Aggregatore Risorse

Consob introduce nuovi obblighi di trasparenza rafforzata su variazioni delle partecipazioni rilevanti e dichiarazione delle intenzioni - Soglie ridotte per 104 società ad azionariato diffuso - Esercitati i poteri del "decreto imprese" (Comunicato stampa del 10 aprile 2020)

COMUNICATO STAMPA

La Consob ha adottato due provvedimenti (delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 e delibera n. 21327 del 9 aprile 2020) che, nell'ambito dei nuovi poteri conferiti all'Autorità dal "decreto imprese", prevedono un regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda sia l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in alcune società italiane quotate in Borsa sia la "dichiarazione delle intenzioni" in caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate, come previsto dalla cosiddetta "norma anti-scorrerie".  

La Consob si è avvalsa con ciò dei poteri introdotti dall'articolo 17 del "decreto imprese" (DL n. 23 dell'8 aprile 2020).

Entrambi i provvedimenti si applicano per tre mesi (salvo revoca anticipata) da domani, 11 aprile, fino all'11 luglio prossimo a 104 società quotate in Italia (gli elenchi sono allegati alle delibere), individuate secondo il criterio della diffusione dell'azionariato.

Restano fuori dal perimetro di applicazione le società quotate controllate di diritto, cioè quelle in cui sia presente nell'azionariato un soggetto che detenga il 50% del capitale più almeno una azione. 

In particolare, per quanto concerne le variazioni delle partecipazioni rilevanti, la Consob ha abbassato, per le 104 società in questione, le soglie che fanno scattare l'obbligo di comunicazione alla stessa Consob da parte degli investitori, portandole rispettivamente dal 3% all'1% per le cosiddette "non-Pmi" e dal 5% al 3% per le Pmi,  come individuate nella sezione A e nella sezione B dell'elenco.

Contestualmente viene abrogata la precedente delibera del 17 marzo scorso (delibera 21304 del 17 marzo 2020), che introduceva un obbligo analogo per 48 società quotate, individuate secondo il duplice criterio fissato dal Testo unico della finanza (Tuf, art. 120, comma 2 - bis) prima del "decreto imprese" e cioè: a) "l'elevato valore di mercato" e b) la "diffusione dell'azionariato".

Per effetto del "decreto imprese" - che riconosce, invece, come unico criterio la "diffusione dell'azionariato", lasciando decadere quello dell'"elevato valore di mercato" - l'ambito di applicazione del nuovo obbligo risulta, quindi, ampliato.

Per quanto concerne, invece, la trasparenza rafforzata in materia di "dichiarazioni delle intenzioni", cioè l'obbligo in capo agli investitori di rendere noti, al superamento di una determinata soglia, i propri obiettivi di investimento per il periodo relativo ai successivi sei mesi, la Consob si è avvalsa della facoltà prevista dal "decreto imprese" di abbassare la soglia dal 10% al 5%. Anche questo provvedimento si applica alle 104 società in oggetto.  Restano ferme le ulteriori soglie del 10%, 20% e 25%.

Consob ha altresì varato (delibera 21320 del 7 aprile 2020) le modifiche al proprio Regolamento Emittenti (art. 122-ter) in materia di esenzione dall'obbligo di comunicare la "dichiarazione delle intenzioni".

Le clausole di esenzione previste dalle modifiche regolamentari, che discendono da disposizioni di legge introdotte nel Tuf nel 2017 (le cosiddette "norme anti-scorrerie"), restano valide anche per la nuova soglia ridotta al 5%.

Comunicato stampa in PDF

10 aprile 2020