Regolamento vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi - Consultazione del 15 novembre 2022
La Commissione ha avviato una consultazione con il mercato per l'adozione delle norme regolamentari in materia di vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi Terzi. L'intervento regolamentare è volto a emanare le disposizioni regolamentari attuative degli artt. 35, comma 3 e 36, comma 4 del D.Lgs. n. 39/2010, a seguito dell'avvenuta emanazione del regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, 1° settembre 2022, n. 174 (pubblicato in G.U. l'11 novembre e in vigore dal prossimo 26 novembre 2022), con il quale sono state stabilite le regole per l'iscrizione di tali revisori in un'apposita sezione del Registro dei revisori legali.
A tal riguardo, si evidenzia che - in ragione della cessazione dell'attuale regime transitorio - il citato regolamento del MEF prevede che i revisori esteri già iscritti dalla Consob nell'apposita sezione dell'Albo Speciale delle società di revisione, presentino al MEF, entro 90 giorni dall'entrata in vigore, una nuova domanda di iscrizione nella Parte A o nella Parte B della sezione del Registro dei revisori a seconda della fattispecie. Inoltre, le disposizioni del MEF relative ai revisori di Paesi terzi equivalenti che beneficiano di esenzioni e il termine di presentazione della domanda di iscrizione nella Parte B della sezione del Registro dei revisori legali, trovano applicazione dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di competenza della Consob.
Ciò posto, le disposizioni regolamentari che si sottopongono alla consultazione riguardano:
- la dichiarazione di equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo di qualità, di indagini e sanzioni di un Paese terzo;
- l'esenzione dai controlli di qualità per i revisori iscritti nell'apposita sezione del Registro del MEF ove ne ricorrano i presupposti (costituiti dalla reciprocità e dal fatto di essere stati assoggettati nei tre anni precedenti a controlli di qualità svolti da un altro Stato membro o da un Paese terzo ritenuto equivalente) purché sia data tempestiva comunicazione alla Consob su quando è avvenuto l'ultimo controllo di qualità e su quale Autorità lo ha svolto;
- l'eventuale riconoscimento di deroghe o esenzioni (su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione con l'Autorità del Paese terzo, dichiarato equivalente, in cui ha sede il revisore) dalle disposizioni del Decreto n. 39/2010 in materia di sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni, nonché con riguardo ai requisiti per l'iscrizione nel Registro del MEF.
Tenuto conto dell'esigenza di completare il quadro normativo delineato dal Decreto n. 39/2010 e dal recente regolamento del MEF in tempi brevi, si prevede un termine per la consultazione con il mercato più ristretto (sette giorni, 23 novembre), rispetto a quello generalmente previsto, anche in virtù del fatto che le norme proposte si limitano a disciplinare profili applicativi di regole sostanziali già contenute nella normativa europea di riferimento (direttiva 2006/43/CE come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014).