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Bollettino


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Delibera n. 23885

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://keylinefx.com e la relativa pagina https://client.keylinefx.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://keylinefx.com – risultato attivo, disponibile in lingua italiana mediante un sistema integrato di traduzione e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare contratti finanziari relativi a materie prime, metalli preziosi, azioni, indici, valute, nonché criptovalute;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading all'utente è richiesta la registrazione sul sito e l'apertura di un conto per il trading: al riguardo nel sito si prospettano cinque tipologie di conto (denominati "Entry", "Standard", "Premium", "Gold" e "Vip") che differiscono per deposito minimo richiesto;

iii. per procedere alla registrazione si accede all'area riservata, disponibile all'indirizzo url https://client.keylinefx.com;

iv. quanto alla riconducibilità della suddetta operatività, sul sito https://keylinefx.com sono presenti generici riferimenti a "Keyline FX";

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://keylinefx.com e la relativa pagina https:// client.keylinefx.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://keylinefx.com e la relativa pagina https:// client.keylinefx.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti domini sono risultati disponibili in lingua italiana mediante un sistema integrato di traduzione. Inoltre, in relazione al detto sito è stata riferita attività di interazione con clientela italiana e sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani che hanno lamentato la perdita delle somme ivi investite;

CONSIDERATO che il sito internet https://keylinefx.com e la relativa pagina https://client.keylinefx.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF - titolato "Poteri di contrasto

all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://keylinefx.com e la relativa pagina https:// client.keylinefx.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

25 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Paolo Savona