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Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento - Esiti della consultazione (7 settembre 2022)

La normativa europea sulla distribuzione transfrontaliera degli Oicr, prevista nel cosidetto  CBDF Package (Regolamento Ue 2019/1156Direttiva Ue 2019/1160) e i nuovi obblighi di informativa precontrattuale previsti in capo ai gestori di Oicr dai Regolamenti SFDR e Tassonomia, hanno reso necessario modificare – previa pubblicazione, in data 11 febbraio 2022, di un documento di consultazione – il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf), concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (Regolamento Emittenti), al fine di:

  1. adeguare la normativa regolamentare di competenza della Consob alla Direttiva CBDF e al Regolamento CBDF, nell'ambito delle deleghe regolamentari attribuite all'Istituto dal Tuf, come anche modificato dal d.lgs. n. 191/2021;
  2. adeguare al Regolamento SFDR e al Regolamento Tassonomia l'informativa precontrattuale prevista nella documentazione d'offerta relativa agli Oicr.

La consultazione con il mercato si è conclusa l'11 marzo 2022.

Ad esito del procedimento di consultazione la Commissione ha adottato la delibera n. 22437 del 6 settembre 2022 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)  con la quale sono apportati al Regolamento Emittenti alcuni interventi di modifica.

Con riferimento all'adeguamento al CBDF Package, le principali aree di intervento hanno riguardato:

  1. la disciplina relativa alle strutture per gli investitori al dettaglio che devono essere messe a disposizione in Italia in caso di commercializzazione nel nostro Paese di quote o azioni di Oicvm Ue, di Fia (Fondi di investimento alternativi)  Ue da parte di gestori italiani o di Gefia ( gestori di fondi di investimento alternativi) Ue, nonché di Fia italiani da parte di Gefia Ue. La disciplina relativa alle local facilities, individua i compiti che devono svolgere le strutture a disposizione degli investitori, disciplina la fattispecie in cui i compiti siano svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo e individua la lingua con cui devono essere fornite tali strutture;
  2. la disciplina sulla cessazione della commercializzazione, in uno Stato Ue diverso dall'Italia, di quote o azioni di Fia da parte di gestori italiani e in Italia:
    • di quote o azioni di Oicvm Ue;
    • di Fia riservati da parte di Gefia Ue;
    • di Fia italiani e Ue presso investitori al dettaglio da parte di Gefia Ue.
  3. la disciplina sulla pre-commercializzazione di Fia riservati, che individua il termine e le modalità di trasmissione della comunicazione che il gestore italiano deve inviare alla Consob, stabilisce che le sottoscrizioni del Fia effettuate entro diciotto mesi dall'inizio dello svolgimento della pre-commercializzazione concernente tale Fia sono considerate il risultato della commercializzazione con conseguente obbligo di espletamento della procedura di notifica e individua i soggetti che possono svolgere l'attività di pre-commercializzazione per conto di un gestore;
  4. la disciplina sulle comunicazioni di marketing applicabile nell'ambito di un'offerta al pubblico relativa agli Oicr,  che è stata modificata per tener conto della circostanza che la Consob non ha più la delega regolamentare a disciplinare i criteri in base ai quali effettuare la pubblicità relativa a un'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti (Oicvm e Fia), essendo al riguardo applicabile la disciplina prevista dal Regolamento CBDF nonché le Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds (ESMA34-45-1244).

Con riferimento all'adeguamento alle disposizioni concernenti le informazioni precontrattuali sulla sostenibilità previste dal Regolamento SFDR e dal Regolamento Tassonomia nei riguardi dei gestori di Oicvm e di Fia e dei loro prodotti, si prevede nel Regolamento Emittenti che tale informativa sia fornita nel prospetto/documento di offerta (in caso di Fia non sottoposti all'obbligo di prospetto) o in un apposito allegato, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento SFDR e dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea conformemente a quanto previsto dal citato regolamento europeo.

Nella delibera si prevede, altresì, che i suddetti obblighi di informativa precontrattuale, non ancora divenuti applicabili ai sensi del Regolamento SFDR e del Regolamento Tassonomia, si applicano a decorrere dalle date di applicazione per essi previste dai regolamenti europei. Infine, viene dettata anche una disposizione transitoria per consentire l'aggiornamento della documentazione d'offerta in relazione alle offerte di Oicr in corso di svolgimento.  

La delibera di modifica del Regolamento Emittenti (delibera n. 22437 del 6 settembre 2022), insieme alla Relazione Illustrativa sugli esiti della consultazione e ai contributi pervenuti sono pubblicati sul sito internet al seguente link: /web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse.

07 settembre 2022 13:37