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Selezione di due membri effettivi e di quattro membri supplenti del collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (Avviso del 13 luglio 2022)

Con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, la Commissione ha istituito presso la Consob l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e ha adottato il regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (regolamento ACF). Tale regolamento è stato successivamente modificato dalla delibera n. 21867 del 21 maggio 2021: le modifiche sono entrate in vigore il 1° ottobre 2021.

Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4, del suddetto regolamento, il collegio dell'ACF è composto da un Presidente e da quattro membri, dei quali tre - tra cui il Presidente - sono scelti dalla Consob e due designati, rispettivamente, dal CNCU e, congiuntamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale. Con le medesime modalità sono nominati uno o più membri supplenti per ogni membro effettivo. A tale riguardo la Commissione ha stabilito la nomina di due membri supplenti per ciascun membro effettivo.

Il prossimo 11 dicembre 2022 giungerà a scadenza il mandato di sei membri (due membri effettivi e quattro membri supplenti) del collegio dell'ACF nominati dalla Consob su propria designazione. Conseguentemente con il presente avviso la Consob avvia la procedura per la nomina dei predetti sei membri in scadenza.

Possono esprimere la manifestazione di interesse coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 5, commi 2 e 2-bis, e 6 del regolamento ACF.

In particolare, il comma 1 del predetto articolo 6 prevede che i componenti del collegio siano individuati tra:

  1. avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;
  2. notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;
  3. professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza.

È richiesta una significativa e comprovata competenza in materia finanziaria, di disciplina degli intermediari e di tutela dei consumatori.

Nella selezione dei nuovi membri sarà valorizzata la circostanza che il candidato sia stato membro supplente del collegio ACF, stante la previsione del citato articolo 5, comma 3, del regolamento ACF ai sensi del quale "Al termine del secondo mandato, i membri supplenti… possono essere nominati nel ruolo… di membro effettivo...".

Le candidature dei dipendenti in servizio della Consob saranno prese in considerazione solo decorsi due anni dalla cessazione delle eventuali funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie precedentemente svolte nelle materie di competenza dell'Arbitro.

Nell'individuazione dei membri sarà assicurata la presenza delle diverse professionalità (competenze giuridiche ed economiche) e sarà posta attenzione alla diversificazione per genere.

La durata dell'incarico è di tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai sensi del soprarichiamato articolo 5, comma 3, del regolamento ACF, al termine del secondo mandato, i membri supplenti possono essere nominati nel ruolo di membro effettivo per un solo ulteriore mandato.

Per quanto riguarda i compensi, si rimanda alla delibera n. 19622 dell'8 giugno 2016.

L'incarico richiede un impegno attivo e costante, in ragione dei profili di complessità ed elevato tecnicismo dell'attività che l'Arbitro è chiamato a svolgere. Il collegio si riunisce, di norma, almeno una volta a settimana e, pertanto, si richiama l'attenzione dei soggetti interessati alla tipologia dell'incarico e all'impegno richiesto, affinché ne valutino appieno e consapevolmente la sostenibilità in relazione ad altri incarichi ed impegni professionali ricoperti. Rispetto a questi ultimi, si richiede anche che i soggetti interessati conducano una valutazione circa la sussistenza di situazioni di incompatibilità.

Le manifestazioni di interesse andranno presentate, unitamente a un curriculum vitae in formato europeo aggiornato e a una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, entro le ore 18.00 del 31 agosto 2022 alla casella di posta elettronica acf@pec.consob.it.

Si precisa che, in base alle previsioni regolamentari, la scelta dei candidati ai quali conferire l'incarico di membro del collegio dell'ACF è rimessa esclusivamente alla Consob nell'esercizio della propria discrezionalità. Il presente avviso non costituisce una procedura concorsuale ma un mezzo per acquisire manifestazioni di interesse.

Il presente avviso, in quanto rivolto a una generalità di destinatari, è pubblicato sul sito dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie e su quello della Consob.

13 luglio 2022