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Approvato il Regolamento in materia di vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di paesi terzi e le deroghe in caso di equivalenza (9 dicembre 2022)

La Commissione, ad esito della consultazione con il mercato (vedi “Consob Informa” n. 38/2022), ha approvato il regolamento di attuazione degli articoli 35, comma 3 e 36, comma 4 del Decreto n. 39/2010, in materia di vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi Terzi e deroghe in caso di equivalenza (delibera n. 22538 del 6 dicembre 2022).

L’intervento regolamentare è conseguente all’avvenuta emanazione del regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef), 1° settembre 2022, n. 174 (pubblicato in G.U. l’11 novembre e in vigore dal 26 novembre 2022), con il quale è stata istituita un’apposita sezione del Registro dei revisori legali e sono state stabilite le regole per la relativa iscrizione di tali revisori.

Le disposizioni contenute nel regolamento della Consob:

  • precisano che la Consob può dichiarare, con apposita delibera, l’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo di qualità, di indagini e sanzioni di un Paese terzo, in assenza di una decisione della Commissione europea (articolo 2), conformemente a quanto previsto dalla Direttiva Audit;
  • prevedono l’esenzione dai controlli di qualità per i revisori iscritti nell’apposita sezione del Registro del Mef ove ne ricorrano i presupposti, costituiti dalla reciprocità e dal fatto di essere stati assoggettati nei tre anni precedenti a controlli di qualità svolti da un altro Stato membro o da un Paese terzo ritenuto equivalente, purché sia data tempestiva comunicazione alla Consob su quando è avvenuto l’ultimo controllo di qualità e su quale Autorità lo ha svolto (articolo 3); ciò al fine di consentire alla Consob di avere un quadro preciso dei revisori esteri che si avvalgono dell'esenzione per la prima volta e di quelli che possono continuare ad usufruirne (ai sensi del comma 2) in quanto sottoposti a successivi controlli di qualità;
  • rinviano ad apposita delibera della Consob in ordine al riconoscimento di deroghe o esenzioni (su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione con l’Autorità del Paese terzo, dichiarato equivalente, in cui ha sede il revisore) dalle disposizioni del Decreto n. 39/2010 in materia di sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni, nonché con riguardo ai requisiti per l’iscrizione nella Parte B del Registro del MEF e al contenuto della domanda di iscrizione (articolo 4).

Con il regolamento della Consob - che presuppone appunto l’emanazione del regolamento del MEF - si completa, dunque, il quadro normativo applicabile ai revisori di Paesi terzi in base alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/2010.

Si rammenta che i revisori esteri già iscritti dalla Consob nell’apposita sezione dell’Albo Speciale delle società di revisione - in base al regime transitorio di cui alla precedente delibera n. 17439 del 27 luglio 2010 - sono tenuti a presentare al MEF, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento ministeriale, una nuova domanda di iscrizione nella sezione del Registro dei revisori.

09 dicembre 2022