Delibera n. 23589 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23589
Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://mercatodelfuturo.com e relative pagine https://clients.mercatodelfuturo.com e https://trading.mercatodelfuturo.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://mercatodelfuturo.com - risultato attivo, consultabile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su commodities, forex, indici, azioni e cripto-attività tramite una piattaforma di trading dedicata;
ii. per l’effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall’Italia e l’apertura di un conto per il trading;
iii. ad esito della registrazione si accede all’area riservata, disponibile in corrispondenza del dominio https://clients.mercatodelfuturo.com, dove è possibile effettuare depositi e accedere alla piattaforma di trading disponibile alla pagina https://trading.mercatodelfuturo.com;
iv. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, in calce alle pagine del sito è presente un generico riferimento a "Mercato del Futuro" con asserita sede in Inghilterra ed è indicata la casella e-mail info@mercatodelfuturo.com;
CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito internet https://mercatodelfuturo.com e le relative pagine https://clients.mercatodelfuturo.com e https://trading.mercatodelfuturo.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all’art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, posta in essere tramite il sito internet https://mercatodelfuturo.com e le relative pagine https://clients.mercatodelfuturo.com e https://trading.mercatodelfuturo.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito https://mercatodelfuturo.com è risultato disponibile in lingua italiana, sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l’impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate, è stata riferita attività di contatto (c.d. cold calling) nei confronti di clientela italiana ed è stata rilevata l’assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al predetto sito dall’Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che l’operatività rilevata sul sito https://mercatodelfuturo.com e le relative pagine https://clients.mercatodelfuturo.com e https://trading.mercatodelfuturo.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all’abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://mercatodelfuturo.com e le relative pagine https://clients.mercatodelfuturo.com e https://trading.mercatodelfuturo.com consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
4 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona