L'Unione Bancaria

L'Unione Bancaria

Il Consiglio Europeo del 28 e 29 giugno 2012 aveva stabilito la necessità di realizzare una serie di riforme strutturali nell'Unione Europea al fine di risolvere l'attuale crisi. Tali riforme sono state tutte rivolte ad una maggiore integrazione economica tra gli Stati membri della UE e prevedevano, tra le altre cose, la costituzione di un'Unione Bancaria nell'Euro-zona (la c.d.  Banking Union) e l'introduzione di un quadro regolamentare comune (il c.d. single rulebook) per tutti gli intermediari bancari nei 28 Paesi membri dell'Unione Europea..

La c.d. Banking Union offre la possibilità di meglio proteggere l'economia reale e la stabilità finanziaria nell'intera area dell'Euro, grazie alla supervisione bancaria unificata (il c.d. Single Supervision Mechanism - SSM) – operativa dal novembre 2014, relativamente a tutti i paesi appartenenti alla euro-zona e a quelli non appartenenti all'eurozona che decidono di aderirvi tramite un meccanismo di stretta cooperazione.

L'innovazione in oggetto ha risposto principalmente all'esigenza di:

  • interrompere il circolo vizioso che ha portato nel 2011 e 2012 la crisi del debito sovrano e quella del settore bancario ad alimentarsi a vicenda, con profonde ripercussioni sull'economia reale e con un progressivo aggravamento della crisi in Europa;
  • favorire la creazione di un "campo di gioco" livellato per le banche europee: la crisi del debito sovrano ha, infatti, penalizzato le banche di paesi con maggiori squilibri nei conti pubblici nei confronti di banche appartenenti a paesi con finanza pubblica più solida;
  • salvaguardare la stabilità finanziaria in Europa alla luce della profonda integrazione dei mercati, in particolare all'interno dell'Area euro.

L'innovazione istituzionale dell'Unione Bancaria ha comportato:

  • (i) l'assegnazione alla Banca Centrale Europea [BCE] della vigilanza diretta sulle banche (rilevanti[1]) dei paesi dell'Area euro (ed eventualmente di altre economie europee che intendano aderire);

Questo ha significato il passaggio di tutti i compiti di vigilanza di stabilità sulla sana e prudente gestione delle singole banche in capo alla BCE (e tutte le attività connesse di vigilanza ispettiva, informativa e sanzionatoria). La BCE assume quindi la responsabilità di compiti come il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, l'acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche, la conformità ai requisiti patrimoniali e di leva finanziaria e liquidità, nonché la vigilanza sui conglomerati finanziari. La BCE può intervenire tempestivamente nel caso in cui una banca violi o rischi di violare i requisiti patrimoniali chiedendo alla stessa di adottare misure correttive, agendo in coordinamento con le autorità nazionali di risoluzione delle crisi. La BCE avrà inoltre competenza esclusiva sulla vigilanza sui meccanismi di governance e assetti organizzativi che assicurino la sana e prudente gestione della banca e potrà sottoporre gli istituti a prove di stress prudenziali.

  • (ii) la creazione di uno strumento operativo di gestione delle crisi delle banche soggette alla supervisione della BCE [il c.d. Single Resolution Mechanism];
  • (iii) la definizione (ancora non completata) di un sistema europeo di garanzia dei depositi bancari.


[1] La rilevanza è valutata in base a diversi requisiti dimensionali e di operatività transfrontaliera. In particolare, sono sottoposte al SSM:

  • le banche di maggiori dimensioni, ossia quelle con attivi superiori ai 30 mld. di €;
  • oppure, le banche con attivi almeno pari al 20% del Pil del paese di origine (a meno che tali attivi siano inferiori ai 5 mld. di €);
  • oppure, le banche minori in seguito a notifica dell'autorità nazionale competente per la vigilanza prudenziale circa la rilevanza di un determinata istituzione creditizia in modo da assoggettarla al SSM; in tal caso la BCE è chiamata a valutare la rilevanza della banca prima di includerla nel perimetro dei soggetti vigilati dal SSM;
  • le banche considerate rilevanti dalla BCE tra quelle che abbiano stabilito succursali in più di uno Stato membro dell'Area euro oltre al paese di origine e qualora le attività all'estero (o le passività verso l'estero) siano una quota rilevante delle attività (o passività) totali;
  • le banche che abbiano richiesto aiuti finanziari ai fondi europei ESFS ed ESM;
  • in ogni caso le tre principali banche di ognuno degli Stati membri dell'Area euro.
  • Le funzioni di vigilanza prudenziale su tutte le altre banche resteranno di competenza delle autorità nazionali. Pertanto gli istituti di credito che saranno sottoposti al SSM sarebbero meno di 200 delle circa 6.000 banche dell'Area euro. La Bce potrà comunque intervenire in caso di crisi che coinvolga banche di dimensioni minori.