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Regime contributivo per l'esercizio 2024 - Ridefinizione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che effettuano operazioni di cartolarizzazione e dai fornitori di servizi di crowdfunding: documento di consultazione, scadenza 2 agosto 2024 (31 luglio 2024)

Si ricorda che Consob ha sottoposto  al mercato una consultazione sulle proposte di ridefinizione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che effettuano operazioni di cartolarizzazione e dai fornitori di servizi di crowdfunding, rese necessarie a seguito delle modifiche del quadro normativo di riferimento, efficaci dal gennaio 2024.

La Consob, con delibera n. 22915 del 6 dicembre 2023, ha determinato, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'anno 2024, i soggetti tenuti alla contribuzione, la misura della contribuzione dovuta, nonché le modalità ed i termini di versamento di tale contribuzione.

In particolare, per le operazioni di cartolarizzazione nel vigente Regime contributivo, sono assoggettati al pagamento del contributo di vigilanza le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE), i cedenti, i promotori ed i prestatori originari sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 4-septies.2 comma 6 del d.lgs. n. 58/1998. Il criterio di tariffazione adottato prevede il pagamento di un importo fisso pro capite.

La Commissione intende ridefinire la fattispecie contributiva prevedendo che sia tenuto al pagamento il soggetto designato ai sensi dell'articolo 7 par. 2 del Regolamento (Ue) 2017/2402 (SECR), su cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g) del medesimo Regolamento, e che la misura del contributo, calcolata sempre in misura fissa, sia diversificata per tenere conto della diversa vigilanza espletata sulle operazioni di competenza Consob ai sensi degli articoli da 6 a 9 del SECR (articolo 4 septies.2, comma 6 lettera b) del d.lgs. n. 58/1998), rispetto alle cartolarizzazioni STS (articolo 4 septies.2, comma 6 lettera c) del d.lgs. n. 58/1998).

Per quanto riguarda i fornitori di servizi di crowdfunding, con l'emanazione della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (legge Europea 2019-2020) e del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 30, la normativa primaria è stata adeguata rispettivamente alla direttiva (Ue) 2020/1504 e al Regolamento (Ue) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. In particolare, la direttiva e il Regolamento hanno integrato la disciplina in materia consentendo ai fornitori di servizi di crowdfunding di promuovere contemporaneamente sia offerte di lending che di strumenti finanziari (lending based crowdfunding e investment based crowdfunding). Con delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 la Consob ha adottato il Regolamento in materia di servizi di crowdfunding in attuazione del Regolamento (Ue) 2020/1503 e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del Tuf.

Ai fini dell'assoggettamento a contribuzione della categoria, si rende necessario modificare il provvedimento sul Regime contributivo in vigore, definendo puntualmente l'ambito soggettivo di applicazione del contributo ai sensi delle nuove norme.

Per quanto attiene al criterio di tariffazione, in considerazione della fase di avvio dell'adozione della nuova normativa, che non permette ad oggi di avere a disposizione dati quantitativi riferiti all'attività (quali ad esempio i ricavi o il volume  di affari), il contributo sarà commisurato in relazione al numero dei servizi di crowdfunding autorizzati e prevedendo che il contributo sia aumentato di un ulteriore importo, qualora il fornitore sia autorizzato a svolgere anche la gestione individuale di portafogli di prestiti.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 2 agosto 2024 on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno, oppure, al seguente indirizzo: Consob - Divisione Strategie Regolamentari - Via G. B. Martini, n. 3 - 00198 Roma.

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31 luglio 2024