TC SISTEMA SPA - Estratto del patto parasociale - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Shareholders' agreements (history)
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58
TC SISTEMA S.P.A.
Si rende noto che in data 2 febbraio 2001 i soggetti di seguito indicati, in qualità di azionisti della società TC Sistema S.p.A. (di seguito, la "Società") emittente azioni ammesse alle negoziazioni sul Nuovo Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., hanno stipulato un accordo parasociale (di seguito, l'"Accordo") che riguarda il 18,32% del capitale della Società.
Gli azionisti che hanno aderito all'Accordo (gli "Azionisti Aderenti") sono:
| Azionisti Aderenti | N. Azioni oggetto dell'Accordo | % del capitale sociale oggetto dell'Accordo |
| Maria Teresa Paladino | 131.856 | 3,05% |
| Isabella Desiderati | 170.000 | 3,94% |
| Gianvincenzo Cattaneo | 103.967 | 2,41% |
| Massimo Nespoli | 3.371 | 0,08% |
| Antonio Vismara | 33.774 | 0,78% |
| Financiere Cioffi S.A. | 183.629 | 4,25% |
| FINSEV S.p.A. | 165.000 | 3,82% |
Sono escluse dall'Accordo le azioni possedute dagli Azionisti Aderenti in eccesso rispetto a quanto sopra indicato.
Una percentuale pari all'80% delle azioni possedute da alcuni Azionisti Aderenti rimane comunque sottoposta ai sensi dell'art. 2.2.3 del Regolamento del Nuovo Mercato deliberato dall'Assemblea della Borsa Italiana in data 26 luglio 2000 ed approvato dalla Consob con delibera n. 12744 del 5 ottobre 2000 a vincolo di intrasferibilità nei confronti di Borsa Italiana S.p.A.
Si riportano di seguito le principali clausole dell'Accordo.
Divieto di trasferimento delle azioni
Salvo che sia necessario in base a disposizioni di legge o a regolamenti aventi efficacia nei confronti degli Azionisti Aderenti ovvero sia stato espressamente autorizzato per iscritto da tutti gli Azionisti Aderenti, ciascuno degli Azionisti Aderenti si impegna, per tutto il periodo di durata dell'Accordo, a non trasferire le azioni di TC Sistema dagli stessi possedute e oggetto dell'Accordo, e/o diritti di opzione e/o warrants(nel caso in cui i diritti di opzione e/o i warrantssiano esercitabili durante il Periodo di durata dell'Accordo) per l'acquisto di azioni TC Sistema, spettanti in relazione alle azioni oggetto dell'Accordo.
Con il termine " trasferire" di cui sopra., si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vendita, impegno preliminare di vendita, donazione, permuta, conferimento in società, scissione, fusione, trasferimento d'azienda, vendita forzata, vendita in blocco) in forza del quale si consegua, in via diretta e/o indiretta, il risultato del trasferimento e/o dell'impegno al trasferimento a terzi della proprietà e/o nuda proprietà e/o diritti reali (pegno, usufrutto) e/o del possesso sulle azioni TC Sistema e/o sui diritti di opzione e/o warrantsdella Società (nel caso in cui i diritti di opzione e/o i warrantssiano esercitabili durante il Periodo di durata dell'Accordo) ovvero la concessione in garanzia delle azioni TC Sistema e/o dei diritti di opzione e/o warrantsdella Società (nel caso in cui i diritti di opzione e/o i warrantssiano esercitabili durante il Periodo di durata dell'Accordo).
Durata dell'Accordo
L'Accordo sarà valido ed efficace fino al 4 agosto 2001. Decorso tale termine, l'Accordo si intenderà inefficace senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso.
Legge applicabile e foro competente.
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia dallo stesso derivante o ad esso connessa sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
12 febbraio 2001
[TC.1.01.1]