European Single Access Point - Fase 1

Collection bodies e informazioni da trasmettere

La Fase 1 dell’ESAP prende avvio il 10 luglio 2026. A partire da questa data, le informazioni rese pubbliche dovranno essere trasmesse ai collection bodies competenti. Gli atti legislativi della Fase 1 sono:

Regolamento Prospetto Autorità competente (CONSOB)
Regolamento Short Selling Autorità competente (CONSOB)
Direttiva Transparency Meccanismi di stoccaggio (OAM)
Rappresentazione grafica dei flussi informativi della Fase 1 ESAP

Atti legislativi, collection bodies e informazioni da trasmettere

La tabella di seguito riportata indica, per ciascun atto legislativo della Fase 1, i collection bodies ed i flussi informativi da trasmettere affinché siano resi disponibili in ESAP.

Regolamento Prospetto

Riferimenti normativi

Articolo 21-bis, paragrafo 1

Informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g), all'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettere e) ed f), all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafi 1 e 9, e all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 11-ter Regolamento Delegato (UE) 2019/979

Documenti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere d-bis) e d-ter), e all’articolo 1, paragrafo 5, lettera b-bis), del Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto).

Tipologia di informazioni

  • Prospetti (tutte le tipologie e sue componenti)
  • Documenti di registrazione universale
  • Condizioni definitive (o Final terms)
  • Supplementi
  • Comunicati relativi al prezzo finale di offerta e ammontare dei titoli offerti
  • Documenti di esenzione, anche se non oggetto di approvazione da parte della Consob, quali:
    • Documenti di esenzione per fusioni/scissioni
    • Documenti di esenzione per offerte pubbliche di scambio
    • Documenti di esenzione per titoli fungibili redatti sulla base dell'Allegato IX

Collection body

Autorità competente (CONSOB)

Regolamento Short Selling

Riferimenti normativi

Articolo 11-bis, paragrafo 1

Informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

Tipologia di informazioni

Comunicazione di importanti posizioni corte nette in titoli azionari

Collection body

Autorità competente (CONSOB)

Direttiva Transparency

Riferimenti normativi

Articolo 23-bis, paragrafo 1

Informazioni previste dalla regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1 della presente direttiva.

Tipologia di informazioni

  • Relazione finanziaria annuale
  • Relazione sulla gestione, compresa la dichiarazione di sostenibilità
  • Relazione finanziaria semestrale
  • Pagamenti ai governi
  • Informazioni privilegiate
  • Operazioni effettuate da dirigenti (cd. Internal dealing)
  • Notifica delle partecipazioni rilevanti
  • Acquisizione o cessione di azioni proprie di un emittente
  • Totale dei diritti di voto e del capitale
  • Cambiamenti nei diritti inerenti ad azioni o a valori mobiliari diversi dalle azioni
  • Stato membro d’origine
  • Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare

Collection body

Meccanismi di stoccaggio (OAM)

Regolamento Prospetto

Riferimenti normativi

Articolo 21-bis, paragrafo 1

Informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g), all'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettere e) ed f), all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafi 1 e 9, e all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 11-ter Regolamento Delegato (UE) 2019/979

Documenti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere d-bis) e d-ter), e all’articolo 1, paragrafo 5, lettera b-bis), del Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto).

Tipologia di informazioni

  • Prospetti (tutte le tipologie e sue componenti)
  • Documenti di registrazione universale
  • Condizioni definitive (o Final terms)
  • Supplementi
  • Comunicati relativi al prezzo finale di offerta e ammontare dei titoli offerti
  • Documenti di esenzione, anche se non oggetto di approvazione da parte della Consob, quali:
    • Documenti di esenzione per fusioni/scissioni
    • Documenti di esenzione per offerte pubbliche di scambio
    • Documenti di esenzione per titoli fungibili redatti sulla base dell'Allegato IX

Collection body

Autorità competente (CONSOB)

Regolamento Short Selling

Riferimenti normativi

Articolo 11-bis, paragrafo 1

Informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

Tipologia di informazioni

Comunicazione di importanti posizioni corte nette in titoli azionari

Collection body

Autorità competente (CONSOB)

Direttiva Transparency

Riferimenti normativi

Articolo 23-bis, paragrafo 1

Informazioni previste dalla regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1 della presente direttiva.

Tipologia di informazioni

  • Relazione finanziaria annuale
  • Relazione sulla gestione, compresa la dichiarazione di sostenibilità
  • Relazione finanziaria semestrale
  • Pagamenti ai governi
  • Informazioni privilegiate
  • Operazioni effettuate da dirigenti (cd. Internal dealing)
  • Notifica delle partecipazioni rilevanti
  • Acquisizione o cessione di azioni proprie di un emittente
  • Totale dei diritti di voto e del capitale
  • Cambiamenti nei diritti inerenti ad azioni o a valori mobiliari diversi dalle azioni
  • Stato membro d’origine
  • Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare

Collection body

Meccanismi di stoccaggio (OAM)

Formato delle informazioni e metadati

Le disposizioni richiamate in tabella individuano anche il formato delle informazioni ed i relativi metadati.

Al riguardo, si rinvia ai seguenti Regolamenti di esecuzione, approvati dalla Commissione europea il 10 luglio 2025:

Trasmissione delle informazioni ai collection bodies

Flussi informativi del Regolamento Prospetto Collection body: Consob

La Consob è il collection body per i flussi informativi del Regolamento Prospetto.

I flussi informativi sono trasmessi alla Consob contemporaneamente alla loro pubblicazione e sono individuati dall’art. 21-bis del Regolamento Prospetto e dall’art. 11-ter del Regolamento Delegato (UE) 2019/979 (vedi tabella riportata sopra).

I citati flussi informativi, qualora siano relativi a titoli di capitale (titoli equity) e titoli diversi dai titoli di capitale (titoli non-equity), sono trasmessi alla Consob tramite il nuovo sistema informatico PR.I.M.E. e, in inglese, tramite la versione inglese del sistema PR.I.M.E., al fine del loro invio a ESAP. Al fine dell’invio alla Consob, e successivamente a ESAP, dovranno essere correttamente valorizzati tutti i metadati richiesti dal sistema PR.I.M.E.

Per i prospetti approvati dei FIA non riservati chiusi la soluzione adottata per assolvere al ruolo di collection body è integrata nel sistema informatico di deposito DEPROF. Al fine del corretto invio alla Consob, e successivamente a ESAP, dovranno essere validamente compilati tutti i metadati richiesti dal sistema DEPROF.

Le informazioni devono essere trasmesse in un formato per dati estraibili, quale file PDF (NON in formato immagine), secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339.

Gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che chiedono l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, che sono persone giuridiche, devono aver ottenuto un identificativo della persona giuridica (i.e. codice LEI).

Flussi informativi della Direttiva Transparency Collection body: OAM scelto dall’emittente

Il collection body per i flussi informativi relativi alla Direttiva Transparency è l’OAM scelto dall’emittente. L’OAM ricoprirà quindi un duplice ruolo: quello di meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate ai sensi della Direttiva Transparency e quello di collection body ai fini ESAP.

I flussi informativi sono le informazioni regolamentate previste dalla Direttiva Transparency, di cui anche all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2026 (vedi tabella riportata sopra).

Nell’ambito delle informazioni della Direttiva Transparency, le c.d. informazioni regolamentate ricomprendono anche talune informazioni predisposte ai sensi del Regolamento sugli abusi di mercato (MAR), vale a dire le “informazioni privilegiate” e le “operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione”.

Tali informazioni rientrano, pertanto, nella Fase 1 quando sono comunicate da soggetti ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e dovranno essere trasmesse a ESAP a partire da luglio 2026. Qualora, invece, siano comunicate da soggetti diversi da quelli ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (ossia, dagli emittenti negoziati su MTF, ai sensi del MAR), esse rientreranno nella Fase 2 e dovranno essere trasmesse a ESAP a partire da gennaio 2028.

Ne consegue che le “informazioni privilegiate” e le “operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione” saranno rese disponibili a ESAP nella Fase 1 o nella Fase 2, a seconda della natura del soggetto che effettua la comunicazione, ossia a seconda che quest’ultimo sia o meno ammesso alla negoziazione su mercati regolamentati.

Allo stato, le predette informazioni risultano già oggetto di stoccaggio presso gli OAM, in adempimento degli obblighi informativi previsti dalla Direttiva Transparency.

Le informazioni regolamentate sono trasmesse agli OAM in un formato data-extractable, quali file PDF (NON in formato immagine), secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339. Fanno eccezione le informazioni finanziarie periodiche (quali, la relazione finanziaria annuale) che deve essere predisposta in formato machine-readable, quale ESEF/Inline XBRL.

Ai fini dell’alimentazione di ESAP, le informazioni dovranno essere integrate con i metadati previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1339, che gli OAM acquisiranno dagli emittenti:

  • in sede di aggiornamento, sulle proprie piattaforme, dei profili anagrafici degli emittenti medesimi, con riferimento ai metadati attinenti all’emittente;
  • in occasione della trasmissione agli OAM e/o della diffusione delle informazioni regolamentate tramite SDIR — Sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate — con riferimento ai metadati attinenti alla specifica informazione trasmessa o diffusa.

Con specifico riferimento alla classificazione delle informazioni trasmesse al CB secondo l’elenco riportato in allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1338, si precisa che le categorie previste per la Direttiva Transparency risultano sostanzialmente sovrapponibili all’attuale classificazione in uso ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2016/1437, già utilizzata dagli emittenti per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate.

Fanno eccezione le due nuove categorie relative, rispettivamente, alle “operazioni effettuate da dirigenti” e alla “relazione sulla gestione, compresa la dichiarazione di sostenibilità”, che saranno rese disponibili ai fini della relativa classificazione da parte dell’OAM, in qualità di CB, dall’avvio della Fase 1 di trasmissione dei flussi informativi a ESAP.

Per quanto riguarda le partecipazioni rilevanti, sarà la Consob a trasmettere il relativo flusso agli OAM. Ciò avverrà nell’ambito del nuovo sistema di notifica delle partecipazioni rilevanti. Dal 10 luglio 2026 la Consob provvederà a trasmettere tali notifiche agli OAM senza oneri aggiuntivi in capo ai soggetti vigilati.

Flussi informativi del Regolamento Short Selling Collection body: Consob

Gli investitori che assumono posizioni nette corte (PNC) su azioni di competenza Consob, a seguito di vendite allo scoperto e operazioni simili, e raggiungono le soglie di comunicazione previste dal Regolamento (UE) n 236/2012, sono tenuti a darne comunicazione tramite il sistema online predisposto da Consob, già attivo da diversi anni.

La Consob seleziona poi, fra le PNC ricevute, quelle che soddisfano i requisiti per la pubblicazione.

Dal 10 luglio 2026 la Consob provvederà a trasmettere automaticamente tali PNC anche a ESAP, senza oneri aggiuntivi in capo agli investitori né richiedendo l’inserimento di informazioni ulteriori rispetto alla situazione attuale, eccezion fatta per il codice LEI dell’investitore che sarà obbligatorio.