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Bollettino


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Delibera n. 23872

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://trading-area.mrxspectron-markets.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. il sito https://trading-area.mrxspectron-markets.com, disponibile in lingua italiana, ospita le funzionalità dedicate al "log-in" degli utenti già iscritti al medesimo ovvero alla registrazione dei nuovi utenti;

ii. a seguito di registrazione al sito https://trading-area.mrxspectron-markets.com, mediante procedura risultata disponibile anche per gli utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani, l'utente ha accesso alla propria area personale ove sono risultate disponibili le funzioni dedicate al deposito ed al prelievo di liquidità sul conto di trading nonché l'indicazione degli strumenti finanziari su cui poter effettuare operazioni di trading: trattasi, in particolare, di azioni ed ETF collegati a indici e materie prime;

iii. sul sito https://trading-area.mrxspectron-markets.com è presente il logo commerciale di "MRX Capital Trading", di cui non sono fornite indicazioni in merito ad eventuali recapiti fisici o di posta elettronica;

VISTE le delibere n. 23721 del 22 ottobre 2025 e n. 23771 del 26 novembre 2025 con le quali si è ordinato, ai sensi dell'art. 7-octies, co. 1, lett. b), del Tuf di porre termine alla violazione dell'art. 18 del medesimo Tuf posta in essere – rispettivamente – tramite il sito www.mrxcapitaltrading.com e la relativa pagina https://trading-area.mrxwebtrading.com nonché mediante il distinto sito https://mrxcapitaltrading.co e la relativa pagina https://tradingarea.mrxwebtrading.co;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio parzialmente sovrapponibile a quello dei siti www.mrxcapitaltrading.com e https://mrxcapitaltrading.co e delle rispettive pagine https://tradingarea.mrxwebtrading.com e https://mrxcapitaltrading.co, il sito https://trading-area.mrxspectronmarkets.com replica i contenuti ed il formato grafico dei medesimi siti www.mrxcapitaltrading.com e https://mrxcapitaltrading.co e delle rispettive pagine https://trading-area.mrxwebtrading.com e https://tradingarea.mrxwebtrading.co;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://trading-area.mrxspectronmarkets.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://tradingarea.mrxspectron-markets.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito https://trading-area.mrxspectron-markets.com è risultato disponibile in lingua italiana; in relazione alle iniziative promosse tramite il medesimo sito https://trading-area.mrxspectron-markets.com è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti di un risparmiatore italiano;

è stata lamentata l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate per operare tramite il sito https://trading-area.mrxspectron-markets.com da parte di un risparmiatore italiano; sul medesimo sito https://trading-area.mrxspectron-markets.com è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a limitare e/o escludere la registrazione da parte degli utenti connessi al web dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito https://trading-area.mrxspectronmarkets.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://trading-area.mrxspectron-markets.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

12 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Paolo Savona