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Modifiche al Regolamento emittenti per l'adeguamento delle disposizioni in materia di prospetto alle nuove norme del Regolamento (Ue) 2019/2115, di promozione e uso dei mercati di crescita per le Pmi, dal Regolamento (Ue) 2021/337, che introduce il Prospetto Ue della ripresa, e dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17, di attuazione del Regolamento prospetto: documento di consultazione (8 ottobre 2021)

La Consob avvia una consultazione con il mercato in relazione alle modifiche da apportare al Regolamento Emittenti per il recepimento della disciplina europea in materia di prospetto che è stata recentemente interessata da alcuni interventi normativi di modifica di talune disposizioni del Regolamento (Ue) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato ("Regolamento Prospetto"), volti anche a consentire, in connessione con la crisi pandemica in atto, alle imprese, ivi incluse le Pmi, di raccogliere capitali in tempi ristretti e con costi contenuti.

Il 26 marzo 2021 è stato pubblicato il Regolamento delegato (Ue) 2021/528, di attuazione del Regolamento Prospetto, così come modificato dal Regolamento (Ue) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le Pmi  (c.d. regolamento "SME Listing").

Il 26 febbraio 2021 è stato pubblicato il Regolamento (Ue) 2021/337, che modifica il Regolamento Prospetto per quanto riguarda il Prospetto Ue della ripresa e introduce adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari.

Per quanto riguarda il coordinamento del Regolamento Emittenti alle nuove norme del Tuf a seguito del D.Lgs. n. 17/2021, il Regolamento risulta già sostanzialmente allineato alle nuove disposizioni in materia, per effetto della revisione già effettuata con la delibera n. 21016 del 24 luglio 2019.

Si è ravvisata la necessità di apportare nuove modifiche di mero coordinamento normativo e di esercitare la delega in materia di vigilanza sull'attività pubblicitaria relativa ad un'offerta al pubblico contenuta nell'articolo 101, comma 1, del Tuf, secondo cui "La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, le modalità e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un'offerta".

 Documento di consultazione dell'8 ottobre 2021

08 ottobre 2021