Delibera n. 22595 - AREA PUBBLICA
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Delibera n. 22595
Misura amministrativa della dichiarazione pubblica per la violazione dell'art. 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato da parte della sig.ra Maria Rita Ferrari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);
VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato («Regolamento MAR») e in particolare, l'art. 19, rubricato "Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione", paragrafi 1 e 2, ove è previsto, in particolare, che:
"1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma: a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati; […] Tali notifiche sono
effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione. Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.
2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti. […]";
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
ESAMINATE le risultanze dell'attività di indagine condotta dalla Divisione Mercati («DME») sulla negoziazione delle azioni Antares Vision S.p.A. sul segmento Star, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., effettuate dalla Sig.ra Maria Rita Ferrari [nata a Seniga (BS) il 5 settembre 1947 e residente … omissis …], in qualità di "persona strettamente legata", ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 26), del medesimo MAR, dalle quali è emerso che quest'ultima:
i) ha acquistato n. 8.000 azioni Antares Vision S.p.A., al prezzo di € 12,4943, in data 9 novembre 2021;
ii) ha venduto il medesimo lotto di azioni, al prezzo di € 9,0630, in data 16 febbraio 2022;
iii) le comunicazioni di tali operazioni sono avvenute, rispettivamente, in data 6 dicembre 2021 e in data 21 marzo 2022;
iv) il ritardo con cui è stata diffusa l'informativa in merito alle operazioni in discorso è risultato ascrivibile alla stessa Sig.ra Maria Rita Ferrari;
VISTA la nota del 26 maggio 2022, notificata in data 15 giugno 2022, con la quale la Divisione Mercati, Ufficio Informazione Mercati, ha contestato alla Sig.ra Maria Rita Ferrari, ai sensi degli artt. 187-ter.1 e 187-septies del TUF, la violazione dell'art. 19 del Regolamento MAR in relazione alla ritardata comunicazione alla Consob ed all'Emittente - per la successiva comunicazione al pubblico – delle operazioni sopra richiamate;
RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la parte è stata resa edotta della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione;
ESAMINATE le deduzioni difensive presentate dall'interessata con nota del 17 giugno 2022;
VISTA la Relazione per la Commissione del 13 ottobre 2022 ("Relazione USA"), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva rappresentata dalla parte, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguenti proposte in ordine alla individuazione del trattamento sanzionatorio proporzionato al caso di specie ed alla determinazione delle relative misure amministrative;
VISTA la nota del 13 ottobre 2022 con cui è stata trasmessa all'interessata copia della predetta Relazione USA;
RILEVATO che la parte non ha formulato proprie controdeduzioni scritte in replica alla citata Relazione USA;
RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 19, commi 1 e 2, del Regolamento MAR da parte della Sig.ra Maria Rita Ferrari;
RILEVATO che per la mancata osservanza delle previsioni di cui all'art. 19, commi 1 e 2, del Regolamento MAR l'art. 187-ter.1 del TUF dispone che:
"5. Se le violazioni […] sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. […]
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2,
lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689";
RILEVATO che l'art. 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del Regolamento MAR, cui rinvia il comma 8 dell'art. 187-ter.1, del TUF citato, stabilisce le seguenti misure amministrative, applicabili anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie:
a) "un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio";
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF che prevede che "nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi";
CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:
a) con riguardo alla gravità oggettiva delle violazioni, essa risulta lieve in ragione delle circostanze di fatto rappresentate dall'occasionalità e dall'episodicità della condotta, dal controvalore non particolarmente significativo della operatività su tali azioni, circoscritta alle operazioni de quibus, nonché dall'esiguità del ritardo nella comunicazione delle stesse, dovuto a colpa lieve; per cui il pregiudizio arrecato dalle violazioni alla conoscibilità delle operazioni da parte del mercato degli investitori risulta contenuto;
b) con riguardo al grado di responsabilità della Sig.ra Ferrari, le dichiarazioni dalla stessa rese in sede difensiva e l'atteggiamento collaborativo tenuto con riguardo agli obblighi di comunicazione connessi alle operazioni in discorso e nel corso del procedimento sanzionatorio risultano coerenti con gli elementi agli atti del medesimo procedimento e consentono di qualificare le violazioni come alla medesima imputabili a titolo di colpa lieve, sub specie di negligenza;
c) quanto alla capacità finanziaria della Sig.ra Ferrari, non risultano agli atti elementi informativi utili a stimarla;
d) quanto all'entità del vantaggio ottenuto attraverso il ritardo delle notificazioni obbligatorie, dagli atti non emerge alcun elemento utile ad individuarlo; peraltro, le operazioni oggetto di violazione hanno determinato una perdita patrimoniale per la Sig.ra Ferrari;
e) non risulta possibile determinare l'ammontare dei pregiudizi cagionati a terzi dalla violazione;
f) con riguardo al grado di cooperazione della Sig.ra Ferrari con la Consob nel corso del procedimento sanzionatorio, ella ha assunto un atteggiamento collaborativo attraverso l'adempimento, seppur tardivo, agli obblighi in discorso e l'ammissione della propria responsabilità;
g) non risultano provvedimenti sanzionatori in materia finanziaria adottati in passato nei confronti della Sig.ra Ferrari;
g-bis) non risulta rilevante nel caso di specie il requisito della criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) si rileva l'assenza di potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) quanto alle misure adottate dal responsabile della violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi, premesso che la norma si riferisce alle sole organizzazioni collettive che si possono dotare di misure organizzative di prevenzione, non risultano misure adottate dal responsabile della violazione successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il loro ripetersi;
RITENUTO che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per l'applicazione della misura amministrativa della dichiarazione pubblica indicante la violazione dell'art. 19 del Regolamento MAR, di cui all'art. 187-ter.1, comma 9, lett. b), del TUF in luogo della sanzione pecuniaria prevista dal comma 5 del medesimo articolo, poiché la violazione contestata appare connotata da scarsa offensività e pericolosità;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
E' adottata, nei confronti della Sig.ra Maria Rita Ferrari, nata a Seniga (BS) il 5 settembre 1947 e residente [… omissis …], la misura amministrativa della dichiarazione pubblica indicante la violazione dell'art. 19 del Regolamento MAR, da parte della medesima, per la tardiva comunicazione alla Consob e all'Emittente di due operazioni di compravendita poste essere sulle azioni Antares Vision S.p.A., aventi ad oggetto l'acquisto di n. 8.000 azioni in data 9 novembre 2021 e la vendita di n. 8.000 azioni in data 16 febbraio 2022.
La presente delibera è notificata all'interessata e la dichiarazione indicante la violazione è pubblicata sul Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 187-septies del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.
13 febbraio 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona