Il collection body per i flussi informativi relativi alla Direttiva Transparency è l’OAM scelto dall’emittente. L’OAM ricoprirà quindi un duplice ruolo: quello di meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate ai sensi della Direttiva Transparency e quello di collection body ai fini ESAP.
I flussi informativi sono le informazioni regolamentate previste dalla Direttiva Transparency, di cui anche all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2026 (vedi tabella riportata sopra).
Nell’ambito delle informazioni della Direttiva Transparency, le c.d. informazioni regolamentate ricomprendono anche talune informazioni predisposte ai sensi del Regolamento sugli abusi di mercato (MAR), vale a dire le “informazioni privilegiate” e le “operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione”.
Tali informazioni rientrano, pertanto, nella Fase 1 quando sono comunicate da soggetti ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e dovranno essere trasmesse a ESAP a partire da luglio 2026. Qualora, invece, siano comunicate da soggetti diversi da quelli ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (ossia, dagli emittenti negoziati su MTF, ai sensi del MAR), esse rientreranno nella Fase 2 e dovranno essere trasmesse a ESAP a partire da gennaio 2028.
Ne consegue che le “informazioni privilegiate” e le “operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione” saranno rese disponibili a ESAP nella Fase 1 o nella Fase 2, a seconda della natura del soggetto che effettua la comunicazione, ossia a seconda che quest’ultimo sia o meno ammesso alla negoziazione su mercati regolamentati.
Allo stato, le predette informazioni risultano già oggetto di stoccaggio presso gli OAM, in adempimento degli obblighi informativi previsti dalla Direttiva Transparency.
Le informazioni regolamentate sono trasmesse agli OAM in un formato data-extractable, quali file PDF (NON in formato immagine), secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339. Fanno eccezione le informazioni finanziarie periodiche (quali, la relazione finanziaria annuale) che deve essere predisposta in formato machine-readable, quale ESEF/Inline XBRL.
Ai fini dell’alimentazione di ESAP, le informazioni dovranno essere integrate con i metadati previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339, che gli OAM acquisiranno dagli emittenti:
- in sede di aggiornamento, sulle proprie piattaforme, dei profili anagrafici degli emittenti medesimi, con riferimento ai metadati attinenti all’emittente;
- in occasione della trasmissione agli OAM e/o della diffusione delle informazioni regolamentate tramite SDIR — Sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate — con riferimento ai metadati attinenti alla specifica informazione trasmessa o diffusa.
Con specifico riferimento alla classificazione delle informazioni trasmesse al CB secondo l’elenco riportato in allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338, si precisa che le categorie previste per la Direttiva Transparency risultano sostanzialmente sovrapponibili all’attuale classificazione in uso ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2016/1437, già utilizzata dagli emittenti per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate.
Fanno eccezione le due nuove categorie relative, rispettivamente, alle “operazioni effettuate da dirigenti” e alla “relazione sulla gestione, compresa la dichiarazione di sostenibilità”, che saranno rese disponibili ai fini della relativa classificazione da parte dell’OAM, in qualità di CB, dall’avvio della Fase 1 di trasmissione dei flussi informativi a ESAP.
Per quanto riguarda le partecipazioni rilevanti, sarà la Consob a trasmettere il relativo flusso agli OAM. Ciò avverrà nell’ambito del nuovo sistema di notifica delle partecipazioni rilevanti. Dal 10 luglio 2026 la Consob provvederà a trasmettere tali notifiche agli OAM senza oneri aggiuntivi in capo ai soggetti vigilati.