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Bollettino


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Delibera n. 23452

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://tuxitu.com e https://tuxamity.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante i siti internet https://tuxitu.com e https://tuxamity.com - risultati attivi e consultabili in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su valute digitali e derivati su valute digitali tramite una piattaforma di trading;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione sui siti https://tuxitu.com e https://tuxamity.com tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia; ad esito della procedura di registrazione è possibile accedere alla piattaforma per fare trading su valute digitali e contratti derivati su valute digitali: in proposito, nei due siti https://tuxitu.com e https://tuxamity.com - aventi analoghi contenuti - si legge che "prodotto principale di TUX è una piattaforma di trading innovativa, il TUX System, che integra una tecnologia avanzata di intelligenza artificiale ... per aiutare gli utenti a prendere decisioni di investimento informate …utilizzando strategie di trading a griglia", che l'attività di TUX comprende "settori innovativi come … i derivati delle criptovalute". Nei detti siti si spiega come l'utente può fare trading ("gli utenti possono semplicemente fare clic su un pulsante per attivare il nostro sistema di trading intelligente guadagnare senza il fastidio e le lunghe attese del trading manuale") e guadagnare ("il sistema di trading intelligente di TUX aiuta gli utenti a raggiungere una crescita costante del patrimonio, di cui il 50% del profitto generato da ogni transazione va all'utente");

iii. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, nei siti https://tuxitu.com e https://tuxamity.com sono presenti riferimenti a "Tux" con asserita sede in Canada;

VISTA la delibera n. 23412 del 29 gennaio 2025 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite i distinti siti internet https://tuxtop.com, https://tux8.com, https://tuxail.com e https://tuxai.com;

CONSIDERATO che i siti internet https://tuxitu.com e https://tuxamity.com presentano un dominio parzialmente sovrapponibile a quello dei siti https://tuxtop.com, https://tux8.com, https://tuxail.com e https://tuxai.com nonché analoghi contenuti e formato grafico;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://tuxitu.com e https://tuxamity.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di registrarsi ed accedere alla piattaforma di trading su cui impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://tuxitu.com e https://tuxamity.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti siti sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani; inoltre, in relazione a detti siti è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno riferito come i potenziali clienti entrino in contatto con la detta piattaforma anche tramite passaparola e gruppi "Whatsapp" in cui vengono invitati a registrarsi e ad invitare altri utenti a farlo;

CONSIDERATO che i siti internet https://tuxitu.com e https://tuxamity.com non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://tuxitu.com e https://tuxamity.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

4 marzo 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona