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Avvio della consultazione pubblica sul Regolamento cartolarizzazioni in attuazione dell’articolo 4-septies.2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (17 marzo 2023)

La Consob ha avviato una pubblica consultazione sulle disposizioni di attuazione dell’articolo 4-septies.2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf) in materia di Cartolarizazzioni, introdotto dal d.lgs. 3 agosto 2022, n. 131.

Il regolamento (UE) 2017/2402 (di seguito, il "Regolamento Cartolarizzazioni"), successivamente modificato dal regolamento (UE) 2021/557, ha introdotto una disciplina uniforme a livello unionale per le cartolarizzazioni e un framework specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate ("STS"), applicabili dal 1° gennaio 2019.

Il Regolamento Cartolarizzazioni stabilisce regole specifiche per la vendita di cartolarizzazioni ai clienti al dettaglio, introducendo presidi rafforzati di tutela degli investitori. Sono inoltre sanciti specifici obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali che investono in cartolarizzazioni.

A tutte le cartolarizzazioni – siano esse tradizionali o sintetiche, pubbliche (i.e. assistite da prospetto) o private (per le quali non è stato redatto un prospetto ai sensi della normativa europea) – si applicano le regole stabilite dagli articoli 6, 7, 8 e 9, del Regolamento Cartolarizzazioni in tema di mantenimento del rischio, trasparenza, divieto di ricartolarizzazione e criteri di concessione dei crediti. Infine, il Regolamento Cartolarizzazioni, stabilisce requisiti addizionali che devono esse soddisfatti per consentire di attribuire a una cartolarizzazione la qualifica di cartolarizzazione STS.

Le competenze di vigilanza scaturenti dal Regolamento Cartolarizzazioni sono attribuite in ambito nazionale alla Consob, alla Banca d’Italia, all’Ivass e alla Covip. Secondo quanto previsto dall’articolo 4-septies.2, del Tuf, la Consob è competente a vigilare:

  1. sul rispetto dell’art. 3 per la vendita di cartolarizzazioni ai clienti retail;

  2. sul rispetto degli artt. 6, 7, 8 e 9, quando né il cedente, né il prestatore originario, né la società veicolo, siano soggetti vigilati (e. banche, imprese di investimento, gestori, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, imprese di assicurazione o di riassicurazione, enti pensionistici aziendali o professionali) e non sia presente un promotore;

  3. sulla conformità da parte di cedenti, promotori e società veicolo agli articoli da 18 a 27 del Regolamento Cartolarizzazioni per le cartolarizzazioni STS;

  4. sul verificatore terzo di cui all’articolo 27, comma 2, del Regolamento Cartolarizzazioni e ad attribuire e revocare l’autorizzazione di cui all’articolo 28.

Con il documento posto in consultazione si definiscono disposizioni applicabili ai soggetti vigilati dalla Consob che partecipano a operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, sono individuate le modalità di notifica alla Consob delle operazioni di cartolarizzazione per le quali la Consob vigila sull’adempimento degli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre, sono dettagliati i requisiti organizzativi, di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del Regolamento Cartolarizzazioni, applicabili ai soggetti coinvolti nell'operazione sottoposti alla vigilanza della Consob per assicurare che essi valutino e affrontino i rischi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione.

Unitamente alle disposizioni, si sottopone a consultazione il modello di dati recante le informazioni per le quali si richiede la trasmissione.

Gli obblighi di notifica alla Consob (Sezione II, par. 1 e Sezione III, par. 1) si applicano alle cartolarizzazioni emesse successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione e a quelle emesse dopo il 1° gennaio 2019 ancora in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni.

Gli obblighi riguardanti l'informativa a evento (Sezione II, par. 2) e quelli riguardanti la notifica della perdita dei requisiti STS (Sezione III, par. 2) si applicano alle operazioni di cartolarizzazione emesse dopo il 1° gennaio 2019.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire alla Consob entro il 16 maggio 2023 online, per il tramite del Sipe (Sistema Integrato per l’Esterno).

17 marzo 2023