Comunicazione n. DEM/3047871

Comunicazione n. DEM/3047871 del 18-7-2003

Comunicazione n. DEM/3047871 del 18-7-2003

inviata alle Società di Revisione iscritte nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Oggetto: Richiesta di dati e notizie ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Controllo di qualità ed informativa periodica

Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob, si comunicano di seguito i nuovi criteri e le modalità di predisposizione degli elementi informativi da inviare annualmente alla Commissione per lo svolgimento delle verifiche di cui all'art.162, comma 1, del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

La presente comunicazione, che sostituisce la precedente n. SOC/RM/91001877 dell'11 aprile 1991, verrà pubblicata nella sezione "Regolamentazione - Revisione Contabile" del sito Internet Consob.

Entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, ad eccezione delle informazioni di cui al successivo punto 8) che dovranno essere trasmesse entro il 15 settembre, le società di revisione iscritte nell'Albo Speciale trasmettono alla Consob la documentazione di seguito indicata, nonché il filein formato Excel allegato alla presente comunicazione, mediante supporto informatico (dischetto da 3,5").

1)Prospetto relativo ai servizi professionali forniti dalla società di revisione

La società di revisione, utilizzando lo schema contenuto nell'allegato n.1, predispone un prospetto dettagliato dei servizi professionali, di cui si assume la responsabilità, forniti nel periodo 1° luglio/30 giugno di ciascun esercizio ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani ed esteri e società italiane ed estere controllate direttamente o indirettamente da emittenti quotati negli stessi mercati;

b) società di intermediazione mobiliare;

c) società di gestione del risparmio e sicav;

d) compagnie e società di assicurazioni, nonché rappresentanze generali per l'Italia di imprese assicurative extra UE;

e) società di gestione del mercato;

f) società di gestione accentrata di strumenti finanziari (Montetitoli S.p.A.);

g) agenti di cambio.

Nella compilazione del prospetto dovrà essere indicata, per ciascuna società cliente, la sede della società di revisione (legale o operativa) presso cui sono stati svolti i lavori.

Le tipologie di servizi professionali da indicare nel prospetto sono le seguenti:

1) revisione contabile del bilancio d'esercizio (1);

2) revisione contabile del bilancio consolidato;

3) revisione limitata della relazione semestrale ( per gli emittenti quotati);

4) pareri di congruità rilasciati ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;

5) altri lavori di revisione contabile richiesti dalla società cliente;

6) lavori di organizzazione contabile.

Nella prima categoria di soggetti (emittenti quotati e società controllate) devono essere inseriti i dati relativi a tutte le società controllate dall'emittente quotato indipendentemente dalla natura dell'attività svolta. Conseguentemente, i dati concernenti le società controllate che siano a loro volta quotate, oppure che rientrino nelle categorie contrassegnate dalle lettere b), c) e d), dovranno essere inseriti all'interno della categoria a). Ciò al fine di consentire un'adeguata rappresentazione del complesso dei servizi professionali forniti dalla società di revisione a ciascun gruppo quotato.

Ai medesimi fini, nella prima categoria di soggetti dovranno essere inseriti anche i dati relativi ai lavori di revisione svolti sui bilanci delle società controllate non sottoposte agli obblighi di revisione legale ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ( full audit, limited review, desk review), sia che l'incarico sia stato affidato direttamente dalla capogruppo quotata che dalle singole entità.

Nel primo caso, i dati relativi alle ore ed ai relativi corrispettivi dovranno essere imputati alla capogruppo alla voce "altri lavori di revisione contabile", nel secondo, invece, dovrà essere inserita una riga per ciascuna società controllata revisionata a titolo volontario.

Per quanto concerne lo status di società controllata da emittenti italiani quotati nei mercati regolamentati italiani ed esteri, il prospetto degli incarichi dovrà riportare una situazione aggiornata alla data di chiusura del bilancio d'esercizio della società controllante.

Per ogni gruppo quotato, sia nel caso in cui la società di revisione abbia assunto lo status di revisore principale che di revisore secondario, dovrà essere indicato il totale complessivo delle ore e dei corrispettivi relativi ai servizi forniti. Un totale complessivo delle ore e degli onorari dovrà inoltre essere inserito al termine di ciascuna categoria di società clienti, nonché per tutte le categorie complessivamente considerate (totale generale dei servizi forniti).

Si ritiene opportuno precisare che per corrispettivi si intendono i ricavi di competenza fatturati o ancora da fatturare alle società clienti sui singoli incarichi, al netto delle spese sostenute dalla società di revisione. Si precisa inoltre che, in sede di compilazione del prospetto e delle successive tabelle, i corrispettivi dovranno essere indicati arrotondati all'euro, senza decimali.

Il prospetto dei servizi professionali forniti dalla società di revisione non sostituiscela tavola n. 2 allegata alla comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999, concernente l'esposizione in bilancio dei dati relativi ai ricavi da corrispettivi da prendere come riferimento per l'applicazione del contributo di vigilanza, che deve essere trasmessa unitamente alla documentazione comprovante il versamento del contributo di vigilanza determinato annualmente dalla Consob.

Per quanto riguarda i servizi professionali forniti a soggetti diversi da quelli menzionati nelle categorie da a) a g), la società di revisione predispone due prospetti riassuntivi, rispettivamente, delle attività di revisione e di organizzazione contabile svolte nel periodo 1° luglio/30 giugno di ciascun esercizio. Tali prospetti, redatti secondo lo schema fornito nell'allegato n. 2, devono indicare le ore complessivamente impiegate ed i corrispettivi fatturati alle società clienti, distinti per ciascuna sede (legale o operativa) della società di revisione presso cui sono stati svolti i lavori.

Nei medesimi prospetti dovranno altresì essere inseriti i dati relativi agli incarichi di revisione e di organizzazione contabile svolti sui bilanci delle società italiane controllate da emittenti di diritto estero.

2)Prospetto riepilogativo degli incarichi di revisione e di organizzazione contabile

La società di revisione predispone un prospetto riepilogativo di tutti gli incarichi di revisione e di organizzazione contabile redatto secondo lo schema contenuto nell'allegato n. 3, nel quale sono posti a confronto le ore ed i corrispettivi impiegati a consuntivo nel periodo 1° luglio/30 giugno di ciascun esercizio con gli stessi dati riferiti al periodo precedente.

3)Ripartizione delle ore impiegate per i servizi professionali tra personale interno ed esterno

La società di revisione che abbia fornito servizi professionali ai soggetti inclusi nelle categorie da a) a g) predispone una tabella riassuntiva secondo lo schema contenuto nell'allegato n. 4, nella quale sono indicati i dati relativi al numero di ore impiegate dal personale interno, nonché alle ore prestate dal personale legato alla società di revisione da contratti di collaborazione a tempo parziale ( free-lance), oppure ricevuto in prestito da altre società di revisione.

4)Informazioni in merito ai soci, agli amministratori ed ai sindaci della società di revisione

La società di revisione predispone un elenco contenente il numero ed il nominativo dei soci, degli amministratori e degli eventuali sindaci secondo quanto previsto dall'allegato n. 5, con l'indicazione dei soggetti che assumono la responsabilità dei lavori di revisione ai sensi dell'art.156 del T.U. L'elenco deve inoltre contenere l'indicazione del numero delle azioni o delle quote possedute da ciascun socio e amministratore al fine di consentire alla Consob di effettuare le verifiche di cui all'art.162, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

5)Andamento del personale della società di revisione

La società di revisione predispone una tabella riepilogativa della propria struttura organizzativa preposta allo svolgimento dei lavori di revisione e di organizzazione contabile, secondo lo schema indicato nell'allegato n. 6. Tale tabella illustra l'evoluzione del personale interno ed esterno richiedendo, per il personale interno, i dati relativi al numero di risorse assunte, promosse da, promosse a, nonché dimesse da un esercizio all'altro.

6)Informazioni in merito alle sedi operative della società di revisione

La società di revisione trasmette, con cadenza annuale, l'elenco delle sedi operative presso cui si svolge l'attività sociale (sede legale, sedi secondarie operative, uffici di rappresentanza o di corrispondenza), con l'indicazione dei rispettivi indirizzi, recapiti telefonici e di telefax, nonché dei nominativi dei partners responsabili di ciascuna sede.

7)Rapporti tra società di revisione

La società di revisione fornisce l'elencazione, la causale e la valorizzazione delle prestazioni ricevute o fornite da società di revisione iscritte nell'Albo Speciale o tra queste ultime ed altre società di revisione italiane o estere.

Per quanto riguarda il prestito di personale, la società di revisione è tenuta ad indicare la qualifica professionale di ciascun dipendente o collaboratore utilizzato da altra società di revisione, la natura degli incarichi sui quali gli stessi sono stati utilizzati e le società clienti, il numero delle ore complessivamente lavorate, nonché l'entità dei corrispettivi fatturati dalla società di revisione di appartenenza. Analoghe informazioni sono fornite nel caso in cui la società di revisione abbia fatto ricorso allo strumento del prestito di personale.

8)Procedure adottate dalla società di revisione per il controllo di qualità

La società di revisione comunica alla Consob le procedure adottate al fine di garantire la qualità dei lavori di revisione, in conformità a quanto previsto dal principio di revisione n. 220 raccomandato dalla Consob, corredate del documento riepilogativo di cui all'allegato n. 7.

La società di revisione comunica inoltre alla Consob, con cadenza annuale, le eventuali successive variazioni apportate alle suddette procedure di controllo di qualità, evidenziando gli aspetti innovativi rispetto a quanto già precedentemente segnalato.

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Si rammenta da ultimo che il bilancio d'esercizio delle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale, corredato della nota integrativa contenente la suddivisione dei ricavi per tipologia di attività (cfr. tavola n.1 della richiamata comunicazione Consob del 12 febbraio 1999), dalle relazioni degli amministratori e dei sindaci, nonché dal verbale assembleare di approvazione deve essere trasmesso alla Consob entro quindici giorni dalla data della sua approvazione.

La società di revisione dovrà infine trasmettere, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto di riclassificazione del conto economico redatto secondo lo schema contenuto nell'allegato n. 8.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

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ALLEGATO IN FORMATO .XLS

 

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1. Le ore ed i corrispettivi relativi alle attività di verifica, di cui all'art.155, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (controllo continuativo della contabilità sociale), sono computati unitamente alle ore ed agli onorari per la revisione del bilancio d'esercizio.


ALLEGATI:

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