Delibera n. 23845 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23845
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 (“Tuf”), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.apollocse.com e le relative pagine https://client.apollocse.com, https://client.apollosce.co, https://trading.investmentsoverview.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
- mediante il sito internet www.apollocse.com - registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di operare sul mercato Forex nonché su azioni, indici, obbligazioni, criptovalute e materie prime;
- per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito www.apollocse.com con procedura disponibile in lingua italiana sul dominio https://client.apollocse.com e l'apertura di un conto di trading. Sono in particolare proposte cinque tipologie di conto (“Standard”, “Avanzato”, “Professionale”, “Istituzionale” e “VIP”), differenziate per deposito minimo richiesto e benefit prospettati;
- all'interno dell'area riservata del sito www.apollocse.com, localizzata sul menzionato dominio https://client.apollocse.com e disponibile in lingua italiana, sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito di denaro sull'account di trading;
- la procedura di registrazione e l'area riservata della piattaforma sono risultate altresì disponibili - sempre in lingua italiana - sull'ulteriore dominio https://client.apollosce.co;
- tramite l'area riservata si accede poi alla piattaforma di negoziazione, localizzata sull'ulteriore dominio https://trading.investmentsoverview.com, anch'esso disponibile in lingua italiana, ove risulta possibile inserire ordini di acquisto e vendita su strumenti finanziari;
- all'interno del sito www.apollocse.com sono indicati gli indirizzi di posta elettronica support.it@apollocse.info, support.es@apollocse.info, support@apollocse.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.apollocse.com e le relative pagine https://client.apollocse.com, https://client.apollosce.co e https://trading.investmentsoverview.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto detti domini sono risultati disponibili in lingua italiana ed è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento non richiesta mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti di risparmiatori italiani. E' stata, altresì, rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi alla piattaforma dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, l'operatività del sito www.apollocse.com ha formato oggetto di una campagna pubblicitaria, redatta in lingua italiana ed esplicitamente rivolta agli investitori italiani, condotta tramite il dominio https://puntoborsaai.it;
CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito internet www.apollocse.com e sulle relative pagine https://client.apollocse.com, https://client.apollosce.co e https://trading.investmentsoverview.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi”;
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del Tuf - titolato “Poteri di contrasto all'abusivismo” - la Consob “può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione”;
RITENUTO pertanto necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d. lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.apollocse.com e le relative pagine https://client.apollocse.com, https://client.apollosce.co e https://trading.investmentsoverview.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
28 gennaio 2026
IL PRESIDENTE
Paolo Savona