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Temporary suspension of trading in Italian regulated markets and multilateral trading systems with reference to securities issued or guaranteed by Banca Popolare di Bari S.c.p.a.. (Consob Resolution no. 21190 of 17 December 2019)

[Only Italian version]

Delibera n. 21190

Sospensione temporanea delle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani relativamente ai titoli emessi o garantiti da Banca Popolare di Bari S.c.p.a..

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 62, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla CONSOB il compito di vigilare sulle sedi di negoziazione al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;

VISTO l'articolo 66-quater, comma 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che attribuisce alla CONSOB il potere di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni o richiedere che vi provveda il gestore di una sede di negoziazione;

VISTI l'articolo 32, paragrafo 2, comma 7 e l'articolo 52, paragrafo 2, comma 7, della Direttiva 2014/65/UE, in base al quale un'Autorità competente che richiede di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione in uno o più sedi di negoziazione rende immediatamente pubblica la sua decisione e informa l'ESMA e le Autorità competenti degli altri Stati membri;

VISTO il comunicato stampa di Banca Popolare di Bari S.c.p.a. del 4 dicembre 2019, con il quale ha reso noto la decisione assunta in pari data da HI-MTF Sim S.p.A. di sospendere temporaneamente le negoziazioni sulla stessa sede di negoziazione delle azioni e di un'obbligazione emessa dalla stesa Banca;

VISTE le analoghe decisioni di sospensione delle negoziazioni assunte il 4 dicembre 2019 o in data anteriore dalle altre sedi di negoziazione europee dove i suddetti titoli risultano ammessi a negoziazione;

VISTO il comunicato stampa di Banca Popolare di Bari S.c.p.a. del 13 dicembre 2019, concernente la decisione della Banca d'Italia con la quale è stato disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, in ragione delle perdite patrimoniali;

VISTA la nota del 15 dicembre 2019 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato alla CONSOB l'avvio della suddetta procedura di amministrazione straordinaria di Banca Popolare di Bari S.c.p.a.;

VISTO il Decreto Legge 16 dicembre 2019, n. 142, riguardante "Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento";

VISTO che i titoli in intestazione sono ammessi a negoziazione anche su sedi di negoziazione europee, e che gli stessi sono stati sospesi dalle negoziazioni per l'incertezza del contesto informativo relativo all'emittente;

RITENUTO che, in relazione ai titoli in oggetto, i ridotti obblighi informativi al pubblico conseguenti al regime di Amministrazione Straordinaria non garantiscano la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;

CONSIDERATO la necessità di assicurare, in relazione ai suddetti titoli, la correttezza del processo di formazione dei prezzi, al fine di garantire la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori e preso atto dei provvedimenti di sospensione delle negoziazioni adottati dalle sedi di negoziazione e dell'avvio della procedura di Amministrazione straordinaria disposta dalla Banca D'Italia;

RITENUTO quindi necessario che l'Autorità adotti un provvedimento di sospensione temporanea, ai sensi dell'articolo 66-quater, comma 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, in sostituzione delle decisioni di sospensione adottate dalle sedi di negoziazione;

D E L I B E R A:

1. E' disposta in sostituzione delle sospensioni decise dalle sedi di negoziazione la sospensione dalle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti da Banca Popolare di Bari S.c.p.a. nelle sedi di negoziazione italiane nei quali i suddetti titoli sono ammessi alle negoziazioni. Per effetto della presente Delibera le Autorità competenti europee disporranno ai sensi degli artt. 32, paragrafo 2, e 52, paragrafo 2, della Direttiva 2014/65/UE "che i mercati regolamentati, gli altri sistemi multilaterali di negoziazione, gli altri sistemi organizzati di negoziazione e gli altri internalizzatori sistematici" adottino il medesimo provvedimento di sospensione.

2. La sospensione dalle negoziazioni di cui al paragrafo 1 della presente Delibera non si applica agli strumenti finanziari aventi come sottostante indici contenenti i titoli emessi da Banca Popolare di Bari S.c.p.a..

3. Le società di gestione dei mercati regolamentati e i gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione danno esecuzione alle disposizioni di cui alla Delibera di sospensione fino alla vigenza della decisione adottata dalla Banca d'Italia relativa allo scioglimento degli Organi con funzione di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Bari s.c.p.a., e la sottoposizione della stessa ad amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, ovvero, fino a quando la CONSOB non revocherà la presente Delibera valutato il ripristino di un completo e corretto quadro informativo in merito alla situazione economico finanziario e patrimoniale dell'Emittente.

La presente delibera viene pubblicata nel sito internet e nel Bollettino della CONSOB, nonché comunicata, ai sensi dell'art. 66-quater, del TUF, alle autorità competenti degli altri Stati membri per gli adempimenti di competenza.

17 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona