Consultazione regolamento emittenti 17 ottobre 2022
La Commissione ha avviato una consultazione con il mercato sulle proposte di modifiche al Regolamento Emittenti finalizzate all'adeguamento alla Direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS) per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e al Regolamento (UE) 2021/2259 che modifica il Regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm) e di non Oicvm o vendono quote di tali prodotti.
In base al quadro europeo di riferimento, delineato dalla Direttiva (UE) 2021/2261 e dal Regolamento (UE) 2021/2259, dal 1° gennaio 2023:
- per le offerte rivolte agli investitori retail, i gestori di Oicvm e di Fondi di investimento alternativi (Fia) aperti redigono, oltre al prospetto, il Key Information Document o KID, redatto ai sensi della disciplina europea in tema di PRIIPs e non sono più tenuti alla redazione del Key Investor Information Document o KIID, previsto dalla Direttiva UCITS;
- con riferimento alle offerte rivolte agli investitori non al dettaglio, i gestori di Oicvm, oltre al prospetto, devono continuare a redigere il KIID, ai sensi della Direttiva UCITS, a meno che non scelgano di redigere il KID.
Le modifiche al Regolamento Emittenti che si sottopongono a consultazione mirano ad adeguare nelle aree rimesse alla regolamentazione della Consob la normativa di rango secondario al quadro di riferimento europeo.
Le modifiche riguardano principalmente i seguenti aspetti della disciplina concernente la commercializzazione di quote o azioni di Oicr:
a) la commercializzazione di Oicvm sia italiani che UE;
b) la commercializzazione di Fia;
c) il prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di Oicvm italiani e di Fia aperti italiani e UE.
Per quanto riguarda le disposizioni relative alla commercializzazione di Oicvm sia italiani che UE, le modifiche hanno la finalità, tra l'altro, di:
- riconoscere al gestore la possibilità di scegliere, in presenza di un'offerta di Oicvm italiani rivolta agli investitori qualificati, se redigere il KIID o il KID;
- affiancare alla disciplina attualmente prevista per il KIID gli opportuni rinvii alla normativa europea, direttamente applicabile, relativa al contenuto, alla pubblicazione, alla consegna, al riesame e alla revisione del KID;
- prevedere che l'obbligo di comunicazione alla Consob della documentazione d'offerta, prima dell'avvio della stessa, si intende assolto con il deposito del prospetto, del KID o del KIID;
- coordinare la disciplina sulla procedura di notifica prevista per l'offerta in Italia di Oicvm UE con l'obbligo di redazione del KID o con la possibilità, in relazione alle offerte ad investitori qualificati, di redigere il KID in luogo del KIID.
Relativamente ai Fia, le modifiche che si sottopongono a consultazione derivano principalmente dalla circostanza secondo cui, in relazione alle offerte di Fia aperti rivolte agli investitori al dettaglio, dal 1° gennaio 2023, l'obbligo di redigere il KID sostituirà l'obbligo di redazione del KIID. Per le offerte di FIA chiusi destinate agli investitori al dettaglio, i gestori sono tenuti alla redazione del KID dal 1° gennaio 2018.
Per quanto concerne il prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di Oicvm italiani e di Fia aperti italiani e UE, l'Allegato 1B ("Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi"), Schema 1, è stato modificato principalmente al fine di distinguere l'informativa, contenuta nella Parte II del prospetto, relativa ai costi e alle spese sostenuti dal fondo/comparto, a seconda che venga redatto il KID o il KIID.
Infine, nella delibera di modifica del Regolamento Emittenti verrà previsto per la nuova disciplina un regime transitorio applicabile alle offerte di Oicvm e di Fia aperti in corso al 1° gennaio 2023, data a partire dalla quale diverranno applicabili le nuove disposizioni in linea con la normativa europea di riferimento.
Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire alla Consob entro 7 novembre 2022 online, per il tramite del Sipe (Sistema Integrato per l'Esterno).