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Disciplina in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese – Orientamenti per gli operatori interessati alla presentazione delle domande di autorizzazione (Comunicazione Consob e Banca d'Italia del 21 ottobre 2022)

A partire dal 10 novembre 2021 è applicabile il Regolamento (UE) 2020/1503 (Regulation on European crowdfunding service providers for business, di seguito anche "Regolamento ECSP") relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

I soggetti che intendono gestire piattaforme di crowdfunding sia basate sull'investimento (equity-based) sia sul prestito (lending-based) devono richiedere una apposita autorizzazione e sono assoggettati a regole uniformi, definite a livello europeo, nonché alla vigilanza delle autorità designate dagli Stati membri.

L'art. 48 disciplina il periodo transitorio, prevedendo che i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese già operativi in base a regimi nazionali "possono continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un'autorizzazione di cui all'articolo 12, se tale data è anteriore" (cfr. paragrafo 1). Lo scorso 12 luglio la Commissione europea, esercitando l'opzione prevista dal paragrafo 3 del medesimo articolo 48, ha esteso il periodo fino al 10 novembre 2023.

Alla luce di tale quadro, a partire dall'11 novembre 2023 potranno continuare a operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che avranno ottenuto l'autorizzazione ai sensi del Regolamento ECSP.

I contenuti della domanda di autorizzazione e il relativo procedimento sono disciplinati dall'articolo 12, che attribuisce altresì alla Commissione europea il potere di specificare ulteriormente i requisiti e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, adottando norme tecniche di regolamentazione, sulla base dei progetti e delle proposte sviluppate dall'ESMA.

La Commissione europea, il 13 luglio scorso, ha adottato il Regolamento Delegato "supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying requirements and arrangements for the application for authorisation as a crowdfunding service provider", unitamente a ulteriori Regolamenti Delegati che investono aspetti di centrale rilievo per l'operatività dei fornitori di servizi di crowdfunding, quali - tra gli altri - le misure e procedure per il piano di continuità operativa, la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento e i conflitti di interesse[1].

La Consob e la Banca d'Italia sono state designate quali autorità competenti per l'autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding. Il 26 agosto scorso è stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 la Legge di delegazione europea per l'anno 2021 contenente la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea, che, all'art. 5, stabilisce i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento ECSP [2].

Tuttavia, la Consob e la Banca d'Italia potranno ricevere istanze formali per il rilascio dell'autorizzazione ad operare come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento ECSP e dei relativi Regolamenti Delegati e avviare il relativo processo valutativo solo a seguito dell'adozione del decreto legislativo di attuazione.

A livello nazionale, il Regolamento introduce per la prima volta una disciplina comprensiva per il lending crowdfunding per le imprese, mentre sostituisce il quadro normativo nazionale applicabile ai gestori di portali di equity crowdfunding. Esso prevede che gli operatori rispettino requisiti prudenziali e si dotino di assetti organizzativi idonei ad assicurare l'adeguata gestione dei rischi e la continuità dell'operatività; il Regolamento introduce inoltre norme a tutela degli investitori ispirate a quelle della Direttiva 2014/65/EU, cd. MiFID2.

Gli operatori interessati dovranno quindi valutare accuratamente gli interventi necessari ad assicurare il rispetto dei nuovi requisiti e dotarsi di assetti organizzativi e di controllo idonei a presidiare il corretto svolgimento dell'attività, in vista della presentazione della domanda di autorizzazione.

Al fine di favorire un ordinato avvio del nuovo regime, in attesa del completamento del processo di adeguamento della normativa nazionale, la Consob e la Banca d'Italia si rendono disponibili a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti e, se del caso preliminari considerazioni, sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze. I soggetti interessati sono pertanto invitati a compilare il modulo allegato [3] e a trasmetterlo alla Consob [al seguente indirizzo mail: DIN_VIN_interlocuzioni_crowdfunding@consob.it] e alla Banca d'Italia [al seguente indirizzo mail: RIV.AutorizzazioniCrowdfunding@bancaditalia.it].

Resta inteso, data la natura informale e preliminare di queste interlocuzioni, che i procedimenti amministrativi di autorizzazione verranno avviati solo dopo che, completato il quadro normativo, gli operatori potranno presentare formale istanza di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia.


[1] Il Regolamento Delegato relativo all'autorizzazione è disponibile al seguente link: (https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/1794?lang=en). Gli ulteriori Regolamenti Delegati della Commissione Europea, attuativi del Regolamento ECSP sono reperibili al seguente link: (https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/home?lang=en). Tali Regolamenti delegati saranno applicabili a seguito della pubblicazione sulla GUUE, che avverrà una volta trascorso il periodo di tre mesi, durante il quale il Consiglio e il Parlamento potranno formulare le proprie osservazioni.

[2] In particolare, l'art. 5, comma 1, lett. c), individua la Banca d'Italia e la Consob "quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati".

[3] I gestori attualmente iscritti nel registro tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 50-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, sono anch'essi invitati a compilare il modulo in parola, che potrà consentire di fornire un aggiornamento delle informazioni eventualmente già rese al riguardo.

 Comunicazione Consob - Banca d'Italia versione PDF

 Modulo Allegato [XLZX]

21 ottobre 2022