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Modificato il Provvedimento Unico sul Post-trading Consob/Banca d'Italia ai fini dell'adeguamento alla Direttiva (UE) 2017/828 ("SHRD 2") - Modificato anche il Regolamento Emittenti - Esiti della consultazione (19 ottobre 2022)

Sono state adottate (Relazione illustrativa del 19 ottobre 2022), ad esito di una consultazione svolta congiuntamente da Consob e da Banca d'Italia, le modifiche al Provvedimento Unico sul Post-trading necessarie per adeguare la normativa italiana alla Direttiva (UE) 2017/828 sull'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti ("SHRD 2") e al connesso Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212.

La revisione normativa operata, in attuazione delle deleghe regolamentari previste dal decreto di recepimento (d.lgs. 49/2019), permette così di conformare la regolamentazione italiana al quadro europeo di riferimento in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti.

Le modifiche adottate consentono di definire una disciplina organica delle modalità per la richiesta e lo svolgimento della procedura di identificazione degli azionisti. Sono inoltre rivisti i criteri di ripartizione dei costi dell'identificazione richiesta da minoranze di soci, modificando le disposizioni del Regolamento Emittenti, nonché la disciplina dell'identificazione dei titolari di altri strumenti finanziari. Le novità introdotte riguardano anche (i) gli obblighi di trasmissione delle informazioni, necessarie per l'esercizio dei diritti, dagli emittenti fino all'azionista per il tramite degli intermediari lungo la catena di detenzione e (ii) le modalità per l'invio tramite la catena degli intermediari della conferma di ricezione del voto elettronico.

Interventi ulteriori riguardano poi l'ambito di applicazione del Provvedimento Unico e le modalità tecniche di adempimento degli obblighi previsti dalla Direttiva. Con l'occasione, sono stati apportati limitati interventi di chiarimento in merito alla disciplina sull'attribuzione della maggiorazione del diritto di voto, prevista dall'art. 127-quinquies del Testo unico della finanza (Tuf), nonché marginali modifiche di fine tuning dei testi regolamentari citati.

Si prevede, infine, un periodo transitorio per l'entrata in vigore delle modifiche al Provvedimento Unico, al fine di consentire alle società di disporre di un adeguato arco temporale per i necessari lavori di implementazione della nuova disciplina.

Attraverso i seguenti link è possibile consultare:

19 ottobre 2022