opa parrofondimento 16

In caso di offerta pubblica di acquisto

...il diritto di acquisto ex art. 111, comma 1, del Tuf e l'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, del Tuf

Il diritto di acquisto (o "squeeze-out") è disciplinato dall'art. 111, comma 1, del Tuf: la norma prevede che l'Offerente - qualora, in seguito ad una offerta pubblica totalitaria, venga a detenere almeno il 95% delle azioni con diritto di voto dell'Emittente - ha il diritto di acquistare le azioni residue (sempre che abbia  dichiarato di volersi avvalere di tale diritto nel Documento di offerta). Ad esito del diritto di acquisto: (i) l'Offerente giunge a detenere l'intero capitale con diritto di voto dell'Emittente e ne diventa l'unico azionista (ii) i titoli oggetto di Offerta verranno revocati dalla quotazione.

Di converso, sempre nel caso in cui l'Offerente, in seguito ad una offerta pubblica totalitaria, venga a detenere almeno il 95% delle azioni con diritto di voto dell'Emittente, l'Offerente ha l'obbligo di acquistare le restanti azioni dagli azionisti  dell'Emittente che ne facciano richiesta.