Intestazione consulenti

Consulenti finanziari

L'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 58/1998 è tenuto dall'Organismo OCF, secondo le modalità previste dal LIBRO XI, Parte III del regolamento Consob n. 20307/2018.

Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.

L'albo e le modalità di iscrizione alle tre sezioni sono pubblicati sul sito dell'OCF (https://www.organismocf.it).

La denominazione «albo unico dei consulenti finanziari» ha sostituito la precedente denominazione «albo unico dei promotori finanziari con l'art. 1, comma 37 della L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016).

Dal 2 luglio 2018 con il protocollo d'intesa tra Consob e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (Ocf) e l'adozione della delibera n. 20503 del 28 giugno 2018 sono state trasferite all'OCF le funzioni istruttorie, prima in capo alla Consob, relativamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e alle attività propedeutiche all'iscrizione di diritto dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n. 206/2008 relative:

1) all'attività istruttoria concernente le iscrizioni all'albo - con esonero dalla prova valutativa - dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n. 206/2008;

2) ai poteri di vigilanza di cui all'articolo 31, comma 7, del Tuf, per lo svolgimento dell'attività istruttoria concernente l'avvio dei procedimenti cautelari ad un anno (art. 7-septies, comma 2, del Tuf) nonché dei procedimenti sanzionatori (articolo 196 Tuf), nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Successivamente, con delibera n. 20704 15 novembre 2018, si è completato il processo di trasferimento dei poteri in materia di consulenti finanziari dalla Consob all'OCF che, dall'1 dicembre 2018, ha acquisito la piena operatività, assumendo la titolarità dei poteri deliberativi concernenti la tenuta e la gestione delle tre sezioni e le funzioni di vigilanza, cautelare e sanzionatoria, sulle tre categorie di consulenti.

A decorrere da quella data la Consob è autorità di vigilanza di secondo livello e l'attività dell'OCF è sottoposta alla sua supervisione.