Comunicato stampa del 27 luglio
COMUNICATO STAMPA
Operatività su turbo certificates e minifuture certificates
In data 30 giugno 2021 l'AFM (l'Autorità olandese per i mercati finanziari) ha adottato, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), specifiche misure di product intervention volte a limitare in ambito nazionale la distribuzione alla clientela al dettaglio dei prodotti c.d. turbo-like con efficacia dal 1° ottobre 2021 (https://www.afm.nl/en/professionals/nieuws/2021/juni/besluit-beperkingen-turbos).
La Consob da tempo conduce specifici monitoraggi sulle connotazioni del mercato italiano dei certificates caratterizzati da elevato profilo di rischio/complessità, fra cui i prodotti c.d. turbo-like, ciò al fine di valutare possibili interventi per la protezione degli investitori.
In tale ambito è dedicata specifica attenzione alla verifica del rispetto da parte degli intermediari dei presidi che gli stessi sono tenuti ad adottare ai sensi della disciplina di derivazione MiFID II.
Nella prospettiva di proporzionalità che permea la normativa sui servizi di investimento tali presidi assumono infatti particolare rilievo per i prodotti in questione in considerazione dei relativi profili di rischio e di complessità.
In quest'ottica le misure per il governo dei prodotti devono essere in grado di calibrare le modalità di accesso a questi strumenti al fine di indirizzarli al target di clientela più idoneo.
Per effetto delle intrinseche caratteristiche di rischiosità e complessità, i prodotti della specie non sono assoggettabili al regime dell'execution only[1]; pertanto, l'operatività degli investitori sui prodotti in questione deve essere assistita quantomeno dalla verifica di appropriatezza da parte dell'intermediario.
L'intermediario deve garantire che il cliente sia adeguatamente informato[2], sia prima di compiere l'investimento sia nella fase di detenzione della posizione acquisita, avendo riguardo, tra l'altro, a quanto specificamente previsto[3] circa le posizioni con passività potenziali.
Ove gli intermediari percepiscano qualsiasi forma di utilità da parte di soggetti terzi (ad esempio market maker e/o produttori) per la distribuzione/negoziazione dei titoli in esame, devono rispettare le norme in materia di inducements, conflitto di interessi e best execution[4].
Su tali basi, in considerazione delle caratteristiche - anche dimensionali - dell'operatività su prodotti c.d. turbo-like a livello domestico, allo stato, non sussistono i presupposti per l'adozione di misure di intervento su base nazionale analoghe a quelle previste dall'AFM.
Al fine di verificare eventuali mutamenti, tali da richiedere possibili interventi per la protezione degli investitori, la Consob continuerà a monitorare il mercato dei prodotti in questione, così come in generale quello degli altri prodotti connotati da elevato profilo di rischio/complessità, anche mediante confronto nelle pertinenti sedi europee.
Comunicato stampa in versione PDF
[1] Come evidenziato dall'ESMA negli "Orientamenti in materia di strumenti di debito e depositi strutturati complessi" (cfr. ESMA/2015/1787 IT del 4 febbraio 2016).
[2] In conformità all'art. 36 del Regolamento Intermediari di cui alla Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.
[3] Cfr. art. 62, par. 2 del Regolamento delegato (UE) 2017/565.
[4] Anche considerando quanto rappresentato dall'ESMA nel Public Statement del 13 luglio 2021 recante "ESMA warns firms and investors about risks arising from payment for order flow and from certain practices by ‘zero-commission brokers' ".