Pubblicazione informazioni sui contributi di vigilanza pagati a Consob per l'esercizio della sua funzione in relazione all'attività transfrontaliera di FIA e OICVM

Pubblicazione informazioni sui contributi di vigilanza pagati a Consob per l'esercizio della sua funzione in relazione all'attività transfrontaliera di FIA e OICVM

(Data aggiornamento: 28 gennaio 2025)

Questa pagina contiene informazioni sulle spese e sugli oneri pagati a Consob per l'esercizio delle sue funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA e società di gestione di OICVM, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

Spese e oneri per la gestione transfrontaliera

a) Non è previsto il pagamento di spese od oneri a Consob in relazione a spese di registrazione.

b) Non è previsto il pagamento di spese od oneri a Consob in relazione a spese pagate per la notifica di documenti e per ogni successivo aggiornamento della notifica preventiva.

c)  Non è previsto il pagamento di spese od oneri a Consob in relazione a commissioni per il passaporto.

d) Non è previsto il pagamento di spese od oneri a Consob in relazione a commissioni di gestione.

e) È previsto il pagamento di spese od oneri a Consob dovuti dalle società di gestione UE con succursale in Italia di cui all'art. 1, lettera o-bis), del d.lgs. n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (FIA UE) con succursale in Italia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzati alla data del 2 gennaio 2025 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere d), e) ed f), del d.lgs. n. 58/1998.

Spese e oneri per la commercializzazione transfrontaliera

a) Non è previsto il pagamento di spese od oneri a Consob in relazione a spese di pre-commercializzazione.

b) Non è previsto il pagamento di spese od oneri a Consob in relazione a spese di registrazione.

c) È previsto il pagamento di spese a Consob per l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni chiave (KID) trasmessi dagli ideatori di PRIIPs che hanno inviato alla Consob i KID (aventi tipologia "CIS" – "Collective Investment Schemes") redatti in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

d) È previsto il pagamento di commissioni per il passaporto a Consob dai Gestori Collettivi esteri OICR per i quali, precedentemente al 2 gennaio 2025, sia stata espletata la procedura di cui agli artt. 42, 43 del D.lgs. n. 58/1998 e per i quali alla stessa data non sia pervenuta la denotifica dall'Autorità competente.

e) Non è previsto il pagamento di spese od oneri a Consob in relazione al ritiro della notifica.

f) È previsto il pagamento di spese od oneri a Consob dovuti da:

  • i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998;
  • gli emittenti esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2025, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani relativi alle quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di Exchange traded funds (Etf), di Exchange traded funds attivi (Etf Attivi).

I contributi sono determinati a fronte dell'attività di supervisione posta in essere dalla Consob sull'operatività in Italia di gestori UE e GEFIA UE. Tale attività include, tra l'altro, la supervisione su:

  • la completezza della documentazione allegata alla notifica per la commercializzazione;
  • le modalità di commercializzazione in Italia (tra cui lo svolgimento di attività pubblicitaria);
  • il rispetto dei principi di correttezza comportamentale da parte delle succursali italiane.

Modello per spese e oneri

Il regime contributivo 2025 è stato approvato con delibera Consob n. 23352 del 10 dicembre 2024 - Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994 - e reso esecutivo con DPCM del 2 gennaio 2025. La delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2025.

Entità tenuta al pagamento
della spesa o dell'onere
Società di gestione comunitarie
e gestori di FIA con succursale in Italia
Riferimento normativo

Art. 3, lett. d), punto d2) della Delibera n. 23352/2024

Misura del contributo

Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2025 nelle seguenti misure:

a) un servizio/attività di investimento: € 4.800,00;

b) due servizi/attività di investimento: € 17.530,00;

c) tre servizi/attività di investimento: € 31.760,00.

Periodicità

Continuativo a carattere annuale

Termine di versamento

15 aprile 2025

 

Entità tenuta al pagamento
della spesa o dell'onere
Ideatori di PRIIPs
Riferimento normativo

Art. 3, lett. i) della Delibera n. 23352/2024

Misura del contributo

Il contributo è pari ad € 270,00 per ciascun KID (KID – aventi tipologia "CIS" – "Collective Investment Schemes") acquisito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. Sono escluse dalla contribuzione le versioni riviste di tali documenti. La misura massima della contribuzione per ciascun ideatore è pari ad € 102.000,00.

Periodicità

Continuativo a carattere annuale

Termine di versamento

15 aprile 2025

 

Entità tenuta al pagamento
della spesa o dell'onere
Gestori collettivi esteri

Riferimento normativo

Art. 3, lett. g) punto g2), Delibera n. 23352/2024

Misura del contributo

Nel caso di offerta al pubblico il contributo è pari ad:

  • un importo di € 2.390,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM e ELTIF) a seguito dell'espletamento della procedura di notifica ex artt. 42 e 43 del d.lgs. 58/1998 e del deposito di un prospetto informativo e per i quali alla data del 2 gennaio 2025 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi retail). Sono esclusi dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate;
  • un importo di € 1.690,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i soggetti per i quali l'offerta, espletata a seguito della procedura di notifica ex artt. 42 e 43 del d.lgs. 58/1998 (OICVM e ELTIF), sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2 gennaio 2025.

Nel caso il gestore commercializzi OICR ad investitori professionali il contributo è pari ad:

  • un importo di € 1.110,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998;
  • un importo di € 1.110,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito per i soggetti che commercializzano quote o azioni di OICVM ad investitori professionali a seguito dell'espletamento di una procedura di notifica ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 58/1998.

Periodicità

Continuativo a carattere annuale

Termine di versamento

15 aprile 2025

 

Entità tenuta al pagamento
della spesa o dell'onere
Gestori collettivi esteri (soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati)

Riferimento normativo

Art. 3, lett. g) punto g2), Delibera n. 23352/2024

Misura del contributo

Nel caso di offerta al pubblico il contributo è pari, per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998, ad € 2.180,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.

Periodicità

Una tantum

Termine di versamento

15 aprile 2025

 

Entità tenuta al pagamento
della spesa o dell'onere
 

Emittenti esteri (comunitari ed extracomunitari)

Riferimento normativo

Art. 3, lett. j), punto j2) della Delibera n. 23352/2024

Misura del contributo

Il contributo dovuto è computato in ragione del numero dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione relativi alle quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di Exchange traded funds (Etf), di Exchange traded funds attivi (Etf Attivi) alla data del 2 gennaio 2025, ed è pari ad una quota fissa di € 3.555,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 795.600,00.

Periodicità

Continuativo a carattere annuale

Termine di versamento

15 aprile 2025

Clausola di esclusione della responsabilità: Le spese o gli oneri di cui sopra sono quelli pagati a Consob. Tuttavia la commercializzazione di OICVM o FIA in Italia può comportare altri costi relativi agli obblighi amministrativi, alla consulenza di terzi o allo sviluppo commerciale. Consob non è responsabile della gestione di siti web esterni né può essere chiamata a rispondere di eventuali errori od omissioni su pagine web esterne alle quali rimandano i collegamenti ipertestuali forniti in questa pagina web.

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