Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione transfrontaliera di UCITS

Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione transfrontaliera di GEFIA, gestori di EUSEF, gestori di EUVECA e società di gestione di OICVM (ai sensi ai sensi del Regolamento (Ue) 2021/955 del 27 maggio 2021 di esecuzione del Regolamento (Ue) 2019/1156)

(Aggiornamento data: 24 marzo 2023)

Questa pagina contiene le informazioni sulle disposizioni legislative, regolamentari amministrative e nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giungo 2019 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.

Requisiti per la commercializzazione in Italia degli OICVM

a)

Gli OICVM italiani devono conformarsi agli art. 15-bis-19 del Reg. Emittenti. In particolare, ai sensi dell'art. 16 del Reg. Emittenti, sono tenuti a depositare presso la CONSOB la documentazione d'offerta (prospetto e KIID). Le istruzioni per il deposito (incluso il format dei documenti) sono disponibili al link /web/area-operativa-interattiva/sgr-sicav4

Gli OICVM UE (domiciliati in uno Stato Membro diverso dall'Italia) devono conformarsi artt. 19-bis–22. In particolare, ai sensi dell'art. 19-bis Reg. Emittenti espletano, per il tramite dell'Autorità del Paese di origine, la procedura di notifica. Alla notifica dovrà essere allegata la versione più recente del regolamento/Statuto, prospetto, ove presente, relazione annuale e eventuali relazioni semestrali successive e il KIID tradotto in lingua italiana.

In caso l'OICVM UE sia commercializzato ad investitori retail, la relativa documentazione d'offerta deve essere anche pubblicata in Italia mediante deposito (art. 20 Reg. Emittenti)

Eventuali aggiornamenti della documentazione allegata alla notifica iniziale:

  • Per gli OICVM italiani, sono soggetti all'obbligo di deposito (art. 18 Reg. Emittenti);
  • Per gli OICVM UE commercializzati ad investitori retail sono soggetti all'obbligo di deposito (art. 20 Reg. Emittenti)
  • Per gli OICVM UE commercializzati ad investitori professionali sono comunicati alla CONSOB (art. 19-ter Reg. Emittenti) all'indirizzo ucits-update@consob.it, maggiori informazioni alla pagina: /web/area-operativa-interattiva/agg_doc_offerta

Link alla pagina del sito CONSOB dove è pubblicato il Regolamento Emittenti: /web/area-pubblica/tuf-e-regolamenti-consob

b)

Ogni tipo di attività pubblicitaria relativa all'offerta al pubblico di quote di OICVM dovrà essere trasmessa alla CONSOB contestualmente alla diffusione della stessa (cfr. art. 101 del TUF e art. 34-novies del Regolamento Emittenti). Le comunicazioni pubblicitarie devono conformarsi agli art. 34-octies and art. 34-novies del Reg. Emittenti, alla Comunicazione CONSOB n. DIN/1031371, del 26 aprile 2001 (relative agli OICR aperti) e all'art. 4 del regolamento (UE) 2019/1156.

Le comunicazioni pubblicitarie devono conformarsi alle “ESMA Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds” (ESMA34-45-1272 del 2 agosto 2021) e l’Art. 4 del regolamento (EU) 2019/1156.

c)

La commercializzazione in Italia di OICVM implica l'adempimento degli obblighi di reporting previsti dalla Delibera 17297 ss.mm.ii. (db Teleraccolta) e dalla Comunicazione CONSOB n. 12094970 (db Contributi);

d)

La denotifica della commercializzazione da parte degli OICVM domiciliati in altro SM dovrà avvenire in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22-bis del Regolamento Emittenti, per gli OICVM commercializzati al retail, anche tramite il Sistema di deposito; 

e) In caso di commercializzazione in Italia ad investitori retail di OICVM UE, l'OICVM deve fornire le facilities previste dall'art. 19-quarter del Reg. Emittenti.

La notifica di nuove CLASSI di OICVM deve essere effettuata in ottemperanza dell'Art. 19-ter del Reg. Emittenti.

Ai fini della quotazione sul mercato secondario, gli OICVM UE devono, altresì, seguire la procedura di notifica prevista dall'art. 60 del Reg. Emittenti.

Disclaimer. La CONSOB ha esercitato una ragionevole diligenza per garantire che le informazioni sulle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di OICVM in Italia, contenute in questa pagina web, siano aggiornate e complete. La CONSOB non è responsabile della gestione di siti web esterni nè può essere chiamata a rispondere di eventuali errori o omissioni su pagine web esterne alle quali rimandano i collegamenti ipertestuali forniti in questa pagina web.


Requisiti per la commercializzazione di FIA

a)

La commercializzazione di FIA in Italia è regolata dall'art. 43 del TUF in caso di FIA riservati (FIA commercializzati ad investitori professionali e alle altre categorie di investitori previste dall'art. 14 del DM30/2015) e dall'art. 44 del TUF in caso di FIA commercializzati agli investitori retail. Gli articoli 27-28-novies del Reg. Emittenti forniscono disposizioni di attuazione degli art. 43-44 del TUF.

Nel dettaglio, l'avvio della commercializzazione deve essere preceduta all'espletamento della procedura di notifica di cui all'art. 28-bis (per i FIA riservati gestiti da GEFIA italiani) o all'art. 28-quarter (per I FIA riservati gestiti da GEFIA UE) o all'art. 28-quinquies (per I FIA chiusi italiani non riservati) o all'art. 28-sexies (per I FIA italiani aperti non riservati) o all'art. 28-septies (per I FIA italiani non riservati gestiti da un GEFIA UE) o all'art. 28-octies (per i FIA UE non riservati gestiti da un GEFIA italiano) o all'art. 28-novies (per i FIA UE non riservati gestiti da un GEFIA UE).

Link alla pagina del sito CONSOB dove sono pubblicati TUF e Regolamento Emittenti: /web/area-pubblica/tuf-e-regolamenti-consob

b)

I documenti da allegare alla notifica includono, tra l'altro:

1) per I FIA riservati il documento d'offerta conforme allo schema n. 1D del Reg. Emittenti;

2) per I FIA aperti non riservati, il prospetto conforme allo schema n. 1 dell'allegato 1 del Regolamento Emittenti;

3) per I FIA chiusi non riservati, il prospetto conforme agli schemi di cui al Regolamento Delegato (EU) 2019/980;

4) per I FIA chiusi non riservati per I FIA riservati commercializzati alle categorie di investitori retail di cui all'art. 14 of DM n. 30/2015, il KID PRIIP.

Nei casi sub 2) e 3) – se le esenzioni da prospetto non sono applicabili – I prospetti devono anche essere depositati presso la CONSOB tramite il DEPROF.

Nel caso sub 4), il KID PRIIP deve essere trasmesso alla CONSOB tramite il sistema DEPROF.

In Italia la commercializzazione di FIA riservati è permessa alle condizioni ed alle categorie di investitori stabilite dall’art. 14 del DM 30/2015. Se si intende commercializzare un FIA a tali categorie di investitori, questa attività deve essere menzionata all’interno della documentazione di offerta e nella notifica.

c)

La documentazione relativa all'attività pubblicitaria connessa all'offerta al pubblico di quote di FIA dovrà essere trasmessa alla CONSOB contestualmente alla diffusione della stessa (cfr. art. 101 del TUF e art. 34-novies del Regolamento Emittenti).

Le comunicazioni pubblicitarie devono conformarsi alle “ESMA Guidelines on marketing communications under the Regulation on cross-border distribution of funds” (ESMA34-45-1272 del 2 agosto 2021) e l’Art. 4 del regolamento (EU) 2019/1156.

d)

In caso di commercializzazione agli investiori retail di FIA UE, ai sensi dell'art. 27 del Reg. Emittenti, dovranno essere fornite ai menzionati investitori le facilities di cui all'art. 19-quarter del Reg. Emittenti.

e)

La commercializzazione in Italia di OICVM implica l'adempimento degli obblighi di reporting previsti dalla Delibera 17297 ss.mm.ii (db Teleraccolta); dalla Comunicazione CONSOB n. 12094970 (db Contributi), nonchè del Sistema segnaletico AIMFD reporting, di cui agli artt. 3 and 24 of AIFMD.

f)

Il framework italiano non prevede un national private placement regime per la commercializzazione in Italia da parte di GEFIA non-UE, ovvero di FIA non-UE;

g)

La denotifica della commercializzazione da parte dei GEFIA UE dovrà esser comunicata alla CONSOB da parte della "home authority" (art. 28-ter.1 e 28-novies.1 del Regolamento Emittenti); nel caso di FIA oggetto di offerta al pubblico, la denotifica deve essere comunicata tramite il sistema DEPROF;

h) Ai fini della quotazione sul mercato secondario di FIA, il GEFIA deve espletare la notifica prevista dagli artt. 59 e 60 del Reg. Emittenti.

La CONSOB ha esercitato una ragionevole diligenza per garantire che le informazioni sulle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA in Italia, contenute in questa pagina web, siano aggiornate e complete. La CONSOB non è responsabile della gestione di siti web esterni nè può essere chiamata a rispondere di eventuali errori o omissioni su pagine web esterne alle quali rimandano i collegamenti ipertestuali forniti in questa pagina web.

Altri requisiti

Oltre alle disposizioni di cui sopra, specificatamente previste per la commercializzazione di OICVM e FIA, eventuali ulteriori disposizioni giuridiche possono applicarsi al momento della commercializzazione in Italia, sebbene non siano specificatamente concepite per la commercializzazione di OICVM e FIA, a seconda della situazione individuale di coloro che partecipano alla commercializzazione o quote di OICVM o FIA. La commercializzazione in Italia può comportare l'applicazione di altri requisiti.

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