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Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di gestione collettiva del risparmio: adeguamento alla Direttiva (UE) 2021/2261 [uso dei documenti contenenti le informazioni chiave] e al Regolamento (UE) 2021/2259 [proroga del regime transitorio] - Avviata la consultazione con il mercato (17 ottobre 2022)

La Commissione ha avviato una consultazione con il mercato sulle proposte di modifiche al Regolamento Emittenti finalizzate all'adeguamento alla Direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS) per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e al Regolamento (UE) 2021/2259 che modifica il Regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm) e di non Oicvm o vendono quote di tali prodotti.

In base al quadro europeo di riferimento, delineato dalla Direttiva (UE) 2021/2261 e dal Regolamento (UE) 2021/2259, dal 1° gennaio 2023:

  • per le offerte rivolte agli investitori retail, i gestori di Oicvm e di Fondi di investimento alternativi (Fia) aperti redigono, oltre al prospetto, il Key Information Document o KID, redatto ai sensi della disciplina europea in tema di PRIIPs e non sono più tenuti alla redazione del Key Investor Information Document o KIID, previsto dalla Direttiva UCITS;
  • con riferimento alle offerte rivolte agli investitori non al dettaglio, i gestori di Oicvm, oltre al prospetto, devono continuare a redigere il KIID, ai sensi della Direttiva UCITS, a meno che non scelgano di redigere il KID.

Le modifiche al Regolamento Emittenti che si sottopongono a consultazione mirano ad adeguare nelle aree rimesse alla regolamentazione della Consob la normativa di rango secondario al quadro di riferimento europeo.

Le modifiche riguardano principalmente i seguenti aspetti della disciplina concernente la commercializzazione di quote o azioni di Oicr:

a) la commercializzazione di Oicvm sia italiani che UE;

b) la commercializzazione di Fia;

c) il prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di Oicvm italiani e di Fia aperti italiani e UE.

Per quanto riguarda le disposizioni relative alla commercializzazione di Oicvm sia italiani che UE, le modifiche hanno la finalità, tra l'altro, di:

  • riconoscere al gestore la possibilità di scegliere, in presenza di un'offerta di Oicvm italiani rivolta agli investitori qualificati, se redigere il KIID o il KID;
  • affiancare alla disciplina attualmente prevista per il KIID gli opportuni rinvii alla normativa europea, direttamente applicabile, relativa al contenuto, alla pubblicazione, alla consegna, al riesame e alla revisione del KID;
  • prevedere che l'obbligo di comunicazione alla Consob della documentazione d'offerta, prima dell'avvio della stessa, si intende assolto con il deposito del prospetto, del KID o del KIID;
  • coordinare la disciplina sulla procedura di notifica prevista per l'offerta in Italia di Oicvm UE con l'obbligo di redazione del KID o con la possibilità, in relazione alle offerte ad investitori qualificati, di redigere il KID in luogo del KIID.

Relativamente ai Fia, le modifiche che si sottopongono a consultazione derivano principalmente dalla circostanza  secondo cui, in relazione alle offerte di Fia aperti rivolte agli investitori al dettaglio, dal 1° gennaio 2023, l'obbligo di redigere il KID sostituirà l'obbligo di redazione del KIID. Per le offerte di FIA chiusi destinate agli investitori al dettaglio, i gestori sono tenuti alla redazione del KID dal 1° gennaio 2018.

Per quanto concerne il prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di Oicvm italiani e di Fia aperti italiani e UE, l'Allegato 1B ("Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi"), Schema 1, è stato modificato principalmente al fine di distinguere l'informativa, contenuta nella Parte II del prospetto, relativa ai costi e alle spese sostenuti dal fondo/comparto, a seconda che venga redatto il KID o il KIID.

Infine, nella delibera di modifica del Regolamento Emittenti verrà previsto per la nuova disciplina un regime transitorio applicabile alle offerte di Oicvm e di Fia aperti in corso al 1° gennaio 2023, data a partire dalla quale diverranno applicabili le nuove disposizioni in linea con la normativa europea di riferimento.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire alla Consob entro 7 novembre 2022  online, per il tramite del Sipe (Sistema Integrato per l'Esterno)

 Documento di consultazione

17 ottobre 2022