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Aggiornata la scheda di controllo delle società di revisione sulle relazioni finanziarie annuali delle società quotate: entrano le informazioni sulle cripto-attività (1° dicembre 2025)

Le cripto-attività fanno il loro ingresso nella scheda di controllo che i revisori devono compilare in merito alle relazioni finanziarie annuali delle società con azioni quotate su mercati regolamentati sottoposte alla revisione legale. La Consob richiede infatti alle società di revisione l’invio di una scheda di controllo, riassuntiva dei principali dati e informazioni acquisiti nel corso dell’attività di controllo legale dei conti, composta da due documenti: una sezione generale e un quadro riassuntivo (comunicazione n. 95002349 del 22 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni).

La scheda di controllo è stata aggiornata nella sezione denominata “Altre informazioni” del quadro riassuntivo. Più in particolare, è stata introdotta una nuova sub-sezione relativa alle “Cripto-attività”, nella quale è richiesto al revisore di indicare se l’emittente sottoposto a revisione detenga posizioni in cripto-attività, quali cripto-valute, token di moneta elettronica e token collegati ad attività come definiti dal Regolamento (UE) 2023/1114 (cd. Regolamento Micar), nonché le altre tipologie di cripto-attività, anche laddove non rientranti nell’ambito di applicazione di tale Regolamento.

In caso di risposta affermativa, è richiesto al revisore di indicare: 1) l’incidenza percentuale del valore contabile complessivo delle cripto-attività detenute in rapporto al totale dell’attivo; 2) la tipologia e l’ambito di applicazione regolamentare (Micar o non Micar) delle cripto-attività detenute; 3) le modalità di rilevazione e valutazione in bilancio delle cripto-attività detenute; 4) la presenza di eventuali informazioni in bilancio in merito alla natura e ai rischi associati alle posizioni detenute in cripto-attività.

La nuova versione è già disponibile sul sito internet della Consob, nella sezione del sito “Servizi per gli operatori/Servizi interattivi/Adempimenti/Società di revisione”. 

Il firmatario della relazione di revisione deve trasmettere alla Consob la predetta scheda entro il ventesimo giorno successivo alla data di emissione della relazione sui bilanci d’esercizio e consolidato (comunicazione n. 12019297 del 15 marzo 2012).

01 dicembre 2025