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Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo; per l'adeguamento delll'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e per l'istituzione di un quadro che favorisca gli investimenti sostenibili - Documento di consultazione (11 febbraio 2022)

Consob ha avviato una pubblica consultazione sulle proposte di modifica al Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento domestico ai seguenti atti europei:

a) Direttiva (UE) 2019/1160 e Regolamento (UE) 2019/1156 sulla distribuzione cross-border dei fondi di investimento ("Direttiva e Regolamento CBDF" o "CBDF Package");

b) Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento SFDR") e Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 ("Regolamento Tassonomia"), con particolare riferimento all'informativa precontrattuale prevista nella documentazione d'offerta relativa agli Oicr.

a) Con riguardo alla Direttiva e al Regolamento CBDF, gli emendamenti al Regolamento Emittenti che si sottopongono a consultazione mirano ad attuare nella normativa regolamentare di competenza della Consob il CBDF Package, nell'ambito delle deleghe regolamentari attribuite all'Istituto dal Tuf, come anche modificato dal d.lgs. n. 191/2021. Le principali aree di intervento hanno riguardato:

- la disciplina sulle local facilitiesle proposte di modifica riguardano le disposizioni concernenti le strutture che devono essere messe a disposizione degli investitori in Italia in caso di commercializzazione nel nostro Paese di quote o azioni di Oicvm UE e  in caso di commercializzazione in Italia, nei confronti degli investitori retail e degli investitori non professionali individuati dall'art. 14 del D.M. n. 30/2015,  di FIA (Fondi di investimento alternativi) UE da parte di gestori italiani o di GEFIA (gestori di fondi di investimento alternativi) UE, nonché di FIA italiani da parte di GEFIA UE;

- la disciplina sulla cessazione della commercializzazione - le proposte di modifica riguardano le fattispecie della cessazione della commercializzazione: in uno Stato UE diverso dall'Italia, di quote o azioni di Fia da parte di gestori italiani; in Italia, di quote o azioni di Oicvm UE, di FIA riservati da parte di GEFIA UE, e di FIA italiani e UE commercializzati presso investitori al dettaglio da parte di GEFIA UE;

- la disciplina sulla pre-commercializzazione di FIA riservati - si propone di prevedere un nuovo articolo che disciplina la pre-commercializzazione di Fia riservati con riferimento alla fattispecie in cui un gestore italiano svolga la pre-commercializzazione in Italia o in altro Stato UE. Tale disposizione:

a) disciplina il termine e le modalità di trasmissione della comunicazione che il gestore italiano deve inviare alla Consob;

b) stabilisce che le sottoscrizioni del FIA effettuate entro diciotto mesi dall'inizio dello svolgimento della pre-commercializzazione concernente tale FIA sono considerate il risultato della commercializzazione e, conseguentemente, prevede l'obbligo di espletamento della procedura di notifica;

c) individua i soggetti che possono svolgere l'attività di pre-commercializzazione per conto di un gestore;

- la disciplina sulle comunicazioni di marketing - le proposte di modifica alla disciplina sulle comunicazioni di marketing contenuta negli artt. 34-octies e 34-novies del Regolamento Emittenti derivano dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Tuf  la Consob non ha più la delega regolamentare a disciplinare i criteri in base ai quali effettuare la pubblicità relativa a un'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti (Oicvm e FIA), essendo al riguardo direttamente applicabile la disciplina prevista dal Regolamento CBDF nonché le Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds (ESMA34-45-1244), con riferimento alle quali la Consob, in data 29 settembre 2021, ha pubblicato sul proprio sito internet un Avviso nel quale viene specificato che, con decorrenza dal 2 febbraio 2022, i gestori nella diffusione in Italia di comunicazioni di marketing su OICR dagli stessi gestiti saranno tenuti a rispettare gli indirizzi interpretativi resi dall'Autorità europea attraverso gli Orientamenti in parola.

b) Con riguardo al Regolamento SFDR e al Regolamento Tassonomia, le modifiche che si intendono apportare al Regolamento Emittenti sono finalizzate a integrare le disposizioni regolamentari nazionali con le informazioni precontrattuali previste dai due atti europei, nell'ottica di agevolare gli operatori che in questo modo potranno reperire nella normativa Consob il quadro degli obblighi ad essi imposti con riferimento alla documentazione d'offerta, anche relativamente all'informativa sulla sostenibilità di cui al Regolamento SFDR e al Regolamento Tassonomia. Pertanto, le modifiche sono finalizzate a chiarire che le informazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR e le informazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia sono incluse nel prospetto per gli Oicvm italiani e per i FIA aperti e chiusi non riservati e nel documento d'offerta di cui all'articolo 28 del Regolamento Emittenti che rinvia all'Allegato 1D al medesimo Regolamento, per i FIA riservati.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire alla Consob entro l'11 marzo 2022 online, per il tramite del Sipe (Sistema Integrato per l'Esterno).

10 febbraio 2022