Delibera n. 17297

Delibera n. 17297

Delibera n. 17297

Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 58/1998, che prevede che la Consob possa, per le materie di propria competenza, chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

VISTO l'articolo 25-bis, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che, in relazione alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1 del medesimo legislativo n. 58/1998;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera w-bis, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, in base sin intendono per "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

VISTO l'articolo 31, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che i promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione armonizzate, le banche comunitarie e extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica;

VISTO, altresì, l'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, che prevede, fra l'altro, che la Consob possa richiedere alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

VISTO l'articolo 201, comma 12, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che l'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto si applica agli agenti di cambio;

VISTO il D.P.R. n. 144 del 14 marzo 2001 che detta disposizioni per l'esercizio dei servizi di investimento da parte della società Poste Italiane s.p.a.;

VISTO il proprio Regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 58/98 in materia di intermediari;

VISTO il Regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob del 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e procedure di intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio;

VISTO il Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob del 31 ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 58/98;

VISTO il Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob dell'8 settembre 2009 per disciplinare lo scambio dati tra le due Autorità;

VISTA la propria delibera n. 14015 del 1° aprile 2003, concernente gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio;

RITENUTO che sia necessario procedere ad una revisione degli obblighi di cui alla citata delibera n. 14015/2003;

D E L I B E R A:

1. Sono adottati gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati secondo i termini e le modalità descritti nell'unito "Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati".

2. La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana(1) e nel Bollettino della Consob ed entra in vigore il 1° luglio 2010.

3. La delibera Consob n. 14015 del 1° aprile 2003 è abrogata dal 30 giugno 2010.

4. Nel periodo successivo al 1° luglio 2010 si applica il regime transitorio secondo le indicazioni descritte nell'unita "Tabella relativa al Regime Transitorio".

Roma, 28 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia

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Nota:

1. Vedi S.O. n. 104 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 25.5.2010. La presente delibera è stata aggiornata con delibere n. 19548 del 17 marzo 2016, n. 20197 del 22 novembre 2017 e n. 20841 del 7 marzo 2019.