (fermo restando che a tale fine non si terrà conto delle Azioni del Partecipante in questione per il calcolo del Quorum Deliberativo), di una deliberazione di esclusione del Partecipante dal Patto Parasociale.
5.4 OPA e obbligo di manleva
(a) Impegno dei Partecipanti
Ciascuno dei Partecipanti si impegna per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile e ai sensi dell’art. 93 del TUF, a non porre in essere azioni o comportamenti e a non stipulare accordi, patti o intese, in qualsiasi forma, che facciano sorgere l’obbligo in capo ai Partecipanti, in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto in applicazione delle norme del Testo Unico e relativa normativa di attuazione.
(b) Acquisto di ulteriori azioni
I Partecipanti si danno reciprocamente atto che, ai sensi delle disposizioni del TUF e relativa normativa di attuazione, qualora uno o più dei Partecipanti procedessero all’acquisto anche indiretto, in un arco temporale di 12 mesi, di un numero di Azioni rappresentanti più del 3% (tre per cento) del capitale sociale di Arkimedica, potrebbe insorgere, in funzione delle partecipazioni sindacate alla data dell’acquisto stesso, un obbligo solidale in capo a tutti i Partecipanti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su tutte le Azioni.
In considerazione di quanto precede, gli acquisti diretti o indiretti (attraverso parenti o affini ovvero attraverso propri soci o società o enti controllati o collegati) di Azioni effettuati a qualsiasi titolo da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti (anche qualora si tratti di trasferimenti tra Partecipanti) dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione al Segretario nonché, per conoscenza, a tutti gli altri Partecipanti. Il Segretario, entro 10 giorni dalla comunicazione, provvederà a convocare l’Assemblea dei Partecipanti al fine di valutare il rischio di insorgenza di un obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto. Ai fini di tale valutazione l’Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di dare mandato a un esperto del settore di redigere un parere pro-veritate. In difetto di voto unanime dell’Assemblea dei Partecipanti circa la non sopravvenienza, in seguito ai predetti acquisti, di un qualsiasi obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto in capo agli altri Partecipanti, gli acquisti stessi non potranno essere effettuati. In caso invece di determinazione favorevole dell’Assemblea dei Partecipanti, il Partecipante interessato potrà procedere all’acquisto dando esecuzione allo stesso entro 30 giorni.
(c) Particolari trasferimenti ad altri Partecipanti
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l’acquisto di Azioni possedute da CNPEF e da Fondamenta, per un controvalore complessivo calcolato al prezzo di Quotazione pari ad euro 1.600.000, che Arkigest si è impegnata ad effettuare, entro la scadenza del 15° giorno dalla fine del periodo di stabilizzazione e comunque entro il 29 settembre 2006 (sempre che a tale data sia scaduto il periodo di stabilizzazione), non costituisce mutamento nella composizione del Patto Parasociale tale da determinare una novazione o una significativa modificazione delle regole di funzionamento del Patto Parasociale medesimo o degli assetti di potere esistenti al suo interno, non comportando pertanto l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto in capo ai Partecipanti.
(d) Obbligo di apportare al Patto Parasociale le nuove azioni
I Partecipanti assumono l’obbligo di vincolare al Patto Parasociale tutte le Azioni di Arkimedica di cui dovessero acquisire la titolarità durante la vigenza del patto stesso in conformità a quanto precede, con la sola esclusione delle n. 4.800.000 Azioni che dovessero essere sottoscritte da Cinzio Barazzoni, Carlo Iuculano e Paolo Prampolini nell'esercizio di diritti d'opzione ad essi spettanti in forza del piano di stock option in essere.
(e) Obbligo di manleva e penale
Nel caso di violazione da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti di quanto previsto ai precedenti punti (a) e (b), il Partecipante medesimo sarà tenuto a manlevare e tenere indenni gli altri Partecipanti da ogni costo, onere, danno e più in generale da tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse o derivanti dall’eventuale insorgere dell’obbligo di procedere all’offerta pubblica di acquisto.
Fermo quanto sopra, la violazione degli impegni assunti dai Partecipanti in relazione all'acquisto di nuove azioni comporterà l'obbligo del Partecipante inadempiente di corrispondere ai rimanenti Partecipanti, a semplice richiesta anche di uno solo degli stessi una penale, complessiva per tutti i Partecipanti, pari ad Euro 1.000.000 (unmilione).
5.5 Co-vendita
Qualora CNPEF intendesse cedere ai blocchi, direttamente o indirettamente, a favore di un terzo potenziale acquirente (l’"Acquirente"), Azioni da essa direttamente possedute e/o Azioni possedute dalla controllata Tech Med per un ammontare complessivo pari o superiore al 10% del capitale sociale di Arkimedica (la "Partecipazione Offerta"), e ciò anche se in più soluzioni nell’arco temporale di 6 (sei) mesi, ciascun Partecipante avrà diritto di trasferire allo stesso Acquirente, al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni pattuite da CNPEF con l’Acquirente, le proprie Azioni nella stessa proporzione rispetto a quella offerta da CNPEF (con riferimento al totale delle Azioni possedute da CNPEF e Tech Med) all’Acquirente.
6. Durata del Patto
I Partecipanti si danno atto e convengono che l’efficacia del Patto Parasociale è sospensivamente condizionata alla Quotazione e che il Patto Parasociale sarà valido e vincolante per tutti i Partecipanti dalla Data di Quotazione fino alla scadenza del terzo anniversario della Data di Quotazione e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni soltanto fra i Partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che tali Partecipanti rappresentino oltre il 30% del capitale di Arkimedica.
Il Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 30% del capitale sociale di Arkimedica.
7. Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia
10 gennaio 2007
[AY.1.07.1]
ARKIMEDICA S.P.A.
Sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25
Iscritta nel Registro Imprese di Reggio Emilia al n. 01701100354
Capitale sociale Euro 10.800.000 suddiviso in n. 86.400.000 azioni
Estratto del Patto Parasociale stipulato con effetto in data 22 giugno 2006
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
La società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale (il "Patto Parasociale") è Arkimedica S.p.A. ("Arkimedica" ovvero la "Società"), società di diritto italiano, con sede a Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01701100354, capitale sociale di Euro 10.800.000 i.v., suddiviso in n. 86.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Gli strumenti oggetto del Patto Parasociale erano originariamente costituiti da n. 61.238.860 azioni ordinarie della Società, pari al 70,88% del capitale sociale quale risultante a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale al servizio dell’offerta (l’"Offerta") finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Expandi (la "Quotazione").
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Expandi è avvenuto in data 1° agosto 2006 (la "Data di Quotazione").
3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti
La tabella che segue indica tutti i soggetti (collettivamente i "Partecipanti") che hanno sottoscritto il Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al patto stesso (le "Azioni").
In particolare, a seguito delle modifiche intercorse in data 12 marzo 2007, la situazione delle partecipazioni sindacate al 16 marzo 2007 è la seguente.
| Azionista |
N. Azioni |
% sul capitale sociale |
% sul totale delle azioni |
Tech Med S.p.A. |
23.784.162 |
27,53 |
40,80 |
Arkigest S.r.l. |
8.131.409 |
9,41 |
13,95 |
CNPEF |
5.217.481 |
6,04 |
8,95 |
Tamburi Investment |
4.273.072 |
4,94 |
7,33 |
Gestione Icos di Bertolin Adriano |
2.136.387 |
2,47 |
3,66 |
Emanuele Minari* |
1.623.642 |
1,88 |
2,79 |
Franco Petrali* |
1.623.642 |
1,88 |
2,79 |
Danilo Villa* |
1.623.642 |
1,88 |
2,79 |
Cinzio Barazzoni |
1.536.758 |
1,78 |
2,64 |
Paolo Prampolini |
1.536.758 |
1,78 |
2,64 |
Fondamenta |
1.280.660 |
1,48 |
2,20 |
Maria Bertolini |
685.416 |
0,79 |
1,18 |
Carlotta Iotti |
714.584 |
0,83 |
1,23 |
Torquato Bonilauri |
957.517 |
1,11 |
1,64 |
Prospero Marconi |
862.947 |
1,00 |
1,48 |
Alice Rabitti |
768.378 |
0,89 |
1,32 |
Mario Montepietra |
591.059 |
0,68 |
1,01 |
Valter Montepietra |
591.059 |
0,68 |
1,01 |
Simone Cimino |
356.115 |
0,41 |
0,61 |
| Totale Partecipanti |
58.294.688 |
67,47 |
100,00 |
* Si precisa che i signori Petrali, Minari e Villa hanno stipulato contratti vincolanti di cessione della totalità delle azioni sindacate da essi possedute che verranno regolati in due tranches previste per il 30 aprile 2007 e il 21 maggio 2007.
4. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF
Alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale CNPEF esercitava, direttamente e indirettamente, il controllo di fatto sulla Società ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico della Finanza (il "TUF") in virtù del controllo, diretto e indiretto, del 49,66% del capitale sociale della Società.
5. Contenuto del Patto Parasociale
Si sintetizza nel seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.
5.1 Organi sociali di Arkimedica
(a) Consiglio di Amministrazione - Composizione - Poteri
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché, in caso di sostituzione o rinnovo del consiglio di amministrazione di Arkimedica, lo stesso sia composto da quattordici o quindici membri (secondo quanto verrà stabilito dall’Assemblea dei Partecipanti), da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto predisposto per la Quotazione.
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica così composta:
(a) 4 (quattro) membri, tra cui Simone Cimino, che avrà la carica di presidente, designati da CNPEF;
(b) 3 (tre) membri designati congiuntamente da Cinzio Barazzoni, Paolo Prampolini, Maria Bertolini, Carlotta Iotti, Prospero Marconi, Alice Rabitti, Mario Montepietra e Valter Montepietra;
(c) 2 (due) membri ovvero 3 (tre) membri, nel caso il consiglio sia composto da 15 membri, tra cui Carlo Iuculano, designati da Arkigest;
(d) 2 (due) membri designato congiuntamente da Emanuele Minari, Franco Petrali e Danilo Villa;
(e) 1 (un) membro designato da TIP;
(f) 1 (un) membro designato da Gestione Icos;
(g) 1 (un) membro designato congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti,
con la precisazione che qualora uno o più dei Partecipanti non procedesse alla designazione di tutti i membri di sua spettanza, anche il o i membri mancanti saranno nominati su designazione congiunta dell’Assemblea dei Partecipanti.
Resta salvo, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del consiglio di amministrazione.
Le regole di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione sopra previste cesseranno di avere efficacia nei confronti di quel Partecipante o quei Partecipanti che, singolarmente, ovvero come gruppo nel caso dei Partecipanti indicati alle lettere (b) e (d) che precedono, abbiano ridotto la propria partecipazione nel capitale di Arkimedica di oltre 1/3 rispetto a quella posseduta alla Data di Quotazione (fatte salve le transazioni espressamente previste nel Patto Parasociale). In tale ipotesi, l’amministratore ovvero gli amministratori mancanti saranno designati congiuntamente dall’assemblea dei Partecipanti, salvo naturalmente diverso accordo tra tutti i Partecipanti.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista dell’amministratore da sostituire. Qualora, non essendovi nominativi disponibili, non fosse possibile applicare tale disposizione statutaria, il sostituto verrà prontamente nominato su designazione dello stesso Partecipante o degli stessi Partecipanti che avevano designato l’amministratore cessato e, conseguentemente, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché il consiglio di amministrazione provveda alla adozione della relativa deliberazione.
Per tutta la durata del Patto Parasociale, e fatti unicamente salvi i casi di revoca per giusta causa, l’attuale presidente, Simone Cimino, l’attuale vice-presidente Torquato Bonilauri, gli attuali amministratori delegati Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano e l’attuale amministratore con deleghe Paolo Prampolini manterranno gli attuali poteri, come conferiti con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2006, e fermi i limiti previsti dallo statuto sociale. I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nel corso della durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma dei predetti poteri.
(b) Comitato Esecutivo
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che in data 30 maggio 2006 è stato istituito dal consiglio di amministrazione di Arkimedica un comitato esecutivo composto da Simone Cimino, Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano (il "Comitato Esecutivo"), con funzione di coordinamento delle partecipazioni attuali e future del gruppo Arkimedica e di studio e sviluppo delle relative sinergie.
I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, durante il termine di durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma della composizione del Comitato Esecutivo e dei predetti poteri in capo allo stesso.
(c) Collegio Sindacale
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale di Arkimedica designati congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.
5.2 Quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star
Alla scadenza di un periodo di 2 (due) anni dalla Data di Quotazione, i Partecipanti valuteranno l’opportunità della quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star, con l’impegno nel caso di positiva delibera dell’Assemblea dei Partecipanti a rivedere in buona fede e con la massima collaborazione i criteri di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione (e se del caso il numero dei consiglieri) per tener conto delle previsioni del Codice di Autodisciplina in materia di nomina dei consiglieri indipendenti.
5.3 Organi del Patto Parasociale
(a) Assemblea dei Partecipanti
I Partecipanti si impegnano a riunirsi in assemblea (l’"Assemblea dei Partecipanti") al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare, tra l’altro, sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Arkimedica.
(b) Segretario
L’Assemblea di Partecipanti elegge all’unanimità il segretario del Patto Parasociale (il "Segretario").
Il Segretario (i) convoca e presiede, senza diritto di voto, l’Assemblea dei Partecipanti; (ii) riceve le comunicazioni dei Partecipanti; (iii) fornisce ai Partecipanti tutte le informazioni sui fatti di rilievo relativi al Patto Parasociale; e (iv) svolge le funzioni assegnategli dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario resta in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria del Patto Parasociale, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata deliberati dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario potrà essere revocato, anche senza giusta causa, a seguito di decisione unanime dei Partecipanti, ovvero, qualora sussista un giustificato motivo di revoca, con il voto favorevole della maggioranza nel seguito prevista.
In caso di impedimento permanente, dimissioni, revoca o altra causa di cessazione dell’incarico, i Partecipanti si impegnano a riunirsi per provvedere alla sua sostituzione.
Al fine dell’adozione delle decisioni sulla revoca o sostituzione del Segretario, l’Assemblea dei Partecipanti potrà essere convocata, ove necessario, dal presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica (ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia dal vice presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica), a seguito di richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti.
I Partecipanti convengono, sin d’ora, di conferire l’incarico di Segretario all’Avv. Alessandro Marena.
(c) Convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Segretario, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti, che dovrà pervenire al Segretario almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione di ogni assemblea di Arkimedica al fine di deliberare su qualsiasi altra materia che si ritenga necessario od opportuno sottoporre all’esame preventivo dell’Assemblea dei Partecipanti.
La convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti sarà effettuata dal Segretario mediante avviso recante l’indicazione delle materie da trattare, da inviarsi ai Partecipanti con preavviso di almeno sette giorni (tre giorni in caso di urgenza, nel qual caso le convocazioni potranno essere effettuate anche in via telefonica, purché confermate per telefax).
(d) Funzionamento dell’Assemblea dei Partecipanti
Non è previsto alcun quorum costitutivo e pertanto l’Assemblea dei Partecipanti si intenderà ritualmente costituita qualsiasi sia la percentuale di Azioni di titolarità dei Partecipanti presente. è tuttavia previsto che i Partecipanti si impegnano a compiere ogni sforzo inteso a garantire la propria partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
L’Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Partecipanti presenti (il "Quorum Deliberativo").
Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche tramite utilizzo di mezzi audio o teleconferenza. è consentito ai Partecipanti conferire deleghe per la partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario redige il verbale della riunione dell’Assemblea dei Partecipanti che dovrà contenere, oltre alle determinazioni assunte nella seduta, l’indicazione del nominativo dei Partecipanti presenti, di quelli che non abbiano preso parte alla riunione e di quelli che si siano astenuti dalla decisione.
(e) Voto in assemblea
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Arkimedica in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando che, qualora non dovesse essere raggiunto il Quorum Deliberativo, i Partecipanti avranno facoltà di esercitare liberamente in assemblea il diritto di voto ad essi spettante.
La mancata partecipazione di un Partecipante alla Assemblea dei Partecipanti o l’astensione dalle determinazioni raggiunte nel corso della stessa comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti, con conseguente obbligo del Partecipante assente od astenuto di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.
La violazione, da parte di un Partecipante, delle disposizioni del presente paragrafo legittima l’adozione, da parte dell’Assemblea dei Partecipanti, con le maggioranze previste per il Quorum Deliberativo (fermo restando che a tale fine non si terrà conto delle Azioni del Partecipante in questione per il calcolo del Quorum Deliberativo), di una deliberazione di esclusione del Partecipante dal Patto Parasociale.
5.4 OPA e obbligo di manleva
(a) Impegno dei Partecipanti
Ciascuno dei Partecipanti si impegna per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile e ai sensi dell’art. 93 del TUF, a non porre in essere azioni o comportamenti e a non stipulare accordi, patti o intese, in qualsiasi forma, che facciano sorgere l’obbligo in capo ai Partecipanti, in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto in applicazione delle norme del Testo Unico e relativa normativa di attuazione.
(b) Acquisto di ulteriori azioni
I Partecipanti si danno reciprocamente atto che, ai sensi delle disposizioni del TUF e relativa normativa di attuazione, qualora uno o più dei Partecipanti procedessero all’acquisto anche indiretto, in un arco temporale di 12 mesi, di un numero di Azioni rappresentanti più del 3% (tre per cento) del capitale sociale di Arkimedica, potrebbe insorgere, in funzione delle partecipazioni sindacate alla data dell’acquisto stesso, un obbligo solidale in capo a tutti i Partecipanti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su tutte le Azioni.
In considerazione di quanto precede, gli acquisti diretti o indiretti (attraverso parenti o affini ovvero attraverso propri soci o società o enti controllati o collegati) di Azioni effettuati a qualsiasi titolo da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti (anche qualora si tratti di trasferimenti tra Partecipanti) dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione al Segretario nonché, per conoscenza, a tutti gli altri Partecipanti. Il Segretario, entro 10 giorni dalla comunicazione, provvederà a convocare l’Assemblea dei Partecipanti al fine di valutare il rischio di insorgenza di un obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto. Ai fini di tale valutazione l’Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di dare mandato a un esperto del settore di redigere un parere pro-veritate. In difetto di voto unanime dell’Assemblea dei Partecipanti circa la non sopravvenienza, in seguito ai predetti acquisti, di un qualsiasi obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto in capo agli altri Partecipanti, gli acquisti stessi non potranno essere effettuati. In caso invece di determinazione favorevole dell’Assemblea dei Partecipanti, il Partecipante interessato potrà procedere all’acquisto dando esecuzione allo stesso entro 30 giorni.
(c) Particolari trasferimenti ad altri Partecipanti
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l’acquisto di Azioni possedute da CNPEF e da Fondamenta, per un controvalore complessivo calcolato al prezzo di Quotazione pari ad euro 1.600.000, che Arkigest si è impegnata ad effettuare, entro la scadenza del 15° giorno dalla fine del periodo di stabilizzazione e comunque entro il 29 settembre 2006 (sempre che a tale data sia scaduto il periodo di stabilizzazione), non costituisce mutamento nella composizione del Patto Parasociale tale da determinare una novazione o una significativa modificazione delle regole di funzionamento del Patto Parasociale medesimo o degli assetti di potere esistenti al suo interno, non comportando pertanto l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto in capo ai Partecipanti.
(d) Obbligo di apportare al Patto Parasociale le nuove azioni
I Partecipanti assumono l’obbligo di vincolare al Patto Parasociale tutte le Azioni di Arkimedica di cui dovessero acquisire la titolarità durante la vigenza del patto stesso in conformità a quanto precede, con la sola esclusione delle n. 4.800.000 Azioni che dovessero essere sottoscritte da Cinzio Barazzoni, Carlo Iuculano e Paolo Prampolini nell'esercizio di diritti d'opzione ad essi spettanti in forza del piano di stock option in essere.
(e) Obbligo di manleva e penale
Nel caso di violazione da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti di quanto previsto ai precedenti punti (a) e (b), il Partecipante medesimo sarà tenuto a manlevare e tenere indenni gli altri Partecipanti da ogni costo, onere, danno e più in generale da tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse o derivanti dall’eventuale insorgere dell’obbligo di procedere all’offerta pubblica di acquisto.
Fermo quanto sopra, la violazione degli impegni assunti dai Partecipanti in relazione all'acquisto di nuove azioni comporterà l'obbligo del Partecipante inadempiente di corrispondere ai rimanenti Partecipanti, a semplice richiesta anche di uno solo degli stessi una penale, complessiva per tutti i Partecipanti, pari ad Euro 1.000.000 (unmilione).
5.5 Co-vendita
Qualora CNPEF intendesse cedere ai blocchi, direttamente o indirettamente, a favore di un terzo potenziale acquirente (l’"Acquirente"), Azioni da essa direttamente possedute e/o Azioni possedute dalla controllata Tech Med per un ammontare complessivo pari o superiore al 10% del capitale sociale di Arkimedica (la "Partecipazione Offerta"), e ciò anche se in più soluzioni nell’arco temporale di 6 (sei) mesi, ciascun Partecipante avrà diritto di trasferire allo stesso Acquirente, al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni pattuite da CNPEF con l’Acquirente, le proprie Azioni nella stessa proporzione rispetto a quella offerta da CNPEF (con riferimento al totale delle Azioni possedute da CNPEF e Tech Med) all’Acquirente.
6. Durata del Patto
I Partecipanti si danno atto e convengono che l’efficacia del Patto Parasociale è sospensivamente condizionata alla Quotazione e che il Patto Parasociale sarà valido e vincolante per tutti i Partecipanti dalla Data di Quotazione fino alla scadenza del terzo anniversario della Data di Quotazione e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni soltanto fra i Partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che tali Partecipanti rappresentino oltre il 30% del capitale di Arkimedica.
Il Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 30% del capitale sociale di Arkimedica.
7. Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia
21 marzo 2007
[AY.1.07.2]
ARKIMEDICA S.P.A.
Sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25
Iscritta nel Registro Imprese di Reggio Emilia al n. 01701100354
Capitale sociale Euro 10.800.000 suddiviso in n. 86.400.000 azioni
Estratto del Patto Parasociale stipulato con effetto in data 22 giugno 2006
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
La società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale (il "Patto Parasociale") è Arkimedica S.p.A. ("Arkimedica" ovvero la "Società"), società di diritto italiano, con sede a Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01701100354, capitale sociale di Euro 10.800.000 i.v., suddiviso in n. 86.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Gli strumenti oggetto del Patto Parasociale erano originariamente costituiti da n. 61.238.860 azioni ordinarie della Società, pari al 70,88% del capitale sociale quale risultante a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale al servizio dell’offerta (l’"Offerta") finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Expandi (la "Quotazione").
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Expandi è avvenuto in data 1° agosto 2006 (la "Data di Quotazione").
3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti
La tabella che segue indica tutti i soggetti (collettivamente i "Partecipanti") che hanno sottoscritto il Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al patto stesso (le "Azioni").
In particolare, a seguito delle modifiche intercorse in data 30 aprile 2007, la situazione delle partecipazioni sindacate è la seguente:
| Azionista |
N. Azioni |
% sul capitale sociale |
% sul totale delle azioni Sindacate |
Tech Med S.p.A. |
23.784.162 |
27,53 |
43,74 |
Arkigest S.r.l. |
8.131.409 |
9,41 |
14,95 |
CNPEF |
5.217.481 |
6,04 |
9,60 |
Tamburi Investment |
4.273.072 |
4,94 |
7,86 |
Gestione Icos di Bertolin Adriano |
2.136.387 |
2,47 |
3,93 |
Emanuele Minari* |
323.642 |
0,37 |
0,60 |
Franco Petrali* |
323.642 |
0,37 |
0,60 |
Danilo Villa* |
303.642 |
0,35 |
0,56 |
Cinzio Barazzoni |
1.536.758 |
1,78 |
2,83 |
Paolo Prampolini |
1.536.758 |
1,78 |
2,83 |
Fondamenta |
1.280.660 |
1,48 |
2,36 |
Maria Bertolini |
685.416 |
0,79 |
1,26 |
Carlotta Iotti |
714.584 |
0,83 |
1,31 |
Torquato Bonilauri |
957.517 |
1,11 |
1,76 |
Prospero Marconi |
862.947 |
1,00 |
1,59 |
Alice Rabitti |
768.378 |
0,89 |
1,41 |
Mario Montepietra |
591.059 |
0,68 |
1,09 |
Valter Montepietra |
591.059 |
0,68 |
1,09 |
Simone Cimino |
356.115 |
0,41 |
0,65 |
| Totale Partecipanti |
54.374.688 |
62,93 |
100,00 |
* Si precisa che i signori Franco Petrali, Emanuele Minari e Danilo Villa hanno stipulato contratti vincolanti di cessione della totalità delle residue azioni sindacate da essi possedute il cui perfezionamento è previsto per il 21 maggio 2007.
4. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF
Alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale CNPEF esercitava, direttamente e indirettamente, il controllo di fatto sulla Società ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico della Finanza (il "TUF") in virtù del controllo, diretto e indiretto, del 49,66% del capitale sociale della Società.
5. Contenuto del Patto Parasociale
Si sintetizza nel seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.
5.1 Organi sociali di Arkimedica
(a) Consiglio di Amministrazione - Composizione - Poteri
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché, in caso di sostituzione o rinnovo del consiglio di amministrazione di Arkimedica, lo stesso sia composto da quattordici o quindici membri (secondo quanto verrà stabilito dall’Assemblea dei Partecipanti), da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto predisposto per la Quotazione.
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica così composta:
(a) 4 (quattro) membri, tra cui Simone Cimino, che avrà la carica di presidente, designati da CNPEF;
(b) 3 (tre) membri designati congiuntamente da Cinzio Barazzoni, Paolo Prampolini, Maria Bertolini, Carlotta Iotti, Prospero Marconi, Alice Rabitti, Mario Montepietra e Valter Montepietra;
(c) 2 (due) membri ovvero 3 (tre) membri, nel caso il consiglio sia composto da 15 membri, tra cui Carlo Iuculano, designati da Arkigest;
(d) 2 (due) membri designati congiuntamente da Emanuele Minari, Franco Petrali e Danilo Villa;
(e) 1 (un) membro designato da TIP;
(f) 1 (un) membro designato da Gestione Icos;
(g) 1 (un) membro designato congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti,
con la precisazione che qualora uno o più dei Partecipanti non procedesse alla designazione di tutti i membri di sua spettanza, anche il o i membri mancanti saranno nominati su designazione congiunta dell’Assemblea dei Partecipanti.
Resta salvo, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del consiglio di amministrazione.
Le regole di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione sopra previste cesseranno di avere efficacia nei confronti di quel Partecipante o quei Partecipanti che, singolarmente, ovvero come gruppo nel caso dei Partecipanti indicati alle lettere (b) e (d) che precedono, abbiano ridotto la propria partecipazione nel capitale di Arkimedica di oltre 1/3 rispetto a quella posseduta alla Data di Quotazione (fatte salve le transazioni espressamente previste nel Patto Parasociale). In tale ipotesi, l’amministratore ovvero gli amministratori mancanti saranno designati congiuntamente dall’assemblea dei Partecipanti, salvo naturalmente diverso accordo tra tutti i Partecipanti.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista dell’amministratore da sostituire. Qualora, non essendovi nominativi disponibili, non fosse possibile applicare tale disposizione statutaria, il sostituto verrà prontamente nominato su designazione dello stesso Partecipante o degli stessi Partecipanti che avevano designato l’amministratore cessato e, conseguentemente, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché il consiglio di amministrazione provveda alla adozione della relativa deliberazione.
Per tutta la durata del Patto Parasociale, e fatti unicamente salvi i casi di revoca per giusta causa, l’attuale presidente, Simone Cimino, l’attuale vice-presidente Torquato Bonilauri, gli attuali amministratori delegati Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano e l’attuale amministratore con deleghe Paolo Prampolini manterranno gli attuali poteri, come conferiti con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2006, e fermi i limiti previsti dallo statuto sociale. I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nel corso della durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma dei predetti poteri.
(b) Comitato Esecutivo
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che in data 30 maggio 2006 è stato istituito dal consiglio di amministrazione di Arkimedica un comitato esecutivo composto da Simone Cimino, Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano (il "Comitato Esecutivo"), con funzione di coordinamento delle partecipazioni attuali e future del gruppo Arkimedica e di studio e sviluppo delle relative sinergie.
I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, durante il termine di durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma della composizione del Comitato Esecutivo e dei predetti poteri in capo allo stesso.
(c) Collegio Sindacale
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale di Arkimedica designati congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.
5.2 Quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star
Alla scadenza di un periodo di 2 (due) anni dalla Data di Quotazione, i Partecipanti valuteranno l’opportunità della quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star, con l’impegno nel caso di positiva delibera dell’Assemblea dei Partecipanti a rivedere in buona fede e con la massima collaborazione i criteri di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione (e se del caso il numero dei consiglieri) per tener conto delle previsioni del Codice di Autodisciplina in materia di nomina dei consiglieri indipendenti.
5.3 Organi del Patto Parasociale
(a) Assemblea dei Partecipanti
I Partecipanti si impegnano a riunirsi in assemblea (l’"Assemblea dei Partecipanti") al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare, tra l’altro, sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Arkimedica.
(b) Segretario
L’Assemblea di Partecipanti elegge all’unanimità il segretario del Patto Parasociale (il "Segretario").
Il Segretario (i) convoca e presiede, senza diritto di voto, l’Assemblea dei Partecipanti; (ii) riceve le comunicazioni dei Partecipanti; (iii) fornisce ai Partecipanti tutte le informazioni sui fatti di rilievo relativi al Patto Parasociale; e (iv) svolge le funzioni assegnategli dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario resta in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria del Patto Parasociale, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata deliberati dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario potrà essere revocato, anche senza giusta causa, a seguito di decisione unanime dei Partecipanti, ovvero, qualora sussista un giustificato motivo di revoca, con il voto favorevole della maggioranza nel seguito prevista.
In caso di impedimento permanente, dimissioni, revoca o altra causa di cessazione dell’incarico, i Partecipanti si impegnano a riunirsi per provvedere alla sua sostituzione.
Al fine dell’adozione delle decisioni sulla revoca o sostituzione del Segretario, l’Assemblea dei Partecipanti potrà essere convocata, ove necessario, dal presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica (ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia dal vice presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica), a seguito di richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti.
I Partecipanti convengono, sin d’ora, di conferire l’incarico di Segretario all’Avv. Alessandro Marena.
(c) Convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Segretario, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti, che dovrà pervenire al Segretario almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione di ogni assemblea di Arkimedica al fine di deliberare su qualsiasi altra materia che si ritenga necessario od opportuno sottoporre all’esame preventivo dell’Assemblea dei Partecipanti.
La convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti sarà effettuata dal Segretario mediante avviso recante l’indicazione delle materie da trattare, da inviarsi ai Partecipanti con preavviso di almeno sette giorni (tre giorni in caso di urgenza, nel qual caso le convocazioni potranno essere effettuate anche in via telefonica, purché confermate per telefax).
(d) Funzionamento dell’Assemblea dei Partecipanti
Non è previsto alcun quorum costitutivo e pertanto l’Assemblea dei Partecipanti si intenderà ritualmente costituita qualsiasi sia la percentuale di Azioni di titolarità dei Partecipanti presente. è tuttavia previsto che i Partecipanti si impegnano a compiere ogni sforzo inteso a garantire la propria partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
L’Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Partecipanti presenti (il "Quorum Deliberativo").
Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche tramite utilizzo di mezzi audio o teleconferenza. è consentito ai Partecipanti conferire deleghe per la partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario redige il verbale della riunione dell’Assemblea dei Partecipanti che dovrà contenere, oltre alle determinazioni assunte nella seduta, l’indicazione del nominativo dei Partecipanti presenti, di quelli che non abbiano preso parte alla riunione e di quelli che si siano astenuti dalla decisione.
(e) Voto in assemblea
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Arkimedica in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando che, qualora non dovesse essere raggiunto il Quorum Deliberativo, i Partecipanti avranno facoltà di esercitare liberamente in assemblea il diritto di voto ad essi spettante.
La mancata partecipazione di un Partecipante alla Assemblea dei Partecipanti o l’astensione dalle determinazioni raggiunte nel corso della stessa comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti, con conseguente obbligo del Partecipante assente od astenuto di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.
La violazione, da parte di un Partecipante, delle disposizioni del presente paragrafo legittima l’adozione, da parte dell’Assemblea dei Partecipanti, con le maggioranze previste per il Quorum Deliberativo (fermo restando che a tale fine non si terrà conto delle Azioni del Partecipante in questione per il calcolo del Quorum Deliberativo), di una deliberazione di esclusione del Partecipante dal Patto Parasociale.
5.4 OPA e obbligo di manleva
(a) Impegno dei Partecipanti
Ciascuno dei Partecipanti si impegna per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile e ai sensi dell’art. 93 del TUF, a non porre in essere azioni o comportamenti e a non stipulare accordi, patti o intese, in qualsiasi forma, che facciano sorgere l’obbligo in capo ai Partecipanti, in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto in applicazione delle norme del Testo Unico e relativa normativa di attuazione.
(b) Acquisto di ulteriori azioni
I Partecipanti si danno reciprocamente atto che, ai sensi delle disposizioni del TUF e relativa normativa di attuazione, qualora uno o più dei Partecipanti procedessero all’acquisto anche indiretto, in un arco temporale di 12 mesi, di un numero di Azioni rappresentanti più del 3% (tre per cento) del capitale sociale di Arkimedica, potrebbe insorgere, in funzione delle partecipazioni sindacate alla data dell’acquisto stesso, un obbligo solidale in capo a tutti i Partecipanti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su tutte le Azioni.
In considerazione di quanto precede, gli acquisti diretti o indiretti (attraverso parenti o affini ovvero attraverso propri soci o società o enti controllati o collegati) di Azioni effettuati a qualsiasi titolo da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti (anche qualora si tratti di trasferimenti tra Partecipanti) dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione al Segretario nonché, per conoscenza, a tutti gli altri Partecipanti. Il Segretario, entro 10 giorni dalla comunicazione, provvederà a convocare l’Assemblea dei Partecipanti al fine di valutare il rischio di insorgenza di un obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto. Ai fini di tale valutazione l’Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di dare mandato a un esperto del settore di redigere un parere pro-veritate. In difetto di voto unanime dell’Assemblea dei Partecipanti circa la non sopravvenienza, in seguito ai predetti acquisti, di un qualsiasi obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto in capo agli altri Partecipanti, gli acquisti stessi non potranno essere effettuati. In caso invece di determinazione favorevole dell’Assemblea dei Partecipanti, il Partecipante interessato potrà procedere all’acquisto dando esecuzione allo stesso entro 30 giorni.
(c) Particolari trasferimenti ad altri Partecipanti
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l’acquisto di Azioni possedute da CNPEF e da Fondamenta, per un controvalore complessivo calcolato al prezzo di Quotazione pari ad euro 1.600.000, che Arkigest si è impegnata ad effettuare, entro la scadenza del 15° giorno dalla fine del periodo di stabilizzazione e comunque entro il 29 settembre 2006 (sempre che a tale data sia scaduto il periodo di stabilizzazione), non costituisce mutamento nella composizione del Patto Parasociale tale da determinare una novazione o una significativa modificazione delle regole di funzionamento del Patto Parasociale medesimo o degli assetti di potere esistenti al suo interno, non comportando pertanto l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto in capo ai Partecipanti.
(d) Obbligo di apportare al Patto Parasociale le nuove azioni
I Partecipanti assumono l’obbligo di vincolare al Patto Parasociale tutte le Azioni di Arkimedica di cui dovessero acquisire la titolarità durante la vigenza del patto stesso in conformità a quanto precede, con la sola esclusione delle n. 4.800.000 Azioni che dovessero essere sottoscritte da Cinzio Barazzoni, Carlo Iuculano e Paolo Prampolini nell'esercizio di diritti d'opzione ad essi spettanti in forza del piano di stock option in essere.
(e) Obbligo di manleva e penale
Nel caso di violazione da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti di quanto previsto ai precedenti punti (a) e (b), il Partecipante medesimo sarà tenuto a manlevare e tenere indenni gli altri Partecipanti da ogni costo, onere, danno e più in generale da tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse o derivanti dall’eventuale insorgere dell’obbligo di procedere all’offerta pubblica di acquisto.
Fermo quanto sopra, la violazione degli impegni assunti dai Partecipanti in relazione all'acquisto di nuove azioni comporterà l'obbligo del Partecipante inadempiente di corrispondere ai rimanenti Partecipanti, a semplice richiesta anche di uno solo degli stessi una penale, complessiva per tutti i Partecipanti, pari ad Euro 1.000.000 (unmilione).
5.5 Co-vendita
Qualora CNPEF intendesse cedere ai blocchi, direttamente o indirettamente, a favore di un terzo potenziale acquirente (l’"Acquirente"), Azioni da essa direttamente possedute e/o Azioni possedute dalla controllata Tech Med per un ammontare complessivo pari o superiore al 10% del capitale sociale di Arkimedica (la "Partecipazione Offerta"), e ciò anche se in più soluzioni nell’arco temporale di 6 (sei) mesi, ciascun Partecipante avrà diritto di trasferire allo stesso Acquirente, al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni pattuite da CNPEF con l’Acquirente, le proprie Azioni nella stessa proporzione rispetto a quella offerta da CNPEF (con riferimento al totale delle Azioni possedute da CNPEF e Tech Med) all’Acquirente.
6. Durata del Patto
I Partecipanti si danno atto e convengono che l’efficacia del Patto Parasociale è sospensivamente condizionata alla Quotazione e che il Patto Parasociale sarà valido e vincolante per tutti i Partecipanti dalla Data di Quotazione fino alla scadenza del terzo anniversario della Data di Quotazione e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni soltanto fra i Partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che tali Partecipanti rappresentino oltre il 30% del capitale di Arkimedica.
Il Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 30% del capitale sociale di Arkimedica.
7. Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia
8 maggio 2007
[AY.1.07.3]
ARKIMEDICA S.P.A.
Sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25
Iscritta nel Registro Imprese di Reggio Emilia al n. 01701100354
Capitale sociale Euro 10.800.000 suddiviso in n. 86.400.000 azioni
Estratto del Patto Parasociale stipulato con effetto in data 22 giugno 2006
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
La società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale (il "Patto Parasociale") è Arkimedica S.p.A. ("Arkimedica" ovvero la "Società"), società di diritto italiano, con sede a Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01701100354, capitale sociale di Euro 10.800.000 i.v., suddiviso in n. 86.400.000azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Gli strumenti oggetto del Patto Parasociale erano originariamente costituiti da n. 61.238.860 azioni ordinarie della Società, pari al 70,88% del capitale sociale quale risultante a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale al servizio dell’offerta (l'"Offerta") finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Expandi (la "Quotazione").
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Expandi è avvenuto in data 1° agosto 2006 (la "Data di Quotazione").
3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti
La tabella che segue indica tutti i soggetti (collettivamente i "Partecipanti") che hanno sottoscritto il Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al patto stesso (le "Azioni").
In particolare, a seguito delle modifiche intercorse in data 21 maggio 2007, 13 giugno 2007 ed in data 2 e 6 luglio 2007, la situazione delle partecipazioni sindacate è la seguente:
| Azionista | N. Azioni |
% sul capitale sociale |
% sul totale delle azioni |
| Sindacate |
|||
| Tech Med S.p.A. | 23.784.162 |
27,53% |
45,86% |
| Arkigest S.r.l. | 8.131.409 |
9,41% |
15,68% |
| CNPEF | 5.217.481 |
6,04% |
10,06% |
| Tamburi Investment Partners S.p.A. | 4.273.072 |
4,94% |
8,24% |
| Gestione Icos di Cimino Simone e C. s.a.s. | 574.505 |
0,66% |
1,11% |
| Cinzio Barazzoni | 1.536.758 |
1,78% |
2,96% |
| Paolo Prampolini | 1.536.758 |
1,78% |
2,96% |
| Fondamenta | 1.280.660 |
1,48% |
2,47% |
| Maria Bertolini | 685.416 |
0,79% |
1,32% |
| Carlotta Iotti | 314.584 |
0,36% |
0,61% |
| Torquato Bonilauri | 957.517 |
1,11% |
1,85% |
| Prospero Marconi | 862.947 |
1,00% |
1,66% |
| Alice Rabitti | 768.378 |
0,89% |
1,48% |
| Mario Montepietra | 591.059 |
0,68% |
1,14% |
| Valter Montepietra | 591.059 |
0,68% |
1,14% |
| Simone Cimino | 756.115 |
0,88% |
1,46% |
|
|
|
|
| Totale Partecipanti | 51.861.880 |
60,03% |
100,00% |
4. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF
Alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale CNPEF esercitava, direttamente e indirettamente, il controllo di fatto sulla Società ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico della Finanza (il "TUF") in virtù del controllo, diretto e indiretto, del 49,66% del capitale sociale della Società.
5. Contenuto del Patto Parasociale
Si sintetizza nel seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.
5.1 Organi sociali di Arkimedica
(a) Consiglio di Amministrazione - Composizione - Poteri
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché, in caso di sostituzione o rinnovo del consiglio di amministrazione di Arkimedica, lo stesso sia composto da quattordici o quindici membri (secondo quanto verrà stabilito dall’Assemblea dei Partecipanti), da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto predisposto per la Quotazione.
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica così composta:
(a) 4 (quattro) membri, tra cui Simone Cimino, che avrà la carica di presidente, designati da CNPEF;
(b) 3 (tre) membri designati congiuntamente da Cinzio Barazzoni, Paolo Prampolini, Maria Bertolini, Carlotta Iotti, Prospero Marconi, Alice Rabitti, Mario Montepietra e Valter Montepietra;
(c) 2 (due) membri ovvero 3 (tre) membri, nel caso il consiglio sia composto da 15 membri, tra cui Carlo Iuculano, designati da Arkigest;
(d) 2 (due) membri designati congiuntamente da Emanuele Minari, Franco Petrali e Danilo Villa;
(e) 1 (un) membro designato da TIP;
(f) 1 (un) membro designato da Gestione Icos;
(g) 1 (un) membro designato congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti,
con la precisazione che qualora uno o più dei Partecipanti non procedesse alla designazione di tutti i membri di sua spettanza, anche il o i membri mancanti saranno nominati su designazione congiunta dell’Assemblea dei Partecipanti.
Resta salvo, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del consiglio di amministrazione.
Le regole di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione sopra previste cesseranno di avere efficacia nei confronti di quel Partecipante o quei Partecipanti che, singolarmente, ovvero come gruppo nel caso dei Partecipanti indicati alle lettere (b) e (d) che precedono, abbiano ridotto la propria partecipazione nel capitale di Arkimedica di oltre 1/3 rispetto a quella posseduta alla Data di Quotazione (fatte salve le transazioni espressamente previste nel Patto Parasociale). In tale ipotesi, l’amministratore ovvero gli amministratori mancanti saranno designati congiuntamente dall’assemblea dei Partecipanti, salvo naturalmente diverso accordo tra tutti i Partecipanti.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista dell’amministratore da sostituire. Qualora, non essendovi nominativi disponibili, non fosse possibile applicare tale disposizione statutaria, il sostituto verrà prontamente nominato su designazione dello stesso Partecipante o degli stessi Partecipanti che avevano designato l’amministratore cessato e, conseguentemente, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché il consiglio di amministrazione provveda alla adozione della relativa deliberazione.
Per tutta la durata del Patto Parasociale, e fatti unicamente salvi i casi di revoca per giusta causa, l’attuale presidente, Simone Cimino, l’attuale vice-presidente Torquato Bonilauri, gli attuali amministratori delegati Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano e l’attuale amministratore con deleghe Paolo Prampolini manterranno gli attuali poteri, come conferiti con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2006, e fermi i limiti previsti dallo statuto sociale. I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nel corso della durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma dei predetti poteri.
(b) Comitato Esecutivo
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che in data 30 maggio 2006 è stato istituito dal consiglio di amministrazione di Arkimedica un comitato esecutivo composto da Simone Cimino, Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano (il "Comitato Esecutivo"), con funzione di coordinamento delle partecipazioni attuali e future del gruppo Arkimedica e di studio e sviluppo delle relative sinergie.
I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, durante il termine di durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma della composizione del Comitato Esecutivo e dei predetti poteri in capo allo stesso.
(c) Collegio Sindacale
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale di Arkimedica designati congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.
5.2 Quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star
Alla scadenza di un periodo di 2 (due) anni dalla Data di Quotazione, i Partecipanti valuteranno l’opportunità della quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star, con l’impegno nel caso di positiva delibera dell’Assemblea dei Partecipanti a rivedere in buona fede e con la massima collaborazione i criteri di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione (e se del caso il numero dei consiglieri) per tener conto delle previsioni del Codice di Autodisciplina in materia di nomina dei consiglieri indipendenti.
5.3 Organi del Patto Parasociale
(a) Assemblea dei Partecipanti
I Partecipanti si impegnano a riunirsi in assemblea (l’"Assemblea dei Partecipanti") al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare, tra l’altro, sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Arkimedica.
(b) Segretario
L’Assemblea di Partecipanti elegge all’unanimità il segretario del Patto Parasociale (il "Segretario").
Il Segretario (i) convoca e presiede, senza diritto di voto, l’Assemblea dei Partecipanti; (ii) riceve le comunicazioni dei Partecipanti; (iii) fornisce ai Partecipanti tutte le informazioni sui fatti di rilievo relativi al Patto Parasociale; e (iv) svolge le funzioni assegnategli dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario resta in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria del Patto Parasociale, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata deliberati dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario potrà essere revocato, anche senza giusta causa, a seguito di decisione unanime dei Partecipanti, ovvero, qualora sussista un giustificato motivo di revoca, con il voto favorevole della maggioranza nel seguito prevista.
In caso di impedimento permanente, dimissioni, revoca o altra causa di cessazione dell’incarico, i Partecipanti si impegnano a riunirsi per provvedere alla sua sostituzione.
Al fine dell’adozione delle decisioni sulla revoca o sostituzione del Segretario, l’Assemblea dei Partecipanti potrà essere convocata, ove necessario, dal presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica (ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia dal vice presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica), a seguito di richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti.
I Partecipanti convengono, sin d’ora, di conferire l’incarico di Segretario all’Avv. Alessandro Marena.
(c) Convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Segretario, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti, che dovrà pervenire al Segretario almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione di ogni assemblea di Arkimedica al fine di deliberare su qualsiasi altra materia che si ritenga necessario od opportuno sottoporre all’esame preventivo dell’Assemblea dei Partecipanti.
La convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti sarà effettuata dal Segretario mediante avviso recante l’indicazione delle materie da trattare, da inviarsi ai Partecipanti con preavviso di almeno sette giorni (tre giorni in caso di urgenza, nel qual caso le convocazioni potranno essere effettuate anche in via telefonica, purché confermate per telefax).
(d) Funzionamento dell’Assemblea dei Partecipanti
Non è previsto alcun quorum costitutivo e pertanto l’Assemblea dei Partecipanti si intenderà ritualmente costituita qualsiasi sia la percentuale di Azioni di titolarità dei Partecipanti presente. è tuttavia previsto che i Partecipanti si impegnano a compiere ogni sforzo inteso a garantire la propria partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
L’Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Partecipanti presenti (il "Quorum Deliberativo").
Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche tramite utilizzo di mezzi audio o teleconferenza. è consentito ai Partecipanti conferire deleghe per la partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario redige il verbale della riunione dell’Assemblea dei Partecipanti che dovrà contenere, oltre alle determinazioni assunte nella seduta, l’indicazione del nominativo dei Partecipanti presenti, di quelli che non abbiano preso parte alla riunione e di quelli che si siano astenuti dalla decisione.
(e) Voto in assemblea
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Arkimedica in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando che, qualora non dovesse essere raggiunto il Quorum Deliberativo, i Partecipanti avranno facoltà di esercitare liberamente in assemblea il diritto di voto ad essi spettante.
La mancata partecipazione di un Partecipante alla Assemblea dei Partecipanti o l’astensione dalle determinazioni raggiunte nel corso della stessa comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti, con conseguente obbligo del Partecipante assente od astenuto di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.
La violazione, da parte di un Partecipante, delle disposizioni del presente paragrafo legittima l’adozione, da parte dell’Assemblea dei Partecipanti, con le maggioranze previste per il Quorum Deliberativo (fermo restando che a tale fine non si terrà conto delle Azioni del Partecipante in questione per il calcolo del Quorum Deliberativo), di una deliberazione di esclusione del Partecipante dal Patto Parasociale.
5.4 OPA e obbligo di manleva
(a) Impegno dei Partecipanti
Ciascuno dei Partecipanti si impegna per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile e ai sensi dell’art. 93 del TUF, a non porre in essere azioni o comportamenti e a non stipulare accordi, patti o intese, in qualsiasi forma, che facciano sorgere l’obbligo in capo ai Partecipanti, in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto in applicazione delle norme del Testo Unico e relativa normativa di attuazione.
(b) Acquisto di ulteriori azioni
I Partecipanti si danno reciprocamente atto che, ai sensi delle disposizioni del TUF e relativa normativa di attuazione, qualora uno o più dei Partecipanti procedessero all’acquisto anche indiretto, in un arco temporale di 12 mesi, di un numero di Azioni rappresentanti più del 3% (tre per cento) del capitale sociale di Arkimedica, potrebbe insorgere, in funzione delle partecipazioni sindacate alla data dell’acquisto stesso, un obbligo solidale in capo a tutti i Partecipanti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su tutte le Azioni.
In considerazione di quanto precede, gli acquisti diretti o indiretti (attraverso parenti o affini ovvero attraverso propri soci o società o enti controllati o collegati) di Azioni effettuati a qualsiasi titolo da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti (anche qualora si tratti di trasferimenti tra Partecipanti) dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione al Segretario nonché, per conoscenza, a tutti gli altri Partecipanti. Il Segretario, entro 10 giorni dalla comunicazione, provvederà a convocare l’Assemblea dei Partecipanti al fine di valutare il rischio di insorgenza di un obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto. Ai fini di tale valutazione l’Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di dare mandato a un esperto del settore di redigere un parere pro-veritate. In difetto di voto unanime dell’Assemblea dei Partecipanti circa la non sopravvenienza, in seguito ai predetti acquisti, di un qualsiasi obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto in capo agli altri Partecipanti, gli acquisti stessi non potranno essere effettuati. In caso invece di determinazione favorevole dell’Assemblea dei Partecipanti, il Partecipante interessato potrà procedere all’acquisto dando esecuzione allo stesso entro 30 giorni.
(c) Particolari trasferimenti ad altri Partecipanti
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l’acquisto di Azioni possedute da CNPEF e da Fondamenta, per un controvalore complessivo calcolato al prezzo di Quotazione pari ad euro 1.600.000, che Arkigest si è impegnata ad effettuare, entro la scadenza del 15° giorno dalla fine del periodo di stabilizzazione e comunque entro il 29 settembre 2006 (sempre che a tale data sia scaduto il periodo di stabilizzazione), non costituisce mutamento nella composizione del Patto Parasociale tale da determinare una novazione o una significativa modificazione delle regole di funzionamento del Patto Parasociale medesimo o degli assetti di potere esistenti al suo interno, non comportando pertanto l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto in capo ai Partecipanti.
(d) Obbligo di apportare al Patto Parasociale le nuove azioni
I Partecipanti assumono l’obbligo di vincolare al Patto Parasociale tutte le Azioni di Arkimedica di cui dovessero acquisire la titolarità durante la vigenza del patto stesso in conformità a quanto precede, con la sola esclusione delle n. 4.800.000 Azioni che dovessero essere sottoscritte da Cinzio Barazzoni, Carlo Iuculano e Paolo Prampolini nell'esercizio di diritti d'opzione ad essi spettanti in forza del piano di stock option in essere.
(e) Obbligo di manleva e penale
Nel caso di violazione da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti di quanto previsto ai precedenti punti (a) e (b), il Partecipante medesimo sarà tenuto a manlevare e tenere indenni gli altri Partecipanti da ogni costo, onere, danno e più in generale da tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse o derivanti dall’eventuale insorgere dell’obbligo di procedere all’offerta pubblica di acquisto.
Fermo quanto sopra, la violazione degli impegni assunti dai Partecipanti in relazione all'acquisto di nuove azioni comporterà l'obbligo del Partecipante inadempiente di corrispondere ai rimanenti Partecipanti, a semplice richiesta anche di uno solo degli stessi una penale, complessiva per tutti i Partecipanti, pari ad Euro 1.000.000 (unmilione).
5.5 Co-vendita
Qualora CNPEF intendesse cedere ai blocchi, direttamente o indirettamente, a favore di un terzo potenziale acquirente (l’"Acquirente"), Azioni da essa direttamente possedute e/o Azioni possedute dalla controllata Tech Med per un ammontare complessivo pari o superiore al 10% del capitale sociale di Arkimedica (la "Partecipazione Offerta"), e ciò anche se in più soluzioni nell’arco temporale di 6 (sei) mesi, ciascun Partecipante avrà diritto di trasferire allo stesso Acquirente, al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni pattuite da CNPEF con l’Acquirente, le proprie Azioni nella stessa proporzione rispetto a quella offerta da CNPEF (con riferimento al totale delle Azioni possedute da CNPEF e Tech Med) all’Acquirente.
6. Durata del Patto
I Partecipanti si danno atto e convengono che l’efficacia del Patto Parasociale è sospensivamente condizionata alla Quotazione e che il Patto Parasociale sarà valido e vincolante per tutti i Partecipanti dalla Data di Quotazione fino alla scadenza del terzo anniversario della Data di Quotazione e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni soltanto fra i Partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che tali Partecipanti rappresentino oltre il 30% del capitale di Arkimedica.
Il Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 30% del capitale sociale di Arkimedica.
7. Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia
10 luglio 2007
[AY.1.07.4]
ARKIMEDICA S.P.A.
Sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25
Iscritta nel Registro Imprese di Reggio Emilia al n. 01701100354
Capitale sociale Euro 10.800.000 suddiviso in n. 86.400.000 azioni
Estratto del Patto Parasociale stipulato con effetto in data 22 giugno 2006
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
La società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale (il "Patto Parasociale") è Arkimedica S.p.A. ("Arkimedica" ovvero la "Società"), società di diritto italiano, con sede a Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01701100354, capitale sociale di Euro 10.800.000 i.v., suddiviso in n. 86.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Gli strumenti oggetto del Patto Parasociale erano originariamente costituiti da n. 61.238.860 azioni ordinarie della Società, pari al 70,88% del capitale sociale quale risultante a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale al servizio dell’offerta (l’"Offerta") finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Expandi (la "Quotazione").
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Expandi è avvenuto in data 1° agosto 2006 (la "Data di Quotazione").
3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti
La tabella che segue indica tutti i soggetti (collettivamente i "Partecipanti") che hanno sottoscritto il Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al patto stesso (le "Azioni").
In particolare, a seguito delle modifiche intercorse nelle date 6, 9, 13 e 31 luglio 2007, la situazione delle partecipazioni sindacate è la seguente:
| Azionista | N. Azioni |
% sul capitale sociale |
% sul totale delle azioni |
| Sindacate |
|||
Tech Med S.p.A. |
23.784.162 |
27,53% |
45,60% |
Arkigest S.r.l. |
8.705.914 |
10,08% |
16,69% |
CNPEF |
5.217.481 |
6,04% |
10,00% |
Tamburi Investment Partners S.p.A. |
4.273.072 |
4,94% |
8,19% |
Cinzio Barazzoni |
1.536.758 |
1,78% |
2,95% |
Paolo Prampolini |
1.536.758 |
1,78% |
2,95% |
Fondamenta |
1.280.660 |
1,48% |
2,46% |
Maria Bertolini |
285.416 |
0,33% |
0,55% |
Carlotta Iotti |
314.584 |
0,36% |
0,60% |
Torquato Bonilauri |
957.517 |
1,11% |
1,84% |
Prospero Marconi |
862.947 |
1,00% |
1,65% |
Alice Rabitti |
768.378 |
0,89% |
1,47% |
Mario Montepietra |
591.059 |
0,68% |
1,13% |
Valter Montepietra |
591.059 |
0,68% |
1,13% |
Simone Cimino |
1.451.115 |
1,68% |
2,78% |
| Totale Partecipanti |
52.156.880 |
60,37% |
100,00% |
4. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF
Alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale CNPEF esercitava, direttamente e indirettamente, il controllo di fatto sulla Società ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico della Finanza (il "TUF") in virtù del controllo, diretto e indiretto, del 49,66% del capitale sociale della Società.
5. Contenuto del Patto Parasociale
Si sintetizza nel seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.
5.1 Organi sociali di Arkimedica
(a) Consiglio di Amministrazione - Composizione - Poteri
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché, in caso di sostituzione o rinnovo del consiglio di amministrazione di Arkimedica, lo stesso sia composto da quattordici o quindici membri (secondo quanto verrà stabilito dall’Assemblea dei Partecipanti), da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto predisposto per la Quotazione.
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica così composta:
(a) 4 (quattro) membri, tra cui Simone Cimino, che avrà la carica di presidente, designati da CNPEF;
(b) 3 (tre) membri designati congiuntamente da Cinzio Barazzoni, Paolo Prampolini, Maria Bertolini, Carlotta Iotti, Prospero Marconi, Alice Rabitti, Mario Montepietra e Valter Montepietra;
(c) 2 (due) membri ovvero 3 (tre) membri, nel caso il consiglio sia composto da 15 membri, tra cui Carlo Iuculano, designati da Arkigest;
(d) 2 (due) membri designati congiuntamente da Emanuele Minari, Franco Petrali e Danilo Villa;
(e) 1 (un) membro designato da TIP;
(f) 1 (un) membro designato da Gestione Icos;
(g) 1 (un) membro designato congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti,
con la precisazione che qualora uno o più dei Partecipanti non procedesse alla designazione di tutti i membri di sua spettanza, anche il o i membri mancanti saranno nominati su designazione congiunta dell’Assemblea dei Partecipanti.
Resta salvo, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del consiglio di amministrazione.
Le regole di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione sopra previste cesseranno di avere efficacia nei confronti di quel Partecipante o quei Partecipanti che, singolarmente, ovvero come gruppo nel caso dei Partecipanti indicati alle lettere (b) e (d) che precedono, abbiano ridotto la propria partecipazione nel capitale di Arkimedica di oltre 1/3 rispetto a quella posseduta alla Data di Quotazione (fatte salve le transazioni espressamente previste nel Patto Parasociale). In tale ipotesi, l’amministratore ovvero gli amministratori mancanti saranno designati congiuntamente dall’assemblea dei Partecipanti, salvo naturalmente diverso accordo tra tutti i Partecipanti.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista dell’amministratore da sostituire. Qualora, non essendovi nominativi disponibili, non fosse possibile applicare tale disposizione statutaria, il sostituto verrà prontamente nominato su designazione dello stesso Partecipante o degli stessi Partecipanti che avevano designato l’amministratore cessato e, conseguentemente, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché il consiglio di amministrazione provveda alla adozione della relativa deliberazione.
Per tutta la durata del Patto Parasociale, e fatti unicamente salvi i casi di revoca per giusta causa, l’attuale presidente, Simone Cimino, l’attuale vice-presidente Torquato Bonilauri, gli attuali amministratori delegati Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano e l’attuale amministratore con deleghe Paolo Prampolini manterranno gli attuali poteri, come conferiti con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2006, e fermi i limiti previsti dallo statuto sociale. I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nel corso della durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma dei predetti poteri.
(b) Comitato Esecutivo
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che in data 30 maggio 2006 è stato istituito dal consiglio di amministrazione di Arkimedica un comitato esecutivo composto da Simone Cimino, Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano (il "Comitato Esecutivo"), con funzione di coordinamento delle partecipazioni attuali e future del gruppo Arkimedica e di studio e sviluppo delle relative sinergie.
I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, durante il termine di durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma della composizione del Comitato Esecutivo e dei predetti poteri in capo allo stesso.
(c) Collegio Sindacale
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale di Arkimedica designati congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.
5.2 Quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star
Alla scadenza di un periodo di 2 (due) anni dalla Data di Quotazione, i Partecipanti valuteranno l’opportunità della quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star, con l’impegno nel caso di positiva delibera dell’Assemblea dei Partecipanti a rivedere in buona fede e con la massima collaborazione i criteri di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione (e se del caso il numero dei consiglieri) per tener conto delle previsioni del Codice di Autodisciplina in materia di nomina dei consiglieri indipendenti.
5.3 Organi del Patto Parasociale
(a) Assemblea dei Partecipanti
I Partecipanti si impegnano a riunirsi in assemblea (l’"Assemblea dei Partecipanti") al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare, tra l’altro, sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Arkimedica.
(b) Segretario
L’Assemblea di Partecipanti elegge all’unanimità il segretario del Patto Parasociale (il "Segretario").
Il Segretario (i) convoca e presiede, senza diritto di voto, l’Assemblea dei Partecipanti; (ii) riceve le comunicazioni dei Partecipanti; (iii) fornisce ai Partecipanti tutte le informazioni sui fatti di rilievo relativi al Patto Parasociale; e (iv) svolge le funzioni assegnategli dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario resta in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria del Patto Parasociale, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata deliberati dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario potrà essere revocato, anche senza giusta causa, a seguito di decisione unanime dei Partecipanti, ovvero, qualora sussista un giustificato motivo di revoca, con il voto favorevole della maggioranza nel seguito prevista.
In caso di impedimento permanente, dimissioni, revoca o altra causa di cessazione dell’incarico, i Partecipanti si impegnano a riunirsi per provvedere alla sua sostituzione.
Al fine dell’adozione delle decisioni sulla revoca o sostituzione del Segretario, l’Assemblea dei Partecipanti potrà essere convocata, ove necessario, dal presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica (ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia dal vice presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica), a seguito di richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti.
I Partecipanti convengono, sin d’ora, di conferire l’incarico di Segretario all’Avv. Alessandro Marena.
(c) Convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Segretario, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti, che dovrà pervenire al Segretario almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione di ogni assemblea di Arkimedica al fine di deliberare su qualsiasi altra materia che si ritenga necessario od opportuno sottoporre all’esame preventivo dell’Assemblea dei Partecipanti.
La convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti sarà effettuata dal Segretario mediante avviso recante l’indicazione delle materie da trattare, da inviarsi ai Partecipanti con preavviso di almeno sette giorni (tre giorni in caso di urgenza, nel qual caso le convocazioni potranno essere effettuate anche in via telefonica, purché confermate per telefax).
(d) Funzionamento dell’Assemblea dei Partecipanti
Non è previsto alcun quorum costitutivo e pertanto l’Assemblea dei Partecipanti si intenderà ritualmente costituita qualsiasi sia la percentuale di Azioni di titolarità dei Partecipanti presente. è tuttavia previsto che i Partecipanti si impegnano a compiere ogni sforzo inteso a garantire la propria partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
L’Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Partecipanti presenti (il "Quorum Deliberativo").
Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche tramite utilizzo di mezzi audio o teleconferenza. è consentito ai Partecipanti conferire deleghe per la partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario redige il verbale della riunione dell’Assemblea dei Partecipanti che dovrà contenere, oltre alle determinazioni assunte nella seduta, l’indicazione del nominativo dei Partecipanti presenti, di quelli che non abbiano preso parte alla riunione e di quelli che si siano astenuti dalla decisione.
(e) Voto in assemblea
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Arkimedica in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando che, qualora non dovesse essere raggiunto il Quorum Deliberativo, i Partecipanti avranno facoltà di esercitare liberamente in assemblea il diritto di voto ad essi spettante.
La mancata partecipazione di un Partecipante alla Assemblea dei Partecipanti o l’astensione dalle determinazioni raggiunte nel corso della stessa comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti, con conseguente obbligo del Partecipante assente od astenuto di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.
La violazione, da parte di un Partecipante, delle disposizioni del presente paragrafo legittima l’adozione, da parte dell’Assemblea dei Partecipanti, con le maggioranze previste per il Quorum Deliberativo (fermo restando che a tale fine non si terrà conto delle Azioni del Partecipante in questione per il calcolo del Quorum Deliberativo), di una deliberazione di esclusione del Partecipante dal Patto Parasociale.
5.4 OPA e obbligo di manleva
(a) Impegno dei Partecipanti
Ciascuno dei Partecipanti si impegna per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile e ai sensi dell’art. 93 del TUF, a non porre in essere azioni o comportamenti e a non stipulare accordi, patti o intese, in qualsiasi forma, che facciano sorgere l’obbligo in capo ai Partecipanti, in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto in applicazione delle norme del Testo Unico e relativa normativa di attuazione.
(b) Acquisto di ulteriori azioni
I Partecipanti si danno reciprocamente atto che, ai sensi delle disposizioni del TUF e relativa normativa di attuazione, qualora uno o più dei Partecipanti procedessero all’acquisto anche indiretto, in un arco temporale di 12 mesi, di un numero di Azioni rappresentanti più del 3% (tre per cento) del capitale sociale di Arkimedica, potrebbe insorgere, in funzione delle partecipazioni sindacate alla data dell’acquisto stesso, un obbligo solidale in capo a tutti i Partecipanti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su tutte le Azioni.
In considerazione di quanto precede, gli acquisti diretti o indiretti (attraverso parenti o affini ovvero attraverso propri soci o società o enti controllati o collegati) di Azioni effettuati a qualsiasi titolo da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti (anche qualora si tratti di trasferimenti tra Partecipanti) dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione al Segretario nonché, per conoscenza, a tutti gli altri Partecipanti. Il Segretario, entro 10 giorni dalla comunicazione, provvederà a convocare l’Assemblea dei Partecipanti al fine di valutare il rischio di insorgenza di un obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto. Ai fini di tale valutazione l’Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di dare mandato a un esperto del settore di redigere un parere pro-veritate. In difetto di voto unanime dell’Assemblea dei Partecipanti circa la non sopravvenienza, in seguito ai predetti acquisti, di un qualsiasi obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto in capo agli altri Partecipanti, gli acquisti stessi non potranno essere effettuati. In caso invece di determinazione favorevole dell’Assemblea dei Partecipanti, il Partecipante interessato potrà procedere all’acquisto dando esecuzione allo stesso entro 30 giorni.
(c) Particolari trasferimenti ad altri Partecipanti
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l’acquisto di Azioni possedute da CNPEF e da Fondamenta, per un controvalore complessivo calcolato al prezzo di Quotazione pari ad euro 1.600.000, che Arkigest si è impegnata ad effettuare, entro la scadenza del 15° giorno dalla fine del periodo di stabilizzazione e comunque entro il 29 settembre 2006 (sempre che a tale data sia scaduto il periodo di stabilizzazione), non costituisce mutamento nella composizione del Patto Parasociale tale da determinare una novazione o una significativa modificazione delle regole di funzionamento del Patto Parasociale medesimo o degli assetti di potere esistenti al suo interno, non comportando pertanto l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto in capo ai Partecipanti.
(d) Obbligo di apportare al Patto Parasociale le nuove azioni
I Partecipanti assumono l’obbligo di vincolare al Patto Parasociale tutte le Azioni di Arkimedica di cui dovessero acquisire la titolarità durante la vigenza del patto stesso in conformità a quanto precede, con la sola esclusione delle n. 4.800.000 Azioni che dovessero essere sottoscritte da Cinzio Barazzoni, Carlo Iuculano e Paolo Prampolini nell'esercizio di diritti d'opzione ad essi spettanti in forza del piano di stock option in essere.
(e) Obbligo di manleva e penale
Nel caso di violazione da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti di quanto previsto ai precedenti punti (a) e (b), il Partecipante medesimo sarà tenuto a manlevare e tenere indenni gli altri Partecipanti da ogni costo, onere, danno e più in generale da tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse o derivanti dall’eventuale insorgere dell’obbligo di procedere all’offerta pubblica di acquisto.
Fermo quanto sopra, la violazione degli impegni assunti dai Partecipanti in relazione all'acquisto di nuove azioni comporterà l'obbligo del Partecipante inadempiente di corrispondere ai rimanenti Partecipanti, a semplice richiesta anche di uno solo degli stessi una penale, complessiva per tutti i Partecipanti, pari ad Euro 1.000.000 (unmilione).
5.5 Co-vendita
Qualora CNPEF intendesse cedere ai blocchi, direttamente o indirettamente, a favore di un terzo potenziale acquirente (l’"Acquirente"), Azioni da essa direttamente possedute e/o Azioni possedute dalla controllata Tech Med per un ammontare complessivo pari o superiore al 10% del capitale sociale di Arkimedica (la "Partecipazione Offerta"), e ciò anche se in più soluzioni nell’arco temporale di 6 (sei) mesi, ciascun Partecipante avrà diritto di trasferire allo stesso Acquirente, al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni pattuite da CNPEF con l’Acquirente, le proprie Azioni nella stessa proporzione rispetto a quella offerta da CNPEF (con riferimento al totale delle Azioni possedute da CNPEF e Tech Med) all’Acquirente.
6. Durata del Patto
I Partecipanti si danno atto e convengono che l’efficacia del Patto Parasociale è sospensivamente condizionata alla Quotazione e che il Patto Parasociale sarà valido e vincolante per tutti i Partecipanti dalla Data di Quotazione fino alla scadenza del terzo anniversario della Data di Quotazione e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni soltanto fra i Partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che tali Partecipanti rappresentino oltre il 30% del capitale di Arkimedica.
Il Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 30% del capitale sociale di Arkimedica.
7. Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia.
9 agosto 2007
[AY.1.07.5]
ARKIMEDICA S.P.A.
Sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25
Iscritta nel Registro Imprese di Reggio Emilia al n. 01701100354
Capitale sociale Euro 10.800.000 suddiviso in n. 86.400.000 azioni
Estratto del Patto Parasociale stipulato con effetto in data 22 giugno 2006
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
La società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale (il "Patto Parasociale") è Arkimedica S.p.A. ("Arkimedica" ovvero la "Società"), società di diritto italiano, con sede a Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01701100354, capitale sociale di Euro 10.800.000 i.v., suddiviso in n. 86.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Gli strumenti oggetto del Patto Parasociale erano originariamente costituiti da n. 61.238.860 azioni ordinarie della Società, pari al 70,88% del capitale sociale quale risultante a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale al servizio dell’offerta (l’"Offerta") finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Expandi (la "Quotazione").
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Expandi è avvenuto in data 1° agosto 2006 (la "Data di Quotazione").
3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti
La tabella che segue indica tutti i soggetti (collettivamente i "Partecipanti") che hanno sottoscritto il Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al patto stesso (le "Azioni").
In particolare, a seguito delle modifiche intercorse nel periodo compreso tra il 19 settembre 2007 ed il 21 febbraio 2008, la situazione delle partecipazioni sindacate è la seguente:
| Azionista | N. Azioni | % sul capitale sociale | % sul totale delle azioni Sindacate |
| Tech Med S.p.A. | 23.784.162 |
27,53% |
46,17% |
| Arkigest S.r.l. | 8.705.914 |
10,08% |
16,90% |
| CNPEF | 5.217.481 |
6,04% |
10,13% |
| Tamburi Investment Partners S.p.A. | 3.632.784 |
4,20% |
7,05% |
| Cinzio Barazzoni | 1.536.758 |
1,78% |
2,98% |
| Paolo Prampolini | 1.536.758 |
1,78% |
2,98% |
| Fondamenta | 1.280.660 |
1,48% |
2,49% |
| Maria Bertolini | 285.416 |
0,33% |
0,55% |
| Carlotta Iotti | 314.584 |
0,36% |
0,61% |
| Torquato Bonilauri | 957.517 |
1,11% |
1,86% |
| Prospero Marconi | 862.947 |
1,00% |
1,68% |
| Alice Rabitti | 768.378 |
0,89% |
1,49% |
| Mario Montepietra | 591.059 |
0,68% |
1,15% |
| Valter Montepietra | 591.059 |
0,68% |
1,15% |
| Simone Cimino | 1.451.115 |
1,68% |
2,82% |
|
|
|
||
| Totale Partecipanti | 51.516.592 |
59,63% |
100,00% |
4. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF
Alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale CNPEF esercitava, direttamente e indirettamente, il controllo di fatto sulla Società ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico della Finanza (il "TUF") in virtù del controllo, diretto e indiretto, del 49,66% del capitale sociale della Società.
5. Contenuto del Patto Parasociale
Si sintetizza nel seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.
5.1 Organi sociali di Arkimedica
(a) Consiglio di Amministrazione - Composizione - Poteri
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché, in caso di sostituzione o rinnovo del consiglio di amministrazione di Arkimedica, lo stesso sia composto da quattordici o quindici membri (secondo quanto verrà stabilito dall’Assemblea dei Partecipanti), da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto predisposto per la Quotazione.
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica così composta:
(a) 4 (quattro) membri, tra cui Simone Cimino, che avrà la carica di presidente, designati da CNPEF;
(b) 3 (tre) membri designati congiuntamente da Cinzio Barazzoni, Paolo Prampolini, Maria Bertolini, Carlotta Iotti, Prospero Marconi, Alice Rabitti, Mario Montepietra e Valter Montepietra;
(c) 2 (due) membri ovvero 3 (tre) membri, nel caso il consiglio sia composto da 15 membri, tra cui Carlo Iuculano, designati da Arkigest;
(d) 2 (due) membri designati congiuntamente da Emanuele Minari, Franco Petrali e Danilo Villa;
(e) 1 (un) membro designato da TIP;
(f) 1 (un) membro designato da Gestione Icos;
(g) 1 (un) membro designato congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti,
con la precisazione che qualora uno o più dei Partecipanti non procedesse alla designazione di tutti i membri di sua spettanza, anche il o i membri mancanti saranno nominati su designazione congiunta dell’Assemblea dei Partecipanti.
Resta salvo, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del consiglio di amministrazione.
Le regole di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione sopra previste cesseranno di avere efficacia nei confronti di quel Partecipante o quei Partecipanti che, singolarmente, ovvero come gruppo nel caso dei Partecipanti indicati alle lettere (b) e (d) che precedono, abbiano ridotto la propria partecipazione nel capitale di Arkimedica di oltre 1/3 rispetto a quella posseduta alla Data di Quotazione (fatte salve le transazioni espressamente previste nel Patto Parasociale). In tale ipotesi, l’amministratore ovvero gli amministratori mancanti saranno designati congiuntamente dall’assemblea dei Partecipanti, salvo naturalmente diverso accordo tra tutti i Partecipanti.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista dell’amministratore da sostituire. Qualora, non essendovi nominativi disponibili, non fosse possibile applicare tale disposizione statutaria, il sostituto verrà prontamente nominato su designazione dello stesso Partecipante o degli stessi Partecipanti che avevano designato l’amministratore cessato e, conseguentemente, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché il consiglio di amministrazione provveda alla adozione della relativa deliberazione.
Per tutta la durata del Patto Parasociale, e fatti unicamente salvi i casi di revoca per giusta causa, l’attuale presidente, Simone Cimino, l’attuale vice-presidente Torquato Bonilauri, gli attuali amministratori delegati Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano e l’attuale amministratore con deleghe Paolo Prampolini manterranno gli attuali poteri, come conferiti con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2006, e fermi i limiti previsti dallo statuto sociale. I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nel corso della durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma dei predetti poteri.
(b) Comitato Esecutivo
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che in data 30 maggio 2006 è stato istituito dal consiglio di amministrazione di Arkimedica un comitato esecutivo composto da Simone Cimino, Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano (il "Comitato Esecutivo"), con funzione di coordinamento delle partecipazioni attuali e future del gruppo Arkimedica e di studio e sviluppo delle relative sinergie.
I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, durante il termine di durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma della composizione del Comitato Esecutivo e dei predetti poteri in capo allo stesso.
(c) Collegio Sindacale
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale di Arkimedica designati congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.
5.2 Quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star
Alla scadenza di un periodo di 2 (due) anni dalla Data di Quotazione, i Partecipanti valuteranno l’opportunità della quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star, con l’impegno nel caso di positiva delibera dell’Assemblea dei Partecipanti a rivedere in buona fede e con la massima collaborazione i criteri di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione (e se del caso il numero dei consiglieri) per tener conto delle previsioni del Codice di Autodisciplina in materia di nomina dei consiglieri indipendenti.
5.3 Organi del Patto Parasociale
(a) Assemblea dei Partecipanti
I Partecipanti si impegnano a riunirsi in assemblea (l’"Assemblea dei Partecipanti") al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare, tra l’altro, sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Arkimedica.
(b) Segretario
L’Assemblea di Partecipanti elegge all’unanimità il segretario del Patto Parasociale (il "Segretario").
Il Segretario (i) convoca e presiede, senza diritto di voto, l’Assemblea dei Partecipanti; (ii) riceve le comunicazioni dei Partecipanti; (iii) fornisce ai Partecipanti tutte le informazioni sui fatti di rilievo relativi al Patto Parasociale; e (iv) svolge le funzioni assegnategli dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario resta in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria del Patto Parasociale, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata deliberati dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario potrà essere revocato, anche senza giusta causa, a seguito di decisione unanime dei Partecipanti, ovvero, qualora sussista un giustificato motivo di revoca, con il voto favorevole della maggioranza nel seguito prevista.
In caso di impedimento permanente, dimissioni, revoca o altra causa di cessazione dell’incarico, i Partecipanti si impegnano a riunirsi per provvedere alla sua sostituzione.
Al fine dell’adozione delle decisioni sulla revoca o sostituzione del Segretario, l’Assemblea dei Partecipanti potrà essere convocata, ove necessario, dal presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica (ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia dal vice presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica), a seguito di richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti.
I Partecipanti convengono, sin d’ora, di conferire l’incarico di Segretario all’Avv. Alessandro Marena.
(c) Convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Segretario, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti, che dovrà pervenire al Segretario almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione di ogni assemblea di Arkimedica al fine di deliberare su qualsiasi altra materia che si ritenga necessario od opportuno sottoporre all’esame preventivo dell’Assemblea dei Partecipanti.
La convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti sarà effettuata dal Segretario mediante avviso recante l’indicazione delle materie da trattare, da inviarsi ai Partecipanti con preavviso di almeno sette giorni (tre giorni in caso di urgenza, nel qual caso le convocazioni potranno essere effettuate anche in via telefonica, purché confermate per telefax).
(d) Funzionamento dell’Assemblea dei Partecipanti
Non è previsto alcun quorum costitutivo e pertanto l’Assemblea dei Partecipanti si intenderà ritualmente costituita qualsiasi sia la percentuale di Azioni di titolarità dei Partecipanti presente. è tuttavia previsto che i Partecipanti si impegnano a compiere ogni sforzo inteso a garantire la propria partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
L’Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Partecipanti presenti (il "Quorum Deliberativo").
Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche tramite utilizzo di mezzi audio o teleconferenza. è consentito ai Partecipanti conferire deleghe per la partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario redige il verbale della riunione dell’Assemblea dei Partecipanti che dovrà contenere, oltre alle determinazioni assunte nella seduta, l’indicazione del nominativo dei Partecipanti presenti, di quelli che non abbiano preso parte alla riunione e di quelli che si siano astenuti dalla decisione.
(e) Voto in assemblea
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Arkimedica in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando che, qualora non dovesse essere raggiunto il Quorum Deliberativo, i Partecipanti avranno facoltà di esercitare liberamente in assemblea il diritto di voto ad essi spettante.
La mancata partecipazione di un Partecipante alla Assemblea dei Partecipanti o l’astensione dalle determinazioni raggiunte nel corso della stessa comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti, con conseguente obbligo del Partecipante assente od astenuto di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.
La violazione, da parte di un Partecipante, delle disposizioni del presente paragrafo legittima l’adozione, da parte dell’Assemblea dei Partecipanti, con le maggioranze previste per il Quorum Deliberativo (fermo restando che a tale fine non si terrà conto delle Azioni del Partecipante in questione per il calcolo del Quorum Deliberativo), di una deliberazione di esclusione del Partecipante dal Patto Parasociale.
5.4 OPA e obbligo di manleva
(a) Impegno dei Partecipanti
Ciascuno dei Partecipanti si impegna per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile e ai sensi dell’art. 93 del TUF, a non porre in essere azioni o comportamenti e a non stipulare accordi, patti o intese, in qualsiasi forma, che facciano sorgere l’obbligo in capo ai Partecipanti, in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto in applicazione delle norme del Testo Unico e relativa normativa di attuazione.
(b) Acquisto di ulteriori azioni
I Partecipanti si danno reciprocamente atto che, ai sensi delle disposizioni del TUF e relativa normativa di attuazione, qualora uno o più dei Partecipanti procedessero all’acquisto anche indiretto, in un arco temporale di 12 mesi, di un numero di Azioni rappresentanti più del 3% (tre per cento) del capitale sociale di Arkimedica, potrebbe insorgere, in funzione delle partecipazioni sindacate alla data dell’acquisto stesso, un obbligo solidale in capo a tutti i Partecipanti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su tutte le Azioni.
In considerazione di quanto precede, gli acquisti diretti o indiretti (attraverso parenti o affini ovvero attraverso propri soci o società o enti controllati o collegati) di Azioni effettuati a qualsiasi titolo da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti (anche qualora si tratti di trasferimenti tra Partecipanti) dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione al Segretario nonché, per conoscenza, a tutti gli altri Partecipanti. Il Segretario, entro 10 giorni dalla comunicazione, provvederà a convocare l’Assemblea dei Partecipanti al fine di valutare il rischio di insorgenza di un obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto. Ai fini di tale valutazione l’Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di dare mandato a un esperto del settore di redigere un parere pro-veritate. In difetto di voto unanime dell’Assemblea dei Partecipanti circa la non sopravvenienza, in seguito ai predetti acquisti, di un qualsiasi obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto in capo agli altri Partecipanti, gli acquisti stessi non potranno essere effettuati. In caso invece di determinazione favorevole dell’Assemblea dei Partecipanti, il Partecipante interessato potrà procedere all’acquisto dando esecuzione allo stesso entro 30 giorni.
(c) Particolari trasferimenti ad altri Partecipanti
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l’acquisto di Azioni possedute da CNPEF e da Fondamenta, per un controvalore complessivo calcolato al prezzo di Quotazione pari ad euro 1.600.000, che Arkigest si è impegnata ad effettuare, entro la scadenza del 15° giorno dalla fine del periodo di stabilizzazione e comunque entro il 29 settembre 2006 (sempre che a tale data sia scaduto il periodo di stabilizzazione), non costituisce mutamento nella composizione del Patto Parasociale tale da determinare una novazione o una significativa modificazione delle regole di funzionamento del Patto Parasociale medesimo o degli assetti di potere esistenti al suo interno, non comportando pertanto l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto in capo ai Partecipanti.
(d) Obbligo di apportare al Patto Parasociale le nuove azioni
I Partecipanti assumono l’obbligo di vincolare al Patto Parasociale tutte le Azioni di Arkimedica di cui dovessero acquisire la titolarità durante la vigenza del patto stesso in conformità a quanto precede, con la sola esclusione delle n. 4.800.000 Azioni che dovessero essere sottoscritte da Cinzio Barazzoni, Carlo Iuculano e Paolo Prampolini nell'esercizio di diritti d'opzione ad essi spettanti in forza del piano di stock option in essere.
(e) Obbligo di manleva e penale
Nel caso di violazione da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti di quanto previsto ai precedenti punti (a) e (b), il Partecipante medesimo sarà tenuto a manlevare e tenere indenni gli altri Partecipanti da ogni costo, onere, danno e più in generale da tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse o derivanti dall’eventuale insorgere dell’obbligo di procedere all’offerta pubblica di acquisto.
Fermo quanto sopra, la violazione degli impegni assunti dai Partecipanti in relazione all'acquisto di nuove azioni comporterà l'obbligo del Partecipante inadempiente di corrispondere ai rimanenti Partecipanti, a semplice richiesta anche di uno solo degli stessi una penale, complessiva per tutti i Partecipanti, pari ad Euro 1.000.000 (unmilione).
5.5 Co-vendita
Qualora CNPEF intendesse cedere ai blocchi, direttamente o indirettamente, a favore di un terzo potenziale acquirente (l’"Acquirente"), Azioni da essa direttamente possedute e/o Azioni possedute dalla controllata Tech Med per un ammontare complessivo pari o superiore al 10% del capitale sociale di Arkimedica (la "Partecipazione Offerta"), e ciò anche se in più soluzioni nell’arco temporale di 6 (sei) mesi, ciascun Partecipante avrà diritto di trasferire allo stesso Acquirente, al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni pattuite da CNPEF con l’Acquirente, le proprie Azioni nella stessa proporzione rispetto a quella offerta da CNPEF (con riferimento al totale delle Azioni possedute da CNPEF e Tech Med) all’Acquirente.
6. Durata del Patto
I Partecipanti si danno atto e convengono che l’efficacia del Patto Parasociale è sospensivamente condizionata alla Quotazione e che il Patto Parasociale sarà valido e vincolante per tutti i Partecipanti dalla Data di Quotazione fino alla scadenza del terzo anniversario della Data di Quotazione e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni soltanto fra i Partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che tali Partecipanti rappresentino oltre il 30% del capitale di Arkimedica.
Il Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 30% del capitale sociale di Arkimedica.
7. Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia
7 marzo 2008
[AY.1.08.1]
ARKIMEDICA S.P.A.
Sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25
Iscritta nel Registro Imprese di Reggio Emilia al n. 01701100354
Capitale sociale Euro 10.800.000 suddiviso in n. 86.400.000 azioni
Estratto del Patto Parasociale stipulato con effetto in data 22 giugno 2006
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
La società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale (il "Patto Parasociale") è Arkimedica S.p.A. ("Arkimedica" ovvero la "Società"), società di diritto italiano, con sede a Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01701100354, capitale sociale di Euro 10.800.000 i.v., suddiviso in n. 86.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Gli strumenti oggetto del Patto Parasociale erano originariamente costituiti da n. 61.238.860 azioni ordinarie della Società, pari al 70,88% del capitale sociale quale risultante a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale al servizio dell’offerta (l’"Offerta") finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Expandi (la "Quotazione").
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Expandi è avvenuto in data 1° agosto 2006 (la "Data di Quotazione").
3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti
La tabella che segue indica tutti i soggetti (collettivamente i "Partecipanti") che hanno sottoscritto il Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al patto stesso (le "Azioni").
In particolare, a seguito delle modifiche intercorse in data 14 aprile 2008, la situazione delle partecipazioni sindacate è la seguente:
| Azionista | N. Azioni | % sul capitale sociale | % sul totale delle azioni Sindacate |
| Tech Med S.p.A. | 23.784.162 |
27,53% |
48,61% |
| Arkigest S.r.l. | 8.705.914 |
10,08% |
17,79% |
| CNPEF | 5.217.481 |
6,04% |
10,66% |
| Tamburi Investment Partners S.p.A. | 1.040.784 |
1,20% |
2,13% |
| Cinzio Barazzoni | 1.536.758 |
1,78% |
3,14% |
| Paolo Prampolini | 1.536.758 |
1,78% |
3,14% |
| Fondamenta | 1.280.660 |
1,48% |
2,62% |
| Maria Bertolini | 285.416 |
0,33% |
0,58% |
| Carlotta Iotti | 314.584 |
0,36% |
0,64% |
| Torquato Bonilauri | 957.517 |
1,11% |
1,96% |
| Prospero Marconi | 862.947 |
1,00% |
1,76% |
| Alice Rabitti | 768.378 |
0,89% |
1,57% |
| Mario Montepietra | 591.059 |
0,68% |
1,21% |
| Valter Montepietra | 591.059 |
0,68% |
1,21% |
| Simone Cimino | 1.451.115 |
1,68% |
2,97% |
| Totale Partecipanti | 48.924.592 |
56,63% |
100,00% |
4. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF
Alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale CNPEF esercitava, direttamente e indirettamente, il controllo di fatto sulla Società ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico della Finanza (il "TUF") in virtù del controllo, diretto e indiretto, del 49,66% del capitale sociale della Società.
5. Contenuto del Patto Parasociale
Si sintetizza nel seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.
5.1 Organi sociali di Arkimedica
(a) Consiglio di Amministrazione - Composizione - Poteri
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché, in caso di sostituzione o rinnovo del consiglio di amministrazione di Arkimedica, lo stesso sia composto da quattordici o quindici membri (secondo quanto verrà stabilito dall’Assemblea dei Partecipanti), da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto predisposto per la Quotazione.
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica così composta:
(a) 4 (quattro) membri, tra cui Simone Cimino, che avrà la carica di presidente, designati da CNPEF;
(b) 3 (tre) membri designati congiuntamente da Cinzio Barazzoni, Paolo Prampolini, Maria Bertolini, Carlotta Iotti, Prospero Marconi, Alice Rabitti, Mario Montepietra e Valter Montepietra;
(c) 2 (due) membri ovvero 3 (tre) membri, nel caso il consiglio sia composto da 15 membri, tra cui Carlo Iuculano, designati da Arkigest;
(d) 2 (due) membri designati congiuntamente da Emanuele Minari, Franco Petrali e Danilo Villa;
1 (un) membro designato da TIP;
1 (un) membro designato da Gestione Icos;
(g) 1 (un) membro designato congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti,
con la precisazione che qualora uno o più dei Partecipanti non procedesse alla designazione di tutti i membri di sua spettanza, anche il o i membri mancanti saranno nominati su designazione congiunta dell’Assemblea dei Partecipanti.
Resta salvo, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del consiglio di amministrazione.
Le regole di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione sopra previste cesseranno di avere efficacia nei confronti di quel Partecipante o quei Partecipanti che, singolarmente, ovvero come gruppo nel caso dei Partecipanti indicati alle lettere (b) e (d) che precedono, abbiano ridotto la propria partecipazione nel capitale di Arkimedica di oltre 1/3 rispetto a quella posseduta alla Data di Quotazione (fatte salve le transazioni espressamente previste nel Patto Parasociale). In tale ipotesi, l’amministratore ovvero gli amministratori mancanti saranno designati congiuntamente dall’assemblea dei Partecipanti, salvo naturalmente diverso accordo tra tutti i Partecipanti.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista dell’amministratore da sostituire. Qualora, non essendovi nominativi disponibili, non fosse possibile applicare tale disposizione statutaria, il sostituto verrà prontamente nominato su designazione dello stesso Partecipante o degli stessi Partecipanti che avevano designato l’amministratore cessato e, conseguentemente, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché il consiglio di amministrazione provveda alla adozione della relativa deliberazione.
Per tutta la durata del Patto Parasociale, e fatti unicamente salvi i casi di revoca per giusta causa, l’attuale presidente, Simone Cimino, l’attuale vice-presidente Torquato Bonilauri, gli attuali amministratori delegati Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano e l’attuale amministratore con deleghe Paolo Prampolini manterranno gli attuali poteri, come conferiti con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2006, e fermi i limiti previsti dallo statuto sociale. I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nel corso della durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma dei predetti poteri.
(b) Comitato Esecutivo
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che in data 30 maggio 2006 è stato istituito dal consiglio di amministrazione di Arkimedica un comitato esecutivo composto da Simone Cimino, Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano (il "Comitato Esecutivo"), con funzione di coordinamento delle partecipazioni attuali e future del gruppo Arkimedica e di studio e sviluppo delle relative sinergie.
I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, durante il termine di durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma della composizione del Comitato Esecutivo e dei predetti poteri in capo allo stesso.
(c) Collegio Sindacale
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale di Arkimedica designati congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.
5.2 Quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star
Alla scadenza di un periodo di 2 (due) anni dalla Data di Quotazione, i Partecipanti valuteranno l’opportunità della quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star, con l’impegno nel caso di positiva delibera dell’Assemblea dei Partecipanti a rivedere in buona fede e con la massima collaborazione i criteri di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione (e se del caso il numero dei consiglieri) per tener conto delle previsioni del Codice di Autodisciplina in materia di nomina dei consiglieri indipendenti.
5.3 Organi del Patto Parasociale
(a) Assemblea dei Partecipanti
I Partecipanti si impegnano a riunirsi in assemblea (l’"Assemblea dei Partecipanti") al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare, tra l’altro, sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Arkimedica.
(b) Segretario
L’Assemblea di Partecipanti elegge all’unanimità il segretario del Patto Parasociale (il "Segretario").
Il Segretario (i) convoca e presiede, senza diritto di voto, l’Assemblea dei Partecipanti; (ii) riceve le comunicazioni dei Partecipanti; (iii) fornisce ai Partecipanti tutte le informazioni sui fatti di rilievo relativi al Patto Parasociale; e (iv) svolge le funzioni assegnategli dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario resta in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria del Patto Parasociale, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata deliberati dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario potrà essere revocato, anche senza giusta causa, a seguito di decisione unanime dei Partecipanti, ovvero, qualora sussista un giustificato motivo di revoca, con il voto favorevole della maggioranza nel seguito prevista.
In caso di impedimento permanente, dimissioni, revoca o altra causa di cessazione dell’incarico, i Partecipanti si impegnano a riunirsi per provvedere alla sua sostituzione.
Al fine dell’adozione delle decisioni sulla revoca o sostituzione del Segretario, l’Assemblea dei Partecipanti potrà essere convocata, ove necessario, dal presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica (ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia dal vice presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica), a seguito di richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti.
I Partecipanti convengono, sin d’ora, di conferire l’incarico di Segretario all’Avv. Alessandro Marena.
(c) Convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Segretario, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti, che dovrà pervenire al Segretario almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione di ogni assemblea di Arkimedica al fine di deliberare su qualsiasi altra materia che si ritenga necessario od opportuno sottoporre all’esame preventivo dell’Assemblea dei Partecipanti.
La convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti sarà effettuata dal Segretario mediante avviso recante l’indicazione delle materie da trattare, da inviarsi ai Partecipanti con preavviso di almeno sette giorni (tre giorni in caso di urgenza, nel qual caso le convocazioni potranno essere effettuate anche in via telefonica, purché confermate per telefax).
(d) Funzionamento dell’Assemblea dei Partecipanti
Non è previsto alcun quorum costitutivo e pertanto l’Assemblea dei Partecipanti si intenderà ritualmente costituita qualsiasi sia la percentuale di Azioni di titolarità dei Partecipanti presente. è tuttavia previsto che i Partecipanti si impegnano a compiere ogni sforzo inteso a garantire la propria partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
L’Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Partecipanti presenti (il "Quorum Deliberativo").
Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche tramite utilizzo di mezzi audio o teleconferenza. è consentito ai Partecipanti conferire deleghe per la partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario redige il verbale della riunione dell’Assemblea dei Partecipanti che dovrà contenere, oltre alle determinazioni assunte nella seduta, l’indicazione del nominativo dei Partecipanti presenti, di quelli che non abbiano preso parte alla riunione e di quelli che si siano astenuti dalla decisione.
(e) Voto in assemblea
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Arkimedica in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando che, qualora non dovesse essere raggiunto il Quorum Deliberativo, i Partecipanti avranno facoltà di esercitare liberamente in assemblea il diritto di voto ad essi spettante.
La mancata partecipazione di un Partecipante alla Assemblea dei Partecipanti o l’astensione dalle determinazioni raggiunte nel corso della stessa comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti, con conseguente obbligo del Partecipante assente od astenuto di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.
La violazione, da parte di un Partecipante, delle disposizioni del presente paragrafo legittima l’adozione, da parte dell’Assemblea dei Partecipanti, con le maggioranze previste per il Quorum Deliberativo (fermo restando che a tale fine non si terrà conto delle Azioni del Partecipante in questione per il calcolo del Quorum Deliberativo), di una deliberazione di esclusione del Partecipante dal Patto Parasociale.
5.4 OPA e obbligo di manleva
(a) Impegno dei Partecipanti
Ciascuno dei Partecipanti si impegna per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile e ai sensi dell’art. 93 del TUF, a non porre in essere azioni o comportamenti e a non stipulare accordi, patti o intese, in qualsiasi forma, che facciano sorgere l’obbligo in capo ai Partecipanti, in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto in applicazione delle norme del Testo Unico e relativa normativa di attuazione.
(b) Acquisto di ulteriori azioni
I Partecipanti si danno reciprocamente atto che, ai sensi delle disposizioni del TUF e relativa normativa di attuazione, qualora uno o più dei Partecipanti procedessero all’acquisto anche indiretto, in un arco temporale di 12 mesi, di un numero di Azioni rappresentanti più del 3% (tre per cento) del capitale sociale di Arkimedica, potrebbe insorgere, in funzione delle partecipazioni sindacate alla data dell’acquisto stesso, un obbligo solidale in capo a tutti i Partecipanti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su tutte le Azioni.
In considerazione di quanto precede, gli acquisti diretti o indiretti (attraverso parenti o affini ovvero attraverso propri soci o società o enti controllati o collegati) di Azioni effettuati a qualsiasi titolo da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti (anche qualora si tratti di trasferimenti tra Partecipanti) dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione al Segretario nonché, per conoscenza, a tutti gli altri Partecipanti. Il Segretario, entro 10 giorni dalla comunicazione, provvederà a convocare l’Assemblea dei Partecipanti al fine di valutare il rischio di insorgenza di un obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto. Ai fini di tale valutazione l’Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di dare mandato a un esperto del settore di redigere un parere pro-veritate. In difetto di voto unanime dell’Assemblea dei Partecipanti circa la non sopravvenienza, in seguito ai predetti acquisti, di un qualsiasi obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto in capo agli altri Partecipanti, gli acquisti stessi non potranno essere effettuati. In caso invece di determinazione favorevole dell’Assemblea dei Partecipanti, il Partecipante interessato potrà procedere all’acquisto dando esecuzione allo stesso entro 30 giorni.
(c) Particolari trasferimenti ad altri Partecipanti
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l’acquisto di Azioni possedute da CNPEF e da Fondamenta, per un controvalore complessivo calcolato al prezzo di Quotazione pari ad euro 1.600.000, che Arkigest si è impegnata ad effettuare, entro la scadenza del 15° giorno dalla fine del periodo di stabilizzazione e comunque entro il 29 settembre 2006 (sempre che a tale data sia scaduto il periodo di stabilizzazione), non costituisce mutamento nella composizione del Patto Parasociale tale da determinare una novazione o una significativa modificazione delle regole di funzionamento del Patto Parasociale medesimo o degli assetti di potere esistenti al suo interno, non comportando pertanto l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto in capo ai Partecipanti.
(d) Obbligo di apportare al Patto Parasociale le nuove azioni
I Partecipanti assumono l’obbligo di vincolare al Patto Parasociale tutte le Azioni di Arkimedica di cui dovessero acquisire la titolarità durante la vigenza del patto stesso in conformità a quanto precede, con la sola esclusione delle n. 4.800.000 Azioni che dovessero essere sottoscritte da Cinzio Barazzoni, Carlo Iuculano e Paolo Prampolini nell'esercizio di diritti d'opzione ad essi spettanti in forza del piano di stock option in essere.
(e) Obbligo di manleva e penale
Nel caso di violazione da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti di quanto previsto ai precedenti punti (a) e (b), il Partecipante medesimo sarà tenuto a manlevare e tenere indenni gli altri Partecipanti da ogni costo, onere, danno e più in generale da tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse o derivanti dall’eventuale insorgere dell’obbligo di procedere all’offerta pubblica di acquisto.
Fermo quanto sopra, la violazione degli impegni assunti dai Partecipanti in relazione all'acquisto di nuove azioni comporterà l'obbligo del Partecipante inadempiente di corrispondere ai rimanenti Partecipanti, a semplice richiesta anche di uno solo degli stessi una penale, complessiva per tutti i Partecipanti, pari ad Euro 1.000.000 (unmilione).
5.5 Co-vendita
Qualora CNPEF intendesse cedere ai blocchi, direttamente o indirettamente, a favore di un terzo potenziale acquirente (l’"Acquirente"), Azioni da essa direttamente possedute e/o Azioni possedute dalla controllata Tech Med per un ammontare complessivo pari o superiore al 10% del capitale sociale di Arkimedica (la "Partecipazione Offerta"), e ciò anche se in più soluzioni nell’arco temporale di 6 (sei) mesi, ciascun Partecipante avrà diritto di trasferire allo stesso Acquirente, al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni pattuite da CNPEF con l’Acquirente, le proprie Azioni nella stessa proporzione rispetto a quella offerta da CNPEF (con riferimento al totale delle Azioni possedute da CNPEF e Tech Med) all’Acquirente.
6. Durata del Patto
I Partecipanti si danno atto e convengono che l’efficacia del Patto Parasociale è sospensivamente condizionata alla Quotazione e che il Patto Parasociale sarà valido e vincolante per tutti i Partecipanti dalla Data di Quotazione fino alla scadenza del terzo anniversario della Data di Quotazione e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni soltanto fra i Partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che tali Partecipanti rappresentino oltre il 30% del capitale di Arkimedica.
Il Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 30% del capitale sociale di Arkimedica.
7. Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia
22 aprile 2008
[AY.1.08.2]
ARKIMEDICA S.P.A.
Sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25
Iscritta nel Registro Imprese di Reggio Emilia al n. 01701100354
Capitale sociale Euro 10.800.000 suddiviso in n. 86.400.000 azioni
Estratto del Patto Parasociale stipulato con effetto in data 22 giugno 2006
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
La società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale (il "Patto Parasociale") è Arkimedica S.p.A. ("Arkimedica" ovvero la "Società"), società di diritto italiano, con sede a Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01701100354, capitale sociale di Euro 10.800.000 i.v., suddiviso in n. 86.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Gli strumenti oggetto del Patto Parasociale erano originariamente costituiti da n. 61.238.860 azioni ordinarie della Società, pari al 70,88% del capitale sociale quale risultante a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale al servizio dell’offerta (l’"Offerta") finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Expandi (la "Quotazione").
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Expandi è avvenuto in data 1° agosto 2006 (la "Data di Quotazione").
3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti
La tabella che segue indica tutti i soggetti (collettivamente i "Partecipanti") che hanno sottoscritto il Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al patto stesso (le "Azioni").
In particolare, a seguito delle modifiche intercorse nel periodo compreso tra il 30 aprile 2008 ed il 3 luglio 2008, la situazione delle partecipazioni sindacate è la seguente:
| Azionista | N. Azioni | % sul capitale sociale | % sul totale delle azioni Sindacate |
| Tech Med S.p.A. | 23.784.162 |
27,53% |
48,70% |
| Arkigest S.r.l. | 8.705.914 |
10,08% |
17,83% |
| CNPEF | 5.217.481 |
6,04% |
10,68% |
| Tamburi Investment Partners S.p.A. | 950.890 |
1,10% |
1,95% |
| Cinzio Barazzoni | 1.536.758 |
1,78% |
3,15% |
| Paolo Prampolini | 1.536.758 |
1,78% |
3,15% |
| Fondamenta | 1.280.660 |
1,48% |
2,62% |
| Maria Bertolini | 285.416 |
0,33% |
0,58% |
| Carlotta Iotti | 314.584 |
0,36% |
0,64% |
| Torquato Bonilauri | 957.517 |
1,11% |
1,96% |
| Prospero Marconi | 862.947 |
1,00% |
1,77% |
| Alice Rabitti | 768.378 |
0,89% |
1,57% |
| Mario Montepietra | 591.059 |
0,68% |
1,21% |
| Valter Montepietra | 591.059 |
0,68% |
1,21% |
| Simone Cimino | 1.451.115 |
1,68% |
2,97% |
| Totale Partecipanti | 48.834.698 |
56,52% |
100,00% |
4. Persone fisiche e giuridiche che esercitano il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF
Alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale CNPEF esercitava, direttamente e indirettamente, il controllo di fatto sulla Società ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico della Finanza (il "TUF") in virtù del controllo, diretto e indiretto, del 49,66% del capitale sociale della Società.
5. Contenuto del Patto Parasociale
Si sintetizza nel seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.
5.1 Organi sociali di Arkimedica
(a) Consiglio di Amministrazione - Composizione - Poteri
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché, in caso di sostituzione o rinnovo del consiglio di amministrazione di Arkimedica, lo stesso sia composto da quattordici o quindici membri (secondo quanto verrà stabilito dall’Assemblea dei Partecipanti), da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto predisposto per la Quotazione.
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica così composta:
(a) 4 (quattro) membri, tra cui Simone Cimino, che avrà la carica di presidente, designati da CNPEF;
(b) 3 (tre) membri designati congiuntamente da Cinzio Barazzoni, Paolo Prampolini, Maria Bertolini, Carlotta Iotti, Prospero Marconi, Alice Rabitti, Mario Montepietra e Valter Montepietra;
(c) 2 (due) membri ovvero 3 (tre) membri, nel caso il consiglio sia composto da 15 membri, tra cui Carlo Iuculano, designati da Arkigest;
(d) 2 (due) membri designati congiuntamente da Emanuele Minari, Franco Petrali e Danilo Villa;
(e) 1 (un) membro designato da TIP;
(f) 1 (un) membro designato da Gestione Icos;
(g) 1 (un) membro designato congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti,
con la precisazione che qualora uno o più dei Partecipanti non procedesse alla designazione di tutti i membri di sua spettanza, anche il o i membri mancanti saranno nominati su designazione congiunta dell’Assemblea dei Partecipanti.
Resta salvo, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del consiglio di amministrazione.
Le regole di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione sopra previste cesseranno di avere efficacia nei confronti di quel Partecipante o quei Partecipanti che, singolarmente, ovvero come gruppo nel caso dei Partecipanti indicati alle lettere (b) e (d) che precedono, abbiano ridotto la propria partecipazione nel capitale di Arkimedica di oltre 1/3 rispetto a quella posseduta alla Data di Quotazione (fatte salve le transazioni espressamente previste nel Patto Parasociale). In tale ipotesi, l’amministratore ovvero gli amministratori mancanti saranno designati congiuntamente dall’assemblea dei Partecipanti, salvo naturalmente diverso accordo tra tutti i Partecipanti.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista dell’amministratore da sostituire. Qualora, non essendovi nominativi disponibili, non fosse possibile applicare tale disposizione statutaria, il sostituto verrà prontamente nominato su designazione dello stesso Partecipante o degli stessi Partecipanti che avevano designato l’amministratore cessato e, conseguentemente, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché il consiglio di amministrazione provveda alla adozione della relativa deliberazione.
Per tutta la durata del Patto Parasociale, e fatti unicamente salvi i casi di revoca per giusta causa, l’attuale presidente, Simone Cimino, l’attuale vice-presidente Torquato Bonilauri, gli attuali amministratori delegati Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano e l’attuale amministratore con deleghe Paolo Prampolini manterranno gli attuali poteri, come conferiti con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2006, e fermi i limiti previsti dallo statuto sociale. I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nel corso della durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma dei predetti poteri.
(b) Comitato Esecutivo
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che in data 30 maggio 2006 è stato istituito dal consiglio di amministrazione di Arkimedica un comitato esecutivo composto da Simone Cimino, Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano (il "Comitato Esecutivo"), con funzione di coordinamento delle partecipazioni attuali e future del gruppo Arkimedica e di studio e sviluppo delle relative sinergie.
I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, durante il termine di durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma della composizione del Comitato Esecutivo e dei predetti poteri in capo allo stesso.
(c) Collegio Sindacale
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale di Arkimedica designati congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.
5.2 Quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star
Alla scadenza di un periodo di 2 (due) anni dalla Data di Quotazione, i Partecipanti valuteranno l’opportunità della quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star, con l’impegno nel caso di positiva delibera dell’Assemblea dei Partecipanti a rivedere in buona fede e con la massima collaborazione i criteri di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione (e se del caso il numero dei consiglieri) per tener conto delle previsioni del Codice di Autodisciplina in materia di nomina dei consiglieri indipendenti.
5.3 Organi del Patto Parasociale
(a) Assemblea dei Partecipanti
I Partecipanti si impegnano a riunirsi in assemblea (l’"Assemblea dei Partecipanti") al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare, tra l’altro, sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Arkimedica.
(b) Segretario
L’Assemblea di Partecipanti elegge all’unanimità il segretario del Patto Parasociale (il "Segretario").
Il Segretario (i) convoca e presiede, senza diritto di voto, l’Assemblea dei Partecipanti; (ii) riceve le comunicazioni dei Partecipanti; (iii) fornisce ai Partecipanti tutte le informazioni sui fatti di rilievo relativi al Patto Parasociale; e (iv) svolge le funzioni assegnategli dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario resta in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria del Patto Parasociale, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata deliberati dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario potrà essere revocato, anche senza giusta causa, a seguito di decisione unanime dei Partecipanti, ovvero, qualora sussista un giustificato motivo di revoca, con il voto favorevole della maggioranza nel seguito prevista.
In caso di impedimento permanente, dimissioni, revoca o altra causa di cessazione dell’incarico, i Partecipanti si impegnano a riunirsi per provvedere alla sua sostituzione.
Al fine dell’adozione delle decisioni sulla revoca o sostituzione del Segretario, l’Assemblea dei Partecipanti potrà essere convocata, ove necessario, dal presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica (ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia dal vice presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica), a seguito di richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti.
I Partecipanti convengono, sin d’ora, di conferire l’incarico di Segretario all’Avv. Alessandro Marena.
(c) Convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Segretario, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti, che dovrà pervenire al Segretario almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione di ogni assemblea di Arkimedica al fine di deliberare su qualsiasi altra materia che si ritenga necessario od opportuno sottoporre all’esame preventivo dell’Assemblea dei Partecipanti.
La convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti sarà effettuata dal Segretario mediante avviso recante l’indicazione delle materie da trattare, da inviarsi ai Partecipanti con preavviso di almeno sette giorni (tre giorni in caso di urgenza, nel qual caso le convocazioni potranno essere effettuate anche in via telefonica, purché confermate per telefax).
(d) Funzionamento dell’Assemblea dei Partecipanti
Non è previsto alcun quorum costitutivo e pertanto l’Assemblea dei Partecipanti si intenderà ritualmente costituita qualsiasi sia la percentuale di Azioni di titolarità dei Partecipanti presente. è tuttavia previsto che i Partecipanti si impegnano a compiere ogni sforzo inteso a garantire la propria partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
L’Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Partecipanti presenti (il "Quorum Deliberativo").
Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche tramite utilizzo di mezzi audio o teleconferenza. è consentito ai Partecipanti conferire deleghe per la partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario redige il verbale della riunione dell’Assemblea dei Partecipanti che dovrà contenere, oltre alle determinazioni assunte nella seduta, l’indicazione del nominativo dei Partecipanti presenti, di quelli che non abbiano preso parte alla riunione e di quelli che si siano astenuti dalla decisione.
(e) Voto in assemblea
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Arkimedica in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando che, qualora non dovesse essere raggiunto il Quorum Deliberativo, i Partecipanti avranno facoltà di esercitare liberamente in assemblea il diritto di voto ad essi spettante.
La mancata partecipazione di un Partecipante alla Assemblea dei Partecipanti o l’astensione dalle determinazioni raggiunte nel corso della stessa comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti, con conseguente obbligo del Partecipante assente od astenuto di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.
La violazione, da parte di un Partecipante, delle disposizioni del presente paragrafo legittima l’adozione, da parte dell’Assemblea dei Partecipanti, con le maggioranze previste per il Quorum Deliberativo (fermo restando che a tale fine non si terrà conto delle Azioni del Partecipante in questione per il calcolo del Quorum Deliberativo), di una deliberazione di esclusione del Partecipante dal Patto Parasociale.
5.4 OPA e obbligo di manleva
(a) Impegno dei Partecipanti
Ciascuno dei Partecipanti si impegna per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile e ai sensi dell’art. 93 del TUF, a non porre in essere azioni o comportamenti e a non stipulare accordi, patti o intese, in qualsiasi forma, che facciano sorgere l’obbligo in capo ai Partecipanti, in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto in applicazione delle norme del Testo Unico e relativa normativa di attuazione.
(b) Acquisto di ulteriori azioni
I Partecipanti si danno reciprocamente atto che, ai sensi delle disposizioni del TUF e relativa normativa di attuazione, qualora uno o più dei Partecipanti procedessero all’acquisto anche indiretto, in un arco temporale di 12 mesi, di un numero di Azioni rappresentanti più del 3% (tre per cento) del capitale sociale di Arkimedica, potrebbe insorgere, in funzione delle partecipazioni sindacate alla data dell’acquisto stesso, un obbligo solidale in capo a tutti i Partecipanti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su tutte le Azioni.
In considerazione di quanto precede, gli acquisti diretti o indiretti (attraverso parenti o affini ovvero attraverso propri soci o società o enti controllati o collegati) di Azioni effettuati a qualsiasi titolo da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti (anche qualora si tratti di trasferimenti tra Partecipanti) dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione al Segretario nonché, per conoscenza, a tutti gli altri Partecipanti. Il Segretario, entro 10 giorni dalla comunicazione, provvederà a convocare l’Assemblea dei Partecipanti al fine di valutare il rischio di insorgenza di un obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto. Ai fini di tale valutazione l’Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di dare mandato a un esperto del settore di redigere un parere pro-veritate. In difetto di voto unanime dell’Assemblea dei Partecipanti circa la non sopravvenienza, in seguito ai predetti acquisti, di un qualsiasi obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto in capo agli altri Partecipanti, gli acquisti stessi non potranno essere effettuati. In caso invece di determinazione favorevole dell’Assemblea dei Partecipanti, il Partecipante interessato potrà procedere all’acquisto dando esecuzione allo stesso entro 30 giorni.
(c) Particolari trasferimenti ad altri Partecipanti
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l’acquisto di Azioni possedute da CNPEF e da Fondamenta, per un controvalore complessivo calcolato al prezzo di Quotazione pari ad euro 1.600.000, che Arkigest si è impegnata ad effettuare, entro la scadenza del 15° giorno dalla fine del periodo di stabilizzazione e comunque entro il 29 settembre 2006 (sempre che a tale data sia scaduto il periodo di stabilizzazione), non costituisce mutamento nella composizione del Patto Parasociale tale da determinare una novazione o una significativa modificazione delle regole di funzionamento del Patto Parasociale medesimo o degli assetti di potere esistenti al suo interno, non comportando pertanto l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto in capo ai Partecipanti.
(d) Obbligo di apportare al Patto Parasociale le nuove azioni
I Partecipanti assumono l’obbligo di vincolare al Patto Parasociale tutte le Azioni di Arkimedica di cui dovessero acquisire la titolarità durante la vigenza del patto stesso in conformità a quanto precede, con la sola esclusione delle n. 4.800.000 Azioni che dovessero essere sottoscritte da Cinzio Barazzoni, Carlo Iuculano e Paolo Prampolini nell'esercizio di diritti d'opzione ad essi spettanti in forza del piano di stock option in essere.
(e) Obbligo di manleva e penale
Nel caso di violazione da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti di quanto previsto ai precedenti punti (a) e (b), il Partecipante medesimo sarà tenuto a manlevare e tenere indenni gli altri Partecipanti da ogni costo, onere, danno e più in generale da tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse o derivanti dall’eventuale insorgere dell’obbligo di procedere all’offerta pubblica di acquisto.
Fermo quanto sopra, la violazione degli impegni assunti dai Partecipanti in relazione all'acquisto di nuove azioni comporterà l'obbligo del Partecipante inadempiente di corrispondere ai rimanenti Partecipanti, a semplice richiesta anche di uno solo degli stessi una penale, complessiva per tutti i Partecipanti, pari ad Euro 1.000.000 (unmilione).
5.5 Co-vendita
Qualora CNPEF intendesse cedere ai blocchi, direttamente o indirettamente, a favore di un terzo potenziale acquirente (l’"Acquirente"), Azioni da essa direttamente possedute e/o Azioni possedute dalla controllata Tech Med per un ammontare complessivo pari o superiore al 10% del capitale sociale di Arkimedica (la "Partecipazione Offerta"), e ciò anche se in più soluzioni nell’arco temporale di 6 (sei) mesi, ciascun Partecipante avrà diritto di trasferire allo stesso Acquirente, al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni pattuite da CNPEF con l’Acquirente, le proprie Azioni nella stessa proporzione rispetto a quella offerta da CNPEF (con riferimento al totale delle Azioni possedute da CNPEF e Tech Med) all’Acquirente.
6. Durata del Patto
I Partecipanti si danno atto e convengono che l’efficacia del Patto Parasociale è sospensivamente condizionata alla Quotazione e che il Patto Parasociale sarà valido e vincolante per tutti i Partecipanti dalla Data di Quotazione fino alla scadenza del terzo anniversario della Data di Quotazione e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni soltanto fra i Partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che tali Partecipanti rappresentino oltre il 30% del capitale di Arkimedica.
Il Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 30% del capitale sociale di Arkimedica.
7. Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia.
10 luglio 2008
[AY.1.08.3]
ARKIMEDICA S.P.A.
Sede legale in Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25
Iscritta nel Registro Imprese di Reggio Emilia al n. 01701100354
Capitale sociale Euro 10.800.000 suddiviso in n. 86.400.000 azioni
Estratto del Patto Parasociale stipulato con effetto in data 22 giugno 2006
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
La società le cui azioni sono oggetto del patto parasociale (il "Patto Parasociale") è Arkimedica S.p.A. ("Arkimedica" ovvero la "Società"), società di diritto italiano, con sede a Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01701100354, capitale sociale di Euro 10.800.000 i.v., suddiviso in n. 86.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Gli strumenti oggetto del Patto Parasociale erano originariamente costituiti da n. 61.238.860 azioni ordinarie della Società, pari al 70,88% del capitale sociale quale risultante a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale al servizio dell’offerta (l’"Offerta") finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Expandi (la "Quotazione").
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Expandi è avvenuto in data 1° agosto 2006 (la "Data di Quotazione").
3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti
La tabella che segue indica tutti i soggetti (collettivamente i "Partecipanti") che hanno sottoscritto il Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al patto stesso (le "Azioni").
In particolare, a seguito delle modifiche intercorse in conseguenza: (i) degli acquisti di azioni della Società effettuati da parte di Simone Cimino nei mesi di luglio e settembre 2008; e (ii) della cessione, effettuata nel mese di ottobre 2008, da parte di Tamburi Investment Partners S.p.A. di tutte le azioni della Società da essa possedute a soggetti terzi che non hanno aderito al Patto Parasociale (con la conseguente uscita di Tamburi Investiment Partners S.p.A. dal Patto Parasociale), la situazione delle partecipazioni sindacate è la seguente:
| Azionista | N. Azioni |
% sul capitale sociale |
% sul totale delle azioni Sindacate |
| Tech Med S.p.A. | 23.784.162 |
27,53% |
49,50% |
| Arkigest S.r.l. | 8.705.914 |
10,08% |
18,12% |
| CNPEF | 5.217.481 |
6,04% |
10,86% |
| Cinzio Barazzoni | 1.536.758 |
1,78% |
3,20% |
| Paolo Prampolini | 1.536.758 |
1,78% |
3,20% |
| Fondamenta | 1.280.660 |
1,48% |
2,67% |
| Maria Bertolini | 285.416 |
0,33% |
0,59% |
| Carlotta Iotti | 314.584 |
0,36% |
0,65% |
| Torquato Bonilauri | 957.517 |
1,11% |
1,99% |
| Prospero Marconi | 862.947 |
1,00% |
1,80% |
| Alice Rabitti | 768.378 |
0,89% |
1,60% |
| Mario Montepietra | 591.059 |
0,68% |
1,23% |
| Valter Montepietra | 591.059 |
0,68% |
1,23% |
| Simone Cimino | 1.620.115 |
1,88% |
3,37% |
| Totale Partecipanti | 48.052.808 |
55,62% |
100,00% |
4. Persone giuridiche che controllano la Società
In funzione e virtù del Patto sottoscritto, nessun soggetto, è in grado di esercitare da solo il controllo diretto o indiretto su Arkimedica ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Si precisa, peraltro, che nelle ultime due Assemblee Ordinarie del 28 febbraio 2008 e del 29 aprile 2008, CNPEF ha disposto, direttamente ed indirettamente tramite la controlla Tech Med S.r.l., della maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea.
5. Contenuto del Patto Parasociale
Si sintetizza nel seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.
5.1 Organi sociali di Arkimedica
(a) Consiglio di Amministrazione - Composizione - Poteri
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché, in caso di sostituzione o rinnovo del consiglio di amministrazione di Arkimedica, lo stesso sia composto da quattordici o quindici membri (secondo quanto verrà stabilito dall’Assemblea dei Partecipanti), da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto predisposto per la Quotazione.
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica così composta:
(a) 4 (quattro) membri, tra cui Simone Cimino, che avrà la carica di presidente, designati da CNPEF;
(b) 3 (tre) membri designati congiuntamente da Cinzio Barazzoni, Paolo Prampolini, Maria Bertolini, Carlotta Iotti, Prospero Marconi, Alice Rabitti, Mario Montepietra e Valter Montepietra;
(c) 2 (due) membri ovvero 3 (tre) membri, nel caso il consiglio sia composto da 15 membri, tra cui Carlo Iuculano, designati da Arkigest;
(d) 1 (un) membro designato congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti,
con la precisazione che qualora uno o più dei Partecipanti non procedesse alla designazione di tutti i membri di sua spettanza, anche il o i membri mancanti saranno nominati su designazione congiunta dell’Assemblea dei Partecipanti.
Le regole di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione sopra previste cessano di avere efficacia nei confronti di quel Partecipante o di quei Partecipanti che, singolarmente, ovvero come gruppo nel caso dei Partecipanti indicati alla lettera (b) che precede, abbiano ridotto la propria partecipazione nel capitale di Arkimedica di oltre 1/3 rispetto a quella posseduta alla Data di Quotazione (fatte salve le transazioni espressamente previste nel Patto Parasociale). In tale ipotesi, l’amministratore ovvero gli amministratori mancanti saranno designati congiuntamente dall’assemblea dei Partecipanti, salvo naturalmente diverso accordo tra tutti i Partecipanti.
A tale riguardo, si precisa che a seguito dell’uscita dal Patto Parasociale da parte di Emanuele Minari, Franco Petrali, Danilo Villa, Gestione Icos e Tamburi Investment Partners S.p.A., la designazione dei 4 (quattro) membri del consiglio di amministrazione ad essi originariamente spettanti, viene ora effettuata congiuntamente da parte dell’assemblea dei Partecipanti.
Resta salvo, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del consiglio di amministrazione.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista dell’amministratore da sostituire. Qualora, non essendovi nominativi disponibili, non fosse possibile applicare tale disposizione statutaria, il sostituto verrà prontamente nominato su designazione dello stesso Partecipante o degli stessi Partecipanti che avevano designato l’amministratore cessato e, conseguentemente, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché il consiglio di amministrazione provveda alla adozione della relativa deliberazione.
Per tutta la durata del Patto Parasociale, e fatti unicamente salvi i casi di revoca per giusta causa, l’attuale presidente, Simone Cimino, l’attuale vice-presidente Torquato Bonilauri, gli attuali amministratori delegati Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano e l’attuale amministratore con deleghe Paolo Prampolini manterranno gli attuali poteri, come conferiti con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2006, e fermi i limiti previsti dallo statuto sociale. I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nel corso della durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma dei predetti poteri.
(b) Comitato Esecutivo
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che in data 30 maggio 2006 è stato istituito dal consiglio di amministrazione di Arkimedica un comitato esecutivo composto da Simone Cimino, Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano (il "Comitato Esecutivo"), con funzione di coordinamento delle partecipazioni attuali e future del gruppo Arkimedica e di studio e sviluppo delle relative sinergie.
I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, durante il termine di durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma della composizione del Comitato Esecutivo e dei predetti poteri in capo allo stesso.
(c) Collegio Sindacale
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale di Arkimedica designati congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.
5.2 Quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star
Alla scadenza di un periodo di 2 (due) anni dalla Data di Quotazione, i Partecipanti valuteranno l’opportunità della quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star, con l’impegno nel caso di positiva delibera dell’Assemblea dei Partecipanti a rivedere in buona fede e con la massima collaborazione i criteri di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione (e se del caso il numero dei consiglieri) per tener conto delle previsioni del Codice di Autodisciplina in materia di nomina dei consiglieri indipendenti.
5.3 Organi del Patto Parasociale
(a) Assemblea dei Partecipanti
I Partecipanti si impegnano a riunirsi in assemblea (l’"Assemblea dei Partecipanti") al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare, tra l’altro, sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Arkimedica.
(b) Segretario
L’Assemblea di Partecipanti elegge all’unanimità il segretario del Patto Parasociale (il "Segretario").
Il Segretario (i) convoca e presiede, senza diritto di voto, l’Assemblea dei Partecipanti; (ii) riceve le comunicazioni dei Partecipanti; (iii) fornisce ai Partecipanti tutte le informazioni sui fatti di rilievo relativi al Patto Parasociale; e (iv) svolge le funzioni assegnategli dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario resta in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria del Patto Parasociale, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata deliberati dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario potrà essere revocato, anche senza giusta causa, a seguito di decisione unanime dei Partecipanti, ovvero, qualora sussista un giustificato motivo di revoca, con il voto favorevole della maggioranza nel seguito prevista.
In caso di impedimento permanente, dimissioni, revoca o altra causa di cessazione dell’incarico, i Partecipanti si impegnano a riunirsi per provvedere alla sua sostituzione.
Al fine dell’adozione delle decisioni sulla revoca o sostituzione del Segretario, l’Assemblea dei Partecipanti potrà essere convocata, ove necessario, dal presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica (ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia dal vice presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica), a seguito di richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti.
I Partecipanti convengono, sin d’ora, di conferire l’incarico di Segretario all’Avv. Alessandro Marena.
(c) Convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Segretario, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti, che dovrà pervenire al Segretario almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione di ogni assemblea di Arkimedica al fine di deliberare su qualsiasi altra materia che si ritenga necessario od opportuno sottoporre all’esame preventivo dell’Assemblea dei Partecipanti.
La convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti sarà effettuata dal Segretario mediante avviso recante l’indicazione delle materie da trattare, da inviarsi ai Partecipanti con preavviso di almeno sette giorni (tre giorni in caso di urgenza, nel qual caso le convocazioni potranno essere effettuate anche in via telefonica, purché confermate per telefax).
(d) Funzionamento dell’Assemblea dei Partecipanti
Non è previsto alcun quorum costitutivo e pertanto l’Assemblea dei Partecipanti si intenderà ritualmente costituita qualsiasi sia la percentuale di Azioni di titolarità dei Partecipanti presente. è tuttavia previsto che i Partecipanti si impegnano a compiere ogni sforzo inteso a garantire la propria partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
L’Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Partecipanti presenti (il "Quorum Deliberativo").
Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche tramite utilizzo di mezzi audio o teleconferenza. è consentito ai Partecipanti conferire deleghe per la partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario redige il verbale della riunione dell’Assemblea dei Partecipanti che dovrà contenere, oltre alle determinazioni assunte nella seduta, l’indicazione del nominativo dei Partecipanti presenti, di quelli che non abbiano preso parte alla riunione e di quelli che si siano astenuti dalla decisione.
(e) Voto in assemblea
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Arkimedica in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando che, qualora non dovesse essere raggiunto il Quorum Deliberativo, i Partecipanti avranno facoltà di esercitare liberamente in assemblea il diritto di voto ad essi spettante.
La mancata partecipazione di un Partecipante alla Assemblea dei Partecipanti o l’astensione dalle determinazioni raggiunte nel corso della stessa comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti, con conseguente obbligo del Partecipante assente od astenuto di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.
La violazione, da parte di un Partecipante, delle disposizioni del presente paragrafo legittima l’adozione, da parte dell’Assemblea dei Partecipanti, con le maggioranze previste per il Quorum Deliberativo (fermo restando che a tale fine non si terrà conto delle Azioni del Partecipante in questione per il calcolo del Quorum Deliberativo), di una deliberazione di esclusione del Partecipante dal Patto Parasociale.
5.4 OPA e obbligo di manleva
(a) Impegno dei Partecipanti
Ciascuno dei Partecipanti si impegna per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile e ai sensi dell’art. 93 del TUF, a non porre in essere azioni o comportamenti e a non stipulare accordi, patti o intese, in qualsiasi forma, che facciano sorgere l’obbligo in capo ai Partecipanti, in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto in applicazione delle norme del Testo Unico e relativa normativa di attuazione.
(b) Acquisto di ulteriori azioni
I Partecipanti si danno reciprocamente atto che, ai sensi delle disposizioni del TUF e relativa normativa di attuazione, qualora uno o più dei Partecipanti procedessero all’acquisto anche indiretto, in un arco temporale di 12 mesi, di un numero di Azioni rappresentanti più del 3% (tre per cento) del capitale sociale di Arkimedica, potrebbe insorgere, in funzione delle partecipazioni sindacate alla data dell’acquisto stesso, un obbligo solidale in capo a tutti i Partecipanti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su tutte le Azioni.
In considerazione di quanto precede, gli acquisti diretti o indiretti (attraverso parenti o affini ovvero attraverso propri soci o società o enti controllati o collegati) di Azioni effettuati a qualsiasi titolo da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti (anche qualora si tratti di trasferimenti tra Partecipanti) dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione al Segretario nonché, per conoscenza, a tutti gli altri Partecipanti. Il Segretario, entro 10 giorni dalla comunicazione, provvederà a convocare l’Assemblea dei Partecipanti al fine di valutare il rischio di insorgenza di un obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto. Ai fini di tale valutazione l’Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di dare mandato a un esperto del settore di redigere un parere pro-veritate. In difetto di voto unanime dell’Assemblea dei Partecipanti circa la non sopravvenienza, in seguito ai predetti acquisti, di un qualsiasi obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto in capo agli altri Partecipanti, gli acquisti stessi non potranno essere effettuati. In caso invece di determinazione favorevole dell’Assemblea dei Partecipanti, il Partecipante interessato potrà procedere all’acquisto dando esecuzione allo stesso entro 30 giorni.
(c) Particolari trasferimenti ad altri Partecipanti
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l’acquisto di Azioni possedute da CNPEF e da Fondamenta, per un controvalore complessivo calcolato al prezzo di Quotazione pari ad euro 1.600.000, che Arkigest si è impegnata ad effettuare, entro la scadenza del 15° giorno dalla fine del periodo di stabilizzazione e comunque entro il 29 settembre 2006 (sempre che a tale data sia scaduto il periodo di stabilizzazione), non costituisce mutamento nella composizione del Patto Parasociale tale da determinare una novazione o una significativa modificazione delle regole di funzionamento del Patto Parasociale medesimo o degli assetti di potere esistenti al suo interno, non comportando pertanto l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto in capo ai Partecipanti.
(d) Obbligo di apportare al Patto Parasociale le nuove azioni
I Partecipanti assumono l’obbligo di vincolare al Patto Parasociale tutte le Azioni di Arkimedica di cui dovessero acquisire la titolarità durante la vigenza del patto stesso in conformità a quanto precede, con la sola esclusione delle n. 4.800.000 Azioni che dovessero essere sottoscritte da Cinzio Barazzoni, Carlo Iuculano e Paolo Prampolini nell'esercizio di diritti d'opzione ad essi spettanti in forza del piano di stock option in essere.
(e) Obbligo di manleva e penale
Nel caso di violazione da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti di quanto previsto ai precedenti punti (a) e (b), il Partecipante medesimo sarà tenuto a manlevare e tenere indenni gli altri Partecipanti da ogni costo, onere, danno e più in generale da tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse o derivanti dall’eventuale insorgere dell’obbligo di procedere all’offerta pubblica di acquisto.
Fermo quanto sopra, la violazione degli impegni assunti dai Partecipanti in relazione all'acquisto di nuove azioni comporterà l'obbligo del Partecipante inadempiente di corrispondere ai rimanenti Partecipanti, a semplice richiesta anche di uno solo degli stessi una penale, complessiva per tutti i Partecipanti, pari ad Euro 1.000.000 (unmilione).
5.5 Co-vendita
Qualora CNPEF intendesse cedere ai blocchi, direttamente o indirettamente, a favore di un terzo potenziale acquirente (l’"Acquirente"), Azioni da essa direttamente possedute e/o Azioni possedute dalla controllata Tech Med per un ammontare complessivo pari o superiore al 10% del capitale sociale di Arkimedica (la "Partecipazione Offerta"), e ciò anche se in più soluzioni nell’arco temporale di 6 (sei) mesi, ciascun Partecipante avrà diritto di trasferire allo stesso Acquirente, al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni pattuite da CNPEF con l’Acquirente, le proprie Azioni nella stessa proporzione rispetto a quella offerta da CNPEF (con riferimento al totale delle Azioni possedute da CNPEF e Tech Med) all’Acquirente.
6. Durata del Patto
I Partecipanti si danno atto e convengono che l’efficacia del Patto Parasociale è sospensivamente condizionata alla Quotazione e che il Patto Parasociale sarà valido e vincolante per tutti i Partecipanti dalla Data di Quotazione fino alla scadenza del terzo anniversario della Data di Quotazione e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni soltanto fra i Partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che tali Partecipanti rappresentino oltre il 30% del capitale di Arkimedica.
Il Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 30% del capitale sociale di Arkimedica.
7. Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia.
22 ottobre 2008
[AY.1.08.4]
ARKIMEDICA S.P.A.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
In data 22 giugno 2006 è stato stipulato un Patto Parasociale (il "Patto Parasociale") avente oggetto azioni Arkimedica S.p.A.
Arkimedica S.p.A. ("Arkimedica" ovvero la "Società") è una società di diritto italiano, con sede a Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01701100354, capitale sociale di Euro 10.800.000 i.v., suddiviso in n. 86.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Gli strumenti oggetto del Patto Parasociale erano originariamente costituiti da n. 61.238.860 azioni ordinarie della Società, pari al 70,88% del capitale sociale quale risultante a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale al servizio dell’offerta (l’"Offerta") finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Expandi (la "Quotazione").
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Expandi è avvenuto in data 1° agosto 2006 (la "Data di Quotazione").
3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti
La tabella che segue indica tutti i soggetti (collettivamente i "Partecipanti") che hanno sottoscritto il Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al patto stesso (le "Azioni").
In particolare, a seguito delle modifiche intercorse da ultimo in conseguenza della cessione, effettuata in data 21 novembre 2008, da parte di Simone Cimino di tutte le azioni di Arkimedica S.p.A. in suo possesso a soggetti terzi che non hanno aderito al Patto Parasociale, rimanendo tra i soggetti aderenti al Patto Parasociale in virtù dell’obbligo di apportare al Patto Parasociale tutte le azioni ordinarie di Arkimedica S.p.A. di cui dovesse acquisire la titolarità durante la vigenza del Patto Parasociale stesso, la situazione delle partecipazioni sindacate è la seguente:
| Azionista |
N. Azioni |
% sul capitale sociale |
% sul totale delle azioni Sindacate |
Tech Med S.p.A. |
23.784.162 |
27,53% |
51,22% |
Arkigest S.r.l. |
8.705.914 |
10,08% |
18,75% |
CNPEF |
5.217.481 |
6,04% |
11,24% |
Cinzio Barazzoni |
1.536.758 |
1,78% |
3,31% |
Paolo Prampolini |
1.536.758 |
1,78% |
3,31% |
Fondamenta |
1.280.660 |
1,48% |
2,76% |
Maria Bertolini |
285.416 |
0,33% |
0,61% |
Carlotta Iotti |
314.584 |
0,36% |
0,68% |
Torquato Bonilauri |
957.517 |
1,11% |
2,06% |
Prospero Marconi |
862.947 |
1,00% |
1,86% |
Alice Rabitti |
768.378 |
0,89% |
1,65% |
Mario Montepietra |
591.059 |
0,68% |
1,27% |
Valter Montepietra |
591.059 |
0,68% |
1,27% |
| Totale Partecipanti |
46.432.693 |
53,74% |
100,00% |
4. Persone giuridiche che controllano la Società
In funzione e virtù del Patto sottoscritto, nessun soggetto, è in grado di esercitare da solo il controllo diretto o indiretto su Arkimedica ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Si precisa, peraltro, che nelle ultime due Assemblee Ordinarie del 28 febbraio 2008 e del 29 aprile 2008, CNPEF ha disposto, direttamente ed indirettamente tramite la controlla Tech Med S.r.l., della maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea.
5. Contenuto del Patto Parasociale
Si sintetizza nel seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.
5.1 Organi sociali di Arkimedica
(a) Consiglio di Amministrazione - Composizione - Poteri
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché, in caso di sostituzione o rinnovo del consiglio di amministrazione di Arkimedica, lo stesso sia composto da quattordici o quindici membri (secondo quanto verrà stabilito dall’Assemblea dei Partecipanti), da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto predisposto per la Quotazione.
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica così composta:
(a) 4 (quattro) membri, tra cui Simone Cimino, che avrà la carica di presidente, designati da CNPEF;
(b) 3 (tre) membri designati congiuntamente da Cinzio Barazzoni, Paolo Prampolini, Maria Bertolini, Carlotta Iotti, Prospero Marconi, Alice Rabitti, Mario Montepietra e Valter Montepietra;
(c) 2 (due) membri ovvero 3 (tre) membri, nel caso il consiglio sia composto da 15 membri, tra cui Carlo Iuculano, designati da Arkigest;
(d) 1 (un) membro designato congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti,
con la precisazione che qualora uno o più dei Partecipanti non procedesse alla designazione di tutti i membri di sua spettanza, anche il o i membri mancanti saranno nominati su designazione congiunta dell’Assemblea dei Partecipanti.
Le regole di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione sopra previste cessano di avere efficacia nei confronti di quel Partecipante o di quei Partecipanti che, singolarmente, ovvero come gruppo nel caso dei Partecipanti indicati alla lettera (b) che precede, abbiano ridotto la propria partecipazione nel capitale di Arkimedica di oltre 1/3 rispetto a quella posseduta alla Data di Quotazione (fatte salve le transazioni espressamente previste nel Patto Parasociale). In tale ipotesi, l’amministratore ovvero gli amministratori mancanti saranno designati congiuntamente dall’assemblea dei Partecipanti, salvo naturalmente diverso accordo tra tutti i Partecipanti.
A tale riguardo, si precisa che a seguito dell’uscita dal Patto Parasociale da parte di Emanuele Minari, Franco Petrali, Danilo Villa, Gestione Icos e Tamburi Investment Partners S.p.A., la designazione dei 4 (quattro) membri del consiglio di amministrazione ad essi originariamente spettanti, viene ora effettuata congiuntamente da parte dell’assemblea dei Partecipanti.
Resta salvo, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del consiglio di amministrazione.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista dell’amministratore da sostituire. Qualora, non essendovi nominativi disponibili, non fosse possibile applicare tale disposizione statutaria, il sostituto verrà prontamente nominato su designazione dello stesso Partecipante o degli stessi Partecipanti che avevano designato l’amministratore cessato e, conseguentemente, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché il consiglio di amministrazione provveda alla adozione della relativa deliberazione.
Per tutta la durata del Patto Parasociale, e fatti unicamente salvi i casi di revoca per giusta causa, l’attuale presidente, Simone Cimino, l’attuale vice-presidente Torquato Bonilauri, gli attuali amministratori delegati Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano e l’attuale amministratore con deleghe Paolo Prampolini manterranno gli attuali poteri, come conferiti con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2006, e fermi i limiti previsti dallo statuto sociale. I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nel corso della durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma dei predetti poteri.
(b) Comitato Esecutivo
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che in data 30 maggio 2006 è stato istituito dal consiglio di amministrazione di Arkimedica un comitato esecutivo composto da Simone Cimino, Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano (il "Comitato Esecutivo"), con funzione di coordinamento delle partecipazioni attuali e future del gruppo Arkimedica e di studio e sviluppo delle relative sinergie.
I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, durante il termine di durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma della composizione del Comitato Esecutivo e dei predetti poteri in capo allo stesso.
(c) Collegio Sindacale
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale di Arkimedica designati congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.
5.2 Quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star
Alla scadenza di un periodo di 2 (due) anni dalla Data di Quotazione, i Partecipanti valuteranno l’opportunità della quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star, con l’impegno nel caso di positiva delibera dell’Assemblea dei Partecipanti a rivedere in buona fede e con la massima collaborazione i criteri di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione (e se del caso il numero dei consiglieri) per tener conto delle previsioni del Codice di Autodisciplina in materia di nomina dei consiglieri indipendenti.
5.3 Organi del Patto Parasociale
(a) Assemblea dei Partecipanti
I Partecipanti si impegnano a riunirsi in assemblea (l’"Assemblea dei Partecipanti") al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare, tra l’altro, sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Arkimedica.
(b) Segretario
L’Assemblea di Partecipanti elegge all’unanimità il segretario del Patto Parasociale (il "Segretario").
Il Segretario (i) convoca e presiede, senza diritto di voto, l’Assemblea dei Partecipanti; (ii) riceve le comunicazioni dei Partecipanti; (iii) fornisce ai Partecipanti tutte le informazioni sui fatti di rilievo relativi al Patto Parasociale; e (iv) svolge le funzioni assegnategli dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario resta in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria del Patto Parasociale, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata deliberati dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario potrà essere revocato, anche senza giusta causa, a seguito di decisione unanime dei Partecipanti, ovvero, qualora sussista un giustificato motivo di revoca, con il voto favorevole della maggioranza nel seguito prevista.
In caso di impedimento permanente, dimissioni, revoca o altra causa di cessazione dell’incarico, i Partecipanti si impegnano a riunirsi per provvedere alla sua sostituzione.
Al fine dell’adozione delle decisioni sulla revoca o sostituzione del Segretario, l’Assemblea dei Partecipanti potrà essere convocata, ove necessario, dal presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica (ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia dal vice presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica), a seguito di richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti.
I Partecipanti convengono, sin d’ora, di conferire l’incarico di Segretario all’Avv. Alessandro Marena.
(c) Convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Segretario, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti, che dovrà pervenire al Segretario almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione di ogni assemblea di Arkimedica al fine di deliberare su qualsiasi altra materia che si ritenga necessario od opportuno sottoporre all’esame preventivo dell’Assemblea dei Partecipanti.
La convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti sarà effettuata dal Segretario mediante avviso recante l’indicazione delle materie da trattare, da inviarsi ai Partecipanti con preavviso di almeno sette giorni (tre giorni in caso di urgenza, nel qual caso le convocazioni potranno essere effettuate anche in via telefonica, purché confermate per telefax).
(d) Funzionamento dell’Assemblea dei Partecipanti
Non è previsto alcun quorum costitutivo e pertanto l’Assemblea dei Partecipanti si intenderà ritualmente costituita qualsiasi sia la percentuale di Azioni di titolarità dei Partecipanti presente. è tuttavia previsto che i Partecipanti si impegnano a compiere ogni sforzo inteso a garantire la propria partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
L’Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Partecipanti presenti (il "Quorum Deliberativo").
Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche tramite utilizzo di mezzi audio o teleconferenza. è consentito ai Partecipanti conferire deleghe per la partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario redige il verbale della riunione dell’Assemblea dei Partecipanti che dovrà contenere, oltre alle determinazioni assunte nella seduta, l’indicazione del nominativo dei Partecipanti presenti, di quelli che non abbiano preso parte alla riunione e di quelli che si siano astenuti dalla decisione.
(e) Voto in assemblea
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Arkimedica in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando che, qualora non dovesse essere raggiunto il Quorum Deliberativo, i Partecipanti avranno facoltà di esercitare liberamente in assemblea il diritto di voto ad essi spettante.
La mancata partecipazione di un Partecipante alla Assemblea dei Partecipanti o l’astensione dalle determinazioni raggiunte nel corso della stessa comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti, con conseguente obbligo del Partecipante assente od astenuto di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.
La violazione, da parte di un Partecipante, delle disposizioni del presente paragrafo legittima l’adozione, da parte dell’Assemblea dei Partecipanti, con le maggioranze previste per il Quorum Deliberativo (fermo restando che a tale fine non si terrà conto delle Azioni del Partecipante in questione per il calcolo del Quorum Deliberativo), di una deliberazione di esclusione del Partecipante dal Patto Parasociale.
5.4 OPA e obbligo di manleva
(a) Impegno dei Partecipanti
Ciascuno dei Partecipanti si impegna per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile e ai sensi dell’art. 93 del TUF, a non porre in essere azioni o comportamenti e a non stipulare accordi, patti o intese, in qualsiasi forma, che facciano sorgere l’obbligo in capo ai Partecipanti, in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto in applicazione delle norme del Testo Unico e relativa normativa di attuazione.
(b) Acquisto di ulteriori azioni
I Partecipanti si danno reciprocamente atto che, ai sensi delle disposizioni del TUF e relativa normativa di attuazione, qualora uno o più dei Partecipanti procedessero all’acquisto anche indiretto, in un arco temporale di 12 mesi, di un numero di Azioni rappresentanti più del 3% (tre per cento) del capitale sociale di Arkimedica, potrebbe insorgere, in funzione delle partecipazioni sindacate alla data dell’acquisto stesso, un obbligo solidale in capo a tutti i Partecipanti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su tutte le Azioni.
In considerazione di quanto precede, gli acquisti diretti o indiretti (attraverso parenti o affini ovvero attraverso propri soci o società o enti controllati o collegati) di Azioni effettuati a qualsiasi titolo da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti (anche qualora si tratti di trasferimenti tra Partecipanti) dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione al Segretario nonché, per conoscenza, a tutti gli altri Partecipanti. Il Segretario, entro 10 giorni dalla comunicazione, provvederà a convocare l’Assemblea dei Partecipanti al fine di valutare il rischio di insorgenza di un obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto. Ai fini di tale valutazione l’Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di dare mandato a un esperto del settore di redigere un parere pro-veritate. In difetto di voto unanime dell’Assemblea dei Partecipanti circa la non sopravvenienza, in seguito ai predetti acquisti, di un qualsiasi obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto in capo agli altri Partecipanti, gli acquisti stessi non potranno essere effettuati. In caso invece di determinazione favorevole dell’Assemblea dei Partecipanti, il Partecipante interessato potrà procedere all’acquisto dando esecuzione allo stesso entro 30 giorni.
(c) Particolari trasferimenti ad altri Partecipanti
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l’acquisto di Azioni possedute da CNPEF e da Fondamenta, per un controvalore complessivo calcolato al prezzo di Quotazione pari ad euro 1.600.000, che Arkigest si è impegnata ad effettuare, entro la scadenza del 15° giorno dalla fine del periodo di stabilizzazione e comunque entro il 29 settembre 2006 (sempre che a tale data sia scaduto il periodo di stabilizzazione), non costituisce mutamento nella composizione del Patto Parasociale tale da determinare una novazione o una significativa modificazione delle regole di funzionamento del Patto Parasociale medesimo o degli assetti di potere esistenti al suo interno, non comportando pertanto l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto in capo ai Partecipanti.
(d) Obbligo di apportare al Patto Parasociale le nuove azioni
I Partecipanti assumono l’obbligo di vincolare al Patto Parasociale tutte le Azioni di Arkimedica di cui dovessero acquisire la titolarità durante la vigenza del patto stesso in conformità a quanto precede, con la sola esclusione delle n. 4.800.000 Azioni che dovessero essere sottoscritte da Cinzio Barazzoni, Carlo Iuculano e Paolo Prampolini nell'esercizio di diritti d'opzione ad essi spettanti in forza del piano di stock option in essere.
(e) Obbligo di manleva e penale
Nel caso di violazione da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti di quanto previsto ai precedenti punti (a) e (b), il Partecipante medesimo sarà tenuto a manlevare e tenere indenni gli altri Partecipanti da ogni costo, onere, danno e più in generale da tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse o derivanti dall’eventuale insorgere dell’obbligo di procedere all’offerta pubblica di acquisto.
Fermo quanto sopra, la violazione degli impegni assunti dai Partecipanti in relazione all'acquisto di nuove azioni comporterà l'obbligo del Partecipante inadempiente di corrispondere ai rimanenti Partecipanti, a semplice richiesta anche di uno solo degli stessi una penale, complessiva per tutti i Partecipanti, pari ad Euro 1.000.000 (unmilione).
5.5 Co-vendita
Qualora CNPEF intendesse cedere ai blocchi, direttamente o indirettamente, a favore di un terzo potenziale acquirente (l’"Acquirente"), Azioni da essa direttamente possedute e/o Azioni possedute dalla controllata Tech Med per un ammontare complessivo pari o superiore al 10% del capitale sociale di Arkimedica (la "Partecipazione Offerta"), e ciò anche se in più soluzioni nell’arco temporale di 6 (sei) mesi, ciascun Partecipante avrà diritto di trasferire allo stesso Acquirente, al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni pattuite da CNPEF con l’Acquirente, le proprie Azioni nella stessa proporzione rispetto a quella offerta da CNPEF (con riferimento al totale delle Azioni possedute da CNPEF e Tech Med) all’Acquirente.
6. Durata del Patto
I Partecipanti si danno atto e convengono che l’efficacia del Patto Parasociale è sospensivamente condizionata alla Quotazione e che il Patto Parasociale sarà valido e vincolante per tutti i Partecipanti dalla Data di Quotazione fino alla scadenza del terzo anniversario della Data di Quotazione e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni soltanto fra i Partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che tali Partecipanti rappresentino oltre il 30% del capitale di Arkimedica.
Il Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 30% del capitale sociale di Arkimedica.
7. Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia.
29 novembre 2008
[AY.1.08.5]
ARKIMEDICA S.P.A.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
In data 22 giugno 2006 è stato stipulato un Patto Parasociale (il “Patto Parasociale”) avente oggetto azioni Arkimedica S.p.A.
Arkimedica S.p.A. (“Arkimedica” ovvero la “Società”) è una società di diritto italiano, con sede a Cavriago (Reggio Emilia), Via Govi n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01701100354, capitale sociale di Euro 10.800.000 i.v., suddiviso in n. 86.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale
Gli strumenti oggetto del Patto Parasociale erano originariamente costituiti da n. 61.238.860 azioni ordinarie della Società, pari al 70,88% del capitale sociale quale risultante a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale al servizio dell’offerta (l’“Offerta”) finalizzata alla quotazione delle azioni della Società sul Mercato Expandi (la “Quotazione”).
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Expandi è avvenuto in data 1° agosto 2006 (la “Data di Quotazione”).
3. Azioni apportate al Patto Parasociale dai Partecipanti
La tabella che segue indica tutti i soggetti (collettivamente i “Partecipanti”) che hanno sottoscritto il Patto Parasociale, nonché le azioni ordinarie della Società dagli stessi vincolate al patto stesso (le “Azioni”).
In particolare, a seguito degli acquisti di azioni della Società effettuati da parte di Cape Natixis SGR S.p.A. Rubrica Fondo CNPEF nel periodo compreso tra il 4 aprile 2009 ed il 3 luglio 2009, la situazione delle partecipazioni sindacate è la seguente:
Azionista |
N. Azioni | % sul capitale sociale | % sul totale delle azioni sindacate |
| Tech Med S.p.A. | 23.784.162 | 27,53% | 50,79% |
| Arkigest S.r.l. | 8.705.914 | 10,08% | 18,59% |
| CNPEF | 5.612.782 | 6,50% | 11,99% |
| Cinzio Barazzoni | 1.536.758 | 1,78% | 3,28% |
| Paolo Prampolini | 1.536.758 | 1,78% | 3,28% |
| Fondamenta | 1.280.660 | 1,48% | 2,73% |
| Maria Bertolini | 285.416 | 0,33% | 0,61% |
| Carlotta Iotti | 314.584 | 0,36% | 0,67% |
| Torquato Bonilauri | 957.517 | 1,11% | 2,04% |
| Prospero Marconi | 862.947 | 1,00% | 1,84% |
| Alice Rabitti | 768.378 | 0,89% | 1,64% |
| Mario Montepietra | 591.059 | 0,68% | 1,26% |
| Valter Montepietra | 591.059 | 0,68% | 1,26% |
| Simone Cimino | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Carlo Iuculano | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Totale Partecipanti | 46.827.994 | 54,20% | 100,00% |
4. Persone giuridiche che controllano la Società
In funzione e virtù del Patto sottoscritto, nessun soggetto, è in grado di esercitare da solo il controllo diretto o indiretto su Arkimedica ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Si precisa, peraltro, che nelle ultime due Assemblee Ordinarie del 28 febbraio 2008 e del 29 aprile 2008, CNPEF ha disposto, direttamente ed indirettamente tramite la controlla Tech Med S.r.l., della maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea.
5. Contenuto del Patto Parasociale
Si sintetizza nel seguito il contenuto delle più rilevanti pattuizioni del Patto Parasociale.
5.1 Organi sociali di Arkimedica
(a) Consiglio di Amministrazione - Composizione - Poteri
Per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno quanto in loro potere affinché, in caso di sostituzione o rinnovo del consiglio di amministrazione di Arkimedica, lo stesso sia composto da quattordici o quindici membri (secondo quanto verrà stabilito dall’Assemblea dei Partecipanti), da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto predisposto per la Quotazione.
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica così composta:
(a) 4 (quattro) membri, tra cui Simone Cimino, che avrà la carica di presidente, designati da CNPEF;
(b) 3 (tre) membri designati congiuntamente da Cinzio Barazzoni, Paolo Prampolini, Maria Bertolini, Carlotta Iotti, Prospero Marconi, Alice Rabitti, Mario Montepietra e Valter Montepietra;
(c) 2 (due) membri ovvero 3 (tre) membri, nel caso il consiglio sia composto da 15 membri, tra cui Carlo Iuculano, designati da Arkigest;
(d) 1 (un) membro designato congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti,
con la precisazione che qualora uno o più dei Partecipanti non procedesse alla designazione di tutti i membri di sua spettanza, anche il o i membri mancanti saranno nominati su designazione congiunta dell’Assemblea dei Partecipanti.
Le regole di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione sopra previste cessano di avere efficacia nei confronti di quel Partecipante o di quei Partecipanti che, singolarmente, ovvero come gruppo nel caso dei Partecipanti indicati alla lettera (b) che precede, abbiano ridotto la propria partecipazione nel capitale di Arkimedica di oltre 1/3 rispetto a quella posseduta alla Data di Quotazione (fatte salve le transazioni espressamente previste nel Patto Parasociale). In tale ipotesi, l’amministratore ovvero gli amministratori mancanti saranno designati congiuntamente dall’assemblea dei Partecipanti, salvo naturalmente diverso accordo tra tutti i Partecipanti.
A tale riguardo, si precisa che a seguito dell’uscita dal Patto Parasociale da parte di Emanuele Minari, Franco Petrali, Danilo Villa, Gestione Icos e Tamburi Investment Partners S.p.A., la designazione dei 4 (quattro) membri del consiglio di amministrazione ad essi originariamente spettanti, viene ora effettuata congiuntamente da parte dell’assemblea dei Partecipanti.
Resta salvo, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del consiglio di amministrazione.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del consiglio di amministrazione di Arkimedica, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista dell’amministratore da sostituire. Qualora, non essendovi nominativi disponibili, non fosse possibile applicare tale disposizione statutaria, il sostituto verrà prontamente nominato su designazione dello stesso Partecipante o degli stessi Partecipanti che avevano designato l’amministratore cessato e, conseguentemente, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché il consiglio di amministrazione provveda alla adozione della relativa deliberazione.
Per tutta la durata del Patto Parasociale, e fatti unicamente salvi i casi di revoca per giusta causa, l’attuale presidente, Simone Cimino, l’attuale vice-presidente Torquato Bonilauri, gli attuali amministratori delegati Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano e l’attuale amministratore con deleghe Paolo Prampolini manterranno gli attuali poteri, come conferiti con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2006, e fermi i limiti previsti dallo statuto sociale. I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, nel corso della durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma dei predetti poteri.
(b) Comitato Esecutivo
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che in data 30 maggio 2006 è stato istituito dal consiglio di amministrazione di Arkimedica un comitato esecutivo composto da Simone Cimino, Cinzio Barazzoni e Carlo Iuculano (il “Comitato Esecutivo”), con funzione di coordinamento delle partecipazioni attuali e future del gruppo Arkimedica e di studio e sviluppo delle relative sinergie.
I Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere affinché, durante il termine di durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione provveda, ove necessario od opportuno, alla adozione delle deliberazioni per il rinnovo e la riconferma della composizione del Comitato Esecutivo e dei predetti poteri in capo allo stesso.
(c) Collegio Sindacale
I Partecipanti si impegnano, per tutta la durata del Patto Parasociale, a presentare e votare nell’assemblea di Arkimedica una lista di candidati alla nomina a membri del collegio sindacale di Arkimedica designati congiuntamente dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando, nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, che (i) un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno espressi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, così come previsto dalle norme statutarie che regolano la nomina del collegio sindacale e (ii) la presidenza del collegio sindacale spetterà al primo candidato della predetta lista di minoranza.
5.2 Quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star
Alla scadenza di un periodo di 2 (due) anni dalla Data di Quotazione, i Partecipanti valuteranno l’opportunità della quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento Star, con l’impegno nel caso di positiva delibera dell’Assemblea dei Partecipanti a rivedere in buona fede e con la massima collaborazione i criteri di designazione dei componenti del consiglio di amministrazione (e se del caso il numero dei consiglieri) per tener conto delle previsioni del Codice di Autodisciplina in materia di nomina dei consiglieri indipendenti.
5.3 Organi del Patto Parasociale
(a) Assemblea dei Partecipanti
I Partecipanti si impegnano a riunirsi in assemblea (l’“Assemblea dei Partecipanti”) al fine di esaminare in via preventiva, discutere e deliberare, tra l’altro, sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria di Arkimedica.
(b) Segretario
L’Assemblea di Partecipanti elegge all’unanimità il segretario del Patto Parasociale (il “Segretario”).
Il Segretario (i) convoca e presiede, senza diritto di voto, l’Assemblea dei Partecipanti; (ii) riceve le comunicazioni dei Partecipanti; (iii) fornisce ai Partecipanti tutte le informazioni sui fatti di rilievo relativi al Patto Parasociale; e (iv) svolge le funzioni assegnategli dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario resta in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria del Patto Parasociale, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata deliberati dall’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario potrà essere revocato, anche senza giusta causa, a seguito di decisione unanime dei Partecipanti, ovvero, qualora sussista un giustificato motivo di revoca, con il voto favorevole della maggioranza nel seguito prevista.
In caso di impedimento permanente, dimissioni, revoca o altra causa di cessazione dell’incarico, i Partecipanti si impegnano a riunirsi per provvedere alla sua sostituzione.
Al fine dell’adozione delle decisioni sulla revoca o sostituzione del Segretario, l’Assemblea dei Partecipanti potrà essere convocata, ove necessario, dal presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica (ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia dal vice presidente del consiglio di amministrazione di Arkimedica), a seguito di richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti.
I Partecipanti convengono, sin d’ora, di conferire l’incarico di Segretario all’Avv. Alessandro Marena.
(c) Convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti
L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Segretario, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di uno qualsiasi dei Partecipanti, che dovrà pervenire al Segretario almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione di ogni assemblea di Arkimedica al fine di deliberare su qualsiasi altra materia che si ritenga necessario od opportuno sottoporre all’esame preventivo dell’Assemblea dei Partecipanti.
La convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti sarà effettuata dal Segretario mediante avviso recante l’indicazione delle materie da trattare, da inviarsi ai Partecipanti con preavviso di almeno sette giorni (tre giorni in caso di urgenza, nel qual caso le convocazioni potranno essere effettuate anche in via telefonica, purché confermate per telefax).
(d) Funzionamento dell’Assemblea dei Partecipanti
Non è previsto alcun quorum costitutivo e pertanto l’Assemblea dei Partecipanti si intenderà ritualmente costituita qualsiasi sia la percentuale di Azioni di titolarità dei Partecipanti presente. È tuttavia previsto che i Partecipanti si impegnano a compiere ogni sforzo inteso a garantire la propria partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
L’Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Partecipanti presenti (il “Quorum Deliberativo”).
Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti possono tenersi anche tramite utilizzo di mezzi audio o teleconferenza. È consentito ai Partecipanti conferire deleghe per la partecipazione all’Assemblea dei Partecipanti.
Il Segretario redige il verbale della riunione dell’Assemblea dei Partecipanti che dovrà contenere, oltre alle determinazioni assunte nella seduta, l’indicazione del nominativo dei Partecipanti presenti, di quelli che non abbiano preso parte alla riunione e di quelli che si siano astenuti dalla decisione.
(e) Voto in assemblea
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Arkimedica in conformità alle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Partecipanti, fermo restando che, qualora non dovesse essere raggiunto il Quorum Deliberativo, i Partecipanti avranno facoltà di esercitare liberamente in assemblea il diritto di voto ad essi spettante.
La mancata partecipazione di un Partecipante alla Assemblea dei Partecipanti o l’astensione dalle determinazioni raggiunte nel corso della stessa comporterà l’accettazione delle determinazioni raggiunte dagli altri Partecipanti, con conseguente obbligo del Partecipante assente od astenuto di adeguare il proprio voto nell’assemblea dei soci a tali determinazioni.
La violazione, da parte di un Partecipante, delle disposizioni del presente paragrafo legittima l’adozione, da parte dell’Assemblea dei Partecipanti, con le maggioranze previste per il Quorum Deliberativo (fermo restando che a tale fine non si terrà conto delle Azioni del Partecipante in questione per il calcolo del Quorum Deliberativo), di una deliberazione di esclusione del Partecipante dal Patto Parasociale.
5.4 OPA e obbligo di manleva
(a) Impegno dei Partecipanti
Ciascuno dei Partecipanti si impegna per sé e per le imprese dal medesimo controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del codice civile e ai sensi dell’art. 93 del TUF, a non porre in essere azioni o comportamenti e a non stipulare accordi, patti o intese, in qualsiasi forma, che facciano sorgere l’obbligo in capo ai Partecipanti, in via solidale, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto in applicazione delle norme del Testo Unico e relativa normativa di attuazione.
(b) Acquisto di ulteriori azioni
I Partecipanti si danno reciprocamente atto che, ai sensi delle disposizioni del TUF e relativa normativa di attuazione, qualora uno o più dei Partecipanti procedessero all’acquisto anche indiretto, in un arco temporale di 12 mesi, di un numero di Azioni rappresentanti più del 3% (tre per cento) del capitale sociale di Arkimedica, potrebbe insorgere, in funzione delle partecipazioni sindacate alla data dell’acquisto stesso, un obbligo solidale in capo a tutti i Partecipanti di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su tutte le Azioni.
In considerazione di quanto precede, gli acquisti diretti o indiretti (attraverso parenti o affini ovvero attraverso propri soci o società o enti controllati o collegati) di Azioni effettuati a qualsiasi titolo da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti (anche qualora si tratti di trasferimenti tra Partecipanti) dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione al Segretario nonché, per conoscenza, a tutti gli altri Partecipanti. Il Segretario, entro 10 giorni dalla comunicazione, provvederà a convocare l’Assemblea dei Partecipanti al fine di valutare il rischio di insorgenza di un obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto. Ai fini di tale valutazione l’Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di dare mandato a un esperto del settore di redigere un parere pro-veritate. In difetto di voto unanime dell’Assemblea dei Partecipanti circa la non sopravvenienza, in seguito ai predetti acquisti, di un qualsiasi obbligo solidale di offerta pubblica di acquisto in capo agli altri Partecipanti, gli acquisti stessi non potranno essere effettuati. In caso invece di determinazione favorevole dell’Assemblea dei Partecipanti, il Partecipante interessato potrà procedere all’acquisto dando esecuzione allo stesso entro 30 giorni.
(c) Particolari trasferimenti ad altri Partecipanti
I Partecipanti si danno reciprocamente atto e riconoscono che l’acquisto di Azioni possedute da CNPEF e da Fondamenta, per un controvalore complessivo calcolato al prezzo di Quotazione pari ad euro 1.600.000, che Arkigest si è impegnata ad effettuare, entro la scadenza del 15° giorno dalla fine del periodo di stabilizzazione e comunque entro il 29 settembre 2006 (sempre che a tale data sia scaduto il periodo di stabilizzazione), non costituisce mutamento nella composizione del Patto Parasociale tale da determinare una novazione o una significativa modificazione delle regole di funzionamento del Patto Parasociale medesimo o degli assetti di potere esistenti al suo interno, non comportando pertanto l’insorgere di obblighi di offerta pubblica di acquisto in capo ai Partecipanti.
(d) Obbligo di apportare al Patto Parasociale le nuove azioni
I Partecipanti assumono l’obbligo di vincolare al Patto Parasociale tutte le Azioni di Arkimedica di cui dovessero acquisire la titolarità durante la vigenza del patto stesso in conformità a quanto precede, con la sola esclusione delle n. 4.800.000 Azioni che dovessero essere sottoscritte da Cinzio Barazzoni, Carlo Iuculano e Paolo Prampolini nell'esercizio di diritti d'opzione ad essi spettanti in forza del piano di stock option in essere.
(e) Obbligo di manleva e penale
Nel caso di violazione da parte di uno qualsiasi dei Partecipanti di quanto previsto ai precedenti punti (a) e (b), il Partecipante medesimo sarà tenuto a manlevare e tenere indenni gli altri Partecipanti da ogni costo, onere, danno e più in generale da tutte le conseguenze pregiudizievoli connesse o derivanti dall’eventuale insorgere dell’obbligo di procedere all’offerta pubblica di acquisto.
Fermo quanto sopra, la violazione degli impegni assunti dai Partecipanti in relazione all'acquisto di nuove azioni comporterà l'obbligo del Partecipante inadempiente di corrispondere ai rimanenti Partecipanti, a semplice richiesta anche di uno solo degli stessi una penale, complessiva per tutti i Partecipanti, pari ad Euro 1.000.000 (unmilione).
5.5 Co-vendita
Qualora CNPEF intendesse cedere ai blocchi, direttamente o indirettamente, a favore di un terzo potenziale acquirente (l’“Acquirente”), Azioni da essa direttamente possedute e/o Azioni possedute dalla controllata Tech Med per un ammontare complessivo pari o superiore al 10% del capitale sociale di Arkimedica (la “Partecipazione Offerta”), e ciò anche se in più soluzioni nell’arco temporale di 6 (sei) mesi, ciascun Partecipante avrà diritto di trasferire allo stesso Acquirente, al medesimo prezzo e agli stessi termini e condizioni pattuite da CNPEF con l’Acquirente, le proprie Azioni nella stessa proporzione rispetto a quella offerta da CNPEF (con riferimento al totale delle Azioni possedute da CNPEF e Tech Med) all’Acquirente.
6. Durata del Patto
I Partecipanti si danno atto e convengono che l’efficacia del Patto Parasociale è sospensivamente condizionata alla Quotazione e che il Patto Parasociale sarà valido e vincolante per tutti i Partecipanti dalla Data di Quotazione fino alla scadenza del terzo anniversario della Data di Quotazione e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni soltanto fra i Partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che tali Partecipanti rappresentino oltre il 30% del capitale di Arkimedica.
Il Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale risultino sindacate Azioni in misura inferiore al 30% del capitale sociale di Arkimedica.
Al riguardo si rende noto che CNPEF e Tech Med, titolari complessivamente di più del 30% del capitale sociale di Arkimedica S.p.A., hanno comunicato agli altri pattisti in data 23 aprile 2009 formale disdetta e che pertanto, come previsto nel Patto Parasociale, l’accordo si intenderà risolto a partire dal 1 agosto 2009.
7. Deposito del Patto Parasociale
Il Patto Parasociale è depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Emilia.
07 luglio 2009
[AY.1.09.1]
PATTO RISOLTO A PARTIRE DAL 1° AGOSTO 2009
ARKIMEDICA
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli articoli 129 e seguenti del Regolamento Emittenti, si rende noto che in data 10 febbraio 2012, Arkigest S.r.l. con sede in Firenze Via B. da Foiano n. 14 ("Arkigest") e Arkimedica S.p.A. con sede in Gattatico (RE), Via Verdi n. 41 ("Arkimedica" o la "Società"), hanno sottoscritto, ad integrazione e chiarimento di quanto stipulato in data 7-25 ottobre 2011 circa l’impegno di Arkigest ad investire nel capitale sociale di Arkimedica al verificarsi di talune condizioni, una scrittura privata contenente alcune pattuizioni di natura parasociale, rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del TUF (le "Pattuizioni Parasociali") aventi ad oggetto l’esercizio del diritto di voto nella prossima assemblea degli azionisti di Arkimedica del 28 febbraio 2012.
1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI
Arkimedica, società per azioni, con sede in Gattatico (RE), Via Verdi 41, codice fiscale n. 01701100354, capitale sociale sottoscritto e versato pari a complessivi nominali Euro 10.800.000, ed è costituito da numero 86.400.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
2. NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI
Le azioni oggetto delle Pattuizioni Parasociali sono le n. 8.705.914 azioni, rappresentative del 10,076% del capitale sociale di Arkimedica di titolarità di Arkigest nonchè le eventuali ulteriori azioni di cui Arkigest diverrà titolare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo.
3. SOGGETTI ADERENTI
Arkimedica S.p.A. con sede in Gattatico (RE), Via Verdi n. 41, codice fiscale n. 01701100354.
Arkigest S.r.l., con sede in Firenze Via B. da Foiano n. 14, codice fiscale n. 05608800487.
Alla data odierna non vi è alcun soggetto che in virtù delle Pattuizioni Parasociali esercita singolarmente un controllo della Società ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
4. CONTENUTO
Le Pattuizioni Parasociali regolano l’impegno di Arkigest ad esprimere voto favorevole con tutte le proprie azioni e con le eventuali ulteriori azioni di cui diverrà titolare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, a tutte le proposte di delibera di cui all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria dei soci di Arkimedica convocata per la data del 28 febbraio 2012 relative al raggruppamento azionario, all’aumento di capitale riservato, all’emissione dei warrant e all’emissione del nuovo prestito obbligazionario convertibile.
Le Pattuizioni Parasociali altresì prevedono la conferma, per quant’occorrer possa, da parte delle parti che non esiste alcun impegno di Arkimedica e comunque espressamente prevedono la rinuncia di Arkigest a che, entro 7 giorni dalla integrale liberazione della quota dell’aumento di capitale riservato ad Arkigest, tutti i componenti del consiglio di amministrazione di Arkimedica rassegnino le dimissioni dalla carica di amministratore della Società e sia convocata l’assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
5. DURATA
Le Pattuizioni Parasociali terminano con l’assemblea straordinaria dei soci di Arkimedica convocata per la data del 28 febbraio 2012 a margine della quale cesseranno di qualsiasi effetto.
6. REGISTRO DELLE IMPRESE
Le Pattuizioni Parasociali di cui al presente estratto sono state depositate presso il registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 13 febbraio 2012 (N. PRA/5626, Protocollo Automatico del 13 febbraio 2012).
15 febbraio 2012
[AY.2.12.1]
PATTO AUTOMATICAMENTE RISOLTO AL TERMINE DELL'ASSEMBLEA DEL 28 FEBBRAIO 2012
ARKIMEDICA
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli articoli 129 e seguenti del Regolamento Emittenti, si rende noto che in data 21 febbraio 2012, Fedele De Vita residente in Milano, Via Barozzi n. 2 ("De Vita") ha sottoscritto un impegno rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF avente ad oggetto l’esercizio del diritto di voto nella prossima assemblea degli azionisti di Arkimedica del 28 febbraio 2012 (l’"Impegno").
1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELL’IMPEGNO
Arkimedica, società per azioni, con sede in Gattatico (RE), Via Verdi 41, codice fiscale n. 01701100354, capitale sociale sottoscritto e versato pari a complessivi nominali Euro 10.800.000, ed è costituito da numero 86.400.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
2. NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DELL’IMPEGNO
Le azioni oggetto dell’Impegno sono le n. 4.350.000, rappresentative del 5,035% del capitale sociale di Arkimedica di titolarità di De Vita, intestate fiduciariamente alla UBS Fiduciaria S.p.A., nonchè le eventuali ulteriori azioni di cui De Vita diverrà titolare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo.
3. SOGGETTI ADERENTI
Fedele De Vita, residente in Milano Via Barozzi n. 2, codice fiscale n. DVTFDL66B07F839V.
Alla data odierna non vi è alcun soggetto che in virtù dell’Impegno esercita singolarmente un controllo della Società ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
4. CONTENUTO
De Vita si impegna irrevocabilmente a esprimere voto favorevole con tutte le azioni di cui è titolare (e con le eventuali ulteriori azioni di cui diventerà titolare, direttamente o indirettamente) a tutte le proposte di delibera di cui all’ordine del giorno della assemblea straordinaria degli azionisti di Arkimedica S.p.A., come riportate nel relativo avviso di convocazione del 13 gennaio 2012.
5. DURATA
L’Impegno, inviato il 21 febbraio 2012 alla società i cui strumenti finanziari sono oggetto del medesimo, termina con l’assemblea straordinaria dei soci di Arkimedica convocata per la data del 28 febbraio 2012 a margine della quale cesserà di qualsiasi effetto.
6. REGISTRO DELLE IMPRESE
L’Impegno di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 22 febbraio 2012 (N. PRA/6445, Protocollo Automatico del 22 febbraio 2012).
24 febbraio 2012
[AY.3.12.1]
PATTO AUTOMATICAMENTE RISOLTO AL TERMINE DELL'ASSEMBLEA DEL 28 FEBBRAIO 2012
ARKIMEDICA
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli articoli 129 e seguenti del Regolamento Emittenti, si rende noto che in data 24 febbraio 2012, Carlo Iuculano, residente a Firenze in via Benedetto da Foiano n. 14, ("Iuculano") e Arkigest S.r.l. con sede in Firenze Via B. da Foiano n. 14 ("Arkigest"), hanno sottoscritto, un impegno trasmesso al Presidente del Cda di Arkimedica Avv. Giuseppe Mercanti, nonché al Rappresentante Comune degli obbligazionisti Avv. Alessandro Chieffi, rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF ( l’’Impegno") avente ad oggetto impegni in merito alla futura governance della società Arkimedica S.p.A.
1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELL’IMPEGNO
Arkimedica, società per azioni, con sede in Gattatico (RE), Via Verdi 41, codice fiscale n. 01701100354, capitale sociale sottoscritto e versato pari a complessivi nominali Euro 10.800.000, ed è costituito da numero 86.400.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
2. NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DELL’IMPEGNO
Le azioni oggetto dell’Impegno sono le n. 8.705.914 azioni, rappresentative del 10,076% del capitale sociale di Arkimedica di titolarità di Arkigest srl nonché le eventuali ulteriori azioni di cui Arkigest srl diverrà titolare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo.
3. SOGGETTI ADERENTI
- Carlo Iuculano residente in Firenze, Via B. da Foiano n. 14, codice fiscale n CLNCRL62D26D612S;
- Arkigest S.r.l., con sede in Firenze, Via B. da Foiano n. 14, codice fiscale n. 05608800487.
Alla data odierna non vi è alcun soggetto che in virtù dell’Impegno esercita singolarmente un controllo della Società ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
4. CONTENUTO
L’impegno concerne:
il mantenimento di un assetto di governance di Arkimedica in linea con il codice di autodisciplina delle società quotate, ed. 2011;
in relazione alla gestione delle operazioni con parti correlate, l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione:
di una procedura per le operazioni di maggiore rilevanza realizzate da Arkimedica S.p.A., anche per il tramite di società controllate, in conformità con l’art. 8 del regolamento approvato da Consob con delibera 17221 del 12.3.2010, come successivamente modificato, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 10, comma 1, del medesimo Regolamento;
attribuzione, a un comitato, composto esclusivamente da amministratori indipendenti (in relazione a quanto previsto dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina) e non correlati (nel senso indicato all’art. 3, comma 1, lettera i, del Regolamento) del compito di esprimere pareri obbligatori e vincolanti in merito a qualsiasi decisione o valutazione inerente le controversie, attuali o future, nelle quali i sottoscrittori, o società da essi controllate o ad essi collegate, abbiano un interesse anche indiretto.
L’Impegno:
è espressamente condizionato all’omologazione della proposta di concordato preventivo formulata dagli amministratori di Arkimedica S.p.A e depositata dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in data 14 ottobre 2011;
è assunto dai sottoscrittori ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381, codice civile.
5. DURATA
L’Impegno:
sarà efficace a decorrere dalla data di omologazione della citata proposta di concordato preventivo e per un periodo di tre anni da tale data;
è subordinato all’effettiva possibilità da parte dei sottoscrittori di esercitare, anche indirettamente, una influenza dominante, o quantomeno, un’influenza notevole su Arkimedica S.p.A. e cesserà, comunque, di aver effetto (anche se ancora non decorso il termine di tre anni) dal momento in cui nessuno dei sottoscrittori sia in grado di esercitare, anche indirettamente, tale influenza su Arkimedica S.p.A..
6. REGISTRO DELLE IMPRESE
L’impegno di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 27 febbraio 2012 (N. PRA/6825/2012, Protocollo Automatico del 27 febbraio 2012).
28 febbraio 2012
[AY.4.12.1]
Estratto del Patto Parasociale comunicato alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
ARKIMEDICA
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli articoli 129 e seguenti del Regolamento Emittenti, si rende noto che in data 24 febbraio 2012, Carlo Iuculano, residente a Firenze in via Benedetto da Foiano n. 14, ("Iuculano") e Arkigest S.r.l. con sede in Firenze Via B. da Foiano n. 14 ("Arkigest"), hanno sottoscritto, un impegno trasmesso al Presidente del Cda di Arkimedica Avv. Giuseppe Mercanti, nonché al Rappresentante Comune degli obbligazionisti Avv. Alessandro Chieffi, rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF (l’’Impegno") avente ad oggetto impegni in merito alla futura governance della società Arkimedica S.p.A.
1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELL’IMPEGNO
Arkimedica, società per azioni, con sede in Gattatico (RE), Via Verdi 41, codice fiscale n. 01701100354, capitale sociale sottoscritto e versato pari a complessivi nominali Euro 10.800.000, ed è costituito da numero 86.400.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
2. NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DELL’IMPEGNO
A chiarimento di quanto comunicato in precedenza, con la pubblicazione in data 28/02/2012 sul quotidiano MF – Milano Finanza, si precisa che l’Impegno non ha ad oggetto un numero specifico di azioni, ma tutte le azioni rappresentative della partecipazione in Arkimedica SpA di cui Arkigest srl diventerà titolare a far data dall’eventuale omologa della proposta di concordato preventivo.
3. SOGGETTI ADERENTI
- Carlo Iuculano residente in Firenze, Via B. da Foiano n. 14, codice fiscale n CLNCRL62D26D612S;
- Arkigest S.r.l., con sede in Firenze, Via B. da Foiano n. 14, codice fiscale n. 05608800487.
Alla data odierna non vi è alcun soggetto che in virtù dell’Impegno esercita singolarmente un controllo della Società ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
4. CONTENUTO
L’impegno concerne:
il mantenimento di un assetto di governance di Arkimedica in linea con il codice di autodisciplina delle società quotate, ed. 2011;
in relazione alla gestione delle operazioni con parti correlate, l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione:
- di una procedura per le operazioni di maggiore rilevanza realizzate da Arkimedica S.p.A., anche per il tramite di società controllate, in conformità con l’art. 8 del regolamento approvato da Consob con delibera 17221 del 12.3.2010, come successivamente modificato, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 10, comma 1, del medesimo Regolamento;
- attribuzione, a un comitato, composto esclusivamente da amministratori indipendenti (in relazione a quanto previsto dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina) e non correlati (nel senso indicato all’art. 3, comma 1, lettera i, del Regolamento) del compito di esprimere pareri obbligatori e vincolanti in merito a qualsiasi decisione o valutazione inerente le controversie, attuali o future, nelle quali i sottoscrittori, o società da essi controllate o ad essi collegate, abbiano un interesse anche indiretto.
L’Impegno:
è espressamente condizionato all’omologazione della proposta di concordato preventivo formulata dagli amministratori di Arkimedica S.p.A e depositata dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in data 14 ottobre 2011;
è assunto dai sottoscrittori ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381, codice civile.
5. DURATA
L’Impegno:
sarà efficace a decorrere dalla data di omologazione della citata proposta di concordato preventivo e per un periodo di tre anni da tale data;
è subordinato all’effettiva possibilità da parte dei sottoscrittori di esercitare, anche indirettamente, una influenza dominante, o quantomeno, un’influenza notevole su Arkimedica S.p.A. e cesserà, comunque, di aver effetto (anche se ancora non decorso il termine di tre anni) dal momento in cui nessuno dei sottoscrittori sia in grado di esercitare, anche indirettamente, tale influenza su Arkimedica S.p.A..
6. REGISTRO DELLE IMPRESE
L’impegno di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 27 febbraio 2012 (N. PRA/6825/2012, Protocollo Automatico del 27 febbraio 2012).
L’estratto pubblicato a precisazione della precedente pubblicazione dell’Impegno, è stato depositato presso il registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 9 marzo 2012 (N. PRA/8162/2012, Protocollo Automatico del 9 marzo 2012)
9 marzo 2012
[AY.4.12.2]
Estratto del Patto Parasociale comunicato alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
EUKEDOS SPA (già ARKIMEDICA SPA)
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e degli articoli 129 e seguenti del Regolamento Emittenti, si rende noto che in data 24 febbraio 2012, Carlo Iuculano, residente a Firenze in via Benedetto da Foiano n. 14, ("Iuculano") e Arkigest S.r.l. con sede in Firenze Via B. da Foiano n. 14 ("Arkigest"), hanno sottoscritto, un impegno trasmesso al Presidente del Cda di Arkimedica Avv. Giuseppe Mercanti, nonché al Rappresentante Comune degli obbligazionisti Avv. Alessandro Chieffi, rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF ( l’’Impegno") avente ad oggetto impegni in merito alla futura governance della società Arkimedica S.p.A.
1. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELL’IMPEGNO
Arkimedica in concordato preventivo, società per azioni, con sede in Gattatico (RE), Via Verdi 41, codice fiscale n. 01701100354, capitale sociale sottoscritto e versato pari a complessivi nominali Euro 24.300.000, ed è costituito da numero 17.739.000 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
2. NUMERO DELLE AZIONI OGGETTO DELL’IMPEGNO
A chiarimento di quanto comunicato in precedenza, con la pubblicazione in data 28/02/2012 sul quotidiano MF – Milano Finanza, si precisa che l’Impegno non ha ad oggetto un numero specifico di azioni, ma tutte le azioni rappresentative della partecipazione in Arkimedica SpA di cui Arkigest srl diventerà titolare a far data dall’eventuale omologa della proposta di concordato preventivo.
Si precisa altresì che, a seguito del decreto di omologazione del Concordato Preventivo di Arkimedica S.p.A., depositato il 31 maggio 2012, presso la Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, nonché a seguito del deposito delle nuove azioni rinvenienti dall’aumento di capitale riservato effettuato da Arkigest srl e dalla conversione forzosa di una porzione del Prestito Obbligazionario "Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%" della medesima, operazioni intercorse in data 11 giugno 2012, l’impegno per quanto attiene ad Arkigest, da tale data e a tutt’oggi, ha ad oggetto n. 6.448.666 azioni di Arkimedica SpA pari al 36,35% del nuovo capitale sociale di Arkimedica SpA detenute dalla medesima.
3. SOGGETTI ADERENTI
- Carlo Iuculano residente in Firenze, Via B. da Foiano n. 14, codice fiscale n CLNCRL62D26D612S;
- Arkigest S.r.l., con sede in Firenze, Via B. da Foiano n. 14, codice fiscale n. 05608800487.
Alla data odierna non vi sono soggetti che controllano di diritto l’Emittente ai sensi dell’art. 93 del TUF
4. CONTENUTO
L’impegno concerne:
il mantenimento di un assetto di governance di Arkimedica in linea con il codice di autodisciplina delle società quotate, ed. 2011;
in relazione alla gestione delle operazioni con parti correlate, l’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione:
attribuzione, a un comitato, composto esclusivamente da amministratori indipendenti (in relazione a quanto previsto dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina) e non correlati (nel senso indicato all’art. 3, comma 1, lettera i, del Regolamento) del compito di esprimere pareri obbligatori e vincolanti in merito a qualsiasi decisione o valutazione inerente le controversie, attuali o future, nelle quali i sottoscrittori, o società da essi controllate o ad essi collegate, abbiano un interesse anche indiretto
L’Impegno:
è espressamente condizionato all’omologazione della proposta di concordato preventivo formulata dagli amministratori di Arkimedica S.p.A e depositata dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in data 14 ottobre 2011;
è assunto dai sottoscrittori ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381, codice civile;
è divenuto efficace in data 31 maggio 2012, data del deposito del decreto di omologazione della proposta di concordato preventivo formulata dagli amministratori di Arkimedica S.p.A e depositata dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in data 14 ottobre 2011;
5. DURATA
L’Impegno:
sarà efficace a decorrere dalla data di omologazione della citata proposta di concordato preventivo e per un periodo di tre anni da tale data;
ed è subordinato all’effettiva possibilità da parte dei sottoscrittori di esercitare, anche indirettamente, una influenza dominante, o quantomeno, un’influenza notevole su Arkimedica S.p.A., pertanto cesserà, comunque, di aver effetto (anche se ancora non decorso il termine di tre anni) dal momento in cui nessuno dei sottoscrittori sia in grado di esercitare, anche indirettamente, un’influenza notevole e/o dominante su Arkimedica S.p.A..
A seguito del deposito del decreto di omologazione della proposta di concordato preventivo di Arkimedica S.p.A e depositata dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, tale Impegno avrà durata di tre anni a decorrere dal 31 maggio 2012
6. REGISTRO DELLE IMPRESE
L’impegno di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 27 febbraio 2012 (N. PRA/6825/2012, Protocollo Automatico del 27 febbraio 2012).
L’estratto pubblicato a precisazione della precedente pubblicazione dell’Impegno, è stato depositato presso il registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 9 marzo 2012 (N. PRA/8162/2012, Protocollo Automatico del 9 marzo 2012). L’impegno di cui al presente estratto e le successive modifiche sono state depositate presso il registro delle Imprese di Reggio Emilia, da ultimo in data 15/06/2012 (N. PRA/21647/2012, Protocollo Automatico del 15 giugno 2012).
16 giugno 2012
[AY.4.12.3]
*****
COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 128 E 131 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 RELATIVA AL PATTO PARASOCIALE STIPULATO FRA ARKIGEST SRL E CARLO IUCULANO AVENTE AD OGGETTO EUKEDOS SPA
*****
Si fa riferimento al patto parasociale per l’esercizio dei diritti di voto nell’assemblea di Eukedos S.p.A., società quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., stipulato il 24 febbraio 2012 tra Arkigest s.r.l. (con sede in Firenze, Via B. da Foiano n. 14, codice fiscale n. 05608800487) e Carlo Iuculano (residente in Firenze, Via B. da Foiano n. 14, codice fiscale n. CLNCRL62D26D612S), nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale riservato ad Arkigest s.r.l. in Eukedos S.p.A. (già Arkimedica S.p.A.), perfezionatosi il 31 maggio 2012 a seguito dell’omologazione del Concordato Preventivo di Eukedos SpA (già Arkimedica S.p.A.), patto parasociale depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 27 febbraio 2012 (N. PRA/6825/2012, Protocollo Automatico del 27 febbraio 2012) e concernente la governance di Eukedos (già Arkimedica S.p.A.) nonché la gestione delle operazioni con parti correlate, avente ad oggetto n. 6.448.666 nuove azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale riservato ad Arkigest srl, pari al tempo, al 36,35% del capitale sociale di Eukedos S.p.A. (già Arkimedica S.p.A.).
Al riguardo, si comunica che il patto, scaduto il 31 maggio 2015, non è stato rinnovato dagli aderenti al medesimo, e pertanto, tale patto ha cessato i suoi effetti dalla medesima data.
6 giugno 2015
_____________________________________________________________________________
Estratto contenente le informazioni essenziali del patto parasociale avente a oggetto azioni Eukedos S.p.A. pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF")
EUKEDOS S.P.A.
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto quanto segue.
In data 20 dicembre 2017 è stato sottoscritto tra First Capital S.p.A. ("First Capital"), il dott. Fedele De Vita ("De Vita") e BANOR SICAV Société d'Investissement à Capital Variable ("Banor" e, unitamente a First Capital e a De Vita, i "Soci Sindacati"), un patto di sindacato (il "Patto") relativo a Eukedos S.p.A. ("Eukedos" o la "Società").
Il Patto contiene alcune previsioni funzionali alla tutela degli interessi dei Soci Sindacati quali soci di minoranza della Società e del loro investimento nella Società stessa.
1. Tipo di Patto
Il Patto è qualificabile quale sindacato di voto ai sensi dell’art. 122, comma 1, del TUF e contiene altresì impegni riconducibili alla categoria di cui all’art. 122, comma 5, lettere a) e b), del TUF.
2. Società quotata i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
La società emittente strumenti finanziari quotati i cui strumenti finanziari costituiscono oggetto del Patto è:
Eukedos S.p.A., con sede legale in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale n. 01701100354, capitale sociale sottoscritto e versato pari a complessivi nominali Euro 28.703.679,20, costituito da numero 22.741.628 azioni ordinarie prive di valore nominale, negoziate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN IT0004818297).
3. Soggetti aderenti, strumenti finanziari e numero dei diritti di voto conferiti al Patto
I soggetti aderenti al Patto sono i Soci Sindacati, ossia:
First Capital S.p.A., con sede legale in Milano (Italia), Viale Luigi Majno, 17/A, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 06061920960;
BANOR SICAV Société d'Investissement à Capital Variable, con sede legale in Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), codice fiscale e iscrizione al Registre de Commerce et de Sociétés – RCS del Lussemburgo B125182;
Fedele De Vita, nato a Napoli, il 7 febbraio 1966, codice fiscale DVTFDL66B07F839V.
La seguente tabella indica il numero di azioni ordinarie Eukedos conferite al Patto da ciascun Socio Sindacato (le "Azioni Conferite") e dei diritti di voto a esse riferiti (i "Diritti di Voto Conferiti"), nonché la percentuale rappresentata da tali azioni e relativi diritti di voto rispetto (i) al numero totale delle Azioni Conferite e dei Diritti di Voto Conferiti, nonché (ii) al numero totale delle azioni costituenti il capitale sociale di Eukedos e dei diritti di voto a esse riferiti.
Numero Azioni Conferite |
% sul totale Azioni Conferite |
% sul totale azioni Eukedos |
Numero Diritti di Voto Conferiti |
% sul totale Diritti di Voto Conferiti |
% sul totale diritti di voto Eukedos |
|
First Capital |
4.515.000 |
69,057% |
19,853% |
4.515.000 |
69,057% |
19,853% |
| De Vita | 1.123.045 |
17,177% |
4,938% |
1.123.045 |
17,177% |
4,938% |
| Banor | 900.000 |
13,766% |
3,958% |
900.000 |
13,766% |
3,958% |
Totale |
6.538.045 |
100% |
28,749% |
6.538.045 |
100% |
28,749% |
Le disposizioni del Patto relative alle Azioni Conferite troveranno applicazione anche con riferimento a tutte le azioni, strumenti finanziari con diritto di voto o diritti di voto in Eukedos che, ferme le limitazioni di cui al successivo paragrafo 4.2.3, i Soci Sindacati dovessero acquistare e/o sottoscrivere nel periodo di vigenza del Patto, anche per effetto di conversione o altro diritto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 del Regolamento Emittenti, si segnala che: (i) né First Capital, né De Vita, né Banor detengono, direttamente o indirettamente, azioni Eukedos, ovvero altri strumenti finanziari con diritto di voto o altri diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Eukedos, diversi dalle Azioni Conferite e dai Diritti di Voto Conferiti, né gli stessi (ii) sono soggetti a controllo da parte di alcun soggetto.
4. Durata e contenuto del Patto
4.1. Durata, rinnovo e risoluzione del Patto
Gli impegni assunti dai Soci Sindacati ai sensi del Patto avranno efficacia per il periodo di 1 (uno) anno a decorrere dal 20 dicembre 2017 (la "Data di Efficacia"). Alla scadenza del predetto termine, il Patto si intenderà tacitamente rinnovato per un egual periodo, salvo disdetta scritta da inviarsi con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
In caso di mancato rinnovo del Patto da parte di un Socio Sindacato, il Patto rimarrà comunque valido e vincolante per quei Soci Sindacati che non abbiano inviato la comunicazione di disdetta.
I Soci Sindacati hanno altresì convenuto che in caso di violazioni del divieto di cui al successivo punto 4.2.3.3, lettera a), ciascuno dei Soci Sindacati che non abbia determinato con la propria condotta l’insorgere dell’obbligo di OPA avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Patto, fermo restando il diritto di risarcimento del danno subito.
4.2. Contenuto del Patto
Con la sottoscrizione del Patto i Soci Sindacati hanno inteso regolare, anche in applicazione del principio della buona fede contrattuale, i relativi diritti e obblighi nei rapporti tra loro e con la Società. In particolare, con il Patto, i Soci Sindacati si sono reciprocamente impegnati a fare quanto in loro potere per perseguire, inter alia, i seguenti obiettivi: (i) esprimere in maniera univoca e coerente il proprio voto nelle assemblee della Società e (ii) promuovere una gestione efficace, efficiente e corretta della società per valorizzare l’investimento azionario.
4.2.1. Accordi di voto
I Soci Sindacati hanno assunto i seguenti impegni di voto:
i Soci Sindacati decideranno, con la maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) delle Azioni Conferite, se e come esercitare il proprio diritto di voto nelle assemblee della Società, attenendosi alle decisioni così assunte;
in applicazione di quanto precede, i Soci Sindacati si sono impegnati (i) a conferire a First Capital e/o suo rappresentante e/o soggetto delegato), le deleghe per partecipare all’assemblea della Società ed ivi esprimere il voto riferito alla rispettiva Partecipazione Sindacata, e/o (ii) a presentarsi e votare in assemblea della Società in modo conforme con quanto deliberato dai Soci Sindacati;
qualora si renda necessario, per qualsiasi ragione, sostituire, rinnovare, integrare o modificare (anche ampliandola) la composizione del consiglio di amministrazione della Società, i Soci Sindacati, nel rispetto della normativa vigente e dello statuto, saranno tenuti a presentare una lista comune (la "Lista Comune") e votare esclusivamente la Lista Comune, designando e identificando, al suo interno, i candidati in maniera tale per cui il primo candidato sia espressione di First Capital. In ogni caso, qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alla nomina degli amministratori a mezzo del meccanismo di voto di lista, i Soci Sindacati voteranno nell’assemblea della Società affinché il consiglio di amministrazione sia composto da almeno un amministratore nominato su designazione di First Capital e da altri scelti dai Soci Sindacati in applicazione della regola di cui al punto (a) che precede. In aggiunta a quanto sopra stabilito, i Soci Sindacati faranno tutto quanto in loro potere affinché, qualora un amministratore designato sia eletto e successivamente si dimetta, o altrimenti cessi dalla carica, il nuovo amministratore sia designato da First Capital che, per quanto di sua competenza, dovrà far sì che i candidati presenti nella Lista Comune o comunque indicati siano in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in vigore al momento della nomina;
in relazione al meccanismo di elezione del collegio sindacale della Società, i Soci Sindacati presenteranno e voteranno una lista unica composta da tre candidati di indicazione di First Capital, ciascuno dei quali dotato dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge per ricoprire incarichi di sindaco in società quotate.
i Soci Sindacati decideranno inoltre, secondo la regola di cui alla precedente lettera (a), sulle seguenti materie:
adesione a eventuali offerte pubbliche di acquisto promosse sulle azioni della Società ai sensi del TUF e/o cessione a terzi delle Azioni Conferite;
iniziative e attività nei confronti della Società e del/i socio/i di maggioranza relativa volte a tutelare i propri interessi quali soci di minoranza della Società, ponendo in essere ogni azione ritenuta, ai sensi del Patto, opportuna e/o necessaria al fine di tutelare il proprio investimento nella Società;
avvio di eventuali azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e davanti a qualsiasi autorità aventi ad oggetto la tutela del proprio investimento nella Società;
determinazione di un budget da destinarsi a incarichi e consulenze esterne che possano essere necessarie e/o anche solo utili per i fini che si prefiggono i Soci Sindacati, che verrà ripartito fra i Soci Sindacati in proporzione alle rispettive Azioni Conferite;
ogni decisione, diversa rispetto alle precedenti, che un Socio Sindacato riterrà opportuno portare all’attenzione degli altri Soci Sindacati; nonché comunque
la posizione dei Soci Sindacati in merito a ogni operazione di carattere straordinario avente a oggetto la Società e/o le relative azioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: operazioni sul capitale, modifiche statutarie, fusione, scissione, liquidazione, cessione di azienda e/o di ramo di azienda, conferimento di azienda e/o di ramo di azienda, revoca delle Azioni della Società dal mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A. e/o altre operazioni aventi ad oggetto, direttamente o indirettamente, le azioni della Società)
4.2.2. Organi del Patto
4.2.2.1. Riunioni dei Soci Sindacati
I Soci Sindacati si riuniranno senza alcuna formalità, ma con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, ogniqualvolta uno di essi lo riterrà opportuno comunicandolo agli altri Soci Sindacati. I Soci Sindacati si riuniranno in ogni caso almeno 5 (cinque) giorni prima della data della prima convocazione di ogni assemblea della Società al fine di deliberare in merito all’esercizio del diritto di voto. Ai fini della validità delle predette riunioni non è previsto un quorum costitutivo, salvo quello che risulta indirettamente dal quorum deliberativo indicato al paragrafo 4.2.1, lettera a), che precede.
4.2.2.2. Presidente del Patto
I Soci Sindacati potranno eleggere fra loro un Presidente del Patto che avrà la funzione di attuare le decisioni dei Soci Sindacati nei confronti della Società, degli altri soci della Società e dei terzi.
4.2.2.3. Segretario del Patto
I Soci Sindacati nomineranno di comune accordo un Segretario del Patto, che potrà essere identificato in uno dei Soci Sindacati e/o in un soggetto esterno ai Soci Sindacati e avrà una funzione meramente operativa finalizzata a registrare le determinazioni dei Soci Sindacati e di rendere informati i Soci Sindacati, la Società e/o i terzi delle decisioni dei Soci Sindacati. Il Segretario del Patto è revocabile in ogni momento dai Soci Sindacati.
4.2.3. Limitazioni al trasferimento delle Azioni Conferite e all’acquisto di ulteriori azioni Eukedos
4.2.3.1. Covendita e Diritto di Preferenza
Qualora uno o più Soci Sindacati (la "Parte Venditrice") intendessero cedere tutte e/o parte delle proprie Azioni Conferite, rappresentative di almeno il 20% del capitale sociale della Società (le "Azioni in Vendita"), a un soggetto terzo o a uno dei Soci Sindacati (la "Parte Acquirente"), fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2.3.3, lettera b), la Parte Venditrice sarà tenuta a procurare un’offerta d’acquisto irrevocabile ad opera dalla Parte Acquirente valida per tutte o parte (in misura proporzionale alle Azioni in Vendita) delle Azioni Conferite degli altri Soci Sindacati, alle medesime condizioni previste per l’alienazione delle Azioni in Vendita ("Covendita"). Nel caso in cui la Parte Acquirente fosse un Socio Sindacato, graverà anche su quest’ultimo l’obbligo di estendere la propria offerta alle Azioni Conferite degli altri Soci Sindacati. Se la Parte Acquirente intendesse acquistare un numero massimo di Azioni Conferite inferiore al totale posseduto cumulativamente dai Soci Sindacati, l’acquisto avverrà in misura proporzionale da ciascuno di questi ultimi.
Al fine di consentire l’esercizio della Covendita, la Parte Venditrice darà comunicazione dell’offerta agli altri Soci Sindacati a mezzo PEC almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data fissata per il perfezionamento del trasferimento, indicando l’identità della Parte Acquirente, il numero delle Azioni Conferite oggetto dell’offerta di acquisto, il termine di validità dell’offerta che non potrà comunque essere inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della relativa comunicazione (il "Termine di Esercizio") e le condizioni del trasferimento come risultanti anche dall’offerta irrevocabile. Il Socio Sindacato destinatario dell’offerta irrevocabile della Parte Acquirente dovrà comunicare l’accettazione della medesima offerta ("Diritto di Covendita") alla Parte Acquirente a mezzo PEC, da inviare entro e non oltre il Termine di Esercizio, dandone comunicazione alla Parte Venditrice e agli altri Soci Sindacati.
I Soci Sindacati destinatari dell’offerta irrevocabile della Parte Acquirente potranno, alternativamente all’esercizio del Diritto di Covendita, esercitare un diritto di preferenza ad acquistare le Azioni in Vendita e le eventuali Azioni Conferite che altri Soci Sindacati intendano alienare a seguito dell’esercizio del Diritto di Covendita (le "Azioni in Covendita"), proporzionalmente al numero delle Azioni Conferite detenute da ciascuno di essi, al medesimo corrispettivo e alle stesse condizioni offerte dalla Parte Acquirente (il "Diritto di Preferenza"). Il Diritto di Preferenza dovrà essere esercitato a mezzo PEC da inviare alla Parte Venditrice e ai Soci Sindacati (la "Comunicazione di Esercizio") entro il Termine di Esercizio. Il Diritto di Preferenza non tempestivamente esercitato entro il Termine di Esercizio da uno dei Soci Sindacati accrescerà pro quota il Diritto di Preferenza degli altri Soci Sindacati che lo hanno esercitato tempestivamente, qualora tali Soci Sindacati ne abbiano fatto espressa menzione nella relativa Comunicazione di Esercizio. I Soci Sindacati hanno il diritto di acquistare le Azioni in Vendita e le Azioni in Covendita, a loro insindacabile scelta e facendone richiesta nella Comunicazione di Esercizio, al medesimo prezzo offerto dalla Parte Acquirente. Il trasferimento delle Azioni dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore dall’invio dell’ultima Comunicazione di Esercizio.
Il Diritto di Preferenza troverà applicazione anche in caso di programmata cessione delle Azioni Conferite sul mercato. In questo caso la Parte Venditrice darà agli altri Soci Sindacati un termine per l’esercizio del loro Diritto di Preferenza non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC con la quale si dà notizia dell’intenzione di procedere alla cessione. Il Diritto di Preferenza potrà essere esercitato, a scelta dei Soci Sindacati destinatari della predetta comunicazione, al prezzo di mercato delle Azioni registrato nell’ultimo giorno del periodo concesso per l’esercizio del Diritto di Preferenza, ovvero al prezzo medio di mercato delle Azioni degli ultimi 3 (tre) mesi (media aritmetica).
Qualora nessun Socio Sindacato abbia esercitato tempestivamente il proprio Diritto di Covendita e/o il proprio Diritto di Preferenza, o comunque per le Azioni non oggetto del Diritto di Preferenza, la Parte Venditrice sarà libera di procedere alla cessione sul mercato e/o a un soggetto terzo individuato delle Azioni in Vendita.
4.2.3.2. Adesione al Patto
I Soci Sindacati hanno convenuto che ciascun altro socio della Società potrà aderire al Patto, previo consenso unanime dei Soci Sindacati e a condizione che l’adesione da parte di altri soci della Società non determini un obbligo, solidale in capo ai Soci Sindacati, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle Azioni della Società (OPA) ai sensi del disposto degli articoli 106, 108 ovvero 109 del TUF, ovvero ai sensi della normativa di volta in volta vigente.
I Soci Sindacati hanno altresì convenuto che First Capital potrà trasferire tutte o parte delle proprie Azioni Conferite a Value First SICAF S.p.A., impegnandosi ora per allora ad accettare l’adesione della Value First SICAF al Patto; First Capital si è inoltre impegnata a procurare che Value First SICAF manifesti la volontà di aderire al Patto in modo tale che le Azioni Conferite così trasferite non risulteranno per alcun periodo di tempo non soggette al Patto.
4.2.3.3. Standstill
Salvo accordo unanime di tutti i Soci Sindacati, ciascun Socio Sindacato si è impegnato a:
non concludere acquisti di ulteriori azioni Eukedos rispetto alle Azioni Conferite, ovvero altre operazioni o accordi di qualsivoglia natura e tipologia concernenti le azioni della Società, tali da comportare l’obbligo solidale in capo ai Soci Sindacati di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle Azioni della Società (OPA) ai sensi del disposto degli articoli 106, 108 ovvero 109 del TUF, ovvero comunque ai sensi della normativa di volta in volta vigente. Qualora uno o più Soci Sindacati abbiano - nel corso della durata del Patto e/o nei dodici mesi precedenti la Data di Efficacia - effettuato acquisti o concluso altre operazioni o accordi a seguito dei quali sorga l’obbligo solidale in capo ai Soci Sindacati di promuovere un’OPA, gli stessi saranno solidalmente obbligati a manlevare e tenere integralmente indenni gli altri Soci Sindacati da obblighi e oneri relativi alla promozione dell’anzidetta OPA, ovvero scaturenti in relazione a eventuali richieste di spese, oneri, danni e sanzioni da parte di terzi e autorità competenti;
non cedere e/o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, anche solo parte delle Azioni Conferite ad Arkigest S.r.l., Toscofina S.a.s. e Groupe Maisons de Famille S.A.S. o - per quanto possibile conoscere da informazioni pubbliche utilizzando la massima diligenza professionale - (i) a società direttamente e/o indirettamente e/o per interposta persona controllata da o collegata al signor Carlo Iuculano e al Gruppo Maisons de Famille o comunque a terzo soggetto che direttamente e/o indirettamente agisce di concerto con Arkigest S.r.l., Toscofina S.a.s. e Groupe Maisons de Famille S.A.S. e/o con il loro soggetto controllore (diretto o indiretto).
4.2.4. Ulteriori pattuizioni
I Soci Sindacati si sono impegnati, per tutto il Periodo di Validità del Patto a:
non sottoscrivere e/o aderire ad altri accordi parasociali aventi a oggetto, direttamente o indirettamente, tutte e/o solo parte delle azioni della Società dai medesimi tempo per tempo direttamente o indirettamente detenute;
porre in essere tutti gli atti necessari o anche soltanto opportuni al fine di dare attuazione alle pattuizioni contenute nel Patto e ad astenersi dal porre in essere atti o operazioni ovvero tenere comportamenti comunque idonei ad eludere, direttamente o indirettamente, le disposizioni di cui al Patto, ivi compresa la stipula anche verbale di qualsiasi accordo o intesa che confligga con le disposizioni del Patto stesso.
5. Soggetto che possa in virtù del Patto esercitare il controllo sulla Società
Non esiste alcun soggetto che, tramite il Patto, eserciti il controllo su Eukedos ai sensi dell’art. 93 TUF.
6. Penali in caso di inadempimento
Il Patto prevede che, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno e quanto in particolare previsto dal precedente paragrafo 4.2.3.3, lettera a), in caso di inadempimento alle previsioni contenute nel Patto, il Socio Sindacato inadempiente sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari a Euro 500.000 (cinquecentomila) a ciascuno degli altri Soci Sindacati.
7. Deposito del Patto
Il testo del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese - Ufficio di Firenze in data 20 dicembre 2017.
8. Sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Patto
Il presente estratto, contenente le informazioni essenziali del Patto ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Eukedos S.p.A. (www.eukedos.it), sezione Investor Relations.
22 dicembre 2017
[AY.6.18.1]
_____________________________________________________________________________
Estratto dei patti parasociali contenenti le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF") e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")
EUKEDOS S.p.A.
In data 21 agosto 2017, Arkigest S.r.l. con sede legale in Firenze, Via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale 05608800487, ("Arkigest") e Toscofina di Carlo Iuculano e C. sas, con sede legale in Firenze in via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale 00587110487 ("Toscofina" e, congiuntamente con Arkigest, i "Partecipanti"), hanno sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF (il "Patto Parasociale") avente ad oggetto impegni in merito alla corporate governance della società Eukedos S.p.A.
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
Eukedos, società per azioni, con sede legale in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale n. 01701100354, capitale sociale sottoscritto e versato pari a complessivi nominali Euro 28.703.679,20, costituito da numero 22.741.628 azioni ordinarie prive di valore nominale, negoziate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
TIPO DI ACCORDO
Il Patto Parasociale costituisce un accordo di voto ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del TUF.
SOGGETTI ADERENTI E STRUMENTI FINANZIARI CONFERITI AL PATTO PARASOCIALE
La seguente tabella indica il numero delle azioni con diritto di voto della Società conferite al Patto Parasociale da ciascuno dei Partecipanti, la percentuale dai medesimi rappresentata rispetto al numero totale delle azioni con diritto di voto nonché la percentuale dalle medesime rappresentate rispetto al numero totale delle azioni conferite al Patto Parasociale.
Azionista |
n. azioni conferite |
% sul totale del capitale sociale |
% sul totale delle azioni conferite al Patto Parasociale |
Arkigest |
9.040.954 |
39,76 |
87,43 |
Toscofina |
1.299.296 |
5,71 |
12,57 |
Totale |
100,00 |
Nel Patto Parasociale i Partecipanti si sono dati reciprocamente atto che Arkigest mantiene la posizione di soggetto in grado di esercitare, singolarmente, il controllo di fatto su Eukedos ai sensi dell’articolo 93 del TUF attraverso la partecipazione detenuta, pari al 39,76% del capitale sociale con diritto di voto.
CONTENUTO DEL PATTO PARASOCIALE
Mediante la sottoscrizione del Patto Parasociale i Partecipanti hanno stabilito che, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, dal prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previsto in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31.12.2017, e per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno tutto quanto in loro potere, anche per il tramite dei propri amministratori impegnandosi in tal senso per il fatto del terzo, come di seguito specificato per:
comporre un C.d.A. da almeno 7 (sette) e massimo 9 (nove) membri, da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto;
presentare congiuntamente e votare nell'assemblea di Eukedos una lista di candidati, previo concordamento del numero degli stessi, alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Eukedos, nel rispetto degli equilibri dei generi e nel rispetto del numero dei consiglieri indipendenti come disciplinato dalla normativa vigente, comprendente:
almeno n. 1 (uno) candidato designato da Toscofina;
i rimanenti candidati designati da Arkigest, in modo da rispettare l’equilibrio di genere e i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente .
nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, resta salvo che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste non collegate a quella di maggioranza così come previsto dalle norme statutarie e dalla normativa vigente che regolano la nomina del Consiglio di Amministrazione. Detto amministratore sostituirà l’ultimo candidato espresso dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
Nel corso della durata del Patto Parasociale è previsto anche che:
in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione di Eukedos, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista dell'amministratore da sostituire;
qualora cessasse un membro facente parte della lista presentata dai Partecipanti, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere, impegnandosi in tal senso per il fatto del terzo, affinché il Consiglio di Amministrazione e successivamente l’Assemblea degli Azionisti, per quanto di loro competenza provvedano a nominare quale sostituto un membro individuato su designazione dello stesso Partecipante che aveva designato l'amministratore cessato.
EFFICACIA E DURATA
Il Patto Parasociale:
è efficace dal 21 agosto 2017 e per un periodo di tre anni da tale data e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni qualora uno dei Partecipanti non ne abbia dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata;
II Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale la partecipazione di Arkigest o di Toscofina si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale di Eukedos.
VOTO IN ASSEMBLEA
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Eukedos in conformità al presente patto parasociale facendo tutto quanto possibile perché le stesse deliberino nel senso di quanto qui convenuto.
PENALE
Nel caso in cui uno dei Partecipanti, non sottoscrivesse la lista di cui al punto 4, come sopra composta, e non procedesse a votarla, senza il consenso dell’altro Partecipante, quest’ultimo avrà diritto alla corresponsione di un importo pari a Euro 1.000.000 (un milione) a titolo di penale.
REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Patto Parasociale di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Firenze in data 22 agosto 2017 (N. PRA/61830/2017/CFIAUTO, Protocollo Automatico del 22 agosto 2017).
SITO INTERNET
Il presente estratto è pubblicato e disponibile sul sito internet di Eukedos all’indirizzo www.eukedos.it/altri documenti/2017.
23 agosto 2017
[AY.5.17.1]
_____________________________________________________________________________
Estratto contenente le informazioni essenziali del patto parasociale avente a oggetto azioni Eukedos S.p.A. pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF")
EUKEDOS S.P.A.
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto quanto segue.
In data 20 dicembre 2017 è stato sottoscritto tra First Capital S.p.A. ("First Capital"), il dott. Fedele De Vita ("De Vita") e BANOR SICAV Société d'Investissement à Capital Variable ("Banor" e, unitamente a First Capital e a De Vita, i "Soci Sindacati"), un patto di sindacato (il "Patto") relativo a Eukedos S.p.A. ("Eukedos" o la "Società").
Il Patto contiene alcune previsioni funzionali alla tutela degli interessi dei Soci Sindacati quali soci di minoranza della Società e del loro investimento nella Società stessa.
1. Tipo di Patto
Il Patto è qualificabile quale sindacato di voto ai sensi dell’art. 122, comma 1, del TUF e contiene altresì impegni riconducibili alla categoria di cui all’art. 122, comma 5, lettere a) e b), del TUF.
2. Società quotata i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
La società emittente strumenti finanziari quotati i cui strumenti finanziari costituiscono oggetto del Patto è:
Eukedos S.p.A., con sede legale in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale n. 01701100354, capitale sociale sottoscritto e versato pari a complessivi nominali Euro 28.703.679,20, costituito da numero 22.741.628 azioni ordinarie prive di valore nominale, negoziate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN IT0004818297).
3. Soggetti aderenti, strumenti finanziari e numero dei diritti di voto conferiti al Patto
I soggetti aderenti al Patto sono i Soci Sindacati, ossia:
First Capital S.p.A., con sede legale in Milano (Italia), Viale Luigi Majno, 17/A, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 06061920960;
BANOR SICAV Société d'Investissement à Capital Variable, con sede legale in Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), codice fiscale e iscrizione al Registre de Commerce et de Sociétés – RCS del Lussemburgo B125182;
Fedele De Vita, nato a Napoli, il 7 febbraio 1966, codice fiscale DVTFDL66B07F839V.
La seguente tabella indica il numero di azioni ordinarie Eukedos conferite al Patto da ciascun Socio Sindacato (le "Azioni Conferite") e dei diritti di voto a esse riferiti (i "Diritti di Voto Conferiti"), nonché la percentuale rappresentata da tali azioni e relativi diritti di voto rispetto (i) al numero totale delle Azioni Conferite e dei Diritti di Voto Conferiti, nonché (ii) al numero totale delle azioni costituenti il capitale sociale di Eukedos e dei diritti di voto a esse riferiti.
Numero Azioni Conferite |
% sul totale Azioni Conferite |
% sul totale azioni Eukedos |
Numero Diritti di Voto Conferiti |
% sul totale Diritti di Voto Conferiti |
% sul totale diritti di voto Eukedos |
|
First Capital |
4.515.000 |
67,008% |
19,853% |
4.515.000 |
67,008% |
19,853% |
| De Vita | 1.123.045 |
16,667% |
4,938% |
1.123.045 |
16,667% |
4,938% |
| Banor | 1.100.000 |
16,325% |
4,837% |
1.100.000 |
16,325% |
4,837% |
Totale |
6.738.045 |
100% |
29,629% |
6.738.045 |
100% |
29,629% |
Le disposizioni del Patto relative alle Azioni Conferite troveranno applicazione anche con riferimento a tutte le azioni, strumenti finanziari con diritto di voto o diritti di voto in Eukedos che, ferme le limitazioni di cui al successivo paragrafo 4.2.3, i Soci Sindacati dovessero acquistare e/o sottoscrivere nel periodo di vigenza del Patto, anche per effetto di conversione o altro diritto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 del Regolamento Emittenti, si segnala che: (i) né First Capital, né De Vita, né Banor detengono, direttamente o indirettamente, azioni Eukedos, ovvero altri strumenti finanziari con diritto di voto o altri diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Eukedos, diversi dalle Azioni Conferite e dai Diritti di Voto Conferiti, né gli stessi (ii) sono soggetti a controllo da parte di alcun soggetto.
4. Durata e contenuto del Patto
4.1. Durata, rinnovo e risoluzione del Patto
Gli impegni assunti dai Soci Sindacati ai sensi del Patto avranno efficacia per il periodo di 1 (uno) anno a decorrere dal 20 dicembre 2017 (la "Data di Efficacia"). Alla scadenza del predetto termine, il Patto si intenderà tacitamente rinnovato per un egual periodo, salvo disdetta scritta da inviarsi con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
In caso di mancato rinnovo del Patto da parte di un Socio Sindacato, il Patto rimarrà comunque valido e vincolante per quei Soci Sindacati che non abbiano inviato la comunicazione di disdetta.
I Soci Sindacati hanno altresì convenuto che in caso di violazioni del divieto di cui al successivo punto 4.2.3.3, lettera a), ciascuno dei Soci Sindacati che non abbia determinato con la propria condotta l’insorgere dell’obbligo di OPA avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Patto, fermo restando il diritto di risarcimento del danno subito.
4.2. Contenuto del Patto
Con la sottoscrizione del Patto i Soci Sindacati hanno inteso regolare, anche in applicazione del principio della buona fede contrattuale, i relativi diritti e obblighi nei rapporti tra loro e con la Società. In particolare, con il Patto, i Soci Sindacati si sono reciprocamente impegnati a fare quanto in loro potere per perseguire, inter alia, i seguenti obiettivi: (i) esprimere in maniera univoca e coerente il proprio voto nelle assemblee della Società e (ii) promuovere una gestione efficace, efficiente e corretta della società per valorizzare l’investimento azionario.
4.2.1. Accordi di voto
I Soci Sindacati hanno assunto i seguenti impegni di voto:
i Soci Sindacati decideranno, con la maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) delle Azioni Conferite, se e come esercitare il proprio diritto di voto nelle assemblee della Società, attenendosi alle decisioni così assunte;
in applicazione di quanto precede, i Soci Sindacati si sono impegnati (i) a conferire a First Capital e/o suo rappresentante e/o soggetto delegato), le deleghe per partecipare all’assemblea della Società ed ivi esprimere il voto riferito alla rispettiva Partecipazione Sindacata, e/o (ii) a presentarsi e votare in assemblea della Società in modo conforme con quanto deliberato dai Soci Sindacati;
qualora si renda necessario, per qualsiasi ragione, sostituire, rinnovare, integrare o modificare (anche ampliandola) la composizione del consiglio di amministrazione della Società, i Soci Sindacati, nel rispetto della normativa vigente e dello statuto, saranno tenuti a presentare una lista comune (la "Lista Comune") e votare esclusivamente la Lista Comune, designando e identificando, al suo interno, i candidati in maniera tale per cui il primo candidato sia espressione di First Capital. In ogni caso, qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alla nomina degli amministratori a mezzo del meccanismo di voto di lista, i Soci Sindacati voteranno nell’assemblea della Società affinché il consiglio di amministrazione sia composto da almeno un amministratore nominato su designazione di First Capital e da altri scelti dai Soci Sindacati in applicazione della regola di cui al punto (a) che precede. In aggiunta a quanto sopra stabilito, i Soci Sindacati faranno tutto quanto in loro potere affinché, qualora un amministratore designato sia eletto e successivamente si dimetta, o altrimenti cessi dalla carica, il nuovo amministratore sia designato da First Capital che, per quanto di sua competenza, dovrà far sì che i candidati presenti nella Lista Comune o comunque indicati siano in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in vigore al momento della nomina;
in relazione al meccanismo di elezione del collegio sindacale della Società, i Soci Sindacati presenteranno e voteranno una lista unica composta da tre candidati di indicazione di First Capital, ciascuno dei quali dotato dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge per ricoprire incarichi di sindaco in società quotate.
i Soci Sindacati decideranno inoltre, secondo la regola di cui alla precedente lettera (a), sulle seguenti materie:
adesione a eventuali offerte pubbliche di acquisto promosse sulle azioni della Società ai sensi del TUF e/o cessione a terzi delle Azioni Conferite;
iniziative e attività nei confronti della Società e del/i socio/i di maggioranza relativa volte a tutelare i propri interessi quali soci di minoranza della Società, ponendo in essere ogni azione ritenuta, ai sensi del Patto, opportuna e/o necessaria al fine di tutelare il proprio investimento nella Società;
avvio di eventuali azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e davanti a qualsiasi autorità aventi ad oggetto la tutela del proprio investimento nella Società;
determinazione di un budget da destinarsi a incarichi e consulenze esterne che possano essere necessarie e/o anche solo utili per i fini che si prefiggono i Soci Sindacati, che verrà ripartito fra i Soci Sindacati in proporzione alle rispettive Azioni Conferite;
ogni decisione, diversa rispetto alle precedenti, che un Socio Sindacato riterrà opportuno portare all’attenzione degli altri Soci Sindacati; nonché comunque
la posizione dei Soci Sindacati in merito a ogni operazione di carattere straordinario avente a oggetto la Società e/o le relative azioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: operazioni sul capitale, modifiche statutarie, fusione, scissione, liquidazione, cessione di azienda e/o di ramo di azienda, conferimento di azienda e/o di ramo di azienda, revoca delle Azioni della Società dal mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A. e/o altre operazioni aventi ad oggetto, direttamente o indirettamente, le azioni della Società)
4.2.2. Organi del Patto
4.2.2.1. Riunioni dei Soci Sindacati
I Soci Sindacati si riuniranno senza alcuna formalità, ma con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, ogniqualvolta uno di essi lo riterrà opportuno comunicandolo agli altri Soci Sindacati. I Soci Sindacati si riuniranno in ogni caso almeno 5 (cinque) giorni prima della data della prima convocazione di ogni assemblea della Società al fine di deliberare in merito all’esercizio del diritto di voto. Ai fini della validità delle predette riunioni non è previsto un quorum costitutivo, salvo quello che risulta indirettamente dal quorum deliberativo indicato al paragrafo 4.2.1, lettera a), che precede.
4.2.2.2. Presidente del Patto
I Soci Sindacati potranno eleggere fra loro un Presidente del Patto che avrà la funzione di attuare le decisioni dei Soci Sindacati nei confronti della Società, degli altri soci della Società e dei terzi.
4.2.2.3. Segretario del Patto
I Soci Sindacati nomineranno di comune accordo un Segretario del Patto, che potrà essere identificato in uno dei Soci Sindacati e/o in un soggetto esterno ai Soci Sindacati e avrà una funzione meramente operativa finalizzata a registrare le determinazioni dei Soci Sindacati e di rendere informati i Soci Sindacati, la Società e/o i terzi delle decisioni dei Soci Sindacati. Il Segretario del Patto è revocabile in ogni momento dai Soci Sindacati.
4.2.3. Limitazioni al trasferimento delle Azioni Conferite e all’acquisto di ulteriori azioni Eukedos
4.2.3.1. Covendita e Diritto di Preferenza
Qualora uno o più Soci Sindacati (la "Parte Venditrice") intendessero cedere tutte e/o parte delle proprie Azioni Conferite, rappresentative di almeno il 20% del capitale sociale della Società (le "Azioni in Vendita"), a un soggetto terzo o a uno dei Soci Sindacati (la "Parte Acquirente"), fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2.3.3, lettera b), la Parte Venditrice sarà tenuta a procurare un’offerta d’acquisto irrevocabile ad opera dalla Parte Acquirente valida per tutte o parte (in misura proporzionale alle Azioni in Vendita) delle Azioni Conferite degli altri Soci Sindacati, alle medesime condizioni previste per l’alienazione delle Azioni in Vendita ("Covendita"). Nel caso in cui la Parte Acquirente fosse un Socio Sindacato, graverà anche su quest’ultimo l’obbligo di estendere la propria offerta alle Azioni Conferite degli altri Soci Sindacati. Se la Parte Acquirente intendesse acquistare un numero massimo di Azioni Conferite inferiore al totale posseduto cumulativamente dai Soci Sindacati, l’acquisto avverrà in misura proporzionale da ciascuno di questi ultimi.
Al fine di consentire l’esercizio della Covendita, la Parte Venditrice darà comunicazione dell’offerta agli altri Soci Sindacati a mezzo PEC almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data fissata per il perfezionamento del trasferimento, indicando l’identità della Parte Acquirente, il numero delle Azioni Conferite oggetto dell’offerta di acquisto, il termine di validità dell’offerta che non potrà comunque essere inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della relativa comunicazione (il "Termine di Esercizio") e le condizioni del trasferimento come risultanti anche dall’offerta irrevocabile. Il Socio Sindacato destinatario dell’offerta irrevocabile della Parte Acquirente dovrà comunicare l’accettazione della medesima offerta ("Diritto di Covendita") alla Parte Acquirente a mezzo PEC, da inviare entro e non oltre il Termine di Esercizio, dandone comunicazione alla Parte Venditrice e agli altri Soci Sindacati.
I Soci Sindacati destinatari dell’offerta irrevocabile della Parte Acquirente potranno, alternativamente all’esercizio del Diritto di Covendita, esercitare un diritto di preferenza ad acquistare le Azioni in Vendita e le eventuali Azioni Conferite che altri Soci Sindacati intendano alienare a seguito dell’esercizio del Diritto di Covendita (le "Azioni in Covendita"), proporzionalmente al numero delle Azioni Conferite detenute da ciascuno di essi, al medesimo corrispettivo e alle stesse condizioni offerte dalla Parte Acquirente (il "Diritto di Preferenza"). Il Diritto di Preferenza dovrà essere esercitato a mezzo PEC da inviare alla Parte Venditrice e ai Soci Sindacati (la "Comunicazione di Esercizio") entro il Termine di Esercizio. Il Diritto di Preferenza non tempestivamente esercitato entro il Termine di Esercizio da uno dei Soci Sindacati accrescerà pro quota il Diritto di Preferenza degli altri Soci Sindacati che lo hanno esercitato tempestivamente, qualora tali Soci Sindacati ne abbiano fatto espressa menzione nella relativa Comunicazione di Esercizio. I Soci Sindacati hanno il diritto di acquistare le Azioni in Vendita e le Azioni in Covendita, a loro insindacabile scelta e facendone richiesta nella Comunicazione di Esercizio, al medesimo prezzo offerto dalla Parte Acquirente. Il trasferimento delle Azioni dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore dall’invio dell’ultima Comunicazione di Esercizio.
Il Diritto di Preferenza troverà applicazione anche in caso di programmata cessione delle Azioni Conferite sul mercato. In questo caso la Parte Venditrice darà agli altri Soci Sindacati un termine per l’esercizio del loro Diritto di Preferenza non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC con la quale si dà notizia dell’intenzione di procedere alla cessione. Il Diritto di Preferenza potrà essere esercitato, a scelta dei Soci Sindacati destinatari della predetta comunicazione, al prezzo di mercato delle Azioni registrato nell’ultimo giorno del periodo concesso per l’esercizio del Diritto di Preferenza, ovvero al prezzo medio di mercato delle Azioni degli ultimi 3 (tre) mesi (media aritmetica).
Qualora nessun Socio Sindacato abbia esercitato tempestivamente il proprio Diritto di Covendita e/o il proprio Diritto di Preferenza, o comunque per le Azioni non oggetto del Diritto di Preferenza, la Parte Venditrice sarà libera di procedere alla cessione sul mercato e/o a un soggetto terzo individuato delle Azioni in Vendita.
4.2.3.2. Adesione al Patto
I Soci Sindacati hanno convenuto che ciascun altro socio della Società potrà aderire al Patto, previo consenso unanime dei Soci Sindacati e a condizione che l’adesione da parte di altri soci della Società non determini un obbligo, solidale in capo ai Soci Sindacati, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle Azioni della Società (OPA) ai sensi del disposto degli articoli 106, 108 ovvero 109 del TUF, ovvero ai sensi della normativa di volta in volta vigente.
I Soci Sindacati hanno altresì convenuto che First Capital potrà trasferire tutte o parte delle proprie Azioni Conferite a Value First SICAF S.p.A., impegnandosi ora per allora ad accettare l’adesione della Value First SICAF al Patto; First Capital si è inoltre impegnata a procurare che Value First SICAF manifesti la volontà di aderire al Patto in modo tale che le Azioni Conferite così trasferite non risulteranno per alcun periodo di tempo non soggette al Patto.
4.2.3.3. Standstill
Salvo accordo unanime di tutti i Soci Sindacati, ciascun Socio Sindacato si è impegnato a:
non concludere acquisti di ulteriori azioni Eukedos rispetto alle Azioni Conferite, ovvero altre operazioni o accordi di qualsivoglia natura e tipologia concernenti le azioni della Società, tali da comportare l’obbligo solidale in capo ai Soci Sindacati di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle Azioni della Società (OPA) ai sensi del disposto degli articoli 106, 108 ovvero 109 del TUF, ovvero comunque ai sensi della normativa di volta in volta vigente. Qualora uno o più Soci Sindacati abbiano - nel corso della durata del Patto e/o nei dodici mesi precedenti la Data di Efficacia - effettuato acquisti o concluso altre operazioni o accordi a seguito dei quali sorga l’obbligo solidale in capo ai Soci Sindacati di promuovere un’OPA, gli stessi saranno solidalmente obbligati a manlevare e tenere integralmente indenni gli altri Soci Sindacati da obblighi e oneri relativi alla promozione dell’anzidetta OPA, ovvero scaturenti in relazione a eventuali richieste di spese, oneri, danni e sanzioni da parte di terzi e autorità competenti;
non cedere e/o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, anche solo parte delle Azioni Conferite ad Arkigest S.r.l., Toscofina S.a.s. e Groupe Maisons de Famille S.A.S. o - per quanto possibile conoscere da informazioni pubbliche utilizzando la massima diligenza professionale - (i) a società direttamente e/o indirettamente e/o per interposta persona controllata da o collegata al signor Carlo Iuculano e al Gruppo Maisons de Famille o comunque a terzo soggetto che direttamente e/o indirettamente agisce di concerto con Arkigest S.r.l., Toscofina S.a.s. e Groupe Maisons de Famille S.A.S. e/o con il loro soggetto controllore (diretto o indiretto).
4.2.4. Ulteriori pattuizioni
I Soci Sindacati si sono impegnati, per tutto il Periodo di Validità del Patto a:
non sottoscrivere e/o aderire ad altri accordi parasociali aventi a oggetto, direttamente o indirettamente, tutte e/o solo parte delle azioni della Società dai medesimi tempo per tempo direttamente o indirettamente detenute;
porre in essere tutti gli atti necessari o anche soltanto opportuni al fine di dare attuazione alle pattuizioni contenute nel Patto e ad astenersi dal porre in essere atti o operazioni ovvero tenere comportamenti comunque idonei ad eludere, direttamente o indirettamente, le disposizioni di cui al Patto, ivi compresa la stipula anche verbale di qualsiasi accordo o intesa che confligga con le disposizioni del Patto stesso.
5. Soggetto che possa in virtù del Patto esercitare il controllo sulla Società
Non esiste alcun soggetto che, tramite il Patto, eserciti il controllo su Eukedos ai sensi dell’art. 93 TUF.
6. Penali in caso di inadempimento
Il Patto prevede che, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno e quanto in particolare previsto dal precedente paragrafo 4.2.3.3, lettera a), in caso di inadempimento alle previsioni contenute nel Patto, il Socio Sindacato inadempiente sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari a Euro 500.000 (cinquecentomila) a ciascuno degli altri Soci Sindacati.
7. Deposito del Patto
Il testo del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese - Ufficio di Firenze in data 20 dicembre 2017.
8. Sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Patto
Il presente estratto, contenente le informazioni essenziali del Patto ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Eukedos S.p.A. (www.eukedos.it), sezione Investor Relations.
1 marzo 2018
[AY.6.18.2]
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Estratto dei patti parasociali contenenti le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF") e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")
EUKEDOS S.p.A.
In data 21 agosto 2017, Arkigest S.r.l. con sede legale in Firenze, Via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale 05608800487, ("Arkigest") e Toscofina di Carlo Iuculano e C. sas, con sede legale in Firenze in via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale 00587110487 ("Toscofina" e, congiuntamente con Arkigest, i "Partecipanti"), hanno sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF (il "Patto Parasociale") avente ad oggetto impegni in merito alla corporate governance della società Eukedos S.p.A.
Si riporta di seguito l’estratto del Patto Parasociale aggiornato a seguito dell'efficacia della scissione parziale proporzionale della società Arkigest, con conseguente trasferimento delle azioni Eukedos già detenute dalla medesima alla società di nuova costituzione Arkiholding srl ("Arkiholding"), avente la stessa compagine sociale di Arkigest.
Si precisa che l’atto di scissione è stato stipulato il 31 luglio 2018 ed è stato iscritto nel Registro Imprese presso la CCIAA di Firenze il 16 agosto 2018 (data dalla quale decorrono gli effetti civilistici di detta scissione).
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
Eukedos, società per azioni, con sede legale in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale n. 01701100354, capitale sociale sottoscritto e versato pari a complessivi nominali Euro 28.703.679,20, costituito da numero 22.741.628 azioni ordinarie prive di valore nominale, negoziate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
TIPO DI ACCORDO
Il Patto Parasociale costituisce un accordo di voto ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del TUF.
SOGGETTI ADERENTI E STRUMENTI FINANZIARI CONFERITI AL PATTO PARASOCIALE
La seguente tabella indica il numero delle azioni con diritto di voto della Società conferite al Patto Parasociale da ciascuno dei Partecipanti, la percentuale dai medesimi rappresentata rispetto al numero totale delle azioni con diritto di voto nonché la percentuale dalle medesime rappresentate rispetto al numero totale delle azioni conferite al Patto Parasociale.
Azionista |
n. azioni conferite |
% sul totale del capitale sociale |
% sul totale delle azioni conferite al Patto Parasociale |
Arkiholding |
9.040.954 |
39,76 |
87,43 |
Toscofina |
1.299.296 |
5,71 |
12,57 |
Totale |
100,00 |
Nel Patto Parasociale i Partecipanti si sono dati reciprocamente atto che Arkigest (a seguito della scissione indicata in premessa, Arkiholding) mantiene la posizione di soggetto in grado di esercitare, singolarmente, il controllo di fatto su Eukedos ai sensi dell’articolo 93 del TUF attraverso la partecipazione detenuta, pari al 39,76% del capitale sociale con diritto di voto.
CONTENUTO DEL PATTO PARASOCIALE
Mediante la sottoscrizione del Patto Parasociale i Partecipanti hanno stabilito che, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, dal prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previsto in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31.12.2017, e per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno tutto quanto in loro potere, anche per il tramite dei propri amministratori impegnandosi in tal senso per il fatto del terzo, come di seguito specificato per:
- comporre un C.d.A. da almeno 7 (sette) e massimo 9 (nove) membri, da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto;
- presentare congiuntamente e votare nell'assemblea di Eukedos una lista di candidati, previo concordamento del numero degli stessi, alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Eukedos, nel rispetto degli equilibri dei generi e nel rispetto del numero dei consiglieri indipendenti come disciplinato dalla normativa vigente, comprendente:
· almeno n. 1 (uno) candidato designato da Toscofina;
· i rimanenti candidati designati da Arkigest (a seguito della scissione indicata in premessa, da Arkiholding), in modo da rispettare l’equilibrio di genere e i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente .
- nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, resta salvo che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste non collegate a quella di maggioranza così come previsto dalle norme statutarie e dalla normativa vigente che regolano la nomina del Consiglio di Amministrazione. Detto amministratore sostituirà l’ultimo candidato espresso dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
Nel corso della durata del Patto Parasociale è previsto anche che:
in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione di Eukedos, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista dell'amministratore da sostituire;
qualora cessasse un membro facente parte della lista presentata dai Partecipanti, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere, impegnandosi in tal senso per il fatto del terzo, affinché il Consiglio di Amministrazione e successivamente l’Assemblea degli Azionisti, per quanto di loro competenza provvedano a nominare quale sostituto un membro individuato su designazione dello stesso Partecipante che aveva designato l'amministratore cessato.
EFFICACIA E DURATA
Il Patto Parasociale:
è efficace dal 21 agosto 2017 e per un periodo di tre anni da tale data e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni qualora uno dei Partecipanti non ne abbia dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata;
II Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale la partecipazione di Arkigest (a seguito della scissione indicata in premessa, di Arkiholding) o di Toscofina si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale di Eukedos.
VOTO IN ASSEMBLEA
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Eukedos in conformità al presente patto parasociale facendo tutto quanto possibile perché le stesse deliberino nel senso di quanto qui convenuto.
PENALE
Nel caso in cui uno dei Partecipanti, non sottoscrivesse la lista di cui al punto 4, come sopra composta, e non procedesse a votarla, senza il consenso dell’altro Partecipante, quest’ultimo avrà diritto alla corresponsione di un importo pari a Euro 1.000.000 (un milione) a titolo di penale.
REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Patto Parasociale di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Firenze in data 22 agosto 2017 (N. PRA/61830/2017/CFIAUTO, Protocollo Automatico del 22 agosto 2017).
SITO INTERNET
Il presente estratto è pubblicato e disponibile sul sito internet di Eukedos all’indirizzo www.eukedos.it/altri documenti/2018 e mediante pubblicazione sul quotidiano Italia Oggi in
22 agosto 2018
[AY.5.18.1]
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Estratto contenente le informazioni essenziali del patto parasociale avente a oggetto azioni Eukedos S.p.A. pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF")
EUKEDOS S.P.A.
Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), si rende noto quanto segue.
In data 20 dicembre 2017 era stato sottoscritto tra First Capital S.p.A. ("First Capital"), BANOR SICAV Société d'Investissement à Capital Variable ("Banor") e il dott. Fedele De Vita, un patto di sindacato (il "Patto") relativo a Eukedos S.p.A. ("Eukedos" o la "Società"), con scadenza ultima prevista per il giorno 20 dicembre 2019.
In data 1 marzo 2018 era stata comunicata una modifica del Patto relativa al numero dei diritti di voto riferiti alle azioni conferite nel Patto e alle percentuali menzionate nell’articolo 130, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti.
In data 19 dicembre 2019, First Capital e Banor (unitamente, i "Soci Sindacati") hanno rinnovato il Patto, apportandone minime modifiche al fine di tener conto, tra l’altro, della nuova durata e della variazione dei soggetti aderenti.
Il Patto contiene alcune previsioni funzionali alla tutela degli interessi dei Soci Sindacati quali soci di minoranza della Società e del loro investimento nella Società stessa.
1. Tipo di Patto
Il Patto è qualificabile quale sindacato di voto ai sensi dell’art. 122, comma 1, del TUF e contiene altresì impegni riconducibili alla categoria di cui all’art. 122, comma 5, lettere a) e b), del TUF.
2. Società quotata i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
La società emittente strumenti finanziari quotati i cui strumenti finanziari costituiscono oggetto del Patto è:Eukedos S.p.A., con sede legale in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale n. 01701100354, capitale sociale sottoscritto e versato pari a complessivi nominali Euro 28.703.679,20, costituito da numero 22.741.628 azioni ordinarie prive di valore nominale, negoziate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN IT0004818297).
3. Soggetti aderenti, strumenti finanziari e numero dei diritti di voto conferiti al Patto
I soggetti aderenti al Patto sono i Soci Sindacati, ossia:
First Capital S.p.A., con sede legale in Milano (Italia), Viale Luigi Majno, 17/A, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 06061920960;
BANOR SICAV Société d'Investissement à Capital Variable, con sede legale in Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), codice fiscale e iscrizione al Registre de Commerce et de Sociétés – RCS del Lussemburgo B125182.
La seguente tabella indica il numero di azioni ordinarie Eukedos conferite al Patto da ciascun Socio Sindacato (le "Azioni Conferite") e dei diritti di voto a esse riferiti (i "Diritti di Voto Conferiti"), nonché la percentuale rappresentata da tali azioni e relativi diritti di voto rispetto (i) al numero totale delle Azioni Conferite e dei Diritti di Voto Conferiti, nonché (ii) al numero totale delle azioni costituenti il capitale sociale di Eukedos e dei diritti di voto a esse riferiti.
Numero Azioni Conferite |
% sul totale Azioni Conferite |
% sul totale azioni Eukedos |
Numero Diritti di Voto Conferiti |
% sul totale Diritti di Voto Conferiti |
% sul totale diritti di voto Eukedos |
|
First Capital |
4.515.000 |
80,410% |
19,853% |
4.515.000 |
80,410% |
19,853% |
| Banor | 1.100.000 |
19,590% |
4,837% |
1.100.000 |
19,590% |
4,837% |
Totale |
5.615.000 |
100% |
24,690% |
5.615.000 |
100% |
24,690% |
Le disposizioni del Patto relative alle Azioni Conferite troveranno applicazione anche con riferimento a tutte le azioni, strumenti finanziari con diritto di voto o diritti di voto in Eukedos che, ferme le limitazioni di cui al successivo paragrafo 4.2.3, i Soci Sindacati dovessero acquistare e/o sottoscrivere nel periodo di vigenza del Patto, anche per effetto di conversione o altro diritto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 del Regolamento Emittenti, si segnala che: (i) né First Capital, né Banor detengono, direttamente o indirettamente, azioni Eukedos, ovvero altri strumenti finanziari con diritto di voto o altri diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Eukedos, diversi dalle Azioni Conferite e dai Diritti di Voto Conferiti, né gli stessi (ii) sono soggetti a controllo da parte di alcun soggetto.
4. Durata e contenuto del Patto
4.1. Durata, rinnovo e risoluzione del Patto
Gli impegni assunti dai Soci Sindacati ai sensi del Patto avranno efficacia per il periodo di 3 (tre) anni a decorrere dal 19 dicembre 2019 (la "Data di Efficacia"). Alla scadenza del predetto termine, il Patto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di ulteriori 2 (due) anni, salvo disdetta scritta da inviarsi con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
In caso di mancato rinnovo del Patto da parte di un Socio Sindacato, il Patto rimarrà comunque valido e vincolante per quei Soci Sindacati che non abbiano inviato la comunicazione di disdetta.
I Soci Sindacati hanno altresì convenuto che in caso di violazioni del divieto di cui al successivo punto 4.2.3.3, lettera a), ciascuno dei Soci Sindacati che non abbia determinato con la propria condotta l’insorgere dell’obbligo di OPA avrà diritto di risolvere con effetto immediato il Patto, fermo restando il diritto di risarcimento del danno subito.
4.2. Contenuto del Patto
Con la sottoscrizione del Patto i Soci Sindacati hanno inteso regolare, anche in applicazione del principio della buona fede contrattuale, i relativi diritti e obblighi nei rapporti tra loro e con la Società. In particolare, con il Patto, i Soci Sindacati si sono reciprocamente impegnati a fare quanto in loro potere per perseguire, inter alia, i seguenti obiettivi: (i) esprimere in maniera univoca e coerente il proprio voto nelle assemblee della Società e (ii) promuovere una gestione efficace, efficiente e corretta della società per valorizzare l’investimento azionario.
4.2.1. Accordi di voto
I Soci Sindacati hanno assunto i seguenti impegni di voto:
i Soci Sindacati decideranno, con la maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) delle Azioni Conferite, se e come esercitare il proprio diritto di voto nelle assemblee della Società, attenendosi alle decisioni così assunte;
in applicazione di quanto precede, i Soci Sindacati si sono impegnati (i) a conferire a First Capital e/o suo rappresentante e/o soggetto delegato), le deleghe per partecipare all’assemblea della Società ed ivi esprimere il voto riferito alla rispettiva Partecipazione Sindacata, e/o (ii) a presentarsi e votare in assemblea della Società in modo conforme con quanto deliberato dai Soci Sindacati;
qualora si renda necessario, per qualsiasi ragione, sostituire, rinnovare, integrare o modificare (anche ampliandola) la composizione del consiglio di amministrazione della Società, i Soci Sindacati, nel rispetto della normativa vigente e dello statuto, saranno tenuti a presentare una lista comune (la "Lista Comune") e votare esclusivamente la Lista Comune, designando e identificando, al suo interno, i candidati in maniera tale per cui il primo candidato sia espressione di First Capital. In ogni caso, qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alla nomina degli amministratori a mezzo del meccanismo di voto di lista, i Soci Sindacati voteranno nell’assemblea della Società affinché il consiglio di amministrazione sia composto da almeno un amministratore nominato su designazione di First Capital e da altri scelti dai Soci Sindacati in applicazione della regola di cui al punto (a) che precede. In aggiunta a quanto sopra stabilito, i Soci Sindacati faranno tutto quanto in loro potere affinché, qualora un amministratore designato sia eletto e successivamente si dimetta, o altrimenti cessi dalla carica, il nuovo amministratore sia designato da First Capital che, per quanto di sua competenza, dovrà far sì che i candidati presenti nella Lista Comune o comunque indicati siano in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in vigore al momento della nomina;
in relazione al meccanismo di elezione del collegio sindacale della Società, i Soci Sindacati presenteranno e voteranno una lista unica composta da tre candidati di indicazione di First Capital, ciascuno dei quali dotato dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge per ricoprire incarichi di sindaco in società quotate.
i Soci Sindacati decideranno inoltre, secondo la regola di cui alla precedente lettera (a), sulle seguenti materie:
adesione a eventuali offerte pubbliche di acquisto promosse sulle azioni della Società ai sensi del TUF e/o cessione a terzi delle Azioni Conferite;
iniziative e attività nei confronti della Società e del/i socio/i di maggioranza relativa volte a tutelare i propri interessi quali soci di minoranza della Società, ponendo in essere ogni azione ritenuta, ai sensi del Patto, opportuna e/o necessaria al fine di tutelare il proprio investimento nella Società;
avvio di eventuali azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e davanti a qualsiasi autorità aventi ad oggetto la tutela del proprio investimento nella Società;
determinazione di un budget da destinarsi a incarichi e consulenze esterne che possano essere necessarie e/o anche solo utili per i fini che si prefiggono i Soci Sindacati, che verrà ripartito fra i Soci Sindacati in proporzione alle rispettive Azioni Conferite;
ogni decisione, diversa rispetto alle precedenti, che un Socio Sindacato riterrà opportuno portare all’attenzione degli altri Soci Sindacati; nonché comunque
la posizione dei Soci Sindacati in merito a ogni operazione di carattere straordinario avente a oggetto la Società e/o le relative azioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: operazioni sul capitale, modifiche statutarie, fusione, scissione, liquidazione, cessione di azienda e/o di ramo di azienda, conferimento di azienda e/o di ramo di azienda, revoca delle Azioni della Società dal mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A. e/o altre operazioni aventi ad oggetto, direttamente o indirettamente, le azioni della Società)
4.2.2. Organi del Patto
4.2.2.1. Riunioni dei Soci Sindacati
I Soci Sindacati si riuniranno senza alcuna formalità, ma con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, ogniqualvolta uno di essi lo riterrà opportuno comunicandolo agli altri Soci Sindacati. I Soci Sindacati si riuniranno in ogni caso almeno 5 (cinque) giorni prima della data della prima convocazione di ogni assemblea della Società al fine di deliberare in merito all’esercizio del diritto di voto. Ai fini della validità delle predette riunioni non è previsto un quorum costitutivo, salvo quello che risulta indirettamente dal quorum deliberativo indicato al paragrafo 4.2.1, lettera a), che precede.
4.2.2.2. Presidente del Patto
I Soci Sindacati potranno eleggere fra loro un Presidente del Patto che avrà la funzione di attuare le decisioni dei Soci Sindacati nei confronti della Società, degli altri soci della Società e dei terzi.
4.2.2.3. Segretario del Patto
I Soci Sindacati nomineranno di comune accordo un Segretario del Patto, che potrà essere identificato in uno dei Soci Sindacati e/o in un soggetto esterno ai Soci Sindacati e avrà una funzione meramente operativa finalizzata a registrare le determinazioni dei Soci Sindacati e di rendere informati i Soci Sindacati, la Società e/o i terzi delle decisioni dei Soci Sindacati. Il Segretario del Patto è revocabile in ogni momento dai Soci Sindacati.
4.2.3. Limitazioni al trasferimento delle Azioni Conferite e all’acquisto di ulteriori azioni Eukedos
4.2.3.1. Covendita e Diritto di Preferenza
Qualora uno o più Soci Sindacati (la "Parte Venditrice") intendessero cedere tutte e/o parte delle proprie Azioni Conferite, rappresentative di almeno il 20% del capitale sociale della Società (le "Azioni in Vendita"), a un soggetto terzo o a uno dei Soci Sindacati (la "Parte Acquirente"), fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2.3.3, lettera b), la Parte Venditrice sarà tenuta a procurare un’offerta d’acquisto irrevocabile ad opera dalla Parte Acquirente valida per tutte o parte (in misura proporzionale alle Azioni in Vendita) delle Azioni Conferite degli altri Soci Sindacati, alle medesime condizioni previste per l’alienazione delle Azioni in Vendita ("Covendita"). Nel caso in cui la Parte Acquirente fosse un Socio Sindacato, graverà anche su quest’ultimo l’obbligo di estendere la propria offerta alle Azioni Conferite degli altri Soci Sindacati. Se la Parte Acquirente intendesse acquistare un numero massimo di Azioni Conferite inferiore al totale posseduto cumulativamente dai Soci Sindacati, l’acquisto avverrà in misura proporzionale da ciascuno di questi ultimi.
Al fine di consentire l’esercizio della Covendita, la Parte Venditrice darà comunicazione dell’offerta agli altri Soci Sindacati a mezzo PEC almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data fissata per il perfezionamento del trasferimento, indicando l’identità della Parte Acquirente, il numero delle Azioni Conferite oggetto dell’offerta di acquisto, il termine di validità dell’offerta che non potrà comunque essere inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della relativa comunicazione (il "Termine di Esercizio") e le condizioni del trasferimento come risultanti anche dall’offerta irrevocabile. Il Socio Sindacato destinatario dell’offerta irrevocabile della Parte Acquirente dovrà comunicare l’accettazione della medesima offerta ("Diritto di Covendita") alla Parte Acquirente a mezzo PEC, da inviare entro e non oltre il Termine di Esercizio, dandone comunicazione alla Parte Venditrice e agli altri Soci Sindacati.
I Soci Sindacati destinatari dell’offerta irrevocabile della Parte Acquirente potranno, alternativamente all’esercizio del Diritto di Covendita, esercitare un diritto di preferenza ad acquistare le Azioni in Vendita e le eventuali Azioni Conferite che altri Soci Sindacati intendano alienare a seguito dell’esercizio del Diritto di Covendita (le "Azioni in Covendita"), proporzionalmente al numero delle Azioni Conferite detenute da ciascuno di essi, al medesimo corrispettivo e alle stesse condizioni offerte dalla Parte Acquirente (il "Diritto di Preferenza"). Il Diritto di Preferenza dovrà essere esercitato a mezzo PEC da inviare alla Parte Venditrice e ai Soci Sindacati (la "Comunicazione di Esercizio") entro il Termine di Esercizio. Il Diritto di Preferenza non tempestivamente esercitato entro il Termine di Esercizio da uno dei Soci Sindacati accrescerà pro quota il Diritto di Preferenza degli altri Soci Sindacati che lo hanno esercitato tempestivamente, qualora tali Soci Sindacati ne abbiano fatto espressa menzione nella relativa Comunicazione di Esercizio. I Soci Sindacati hanno il diritto di acquistare le Azioni in Vendita e le Azioni in Covendita, a loro insindacabile scelta e facendone richiesta nella Comunicazione di Esercizio, al medesimo prezzo offerto dalla Parte Acquirente. Il trasferimento delle Azioni dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore dall’invio dell’ultima Comunicazione di Esercizio.
Il Diritto di Preferenza troverà applicazione anche in caso di programmata cessione delle Azioni Conferite sul mercato. In questo caso la Parte Venditrice darà agli altri Soci Sindacati un termine per l’esercizio del loro Diritto di Preferenza non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC con la quale si dà notizia dell’intenzione di procedere alla cessione. Il Diritto di Preferenza potrà essere esercitato, a scelta dei Soci Sindacati destinatari della predetta comunicazione, al prezzo di mercato delle Azioni registrato nell’ultimo giorno del periodo concesso per l’esercizio del Diritto di Preferenza, ovvero al prezzo medio di mercato delle Azioni degli ultimi 3 (tre) mesi (media aritmetica).
Qualora nessun Socio Sindacato abbia esercitato tempestivamente il proprio Diritto di Covendita e/o il proprio Diritto di Preferenza, o comunque per le Azioni non oggetto del Diritto di Preferenza, la Parte Venditrice sarà libera di procedere alla cessione sul mercato e/o a un soggetto terzo individuato delle Azioni in Vendita.
4.2.3.2. Adesione al Patto
I Soci Sindacati hanno convenuto che ciascun altro socio della Società potrà aderire al Patto, previo consenso unanime dei Soci Sindacati e a condizione che l’adesione da parte di altri soci della Società non determini un obbligo, solidale in capo ai Soci Sindacati, di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle Azioni della Società (OPA) ai sensi del disposto degli articoli 106, 108 ovvero 109 del TUF, ovvero ai sensi della normativa di volta in volta vigente.
I Soci Sindacati hanno altresì convenuto che First Capital potrà trasferire tutte o parte delle proprie Azioni Conferite a Value First SICAF S.p.A., impegnandosi ora per allora ad accettare l’adesione della Value First SICAF al Patto; First Capital si è inoltre impegnata a procurare che Value First SICAF manifesti la volontà di aderire al Patto in modo tale che le Azioni Conferite così trasferite non risulteranno per alcun periodo di tempo non soggette al Patto.
4.2.3.3. Standstill
Salvo accordo unanime di tutti i Soci Sindacati, ciascun Socio Sindacato si è impegnato a:
non concludere acquisti di ulteriori azioni Eukedos rispetto alle Azioni Conferite, ovvero altre operazioni o accordi di qualsivoglia natura e tipologia concernenti le azioni della Società, tali da comportare l’obbligo solidale in capo ai Soci Sindacati di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulle Azioni della Società (OPA) ai sensi del disposto degli articoli 106, 108 ovvero 109 del TUF, ovvero comunque ai sensi della normativa di volta in volta vigente. Qualora uno o più Soci Sindacati abbiano - nel corso della durata del Patto e/o nei ventiquattro mesi precedenti la Data di Efficacia - effettuato acquisti o concluso altre operazioni o accordi a seguito dei quali sorga l’obbligo solidale in capo ai Soci Sindacati di promuovere un’OPA, gli stessi saranno solidalmente obbligati a manlevare e tenere integralmente indenni gli altri Soci Sindacati da obblighi e oneri relativi alla promozione dell’anzidetta OPA, ovvero scaturenti in relazione a eventuali richieste di spese, oneri, danni e sanzioni da parte di terzi e autorità competenti;
non cedere e/o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, anche solo parte delle Azioni Conferite ad Arkiholding S.r.l., Toscofina S.a.s., Groupe Maisons de Famille S.A.S. o - per quanto possibile conoscere da informazioni pubbliche utilizzando la massima diligenza professionale - (i) a società direttamente e/o indirettamente e/o per interposta persona controllata da o collegata al signor Carlo Iuculano e al Gruppo Maisons de Famille o comunque a terzo soggetto che direttamente e/o indirettamente agisce di concerto con Arkiholding S.r.l., Toscofina S.a.s. e Groupe Maisons de Famille S.A.S. e/o con il loro soggetto controllore (diretto o indiretto).
4.2.4. Ulteriori pattuizioni
I Soci Sindacati si sono impegnati, per tutto il Periodo di Validità del Patto a:
non sottoscrivere e/o aderire ad altri accordi parasociali aventi a oggetto, direttamente o indirettamente, tutte e/o solo parte delle azioni della Società dai medesimi tempo per tempo direttamente o indirettamente detenute;
porre in essere tutti gli atti necessari o anche soltanto opportuni al fine di dare attuazione alle pattuizioni contenute nel Patto e ad astenersi dal porre in essere atti o operazioni ovvero tenere comportamenti comunque idonei ad eludere, direttamente o indirettamente, le disposizioni di cui al Patto, ivi compresa la stipula anche verbale di qualsiasi accordo o intesa che confligga con le disposizioni del Patto stesso.
5. Soggetto che possa in virtù del Patto esercitare il controllo sulla Società
Non esiste alcun soggetto che, tramite il Patto, eserciti il controllo su Eukedos ai sensi dell’art. 93 TUF.
6. Penali in caso di inadempimento
Il Patto prevede che, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno e quanto in particolare previsto dal precedente paragrafo 4.2.3.3, lettera a), in caso di inadempimento alle previsioni contenute nel Patto, il Socio Sindacato inadempiente sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari a Euro 500.000 (cinquecentomila) a ciascuno degli altri Soci Sindacati.
7. Deposito del Patto
Il testo del Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese - Ufficio di Firenze in data 19 dicembre 2019.
8. Sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Patto
Il presente estratto, contenente le informazioni essenziali del Patto ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, è pubblicato sul sito internet di Eukedos S.p.A. (www.eukedos.it), sezione Investor Relations.
23 dicembre 2019
[AY.6.19.1]
ESTRATTO DI PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 122 DEL D. LGS. DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ("TUF") CONTENENTE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 130 DEL REGOLAMENTO CONSOB DEL 14 MAGGIO 1999 N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ("REGOLAMENTO EMITTENTI")
In data 21 agosto 2017, Arkigest S.r.l. con sede legale in Firenze, Via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale 05608800487, ("Arkigest") e Toscofina di Carlo Iuculano e C. sas, con sede legale in Firenze in via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale 00587110487 ("Toscofina" e, congiuntamente con Arkigest, i "Partecipanti"), hanno sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF (il "Patto Parasociale") avente ad oggetto impegni in merito alla corporate governance della società Eukedos S.p.A.
In data 16 agosto 2018 ha avuto efficacia la scissione parziale proporzionale di Arkigest a favore della società di nuova costituzione Arkiholding srl ("Arkiholding"), con conseguente trasferimento a quest’ultima delle azioni Eukedos già detenute da Arkigest e contestuale subentro di Arkiholding nel Patto Parasociale.
In data 21 agosto 2020 il Patto Parasociale si è rinnovato tacitamente per un periodo di tre anni, fino al 21 agosto 2023, stante la mancata comunicazione della disdetta da parte di alcuno dei paciscenti entro il termine previsto dall’articolo 6 del Patto stesso. Si riporta di seguito l’estratto del Patto Parasociale aggiornato a seguito dell’intervenuto rinnovo.
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
Eukedos, società per azioni, con sede legale in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale n. 01701100354, capitale sociale sottoscritto e versato pari a complessivi nominali Euro 28.703.679,20, costituito da numero 22.741.628 azioni ordinarie prive di valore nominale, negoziate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..TIPO DI ACCORDO
Il Patto Parasociale costituisce un accordo di voto ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del TUF.
SOGGETTI ADERENTI E STRUMENTI FINANZIARI CONFERITI AL PATTO PARASOCIALE
La seguente tabella indica il numero delle azioni con diritto di voto della Società conferite al Patto Parasociale da ciascuno dei Partecipanti, la percentuale dai medesimi rappresentata rispetto al numero totale delle azioni con diritto di voto nonché la percentuale dalle medesime rappresentate rispetto al numero totale delle azioni conferite al Patto Parasociale.
Azionista |
n. azioni conferite |
% sul totale del capitale sociale |
% sul totale delle azioni conferite al Patto Parasociale |
Arkiholding |
9.040.954 |
39,76 |
87,43 |
Toscofina |
1.299.296 |
5,71 |
12,57 |
Totale |
100,00 |
Nel Patto Parasociale i Partecipanti si sono dati reciprocamente atto che Arkigest (a seguito della scissione indicata in premessa, Arkiholding) mantiene la posizione di soggetto in grado di esercitare, singolarmente, il controllo di fatto su Eukedos ai sensi dell’articolo 93 del TUF attraverso la partecipazione detenuta, pari al 39,76% del capitale sociale con diritto di voto.CONTENUTO DEL PATTO PARASOCIALE
Mediante la sottoscrizione del Patto Parasociale i Partecipanti hanno stabilito che, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, dal prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previsto in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31.12.2017, e per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno tutto quanto in loro potere, anche per il tramite dei propri amministratori impegnandosi in tal senso per il fatto del terzo, come di seguito specificato per:
-
comporre un C.d.A. da almeno 7 (sette) e massimo 9 (nove) membri, da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto;
-
presentare congiuntamente e votare nell'assemblea di Eukedos una lista di candidati, previo concordamento del numero degli stessi, alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Eukedos, nel rispetto degli equilibri dei generi e nel rispetto del numero dei consiglieri indipendenti come disciplinato dalla normativa vigente, comprendente:
1. almeno n.1 (uno) candidato designato da Toscofina;
2. i rimanenti candidati designati da Arkigest (a seguito della scissione indicata in premessa da Arkiholding), in modo da rispettare l'equilibrio di genere e i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.
-
nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, resta salvo che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste non collegate a quella di maggioranza così come previsto dalle norme statutarie e dalla normativa vigente che regoolano la nomina del Consiglio di Amministrazione. Detto amministgratore sostituirà l'ultimo candidato espresso dalla lista che avrà attenuto il maggior numero di voti.
Nel corso della durata del Patto Parasociale è previsto anche che:
in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione di Eukedos, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista dell'amministratore da sostituire;
qualora cessasse un membro facente parte della lista presentata dai Partecipanti, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere, impegnandosi in tal senso per il fatto del terzo, affinché il Consiglio di Amministrazione e successivamente l’Assemblea degli Azionisti, per quanto di loro competenza provvedano a nominare quale sostituto un membro individuato su designazione dello stesso Partecipante che aveva designato l'amministratore cessato.
EFFICACIA E DURATA
Il Patto Parasociale:
è efficace dal 21 agosto 2017 e per un periodo di tre anni da tale data e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni qualora uno dei Partecipanti non ne abbia dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata. In data 21 agosto 2020 il Patto Parasociale si è rinnovato tacitamente per un periodo di tre anni, fino al 21 agosto 2023, stante la mancata comunicazione della disdetta da parte di alcuno dei paciscenti entro il termine previsto dall’articolo 6 del Patto stesso.
II Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale la partecipazione di Arkigest (a seguito della scissione indicata in premessa, di Arkiholding) o di Toscofina si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale di Eukedo
VOTO IN ASSEMBLEA
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Eukedos in conformità al presente patto parasociale facendo tutto quanto possibile perché le stesse deliberino nel senso di quanto qui convenuto.
PENALE
Nel caso in cui uno dei Partecipanti, non sottoscrivesse la lista di cui al punto 4, come sopra composta, e non procedesse a votarla, senza il consenso dell’altro Partecipante, quest’ultimo avrà diritto alla corresponsione di un importo pari a Euro 1.000.000 (un milione) a titolo di penale.
REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Patto Parasociale di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Firenze in data 22 agosto 2017 (N. PRA/61830/2017/CFIAUTO, Protocollo Automatico del 22 agosto 2017).
SITO INTERNET
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono disponibili sul sito internet di Eukedos all’indirizzo www.eukedos.it/corporate-governance/altri documenti/2020 e il relativo estratto è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 21 ottobre 2020.
21 ottobre 2020
[AY.5.20.1]
ESTRATTO DI PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 122 DEL D. LGS. DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ("TUF") CONTENENTE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 130 DEL REGOLAMENTO CONSOB DEL 14 MAGGIO 1999 N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ("REGOLAMENTO EMITTENTI")
In data 21 agosto 2017, Arkigest S.r.l. con sede legale in Firenze, Via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale 05608800487, ("Arkigest") e Toscofina di Carlo Iuculano e C. sas, con sede legale in Firenze in via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale 00587110487 ("Toscofina" e, congiuntamente con Arkigest, i "Partecipanti"), hanno sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF (il "Patto Parasociale") avente ad oggetto impegni in merito alla corporate governance della società Eukedos S.p.A.
In data 16 agosto 2018 ha avuto efficacia la scissione parziale proporzionale di Arkigest a favore della società di nuova costituzione Arkiholding srl ("Arkiholding"), con conseguente trasferimento a quest’ultima delle azioni Eukedos già detenute da Arkigest e contestuale subentro di Arkiholding nel Patto Parasociale.
In data 21 agosto 2020 il Patto Parasociale si è rinnovato tacitamente per un periodo di tre anni, fino al 21 agosto 2023, stante la mancata comunicazione della disdetta da parte di alcuno dei paciscenti entro il termine previsto dall’articolo 6 del Patto stesso. Si riporta di seguito l’estratto del Patto Parasociale aggiornato a seguito dell’intervenuto rinnovo.
SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
Eukedos, società per azioni, con sede legale in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano n. 14, codice fiscale n. 01701100354, capitale sociale sottoscritto e versato pari a complessivi nominali Euro 28.703.679,20, costituito da numero 22.741.628 azioni ordinarie prive di valore nominale, negoziate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..TIPO DI ACCORDO
Il Patto Parasociale costituisce un accordo di voto ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del TUF.
SOGGETTI ADERENTI E STRUMENTI FINANZIARI CONFERITI AL PATTO PARASOCIALE
La seguente tabella indica il numero delle azioni con diritto di voto della Società conferite al Patto Parasociale da ciascuno dei Partecipanti, la percentuale dai medesimi rappresentata rispetto al numero totale delle azioni con diritto di voto nonché la percentuale dalle medesime rappresentate rispetto al numero totale delle azioni conferite al Patto Parasociale.
Azionista |
n. azioni conferite |
% sul totale del capitale sociale |
% sul totale delle azioni conferite al Patto Parasociale |
Arkiholding |
9.040.954 |
39,76 |
87,43 |
Toscofina |
1.299.296 |
5,71 |
12,57 |
Totale |
100,00 |
Nel Patto Parasociale i Partecipanti si sono dati reciprocamente atto che Arkigest (a seguito della scissione indicata in premessa, Arkiholding) mantiene la posizione di soggetto in grado di esercitare, singolarmente, il controllo di fatto su Eukedos ai sensi dell’articolo 93 del TUF attraverso la partecipazione detenuta, pari al 39,76% del capitale sociale con diritto di voto.CONTENUTO DEL PATTO PARASOCIALE
Mediante la sottoscrizione del Patto Parasociale i Partecipanti hanno stabilito che, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, dal prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previsto in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31.12.2017, e per tutta la durata del Patto Parasociale, i Partecipanti faranno tutto quanto in loro potere, anche per il tramite dei propri amministratori impegnandosi in tal senso per il fatto del terzo, come di seguito specificato per:
-
comporre un C.d.A. da almeno 7 (sette) e massimo 9 (nove) membri, da nominarsi con il meccanismo del voto di lista previsto dallo statuto;
-
presentare congiuntamente e votare nell'assemblea di Eukedos una lista di candidati, previo concordamento del numero degli stessi, alla nomina a membri del consiglio di amministrazione di Eukedos, nel rispetto degli equilibri dei generi e nel rispetto del numero dei consiglieri indipendenti come disciplinato dalla normativa vigente, comprendente:
1. almeno n.1 (uno) candidato designato da Toscofina;
2. i rimanenti candidati designati da Arkigest (a seguito della scissione indicata in premessa da Arkiholding), in modo da rispettare l'equilibrio di genere e i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.
-
nel caso di presentazione e ammissione di più di una lista, resta salvo che un membro del consiglio di amministrazione sarà espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le liste non collegate a quella di maggioranza così come previsto dalle norme statutarie e dalla normativa vigente che regoolano la nomina del Consiglio di Amministrazione. Detto amministgratore sostituirà l'ultimo candidato espresso dalla lista che avrà attenuto il maggior numero di voti.
Nel corso della durata del Patto Parasociale è previsto anche che:
in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione di Eukedos, troveranno applicazione le relative norme statutarie e quindi il sostituto verrà designato nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista dell'amministratore da sostituire;
qualora cessasse un membro facente parte della lista presentata dai Partecipanti, i Partecipanti si impegnano a fare quanto in loro potere, impegnandosi in tal senso per il fatto del terzo, affinché il Consiglio di Amministrazione e successivamente l’Assemblea degli Azionisti, per quanto di loro competenza provvedano a nominare quale sostituto un membro individuato su designazione dello stesso Partecipante che aveva designato l'amministratore cessato.
EFFICACIA E DURATA
Il Patto Parasociale:
è efficace dal 21 agosto 2017 e per un periodo di tre anni da tale data e sarà rinnovabile automaticamente per ulteriori periodi di 3 (tre) anni qualora uno dei Partecipanti non ne abbia dato disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza originaria o prorogata. In data 21 agosto 2020 il Patto Parasociale si è rinnovato tacitamente per un periodo di tre anni, fino al 21 agosto 2023, stante la mancata comunicazione della disdetta da parte di alcuno dei paciscenti entro il termine previsto dall’articolo 6 del Patto stesso.
II Patto Parasociale cesserà di diritto con effetto immediato qualora, per qualsiasi ragione, in qualsiasi momento di durata del Patto Parasociale la partecipazione di Arkigest (a seguito della scissione indicata in premessa, di Arkiholding) o di Toscofina si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale di Eukedo
VOTO IN ASSEMBLEA
Ciascun Partecipante è tenuto a votare nelle assemblee di Eukedos in conformità al presente patto parasociale facendo tutto quanto possibile perché le stesse deliberino nel senso di quanto qui convenuto.
PENALE
Nel caso in cui uno dei Partecipanti, non sottoscrivesse la lista di cui al punto 4, come sopra composta, e non procedesse a votarla, senza il consenso dell’altro Partecipante, quest’ultimo avrà diritto alla corresponsione di un importo pari a Euro 1.000.000 (un milione) a titolo di penale.
REGISTRO DELLE IMPRESE
Il Patto Parasociale di cui al presente estratto è stato depositato presso il registro delle Imprese di Firenze in data 22 agosto 2017 (N. PRA/61830/2017/CFIAUTO, Protocollo Automatico del 22 agosto 2017).
SITO INTERNET
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono disponibili sul sito internet di Eukedos all’indirizzo www.eukedos.it/corporate-governance/altri documenti/2020 e il relativo estratto è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 21 ottobre 2020.
21 ottobre 2020
[AY.5.20.1]
* * * * *
SCIOGLIMENTO DI PATTO PARASOCIALE
Avviso di scioglimento del patto parasociale, ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b), del Regolamento
Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Emittenti")
Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, si rende noto che il patto parasociale sottoscritto in data 21 agosto 2017 e rinnovato in data 21 agosto 2020 tra Arkiholding S.r.l., titolare di n. 9.041.054 azioni ordinarie (le "Azioni") di Eukedos S.p.A. (la "Società"), pari al 39,76% circa del capitale sociale della Società, e Toscofina di Carlo Iuculano & C. S.a.s., titolare di n. 1.299.296 Azioni, pari al 5,71% circa del capitale sociale della Società, è venuto meno con effetto a partire dal 29 aprile 2021 a seguito della vendita, da parte dei partecipanti, di tutte le azioni oggetto del patto.
Della notizia dello scioglimento del Patto Parasociale è data pubblicità mediante deposito della comunicazione di scioglimento presso il Registro Imprese di Firenze in data 3 maggio 2021 e mediante pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale Italia Oggi il 4 maggio 2021.
Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet di Eukedos S.p.A. (www.eukedos.it, sezione Corporate Governance, Altri Documenti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all’indirizzo www.1info.it.
4 maggio 2021